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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 25.11.1999
COM (1999) 567 definitivo
1999/0251 (CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che istituisce un programma dazione comunitaria per combattere la discriminazione 2001 2006
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
La strategia della Comunità in materia di lotta contro la discriminazione
1. Larticolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal trattato di Amsterdam, apre la strada ad unazione adeguata della Comunità per contribuire a combattere la discriminazione fondata su motivi quali sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali. Diventa così possibile integrare i continui sforzi comunitari per promuovere la parità uomo-donna affrontando nuovi tipi di discriminazione. Il trattato modificato dà un nuovo importante slancio allazione della Comunità in un settore in cui esiste un certo acquis giuridico (genere) e in cui si è sviluppata una fruttuosa cooperazione con la società civile (in particolare genere, handicap, lotta al razzismo).
2. Per combattere la discriminazione, la Comunità deve utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, in una strategia coordinata e integrata. Le disposizioni legislative sono una componente chiave di tale strategia, ma non la sola. Decenni di sforzi comunitari volti a promuovere la parità di trattamento e la parità fra donne e uomini hanno dimostrato che per progredire nella lotta alla discriminazione occorrono anche cambiamenti nelle prassi e nei comportamenti e la mobilitazione di tutti i soggetti che si occupano di questo settore (attori). Gli sforzi comunitari in materia di parità fra i sessi, come anche le iniziative riguardanti gli handicap e il razzismo hanno dimostrato, fra laltro, che unazione pratica volta a consentire ai politici e agli operatori di confrontare le rispettive esperienze può aumentarne la capacità di combattere efficacemente la discriminazione e stimolare lo sviluppo di politiche appropriate.
3. La Comunità pertanto può e deve promuovere maggiormente questo tipo di cooperazione internazionale, quale complemento alla sua azione legislativa. Nel quadro del suo pacchetto di proposte antidiscriminazione e dei due progetti di direttive riguardanti la discriminazione nel mondo del lavoro e quella fondata sulla razza e lorigine etnica, la Commissione propone quindi un programma dazione mirato per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a sviluppare politiche e prassi antidiscriminazione. Ciò sarà fatto mobilitando gli attori interessati negli Stati membri e incoraggiando lo scambio dinformazioni e buone prassi.
4. Visto lintento della Commissione di proseguire le azioni specifiche nel settore della parità uomo-donna e di integrare la dimensione di genere nelle altre attività, il programma in parola non si occuperà specificamente della discriminazione in base al sesso, ma si concentrerà invece sugli altri motivi indicati allarticolo 13. Il programma terrà conto delle specificità, ma anche delle analogie, che caratterizzano i vari tipi di discriminazione, nonché dei metodi sviluppati in risposta. Ciò permetterà agli attori interessati di istituire una sinergia fra i vari sforzi, con conseguente moltiplicazione delle buone prassi e un più facile sviluppo di una cooperazione integrata e coordinata trasversalmente ai settori e ai motivi di discriminazione. Non esiste una scala di priorità fra i diversi tipi di discriminazione trattati dal programma dazione qui proposto: esso affronterà la discriminazione a tutto campo anziché disporre azioni separate per i diversi tipi, e ove opportuno terrà conto anche della dimensione di genere.
5. La responsabilità della lotta alla discriminazione ricade principalmente sugli Stati membri. Il programma comunitario qui proposto non è destinato a sostenere azioni già in corso a livello locale, regionale e nazionale, ma a conferire valore aggiunto europeo a tali azioni. Pertanto, il programma combinerà il sostegno alle misure legislative contro la discriminazione con attività più ampie di promozione di prassi antidiscriminazione basate su un approccio positivo alla diversità e su cambiamenti di atteggiamento sul lungo periodo. Il programma si concentrerà sulla cooperazione transnazionale quale mezzo di migliorare concetti e prassi, per cui le normali attività dei progetti locali, regionali o nazionali basati su determinate politiche, anziché sulla divulgazione transnazionale delle buone prassi, non saranno ammessi a finanziamento ai sensi del programma. Gli Stati membri potranno svolgere un ruolo importante attraverso il Comitato di cui allarticolo 6.
6. La Comunità è già attiva nel campo della lotta alla discriminazione. In particolare, essa combatte il fenomeno sul mercato del lavoro attraverso la Strategia europea per loccupazione e il Fondo sociale europeo e le iniziative di questultimo (INTEGRA e, prossimamente, EQUAL). Cè inoltre una lunga e continuativa tradizione di sforzi volti a promuovere la parità fra i sessi, sia attraverso misure specifiche sia attraverso lintegrazione orizzontale delle pari opportunità nelle altre aree operative (mainstreaming). Il presente programma tiene conto e valorizza queste attività, ma parte dallassunto che la discriminazione va oltre il mercato del lavoro: pertanto, esso mira a un approccio integrato e coordinato, e intende essere coerente e complementare rispetto alle altre politiche, agli altri strumenti e alle altre azioni dellUE che possono contribuire a contrastare la discriminazione.
La strategia del programma
7. Lesperienza delle iniziative e dei programmi, precedenti e in corso, sulla parità uomo-donna, gli handicap e il razzismo ha mostrato che il valore aggiunto di un programma comunitario in simili settori risiede nella sua capacità di sostenere lo sviluppo di una legislazione e di politiche di respiro europeo migliorando le competenze, rafforzando le potenzialità degli attori e attraverso unopera di sensibilizzazione.
8. La valutazione delle iniziative precedenti e lanalisi nel quadro delle azioni preliminari al programma suggeriscono che, per ottenere il massimo dellincisività con un bilancio limitato, il programma deve concentrarsi su alcuni interventi fondamentali. Occorre lavorare individuando attori specifici in grado di garantire il fruttuoso interscambio delle competenze e di influenzare politiche e prassi negli Stati membri. La strategia perciò consiste nellincentivare la cooperazione transnazionale con e fra gli attori suddetti su diversi temi che sembrano pertinenti a livello europeo. Si potrebbe trattare degli ostacoli alla partecipazione ai processi decisionali, dellaccesso a beni e servizi, delle metodologie per lintegrazione orizzontale e il monitoraggio, del coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche ecc. Per garantire che i temi trattati restino quelli più importanti per ciascuno Stato membro, il Comitato del programma avrà limportante compito di riesaminarli regolarmente.
