Osservazioni e suggerimenti

riguardanti la terminazione della protezione temporanea

per le vittime del conflitto nel Kosovo

In riferimento alla scadenza dei permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciata a persone provenienti dalle zone di guerra dell’area balcanica (DPCM del 12 marzo 1999 e DPCM del 30 dicembre 1999), l’ACNUR desidera esprimere le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

1. Secondo i dati raccolti dall’OIM, la maggioranza di quanti hanno beneficiato di protezione in Italia, avrebbe già lasciato l’Italia in maniera autonoma. Resterebbe un numero stimato al massimo in circa 4,000 unita’ secondo i dati del Ministero dell’Interno (rinnovi di permessi di soggiorno alla precedente scadenza di fine anno), probabilmente ulteriormente intaccato dalle partenze volontarie nel semestre intercorso. La decisione, da parte del Governo, di offrire un incentivo economico al rimpatrio, dovrebbe incoraggiare ulteriori partenze volontarie.

Si pone ora perciò’ la necessita’ di decidere del trattamento di quanti, dopo il 30 giugno, avranno deciso di non avvalersi del programma di rimpatrio.

2. In proposito, l’ACNUR fa presente che sono da considerare due aspetti complementari della questione dei ritorni.

  1. Tra quanti rifiutano il ritorno in Kosovo si trovano, con molta probabilità’, individui il cui profilo etnico, politico, o personale, li esporrebbe a rischio di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra, o di trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali. Nei loro confronti, il governo italiano ha la responsabilità’ di assicurarsi che quanti ne abbiano titolo siano correttamente individuati, e ricevano la protezione cui hanno diritto.

Per tutte le persone che non possono tornare in Kosovo in quanto rischierebbero di diventare vittime di persecuzioni o trattamenti disumani, si devono individuare adeguate forme di protezione. A coloro che potrebbero essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell’art. 1 della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951, dovrebbe essere accordato lo status previsto da questa convenzione. Altre categorie di persone che —— pur non avendo diritto al riconoscimento dello status ai sensi della summenzionata convenzione — non possono tornare nel Kosovo per gravi e giustificati motivi, potrebbero ottenere una protezione umanitaria, da concedere ai sensi dell’art. 5, 6 del dgls 286/98. L’eventuale richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato non dovrebbe fare decadere il diritto al lavoro e allo studio — onde evitare disagi per gli individui in questione, e oneri a carico dello stato per la eventuale ricaduta in assistenza.

Permane, inoltre, l’impossibilita’ del rimpatrio di persone affette da sindromi che richiedono cure mediche specialistiche non disponibili in Kosovo, e di persone con disabilita' o vulnerabilita' particolari per le quali non esistono adeguate strutture di supporto.

b) L’altro aspetto relativo al trattamento dei detentori di permesso umanitario non coinvolge la responsabilità’ giuridica dello stato, ma sembra comunque degno di considerazione alla luce dell’impegno italiano in Kosovo e del ruolo delle Nazioni Unite nell’amministrazione della provincia.

In particolare, si desidera segnalare l’opportunita’di esaminare i seguenti elementi:

 

 

Roma, 30 giugno 2000