Ufficio Rifugiati — Refugees Office

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Trieste, 6 luglio 2000

 

Alla c.a. dei centri di accoglienza in "Azione Comune"

Alla c.a. dei referenti ICS Nausica

Alla c.a. dei gruppi e delle associazioni facenti riferimento alla rete ICS

A tutte le associazioni, le reti e gli enti che si occupano di diritto d’asilo in Italia

LORO SEDI

 

oggetto: rimpatrio e protezione umanitaria per i profughi del Kosovo — nuova DPCM

 

Cari amici, come è a tutti voi noto, nonostante la scadenza del 30.06.00 il Governo italiano non ha ancora provveduto a diramare alcuna istruzione in merito alla condizione giuridica di coloro che, profughi dal Kosovo e dagli altri territori della RFJ, sono tuttora presenti in Italia.

Il Governo ha fatto sapere, nel corso di incontri con rappresentanti delle associazioni ed enti di tutela dei rifugiati, nonché in sede di risposta ad alcune interrogazioni parlamentari (Camera dei Deputati, 4.07.00) che è in fase di stesura una Direttiva della Presidenza del Consiglio (DPCM) che, recependo alcune preoccupazioni espresse dalle associazioni e dall’ACNUR, nel dichiarare definitivamente cessate le misure generali di protezione temporanea, prevederebbe quanto segue:

  1. l’avvio di un programma di aiuto al rimpatrio attuato con la collaborazione dell’OIM (tale programma è già in fase di attuazione e ne è stata data notizia circostanziata ai centri di accoglienza di Azione Comune e ad altri centri di accoglienza per rifugiati). Gli interessati al programma di rimpatrio si vedrebbero prorogare il pds fino a conclusione del programma stesso.
  2. coloro che hanno usufruito della protezione temporanea ai sensi della DPCM 12.05.99 e DPCM 31.12.99, nonché coloro che hanno usufruito di un pds per motivi umanitari, rilasciato in base all’art. 5 co. 6 del DLgs 286/98, a seguito di diniego dell’istanza di asilo da parte della Commissione centrale, contenente tuttavia la raccomandazione al rilascio di un titolo di soggiorno per ragioni umanitarie, che dimostrino un certo grado di integrazione socio-lavorativa nel nostro paese, ovvero abbiano in corso, in fase di rinnovo, ovvero in fase di attivazione regolari rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato possono richiedere il rilascio di un pds ordinario per motivi di lavoro.
  3. L’impossibilità attuale, per gli abitanti del Kosovo, di potersi munire di un passaporto internazionalmente riconosciuto dovrebbe non costituire, nella fase attuale, un ostacolo al rilascio di un pds per motivi di lavoro. Farà infatti fede il documento di identità in possesso degli interessati, ovvero lo stesso pds precedentemente rilasciato.

  4. coloro infine che (sia che siano stati titolari di un pds per protezione temporanea sia che abbiano usufruito di un pds per motivi umanitari) che ritengono di non potere in alcun caso rientrare in patria a causa di gravi motivi personali, ovvero di timori derivanti dal permanere di una situazione di tensione ed instabilità nel Kosovo, e segnatamente in alcune regioni contro determinati gruppi sociali e minoranze, potranno richiedere entro il 31.08.00 il rilascio di un pds per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 co. 6 del DLgs 286/98. Il rilascio di tale pds verrà subordinato ad una valutazione positiva della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Va ricordato inoltre tutti coloro che hanno usufruito della protezione temporanea in base alla DPCM 12.05.99 e DPCM 31.12.99, e non hanno perciò avuto accesso ad un esame individuale della propria richiesta di protezione hanno diritto di presentare istanza d’asilo (Conv. di Ginevra) secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, qualora ritengano di possedere i requisiti per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato.

Naturalmente sarà necessario attendere nei prossimi giorni la pubblicazione dell’annunciata DPCM ed ancor di più la sua concreta attuazione, per chiarire alcuni aspetti che suscitano preoccupazione quali: a) i parametri e le modalità concrete di valutazione dell’effettivo avvio del programma di integrazione socio-economica, ovvero se si debba fare riferimento in senso stretto ai requisiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di rilascio di pds per motivi di lavoro a cittadini stranieri, ovvero se sarà possibile valutare anche, con maggiore liberalità, l’avvio di percorsi ben strutturati di progressiva integrazione, specie per coloro che sono giunti in Italia dopo la cessazione del conflitto, quindi in tempi relativamente recenti; b) le procedure e le relative garanzie di tutela del richiedente attraverso le quali verrà acquisito, caso per caso, il parere della Commissione centrale al fine del rilascio del pds per motivi umanitari.

In attesa di ciò si chiede a tutti le associazioni ed enti di tutela destinatari della presente di:

  1. aiutare i singoli profughi ad operare con coscienza la scelta tra l’opzione di rimpatrio assistito o la richiesta permanenza in Italia. Nel secondo caso va acquisita idonea documentazione del percorso di inserimento socio-lavorativo, ovvero va accelerato tale processo nel caso le persone possano rientrare in quanto previsto nel punto (2). Massima attenzione deve essere riservata alle persone che si trovino nelle condizioni di impossibilità al rimpatrio (per motivi etnici, politici o personali) fornendo loro la necessaria assistenza in fase di presentazione dell’istanza di rilascio del pds per motivi umanitari.
  2. In particolare ai centri di accoglienza di "Azione Comune", ovvero alle altre strutture di accoglienza, si suggerisce di mettersi in contatto con la Segreteria di coordinamento c/o CIR o con la Banca dati Servizi c/o CdS, o con gli Uffici ICS di Trieste e di Roma, sia per aggiornamenti che per consulenza sui singoli casi.

  3. recarsi comunque presso la Questura territorialmente competente, anche nelle more dell’emanazione della DPCM, al fine di acquisire informazioni e quantomeno di manifestare l’intenzione da parte degli interessati di presentare le istanze di rilascio di pds secondo quanto indicato ai punti 2 e 3 di cui sopra. Nel caso in cui le questure forniscano informazioni molto difformi da quelle sopra riportate, ovvero si verifichino altri problemi, si chiede di darne comunicazione tempestiva ai Servizi di orientamento sopra indicati, al fine di permetterci di avere un quadro complessivo della situazione e di intervenire in tempo utile.

Si invia insieme alla presente nota anche un interessante documento prodotto dall’ACNUR contenente osservazioni e suggerimenti riguardanti la terminazione della protezione temporanea per le vittime del conflitto in Kosovo.

Per il Servizio Rifugiati Ics

Gianfranco Schiavone