9. Gli attori da coinvolgere sono, ad esempio, i politici con un ruolo nelle amministrazioni locali, regionali e nazionali, gli enti indipendenti per la lotta alla discriminazione, le organizzazioni non governative (ONG), le parti sociali, gli istituti di ricerca, i mezzi di comunicazione, le figure che concorrono al formarsi delle opinioni, i fornitori di servizi sociali, i servizi giudiziari e di polizia. Sarà poi importante la partecipazione al programma delle organizzazioni a livello europeo che si occupano di lotta alla discriminazione e/o di assistere legalmente le persone esposte alla discriminazione.
Obiettivi
10. Si sono individuati tre obiettivi principali: primo, assistere lanalisi e la valutazione della portata e della natura della discriminazione nella Comunità e dellefficacia dei provvedimenti volti a contrastarla; secondo, aiutare la formazione di competenze adeguate da parte degli attori che, negli Stati membri e a livello europeo, si occupano della lotta alla discriminazione; terzo, promuovere e diffondere fra gli operatori e le figure che concorrono alla formazione delle opinioni i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione.
Azioni
11. Per conseguire i suddetti obiettivi, le attività del programma sono ripartite in tre parti: queste ultime, in considerazione dei differenti livelli di esperienza nella lotta ai vari tipi di discriminazione, si svolgeranno simultaneamente:
(a) Parte 1: migliorare la comprensione dei temi legati alla discriminazione attraverso una migliore conoscenza e analisi e mediante la valutazione dellefficacia di politiche, legislazione e prassi. Si tratterà quindi anche di elaborare basi statistiche, parametri di riferimento e indicatori per valutare lefficacia delle politiche antidiscriminazione, nonché di analizzare tali politiche e divulgare gli insegnamenti tratti dal processo.
(b) Parte 2: sviluppare la capacità degli attori specificamente individuati di contrastare efficacemente la discriminazione, ad esempio promuovendo il dialogo come necessario sostegno dello sviluppo di politiche alluopo a livello europeo. Da un lato occorrerà sostenere lo scambio transnazionale di informazioni e buone prassi fra gli attori specifici, sulla base delle esperienze già in corso negli Stati membri. La Comunità appoggerebbe soltanto gli elementi direttamente riguardanti lo scambio transnazionale: i progetti sui quali si basa lo scambio dinformazioni devono essere finanziati al livello nazionale. Daltro canto, questa parte consentirà anche di fornire un finanziamento di base alle più importanti reti europee di organizzazioni, in modo che queste ultime possano contribuire efficacemente al processo di elaborazione di politiche a livello europeo nel settore della lotta alla discriminazione.
(c) Parte 3: portare avanti campagne di sensibilizzazione, volte in particolare a sottolineare la dimensione europea della lotta alla discriminazione e a pubblicizzare i risultati del programma. A tal fine occorreranno un lavoro di comunicazione, pubblicazioni, campagne, conferenze e manifestazioni a sostegno dellattuazione della legislazione e della politica della Comunità nel campo della lotta alla discriminazione. Per raggiungere lopinione pubblica in senso ampio, il programma si concentrerà sulla sensibilizzazione delle figure che influenzano la formazione delle opinioni, al fine di promuovere un riorientamento allinterno della società.
Complementarità
12. La coerenza e la complementarità fra le azioni dellUE sono necessarie per evitare sovrapposizioni e per trarre il massimo vantaggio dai risultati ottenuti.
- Il programma non affronterà direttamente gli aspetti della discriminazione fondata sul sesso, ma è importante che possa beneficiare degli insegnamenti già ricavati dalle azioni nazionali e della Comunità nel settore. Occorre inoltre che il programma tenga presente unottica di genere cimentandosi con le altre forme di discriminazione. Sarà dunque necessario istituire stretti legami con le azioni a venire nel campo della parità fra le donne e gli uomini.
- Va poi rivolta unattenzione particolare al fine di garantire una sinergia ottimale con liniziativa comunitaria EQUAL, che sarà uno strumento chiave per promuovere lo sviluppo di una politica volta ad eliminare la discriminazione nelloccupazione. Pertanto, in materia doccupazione, il presente programma si concentrerà su settori dove EQUAL non interviene, in particolare analizzando e valutando dati e prassi negli Stati membri, applicando gli insegnamenti tratti da EQUAL a settori che non rientrano nelloccupazione e promuovendo attività di informazione e di sensibilizzazione. Il programma non sosterrà azioni volte a scambiare buone prassi fra attori nel settore occupazionale che rientrino già nel campo dapplicazione di EQUAL, anche se si presterà particolare attenzione allutilizzo ottimale degli insegnamenti che emergono dalle azioni sostenute da EQUAL. Allo stesso tempo, le buone prassi identificate nellambito del programma dovranno essere messe a disposizione degli attori sostenuti da EQUAL e da altri programmi, per le stesse ragioni.
- Un approccio analogo sarà applicato ad altri programmi pertinenti della Comunità e dellUnione. Ad esempio, i risultati delle azioni intraprese nel quadro dei nuovi programmi Leonardo, Socrates e Gioventù che si riferiscono alla promozione di comportamenti non discriminatori nelle scuole, negli istituti di formazione e fra i giovani in generale dovranno essere incorporati nel programma. Si provvederà inoltre a un opportuno coordinamento con le pertinenti iniziative nel campo della Giustizia e degli Affari interni, per quanto riguarda la politica dellimmigrazione da una parte e il rafforzamento della cooperazione di polizia dallaltra. A tal fine, occorrerà essenzialmente che ciascun programma sia informato delle attività degli altri, in modo da rendere possibili i necessari contatti e collegamenti.
