Osservazioni e suggerimenti
riguardanti la terminazione della protezione temporanea
per le vittime del conflitto nel Kosovo
In riferimento alla scadenza dei permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciata a persone provenienti dalle zone di guerra dellarea balcanica (DPCM del 12 marzo 1999 e DPCM del 30 dicembre 1999), lACNUR desidera esprimere le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
1. Secondo i dati raccolti dallOIM, la maggioranza di quanti hanno beneficiato di protezione in Italia, avrebbe già lasciato lItalia in maniera autonoma. Resterebbe un numero stimato al massimo in circa 4,000 unita secondo i dati del Ministero dellInterno (rinnovi di permessi di soggiorno alla precedente scadenza di fine anno), probabilmente ulteriormente intaccato dalle partenze volontarie nel semestre intercorso. La decisione, da parte del Governo, di offrire un incentivo economico al rimpatrio, dovrebbe incoraggiare ulteriori partenze volontarie.
Si pone ora perciò la necessita di decidere del trattamento di quanti, dopo il 30 giugno, avranno deciso di non avvalersi del programma di rimpatrio.
2. In proposito, lACNUR fa presente che sono da considerare due aspetti complementari della questione dei ritorni.
Per tutte le persone che non possono tornare in Kosovo in quanto rischierebbero di diventare vittime di persecuzioni o trattamenti disumani, si devono individuare adeguate forme di protezione. A coloro che potrebbero essere a rischio di persecuzioni ai sensi dellart. 1 della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951, dovrebbe essere accordato lo status previsto da questa convenzione. Altre categorie di persone che pur non avendo diritto al riconoscimento dello status ai sensi della summenzionata convenzione non possono tornare nel Kosovo per gravi e giustificati motivi, potrebbero ottenere una protezione umanitaria, da concedere ai sensi dellart. 5, 6 del dgls 286/98. Leventuale richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato non dovrebbe fare decadere il diritto al lavoro e allo studio onde evitare disagi per gli individui in questione, e oneri a carico dello stato per la eventuale ricaduta in assistenza.
Permane, inoltre, limpossibilita del rimpatrio di persone affette da sindromi che richiedono cure mediche specialistiche non disponibili in Kosovo, e di persone con disabilita' o vulnerabilita' particolari per le quali non esistono adeguate strutture di supporto.
b) Laltro aspetto relativo al trattamento dei detentori di permesso umanitario non coinvolge la responsabilità giuridica dello stato, ma sembra comunque degno di considerazione alla luce dellimpegno italiano in Kosovo e del ruolo delle Nazioni Unite nellamministrazione della provincia.
In particolare, si desidera segnalare lopportunitadi esaminare i seguenti elementi:
Roma, 30 giugno 2000