TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO

RICORSO EX ART. 30, CO. 6, D. LGS. 25 LUGLIO 1998 N° 286

P E R: XXX, nata a S. Pietroburgo (Federazione Russa) il 28.11.1949, residente in Rovigo, Via YYY, elettivamente domiciliata in Padova, Via Guido Reni n° 176 presso lo Studio dell’ Avv. Vincenzo TALLARICO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente ricorso.

C O N T R O: Questura della Provincia di Rovigo, in persona del Questore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Rovigo, Via Santa Barbara n° 9.

A V V E R S O

Il rigetto dell’istanza di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare del 01.02.2000, Cat. A.12/2000/STR., notificato in data 17.02.2000

F A T T O

La ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia giusto permesso di soggiorno n° D ..., rilasciato dalla Questura di Rovigo in data 30.04.1999, presentava presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Rovigo, in data 01.10.1999, richiesta di NULLA OSTA al ricongiungimento familiare in favore del proprio marito ZZZ, nato il 10.06.1954 a Kurskaia Oblast (Federazione Russa) e residente a S. Pietroburgo (Federazione Russa).

Con la richiesta venivano presentati tutti i documenti richiesti: contratto di locazione, certificazione comunale attestante l’idoneità dell’alloggio, certificato di matrimonio tradotto in lingua italiana, copia del modello unico della sig.ra XZXZ, figlia della ricorrente, e del coniuge YXYX, fotocopia del passaporto di ZZZ.

Successivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio di nulla osta, personale dell’Ufficio Stranieri della Questura di Rovigo, informalmente, consigliava alla ricorrente, per far si che la richiesta avesse buon esito, di trovare una occupazione stabile. In data 25.01.2000 iniziava il suo rapporto di lavoro presso il Bar ... & C. S.n.c. con sede in Rovigo, Via .... Il datore di lavoro comunicava all’Ufficio Stranieri della Questura di Rovigo detta assunzione.

Per tutta risposta, in data 17.02.2000, alla ricorrente veniva notificato il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare per mancanza delle condizioni e dei requisiti di legge. Ritiene il Questore della Provincia di Rovigo che il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in possesso della ricorrente, non sia contemplato nell’art. 28 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n° 286.

D I R I T T O

VIOLAZIONE DI LEGGE — ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Il primo vizio lamentato si sostanzia nella violazione del combinato disposto degli artt. 6, co. 1°; 28, co. 1°; 30, co. 2° D. Lgs. 25 luglio 1998 ed art. 14, co. 1° D.P.R. 31 agosto 1999 n° 394 che pone il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari nelle medesime condizioni del titolare di altro permesso, consentendo, in particolare, al primo l’espletamento di attività lavorativa autonoma o subordinata senza necessità di "conversione": ne deriva la sostanziale equipollenza dei titoli suddetti quale presupposto per l’esercizio delle attività e delle facoltà consentite, indipendentemente dal "nomen" della causale autorizzatoria.

Proprio sulla base di tali considerazioni, nonché della esigenza di dare concreta attuazione al diritto all’unità familiare, il Tribunale di Bologna ha di recente accolto il ricorso avverso il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare presentato dal titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari (Tribunale di Bologna — ordinanza 25.10.99 — est. Scaramuzzino in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 4/99, 157, Milano). L’interpretazione logico-sistematica dell’art. 28, co. 1°, D.Lgs. 286/98 induce, quindi, ad escludere che la titolarità di un permesso di soggiorno per motivi familiari possa, per ciò solo, ostare all'esercizio al ricongiungimento.

Ciò vale, a fortiori, nel caso di specie, considerato che l’odierna ricorrente svolge regolare attività lavorativa, di cui è stata data comunicazione all’Ufficio Stranieri della Questura di Rovigo.

Il non aver riconosciuto rilievo a tale circostanza si è tradotto in un travisamento dei fatti rivelatosi determinante ai fini dell’emanazione del provvedimento impugnato e censurabile, altresì, sotto il profilo del relativo vizio di eccesso di potere.

Esaminiamo la ricorrenza della "figura sintomatica" in questione: "L’erronea valutazione di circostanza di fatto per assurgere a vizio di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere deve risultare non solo effettivamente sussistente in punto di fatto, ma anche determinante in ordine al processo formativo dell’attività decisionale dell’Autorità amministrativa" (T.A.R. Lazio sez. I, 25.8.82 n° 817 in T.A.R. 1982, I, 2723). Il non aver considerato l’attività lavorativa è stato determinante per l’emanazione del provvedimento di diniego del nulla osta.