- Per il presente programma sarà anche importante poter utilizzare le ricerche e le analisi prodotte da altre attività comunitarie, in particolare attraverso lOsservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e il Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) e viceversa.
13. Ai fini di questa complementarità sarà necessario istituire meccanismi, a livello comunitario e negli Stati membri, per coordinare le varie attività. Per garantire la complementarità nella progettazione e nellapplicazione, i servizi della Commissione competenti per una particolare politica interverranno negli aspetti pertinenti dei programmi. Allo stesso modo, i rappresentanti degli Stati membri appartenenti ai comitati di programma, i gruppi ad alto livello sulla non discriminazione, sulla disabilità e sullesclusione sociale, il comitato consultivo per le pari opportunità uomo-donna e, se del caso, il comitato delloccupazione e del mercato del lavoro o altri enti preposti allelaborazione delle politiche in materia, riceveranno adeguate informazioni sulle attività degli altri programmi al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire che ciascun programma approfitti dei risultati conseguiti dagli altri. La questione della complementarità sarà trattata specificatamente nelle relazioni di valutazione.
14. Gli Stati membri sono in gran parte responsabili per lapplicazione degli interventi dei fondi strutturali. Essi devono accertarsi, al loro livello, dellesistenza di uno stretto coordinamento fra i responsabili dellFSE e di EQUAL e i responsabili per i settori che rientrano nei programmi connessi.
Cooperazione coi paesi terzi
15. Nel quadro dellAccordo sullo Spazio economico europeo e della strategia di preadesione, la politica della Comunità è di aprire il più possibile i programmi comunitari ai paesi dellEFTA e ai paesi candidati. Nel caso del presente programma ciò diventa particolarmente importante, per il fatto che esso intende sostenere lintroduzione di una legislazione non discriminatoria mediante ladozione delle due direttive che lo accompagnano. A seguito di una decisione del Comitato misto SEE, tali direttive saranno applicabili ai paesi SEE non membri UE e saranno parte dellacquis comunitario al quale i paesi candidati dovranno conformarsi prima delladesione. Conformemente allintenzione annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e lantisemitismo nei paesi candidati, la Commissione propone pertanto di aprire a tali paesi la possibilità di partecipare al programma.
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che istituisce un programma dazione comunitaria per combattere la discriminazione 2001 2006
IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo 13,
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
(1) considerando che lUnione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri; considerando che, conformemente allarticolo 6, paragrafo 2 del trattato sullUnione europea, lUnione deve rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, in quanto principi generali del diritto comunitario;
(2) considerando che il Parlamento europeo ha fermamente e ripetutamente chiesto allUnione europea di rafforzare la sua politica in materia di parità di trattamento e pari opportunità riguardo a tutti i tipi di discriminazione;
(3) considerando che lesperienza delle azioni intraprese a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda il genere, ha dimostrato che la lotta contro la discriminazione richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di azioni legislative e concrete destinate a rafforzarsi reciprocamente; considerando che insegnamenti simili possono essere tratti dallesperienza in materia di razza e origine etnica, nonché di handicap; considerando inoltre che la Commissione ha presentato proposte a tal fine;
(4) considerando che il programma deve affrontare tutti i tipi di discriminazione ad eccezione di quella fondata sul sesso, di cui si occupano azioni comunitarie specifiche; considerando inoltre che la discriminazione fondata su motivi diversi può avere caratteristiche simili e può essere combattuta in modi simili; che lesperienza acquisita in numerosi anni di lotta contro alcuni tipi di discriminazione, inclusa quella fondata sul sesso, può essere utilizzata per combattere altri tipi di discriminazione; considerando che, tuttavia, occorre tener conto delle caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione; considerando, pertanto, che si deve tenere conto delle particolari necessità dei disabili per quanto riguarda laccessibilità delle attività e dei risultati;
(5) considerando che numerose organizzazioni non governative a livello europeo possiedono esperienza e conoscenze su scala europea in materia di lotta contro la discriminazione e di rappresentanza legale delle persone esposte alla discriminazione; che esse possono pertanto contribuire efficacemente alla comprensione delle varie forme di discriminazione e dei suoi effetti e a fare in modo che la progettazione, lattuazione e il seguito del programma tengano conto dellesperienza delle persone esposte alla discriminazione;
(6) considerando che, ai sensi dellarticolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, occorre adottare misure per lattuazione di questa decisione mediante la procedura consultiva di cui allarticolo 3 della suddetta decisione;
(7) considerando che, per rafforzare il valore aggiunto dellazione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità delle azioni attuate nel quadro della presente decisione con gli altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare gli interventi nel quadro del Fondo sociale europeo e le azioni volte a promuovere lintegrazione sociale;
(8) considerando che lAccordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale fra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, daltro lato, i paesi dellAssociazione europea di libero scambio che partecipano al SEE (EFTA-SEE); considerando che occorre prevedere lapertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dellEuropa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli dassociazione, di Cipro e Malta, mediante stanziamenti addizionali conformi alle procedure da convenire con tali paesi, nonché della Turchia, mediante stanziamenti addizionali conformi alle procedure da convenire con tale paese;
(9) considerando che, per il successo di qualsiasi azione comunitaria, occorre controllare e valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;
(10) considerando che, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui allarticolo 5 del trattato, gli obiettivi dellazione proposta concernente il contributo della Comunità alla lotta contro la discriminazione non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri a causa, fra laltro, della necessità di partenariati multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione su scala comunitaria delle buone prassi; considerando inoltre che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione del programma
Le presente decisione istituisce un programma dazione comunitario volto a promuovere misure intese a combattere le discriminazioni fondate sulla razza o lorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze sessuali, qui di seguito denominato "il programma", per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.
Articolo 2
Principi
1. Ai fini della presente decisione, per discriminazione sintende il fatto che un persona o un gruppo di persone siano trattate meno favorevolmente di altre a causa della razza o dellorigine etnica, della religione o delle convinzioni personali, degli handicap, delletà o delle tendenze sessuali, o il fatto che venga adottata una disposizione apparentemente neutra che possa per gli stessi motivi svantaggiare tale persona o tale gruppo di persone, senza giustificazione oggettiva.
