Riguardo alla sentenza della Cassazione circa le "prove di presenza" degli stranieri regolarizzandi.

Benche' la Cassazione sia liberissima di ritenere che la dichiarazione di un parroco non costituisca una prova inequivocabile della presenza dello straniero entro la data del 27 marzo '98, la cosa e' del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla regolarizzazione in corso. Tali disposizioni non chiedono una "prova di presenza" (che e' cosa difficilissima da ottenere), ma, piu' semplicemente, che lo straniero corredi la domanda di regolarizzazione con "idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998". Le circolari hanno poi chiarito che, a tal fine, sia sufficiente la "documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante, inequivocabilmente, una effettiva prestazione a favore dell'interessato" prima della data in questione. E' evidente come la dichiarazione di un parroco rientri in questa categoria, pur senza essere una "prova" della presenza. Il Ministero dell'interno sta giustamente rivedendo, alla luce di questa interpretazione, le decisioni assunte nei mesi scorsi - talvolta in modo avventato - dalle diverse questure.

 

Sergio Briguglio

(Caritas Diocesana di Roma)