"Sussiste il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti nei casi in cui il provvedimento impugnato sia stato emanato sul presupposto dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti che, dalla documentazione, risultino invece insussistenti o sussistenti" (T.A.R. Abbruzzi sez. L’Aquila, 6.10.1983 n° 310 in T.A.R. 1983, III, 3606; Consiglio Stato sez. VI, 13.6.1995 n° 567 in

Consiglio Stato 1995, 882). Anche qui il non aver tenuto conto della comunicazione dell’inizio dell’attività lavorativa della ricorrente ha dato luogo al provvedimento oggi impugnato.

Tanto premesso, XXX, per come rappresentata, domiciliata e difesa,

C H I E D E

Che l’Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell’udienza camerale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata voglia

N E L M E R I T O

Accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare inoltrato da XXX, nata a S. Pietroburgo (Federazione Russa) il 28.11.1949 in favore del proprio marito ZZZ, nato il 10.06.1954 a Kurskaia Oblast (Federazione Russa), decretato dal Questore della Provincia di Rovigo il 01.02.2000, avente il n° Cat. A.12/2000/STR., notificato in data

17.02.2000, perché emanato in violazione di legge non applicando quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6, co. 1; 28, co. 1°; 30, co. 2, D. Lgs. 25 luglio 1998 n° 286 ed art. 14, co. 1° D.P.R. 31 agosto 1999 n° 394 nonché viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti per le motivazioni sopra esposte. Per l’effetto disporre il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare a favore di ZZZ, nato il 10.06.1954 a Kurskaia Oblast (Federazione Russa) e residente in S. Pietroburgo (Federazione Russa).

I N V I A I S T R U T T O R I A

Si producono i seguenti documenti:

- Decreto di rigetto del Questore della Provincia di Rovigo del 01.02.2000, avente il n° Cat. A.12/2000/STR., notificato in data 17.02.2000;

- Copia dell’istanza presentata da XXX all’Ufficio Stranieri della Questura di Rovigo in data 01.10.1999;

- Copia del permesso di soggiorno n° D 920506 rilasciato dalla Questura di Rovigo, in data 30.04.1999, a favore di XXX;

- Copia del certificato di matrimonio di XXX e ZZZ tradotto dal russo all’italiano;

- Copia contratto di locazione;

- Copia attestazione di idoneità di alloggio rilasciata dal Comune di Rovigo — sezione Urbanistica;

- Fotocopia della pagina del passaporto indicante le generalità di ZZZ;

- Copia contratto di lavoro del 25.01.2000 con allegata informativa ex L. 675/96;

- Copia della comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro trasmessa all’Ufficio Stranieri della Questura di Rovigo;

- Copia della licenza per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata al Bar ... & C. S.n.c. con sede in Rovigo, Via De Polzer n° 7.

Chiede disporsi, per come previsto dall’art. 30, co. 6, D. Lgs. 286/98,

l’audizione della ricorrente XXX nata a S. Pietroburgo (Federazione Russa) il 28.11.1949, nonché di un rappresentante dell’Ufficio Stranieri della Questura di Rovigo.

Quest’ultimo potrà rispondere sulle seguenti circostanze:

- "Vero che la sig.ra XXX nata a S. Pietroburgo (Federazione Russa) il 28.11.1949, ad integrazione dell’istanza presentata in data 01.10.1999 tesa ad ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare con il marito ZZZ, nato il 10.06.1954 a Kurskaia Oblast (Federazione Russa), ha prodotto la documentazione attestante l’inizio del rapporto di lavoro presso la ditta Bar ... & C. S.n.c. con sede in Rovigo, Via De Polzer n° 7.

Chiede, infine, la presenza di un interprete di lingua russa in quanto la ricorrente ha difficoltà a comprendere e parlare la lingua italiana.

Con ogni più ampia riserva nel merito ed in istruttoria, in esito allo svolgimento della causa ed alle eventuali deduzioni di controparte.

Padova, Rovigo

Avv. Vincenzo TALLARICO

 

 

Depositato in Cancelleria oggi

Il Cancelliere