2. Nella progettazione, nellattuazione e nel seguito delle attività che rientrano nel programma sarà tenuto conto dellesperienza delle persone esposte alla discriminazione.
Articolo 3
Obiettivi
Il programma sostiene e integra gli sforzi a livello comunitario e degli Stati membri volti a promuovere misure di lotta alla discriminazione, fra laltro integrando gli sviluppi legislativi. Esso persegue i seguenti obiettivi:
(a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e delle sue dimensioni, nonché attraverso la valutazione dellefficacia delle politiche e delle prassi;
(b) sviluppare la capacità degli attori specifici (in particolare gli Stati membri, le autorità locali e regionali, gli organismi indipendenti responsabili della lotta contro la discriminazione, le parti sociali e le organizzazioni non governative) di lottare efficacemente contro la discriminazione, in particolare sostenendo lo scambio di informazioni e di buone prassi e la costituzione di reti a livello europeo;
(c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta contro la discriminazione.
Articolo 4
Azioni comunitarie
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui allarticolo 3, si possono effettuare, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni:
(a) analisi dei fattori connessi con la discriminazione, in particolare mediante la raccolta di dati statistici, leffettuazione di studi e lo sviluppo di indicatori e riferimenti, nonché la valutazione dellefficacia e dellimpatto della legislazione e delle prassi antidiscriminatorie, accompagnata da una concreta divulgazione dei risultati;
(b) cooperazione transnazionale fra gli attori specifici e promozione di una rete a livello europeo fra le organizzazioni non governative che operano nel campo della lotta contro la discriminazione;
(c) promuovere la sensibilizzazione, in particolare per evidenziare la dimensione europea della lotta contro la discriminazione e rendere pubblici i risultati del programma, in particolare attraverso comunicazioni, pubblicazioni, campagne e manifestazioni.
2. I dispositivi per la realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.
Articolo 5
Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri
1. La Commissione:
(a) garantisce lattuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel presente programma in conformità con lallegato;
(b) procede ad uno scambio di opinioni periodico con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, lapplicazione e il seguito del programma, nonché gli orientamenti politici corrispondenti. La Commissione informa delle loro opinioni il Comitato istituito a norma dellarticolo 6;
(c) promuove una cooperazione e un dialogo attivi fra i soggetti che partecipano al programma, fra laltro al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta contro la discriminazione.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:
(a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa;
(b) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni intraprese nel quadro del presente programma;
(c) fornire informazioni, pubblicità e seguito adeguati relativamente alle azioni sostenute dal presente programma.
Articolo 6
Comitato
1. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (qui di seguito denominato "il Comitato").
2. Laddove si fa menzione di tale paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui allarticolo 3 della decisione 1999/468/CE.
3. Il rappresentante della Commissione in particolare deve consultare il Comitato in merito a:
(a) gli orientamenti generali per lattuazione del programma;
(b) i bilanci annuali e la distribuzione dei finanziamenti fra le diverse misure;
(c) il piano di lavoro annuale per lattuazione delle azioni del programma;
Il rappresentante della Commissione inoltre consulta il Comitato su tutte le materie che possono interessare lapplicazione del programma.
4. Per garantire la coerenza e la complementarità del programma con le altre misure contemplate allarticolo 7, la Commissione informa regolarmente il Comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata col Comitato e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.
Articolo 7
Conformità e complementarità
1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità e dellUnione, in particolare mediante listituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alloccupazione, alla parità uomo-donna, allintegrazione sociale, allistruzione, alla formazione e alla politica in materia di gioventù e nel campo delle relazioni esterne della Comunità.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le azioni intraprese nellambito del presente programma e le altre azioni pertinenti della Comunità e dellUnione, in particolare quelle avviate nellambito dei fondi strutturali e delliniziativa comunitaria EQUAL.
3. Gli Stati membri fanno tutto il possibile per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel presente programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.
Articolo 8
Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dellEuropa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia
Il presente programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
(a) i paesi EFTA/SEE, in conformità con le condizioni stabilite dallaccordo SEE;
(b) i paesi candidati dellEuropa centrale e orientale (PECO) in conformità con le condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli dassociazione;
(c) Cipro e Malta, mediante stanziamenti addizionali in conformità con le procedure da convenire con tali paesi;
(d) la Turchia, mediante stanziamenti addizionali in conformità con le procedure da convenire con tale paese.
Articolo 9
Controllo e valutazione
1. La Commissione controlla regolarmente il presente programma in cooperazione con gli Stati membri.
2. La Commissione procede alla valutazione del programma con lassistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto la pertinenza e lefficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi di cui allarticolo 2, nonché limpatto del programma nel suo insieme.
La valutazione ha inoltre per oggetto la complementarità fra le azioni intraprese nellambito del presente programma e quelle avviate nel quadro di altri tipi di politiche, strumenti ed azioni pertinenti.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sullattuazione del programma entro il 31 dicembre 2005.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente
Allegato: indicazioni per lattuazione del programma
I. Settori dazione
Il programma può intervenire nei settori seguenti:
(a) promozione della non discriminazione nellambito e da parte delle pubbliche amministrazioni (ad esempio: polizia, sistemi giudiziari, sanità, sicurezza sociale, istruzione);
(b) promozione della non discriminazione nellambito e da parte dei media;
(c) eliminazione degli ostacoli discriminatori alla partecipazione alliter decisionale e al processo democratico;
(d) eliminazione degli ostacoli discriminatori allaccesso ai beni e ai servizi, in particolare allalloggio, ai trasporti, alla cultura, alle attività di tempo libero e allo sport;
(e) individuazione di strumenti e di metodi atti a consentire una sorveglianza efficace della discriminazione;
(f) identificazione di strumenti e di metodi atti a permettere una diffusione efficace delle informazioni sul diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
(g) individuazione di metodi atti a permettere lintegrazione delle politiche e prassi antidiscriminatorie.
