I Commissione - Resoconto di martedì 4 luglio 2000

INTERROGAZIONI

Martedì 4 luglio 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Aniello Di Nardo.

La seduta comincia alle 13.

5-07998 Ruggeri: Protezione temporanea dei profughi kossovari.

5-08003 Valpiana: Protezione temporanea dei profughi kossovari.

5-08010 Moroni: Protezione temporanea dei profughi kossovari.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che nella giornata di ieri il deputato Moroni ha presentato l'interrogazione 5-08010, vertente sul medesimo oggetto di quelle già presentate dai deputati Ruggeri e Valpiana. Le tre interrogazioni saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Aniello DI NARDO risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Ruggero RUGGERI (PD-U), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta fornita, esprime l'auspicio che la direttiva possa essere rapidamente approvata e che siano forniti gli indirizzi operativi alle questure.

Maria Celeste NARDINI (misto-RC-PRO) osserva che, secondo la risposta fornita dal sottosegretario, sarebbero esclusi dal rimpatrio i profughi kossovari che abbiano raggiunto un livello di integrazione accettabile nel paese. Chiede chiarimenti sulla sorte degli altri profughi kossovari che non abbiano ancora trovato una sistemazione definitiva, esprimendo il convincimento che, relativamente a queste situazioni, in luogo del rimpatrio immediato si sarebbe potuta prevedere un'ulteriore proroga, al fine di facilitare l'inserimento di questi soggetti nella società. Esprime, inoltre, preoccupazione per quelle situazioni di particolare gravità che renderebbero particolarmente difficile il rimpatrio dei profughi kossovari nel loro paese.

Il sottosegretario Aniello DI NARDO precisa che da una parte è previsto a favore di coloro che aderiranno al programma di rimpatrio un contributo per l'assistenza ed il primo inserimento pari a lire 1.500.000 per adulto e lire 500.000 per ogni minore. Lo schema di direttiva prevede, inoltre, l'esclusione dal rimpatrio per quei titolari di permesso di protezione temporanea in grado di dimostrare la sussistenza di gravi motivi che impediscano il loro rientro nelle zone di provenienza.

Maria Celeste NARDINI (misto-RC-PRO) si dichiara soddisfatta per l'ulteriore chiarimento del sottosegretario.

Rosanna MORONI (comunista) esprime vivo apprezzamento per la risposta del Governo, che va nel senso auspicato di prevedere misure umanitarie a favore dei profughi kossovari , per i quali il rimpatrio rischierebbe di mettere a repentaglio la loro stessa vita. Ritiene che ai fini della concessione dei permessi debbano essere valutate attentamente soprattutto le condizioni di salute dei soggetti. Al riguardo auspica che la previsione dell'esclusione dal rimpatrio per motivi gravi ed eccezionali non sia interpretata in maniera eccessivamente rigida. Esprime inoltre apprezzamento per la scelta di stabilire misure destinate a favorire il reimpiego dei profughi che aderiscano al programma di rimpatrio.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ringrazia sentitamente il sottosegretario per aver fornito in tempi celeri una risposta esaustiva ad un problema così drammatico.

La seduta termina alle 13.20.