I temi del programma possono essere adattati o completati conformemente alla procedura prevista allarticolo 6, sulla base di una revisione annuale, tenuto conto dei risultati delle azioni preparatorie del presente programma e delle attività che rientrano in altri tipi di politiche, strumenti e azioni comunitarie.
In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dellintegrazione orizzontale delle questioni di genere (mainstreaming).
II. Azioni
Parte 1 Analisi e valutazione
Possono beneficiare di aiuto le seguenti attività:
(1) elaborazione e diffusione di serie statistiche comparabili sullampiezza della discriminazione nella Comunità;
(2) sviluppo e divulgazione di metodi e indicatori che permettano di valutare lefficacia delle politiche e prassi contro la discriminazione;
(3) analisi, mediante relazioni annuali, delle legislazioni e prassi contro la discriminazione, al fine di valutare la loro efficacia e di divulgare gli insegnamenti tratti;
(4) realizzazione, nel quadro dei temi prioritari del programma, di studi tematici volti a comparare e confrontare gli approcci adottati nellambito e attraverso i vari motivi di discriminazione.
Nellapplicazione di questa parte del programma, la Commissione veglierà in particolare sulla sua coerenza e complementarità con le attività dellOsservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con quelle del Programma quadro comunitario di RST.
Parte 2 Rafforzamento delle capacità
Attività che possono beneficiare di un aiuto al fine di migliorare la capacità e lefficacia degli attori specifici che partecipano alla lotta contro la discriminazione:
(1) Le azioni di scambio transnazionale alle quali partecipano attori di almeno quattro Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, insegnamenti e buone prassi. Tali attività possono comportare una comparazione dellefficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti; il reciproco trasferimento e lapplicazione delle buoni prassi; scambi di personale; lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi; ladattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione comune dei risultati e di materiali e manifestazioni destinati a rafforzare la visibilità.
(2) Il finanziamento di base a organizzazioni non governative di livello europeo aventi esperienza nella lotta contro la discriminazione e che operano per la rappresentanza legale delle persone che vi sono esposte, al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio integrato e coordinato della lotta contro la discriminazione.
I criteri volti a determinare quali organismi aiutare sono definiti secondo la procedura prevista allarticolo 6.
Parte 3 - Sensibilizzazione
Attività che possono beneficiare di un aiuto:
(1) organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni su scala europea;
(2) organizzazione, da parte degli Stati membri, di seminari che sostengano lattuazione del diritto comunitario in materia di non discriminazione, nonché la promozione della dimensione europea delle manifestazioni organizzate su scala nazionale;
(3) organizzazione di campagne e di manifestazioni mediatiche europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni nonché lindividuazione e la divulgazione delle buone prassi, ivi compresa lattribuzione di ricompense alle azioni effettuate con successo nel quadro della parte 2 del programma, allo scopo di rafforzare la visibilità della lotta contro la discriminazione;
(4) pubblicazione di materiali volti a divulgare i risultati del programma, in particolare mediante la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone prassi, una tribuna per lo scambio di idee, nonché una base di dati di soggetti che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionale.
III. Modalità di presentazione delle domande di aiuto
Parte 1 questa parte sarà attuata principalmente mediante la pubblicazione di inviti a presentare offerte. Nel caso della cooperazione con gli istituti nazionali di statistica, saranno applicabili le procedure di Eurostat.
Parte 2 la parte 2.1 sarà attuata mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.
La parte 2.2 sarà attuata mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.
Parte 3 questa parte sarà attuata, in maniera generale, mediante inviti a presentare offerte. Tuttavia, le azioni che rientrano nelle parti 3.2 e 3.3 possono beneficiare di sovvenzioni concesse a seguito di domande di aiuto, ad esempio, da parte degli Stati membri.
Scheda finanziaria
1. DENOMINAZIONE DELLAZIONE
Combattere la discriminazione
2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE (1999)
B3-4101 - (parte di) cooperazione con organizzazioni di volontariato
-4111 - misure preparatorie per combattere le discriminazioni
-2006 - progetti pilota per promuovere lintegrazione multiculturale9
3. FONDAMENTO GIURIDICO
Articolo 13 del trattato
4. DESCRIZIONE DELLAZIONE
4.1. Obiettivi
Lobiettivo è sostenere gli sforzi per combattere la discriminazione secondo le seguenti modalità:
migliorare la comprensione e la conoscenza dei problemi connessi con la discriminazione;
sviluppare la capacità degli attori specifici di combattere la discriminazione;
promuovere e divulgare i valori e le prassi della lotta alla discriminazione.
4.2. Periodo di riferimento
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (6 anni).
5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
5.1. Spese non obbligatorie
5.2. Stanziamenti dissociati
6. NATURA DELLE SPESE
- 100% per contratti relativi a studi e forniture di servizi, incontri di esperti e organizzazione di conferenze e seminari, nonché spese di pubblicazione e divulgazione autorizzate su iniziativa della Commissione.
- Sussidi in generale sotto il 90% delle spese totali idonee a finanziamento nel caso di sovvenzioni volte a coprire i costi generali di gestione delle organizzazioni e delle reti operanti a livello europeo (parte 2.2), nonché nel caso di sovvenzioni volte a coprire i costi strettamente connessi con operazioni transnazionali di scambio di esperienze a livello europeo (fase 2.1).
7. INCIDENZA FINANZIARIA
I preventivi si basano sulle precedenti esperienze, in particolare le somme relative alle linee di bilancio summenzionate.