I Commissione - Martedì 4 luglio 2000

ALLEGATO 3

Interrogazioni 5-07998 Ruggeri, 5-08003 Valpiana e 5-08010 Moroni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con le tre interrogazioni viene richiamata l'attenzione del Parlamento e del Governo sul delicato problema dei profughi provenienti dal Kosovo, per i quali, com'è noto, sono cessate il 30 giugno le misure di protezione temporanea previste, in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999, e prorogate con successivo decreto del 30 dicembre dello scorso anno.
Gli interroganti chiedono quindi di conoscere i provvedimenti urgenti che il Governo intende adottare nei confronti di quegli stranieri che, avvalendosi del permesso di soggiorno, hanno stabilito rapporti di lavoro regolari e per i quali potrebbe rivelarsi prematuro un ritorno nei luoghi di origine, ancora devastati dagli effetti della guerra.
Debbo innanzitutto premettere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre scorso, nel disporre le misure di protezione temporanea sulla base delle indicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, aveva ritenuto necessario definire linee di intervento per un programma coordinato di rimpatrio assistito da iniziare nella primavera di quest'anno.
Il programma di rimpatrio, con inizio il 1o luglio di quest'anno e con termine il 31 agosto successivo, dovrà avvenire nel pieno rispetto della dignità degli interessati e della loro sicurezza, con interventi di sostegno nella fase di ristabilimento.
Il Ministero dell'Interno, per il tramite della competente Direzione generale dei servizi civili, ha dato adempimento a tali principi incaricando l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) di effettuare un censimento dei titolari del permesso di protezione temporanea ancora presenti sul territorio nazionale e, sulla base dei risultati, avviare una campagna per la realizzazione di un programma assistito di rimpatrio dei profughi.
La rilevazione è tuttora in fase di svolgimento.
Su proposta della OIM, si è comunque deciso di prevedere l'erogazione a favore di coloro che aderiranno al programma di rimpatrio assistito di un contributo per l'assistenza ed il primo inserimento pari a lire 1.500.000 per adulto e lire 500.000 per ogni minore.
Su iniziativa del Ministero dell'interno è stato quindi concordato con il Dipartimento per gli affari sociali, che ha dato il proprio assenso, e con il Ministero degli affari esteri uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.
Essa, oltre a definire le modalità di cessazione delle misure di protezione temporanea, disciplina alcune situazioni eccezionali relative a quegli stranieri protetti temporaneamente che hanno raggiunto un livello di integrazione accettabile attraverso un lavoro ed un alloggio.
Nella giornata di ieri lo schema di direttiva è stato inviato al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'ulteriore corso.
Il Ministero degli affari esteri ha assicurato la partecipazione al programma di rimpatrio assistito di profughi attraverso un finanziamento specifico all'OIM per la reintegrazione nel paese di origine.
In particolare, gli stranieri che intendono aderire al programma di rimpatrio assistito sino al 31 agosto prossimo debbono iscriversi nelle apposite liste di prenotazione predisposte dalla Organizzazione internazionale per le migrazioni.
In tale caso la validità del permesso di soggiorno si intende estesa sino all'effettivo rimpatrio degli interessati.
Come ho già detto, tuttavia, il provvedimento ha preso in considerazione, proprio in linea con le preoccupazioni manifestate dagli interroganti, alcune situazioni che consigliano, per ragioni di opportunità, di disporre l'esclusione dal rimpatrio.
In tale prospettiva è prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad esempio, per motivi di lavoro) da parte di coloro che, ai sensi della normativa vigente, detengono i requisiti necessari e che siano in grado di dimostrare un adeguato grado di integrazione attraverso un attuale inserimento nel mercato del lavoro e la disponibilità dell'alloggio.
Al riguardo, ha formato oggetto di valutazione non solo l'inserimento nel tessuto socio-economico del nostro Paese degli stranieri kosovari e quindi l'opportunità di non interrompere percorsi di integrazione lavorativa e sociale già avviati da alcuni di loro, ma anche quello di aiutare la ricostruzione del Kosovo, incentivando il positivo afflusso delle rimesse degli immigrati.
Lo schema di direttiva prevede, inoltre, l'esclusione dal rimpatrio per quei titolari di permesso di protezione temporanea in grado di dimostrare la sussistenza di gravi motivi che impediscano il loro rientro nelle zone di provenienza.
A tal fine gli interessati devono presentare, entro il 31 agosto prossimo alla questura competente per territorio motivata istanza di concessione di un permesso di soggiorno a carattere umanitario previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Si è così tenuto conto delle indicazioni dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, il quale aveva sottolineato con urgenza la necessità di predisporre non solo il piano di rimpatrio per quanti vogliano avvalersene, ma anche le forme e le modalità di protezione di coloro i quali non possono rientrare per gravi motivi.
In ogni caso, il rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario è subordinato a valutazione positiva della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, sulla base delle indicazioni dell'Alto Commissariato per i rifugiati e del Ministero degli affari esteri.