7.1 Metodi di calcolo del costo totale dellazione (rapporto fra i costi individuali e totali)
milioni di euro
anno 1
1. Analisi e valutazione
…
Elaborazione di serie statistiche comparabiliCooperazione con Eurostat e glistituti statistici nazionali
media di 50-60 000 per SM + 200 000 per
lavoro di elaborazione a livello UE 1
Somma da aumentare a 1,3 a partire dallanno 2
…
Metodologie e indicatori per valutare politiche e prassi- Studi sui metodi/sugli indicatori 0,2
Bandi di gara ristretti
(+/- 5 studi +/- 40.000)
- Incontri / seminari pertinenti con 0,2
esperti indipendenti e governativi
per discutere progressi e proposte
(Base: 5 incontri/40 partecipanti)
…
Analisi delle legislazioni/delle relazioni annuali sulegislazione, politiche e prassi/cooperazione con
gruppi desperti
- Relazioni 0,2
- Gruppi desperti 1,4
Bandi di gara
…
Studi tematici 0,4+/- 3 studi a una media di 100 000
+/- 4 studi a una media di 30 000
Bandi di gara pubblici/ristretti
Importi da aumentare a 0,6 a partire dallanno 2
…
Monitoraggio: base dati/valutazione esternaBase dati 0,1 anno 1, 0,05 gli anni successivi 0,1
Valutazione ex post 0,5 nellanno 4
TOTALE (anno 1) 3,5
2. Rafforzamento delle capacità e scambio di buone prassi
…
Azioni di cooperazione transnazionale 2,5Media di 12-20 azioni x media di 250-350 000
allanno, soltanto 8-12 azioni di media
200-250 000 nellanno 1 (fase di lancio).
Aumento da 2,5 a 5 milioni di _ nellanno 2
Inviti a presentare proposte ogni anno
…
Finanziamento di base delle reti di ONG 3,5Media di 600-800 000 5-6 reti/piattaforme principali
Criteri di ammissibilità da specificare in accordo col
Comitato di programma
Sono applicabili le regole e procedure del Vademecum
per le spese correnti.
TOTALE (anno 1) 6
3. Sensibilizzazione
…
Conferenze UE: 4-5 conferenze UE importanti su settori relativi al programma (a Bruxelles o con le Presidenze) compresi una conferenza annuale che riunisca tutti i partecipanti al programma.Costo medio per 200-250 partecipanti 2 giorni di conferenza: +/- 200 000 per conferenza
Sovvenzioni alle Presidenze soltanto 3 conferenze nellanno 1 0,6
…
Sostegno a manifestazioni/conferenze nazionali aventi una dimensione europea e organizzati dagli Stati membri (tasso di cofinanziamento basato sul grado di dimensione europea)Media 40-80 000 / 15-20 sovvenzioni
Importo da aumentare da 0,8 dellanno 1 a 1 dellanno 2
Inviti a presentare proposte ristretti agli Stati membri 0,8
…
Campagne/manifestazioni mediatiche, compresi premi e sostegno ad attività di comunicazione e di informazione - Sovvenzioni su invito a presentare proposte o servizi su invito a presentare offerte in caso di iniziativa della Commissione (ex: Giornata europea dei disabili) 0,8Importo da aumentare da 0,8 dellanno 1 a 1 dellanno 2
…
Pubblicazione di- 4 riviste allanno (produzione diffusione) 0,1
(solo una rivista nellanno 1 importo da aumentare a 0,3 a partire dallanno 2)
- costi di traduzione/pubblicazione in relazione a gruppi desperti/studi /relazioni e conferenze ecc. 0,2
- altre pubblicazioni, sito Internet e costi di diffusione delle pubblicazioni annuali suddette 0,3
Importo da aumentare a partire dallanno 3
Bandi di gara per compiti specifici/contratti tipo di fornitura di servizi
Tutti questi importi devono essere leggermente aumentati nella seconda metà del programma
TOTALE (anno 1) 2,8
TOTALE COMPLESSIVO (anno 1) 12,3
Nota: Leffetto dellallargamento sarà considerato successivamente
7.2 Ripartizione dei costi per voce
Stanziamenti dimpegno in milioni di euro (ai prezzi attuali)
Ripartizione |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Totale |
Analisi e valutazione |
3,5 |
4 |
4,1 |
4,6 (1) |
4,1 |
4,5 |
24,8 |
Rafforzamento delle capacità Sensibilizzazione/visibilità |
6 2,8 |
8,5 3,7 |
9 3,9 |
9 4,1 |
9 4,1 |
9 4,5 |
50,5 23,1 |
Totale |
12,3 |
16,2 |
17 |
17,7 |
17,2 |
18 |
98,4 |
(1) valutazione ex post a partire dallanno 4
7.3 Spese operative per studi, esperti ecc. comprese nella parte B del bilancio
Stanziamenti dimpegno in milioni di euro (ai prezzi attuali)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Totale |
Studi e contratti di esperti (1) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Riunioni di esperti (2) |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1,2 |
Informazione e pubblicazioni |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
2,1 |
Totale |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
9,3 |
(1) esclusi gli accordi con Eurostat
(2) esclusi gli incontri coperti dalla parte A del bilancio
7.4 Scadenzario indicativo degli stanziamenti dimpegno e pagamento
in milioni di euro
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Totale |
Stanziamenti dimpegno |
12,3 |
16,2 |
17 |
17,7 |
17,2 |
18 |
98,4 |
Stanziamenti di pagamento |
|
||||||
2001 |
4 6,3 2
|
7 7 2,2
|
7,3 7,3 2,4
|
7,5 7,5 2,4 |
7,4 7,4 2,4 |
9 9 |
4 13,3 16,3 17 17,3 19,1 11,4 |
Totale |
12,3 |
16,2 |
17 |
17,7 |
17,2 |
18 |
98,4 |
8. disposizioni antifrode
Tutte le azioni finanziate sono sottoposte ad unanalisi ex ante, in itinere e ex post da parte dei servizi responsabili per quanto riguarda la qualità del contenuto e il rapporto costo/efficacia. Tali disposizioni sono completate dallazione, ivi compreso il controllo sul posto, dei servizi finanziari della Commissione e della Corte dei conti. I documenti che vincolano contrattualmente la Commissione e i beneficiari dei pagamenti prevedono disposizioni antifrode che garantiscono il buon uso dei contributi finanziari comunitari.
9. elementi di analisi costi-benefici
9.1 Obiettivi
La responsabilità della lotta contro la discriminazione è deferita principalmente agli Stati membri. La Comunità deve sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore, combinando il supporto alle misure legislative per combattere la discriminazione con attività più ampie utili a promuovere nel contempo prassi antidiscriminazione, basate su un approccio positivo alla diversità, e cambiamenti di atteggiamento sul lungo periodo.
Si sono individuati tre sotto-obiettivi, cui corrispondono tre parti molto importanti per le azioni nel quadro del programma:
migliorare la comprensione e la conoscenza del problema relativo alla discriminazione;
sviluppare la capacità degli attori specifici di contrastare la discriminazione;
promuovere e divulgare i valori e le prassi della lotta alla discriminazione.
Il programma si rivolgerà a una serie di attori specifici selezionati fra i politici con un ruolo nelle amministrazioni locali, regionali e nazionali, gli enti indipendenti per la lotta alla discriminazione, le organizzazioni non governative, le parti sociali, gli istituti di ricerca, i mezzi di comunicazione, le figure che concorrono al formarsi delle opinioni, i fornitori di servizi sociali, i servizi giudiziari e di polizia. Sarà poi importante la partecipazione al programma delle organizzazioni a livello europeo che si occupano di lotta alla discriminazione e/o di assistere legalmente le persone esposte alla discriminazione.
9.2 Tipologie dazione
La Comunità ha esperienza nel settore della lotta ad alcuni dei tipi di discriminazione di cui allarticolo 13. Diverse iniziative sono riuscite a sostenere attività locali rivolte a beneficiari definiti, ma non hanno prodotto un valore aggiunto europeo apprezzabile. Ciò è accaduto almeno in parte a causa delle dimensioni relativamente piccole dei progetti e della frequente debolezza della cooperazione transfrontaliera. Inoltre, la Commissione ha incontrato difficoltà nel gestire i numerosi progetti minori abbastanza da vicino per poterne trarre insegnamenti e divulgarli.
La presente proposta si prefigge di porre rimedio a questi problemi, concentrandosi su un numero limitato di iniziative di alta qualità, di ampio respiro e sufficiente coordinazione, che si occupino soprattutto di indurre dei cambiamenti negli Stati membri. Si dovranno coinvolgere i governi degli Stati membri, le autorità locali e regionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché le ONG più importanti; si dovranno poi ottimizzare i finanziamenti, assegnati nel passato a una serie di provvedimenti ad hoc in settori quali la razza, letà e gli handicap.
In questo contesto, il programma si articolerà in tre parti, che si svolgeranno simultaneamente. La Comunità ha però maggiore esperienza nel trattare alcuni tipi di discriminazione rispetto ad altri (ad es., si è occupata più della discriminazione relativa alla razza e agli handicap che di quella dovuta alletà e allorientamento sessuale). Ci sarà dunque maggiore necessità di studi e analisi, soprattutto nei primi tempi, per quanto riguarda i tipi di discriminazione in cui lesperienza è minore, mentre sarà maggiore la possibilità di scambiare buone prassi quanto agli altri tipi.
Le diverse parti si articolano come segue:
a) Migliorare la comprensione e la conoscenza dei problemi-
Questa parte del programma mira a fornire uno strumento fondamentale per raccogliere informazioni, dar loro una forma utilizzabile e comparabile e provvedere alla loro divulgazione presso gli attori specifici degli Stati membri.
Lesame della situazione attuale mostra che sono disponibili poche informazioni quanto alla vera portata della discriminazione o allefficacia delle misure in atto finalizzate a proibirla o scoraggiarla. Il programma dovrà aiutare i soggetti attivi nei diversi Stati membri a imparare dallesperienza degli altri, con lobiettivo di migliorare lefficacia dei loro sforzi di lotta alla discriminazione. Occorre dunque che le informazioni su quanto sta accadendo nei vari Stati membri siano rese facilmente accessibili e di pronto uso.
Le misure facenti capo a questa parte del programma sono state definite in maniera di non oltrepassare un bilancio ragionevole e di risultare il più possibile soddisfacenti dal punto di vista del rapporto costi-benefici; devono inoltre essere attuate in un quadro transnazionale e mirano a risultati precisi: comparabilità delle statistiche grazie alla cooperazione fra Eurostat e gli istituti statistici nazionali, metodologie approvate di analisi comparata e di valutazione, produzione di relazioni annuali, ecc. Alcune misure preparatorie inserite nel bilancio del 1999, e in particolare certi studi di piccola portata, aiuteranno a tracciare un quadro della situazione e consentiranno di dare il via al programma in modo più efficiente ed efficace.
b) Rafforzare la capacità degli attori specifici di contrastare la discriminazione-
Questa parte del programma mira ad apportare un valore aggiunto comunitario alla capacità degli attori di lottare efficacemente contro la discriminazione, trasmettendo loro le buone prassi e gli insegnamenti tratti dallesperienza e facendoli partecipare a un processo di scambio e di dialogo transnazionale su scala comunitaria.
Lesperienza pregressa per quanto riguarda i vari tipi di discriminazione ha evidenziato limportanza di lavorare in cooperazione cogli attori specifici attivi negli Stati membri e con le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone esposte alla discriminazione. Tali attori sono depositari di un patrimonio di informazioni e competenze in materia di lotta alla discriminazione che può essere volto a beneficio degli altri soggetti; essi inoltre possono influenzare la formulazione delle politiche negli Stati membri. Occorre trovare il modo di aprire queste informazioni e di metterle a disposizione di tutti gli altri. Le precedenti azioni comunitarie riguardanti la discriminazione fondata su sesso, razza, handicap ed età hanno mostrato limportanza di riunire gli attori in cooperazioni transnazionali che fungano da base per lo scambio delle buone prassi.
Questa parte del programma pertanto contempla un sostegno a operazioni specifiche di scambio transnazionale. Come si è indicato precedentemente, la valutazione ex ante suggerisce che la Comunità non dovrebbe sovvenzionare azioni locali mirate a beneficiari specifici e identificabili, ma dovrebbe risolutamente concentrarsi sullo scambio dinformazioni e di buone prassi già in corso negli Stati membri. I temi del programma sono da definirsi ogni anno, tenendo conto degli sviluppi della lotta alla discriminazione in tutte le politiche e i programmi comunitari. Le azioni preparatorie avviate nel quadro del bilancio del 1999 dovrebbero aiutare a individuare i settori in cui si sta agendo in modo promettente e le possibili priorità per una realizzazione graduale delle attività di questa parte del programma.
In questultima rientrano anche il sostegno a un numero limitato di importanti reti europee di ONG attive nel campo della lotta alla discriminazione. Il dialogo con le organizzazioni inserite nel tessuto della società civile è una componente fondamentale del processo di mobilitazione di tutti gli attori ai fini della lotta alla discriminazione. Si propone pertanto di promuovere tale dialogo avvalendosi delle reti europee di coordinamento, che hanno dimostrato la propria capacità di connettere un ampio numero di ONG e di agire in rappresentanza delle persone esposte alla discriminazione. Sostenere le spese correnti di un numero limitato di reti in base a impegni precisi e a un programma di lavoro sembra preferibile rispetto a sostenere un ampio numero di entità e gruppi concorrenti che si limitano ad agire come gruppi di pressione per i propri interessi particolari.
c) Promuovere e divulgare i valori e le prassi della lotta alla discriminazione-
Questa parte del programma mira a divulgare insegnamenti tratti dal programma e a rafforzare la dinamica necessaria per far accettare il cambiamento nella società, contribuendo così a creare le condizioni politiche indispensabili per unevoluzione legislativa o per altri sviluppi.
Molti progressi nelle prassi e nelle politiche hanno seguito o sono stati accompagnati da campagne di sensibilizzazione circa un particolare argomento, soprattutto nel campo delluguaglianza fra i sessi e i gruppi razziali, ma anche in settori come lambiente, in cui le campagne condotte dai governi o da organizzazioni di base hanno preparato lopinione pubblica a proposte legislative nuove. La responsabilità primaria di simili azioni deve rimanere al livello nazionale (poiché è in quella sede che si adotta la maggior parte delle norme quelle comunitarie hanno infatti la sola funzione di definire criteri minimi sotto i quali gli Stati membri non possono scendere). Ci possono nondimeno essere vantaggi in unazione limitata della Comunità volta a sostenere lattività negli Stati membri, in particolare attraverso la conoscenza di come gli altri Stati membri hanno trattato problemi analoghi.
Questa parte del programma dunque comprende strumenti di formazione e di comunicazione classici (un bollettino dinformazione sul programma e un sito Internet) nonché manifestazioni e campagne specifiche volte ad accrescere la visibilità e la sensibilizzazione. Saranno inoltre sovvenzionate manifestazioni di sostegno ai temi politici prescelti dalle diverse Presidenze del Consiglio.
Tali azioni verrebbero attuate nel quadro della strategia dinformazione globale della Commissione. Gli Stati membri verrebbero invitati a svolgere un ruolo attivo per garantire la complementarità con le loro iniziative e un impatto massimo al miglior rapporto costo/efficacia possibile.
9.3. Controllo e valutazione dellazione
Dato che il presente programma mira ad incoraggiare nuove risposte politiche alla discriminazione, le funzioni di controllo e di valutazione si integrano naturalmente nelle attività intraprese in modo da trarne il massimo beneficio.
Il programma sarà monitorato per la sua intera durata. Il Comitato di programma riceverà relazioni periodiche preparate dai servizi della Commissione. Il monitoraggio sarà commisurato alle necessità di ciascuna delle parti del programma e riguarderà gli aspetti di garanzia di qualità e regolarità finanziaria.
Inoltre, il programma sarà soggetto a valutazione finale, con lassistenza di valutatori esterni, da compiersi entro il 30 giugno 2005. I risultati faranno parte di una relazione dattuazione rivolta alle altre istituzioni della Comunità entro il 31 dicembre 2005. In base alla relazione dattuazione, la Commissione stabilirà quali azioni ulteriori siano necessarie.
Il quadro per la valutazione, elaborato in cooperazione col Comitato di programma, terrà conto in particolare dellefficacia, dellefficienza e della pertinenza del programma, anche in termini del trasferimento di conoscenze realizzato (che differenza ha fatto il programma per quanto riguarda la formulazione di politiche e prassi contro la discriminazione negli Stati membri).
La valutazione è finanziata dal bilancio del programma e, in considerazione delle raccomandazioni di SEM 2000 relative al monitoraggio e alla valutazione, si propone di stanziare un importo indicativo di 0,5 milioni di euro per la valutazione e di 0,35 milioni di euro per il monitoraggio. Mediante invito a presentare offerte sarà selezionata unéquipe di valutazione esterna.
10. Spese amministrative (Sezione iii, Parte A del bilancio)
Leffettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sullo stanziamento delle risorse, tenuto conto della quantità di personale e degli importi aggiuntivi autorizzati dallautorità di bilancio.
Le spese amministrative necessarie per lattuazione del programma sono fissate per un periodo di 6 anni a partire dal 2000. Non è previsto uno stanziamento di bilancio supplementare.
10.1 Effetto sullorganico
Tipo di posto |
Personale da assegnare alla gestione delloperazione |
Fonte |
Durata |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Risorse esistenti nella DG o nel servizio in causa |
Risorse addizionali |
|
|
Funzionari o agenti temporanei |
A |
5,5 2 3 |
|
5,5 2 3 |
|
6 anni |
Altre risorse |
|
|
|
|
|
|
Totale |
10,5 |
|
10,5 |
|
|
10.2 Impatto finanziario globale sulle risorse umane
in milioni di euro
|
Importi (6 anni) |
Metodo di calcolo |
Funzionari |
6,804 |
Basato sulla retribuzione media di 108 000 _ per persona/anno (voci A1, A2, A4, A5, A7) |
Agenti temporanei |
|
6 anni x 10,5 x 108 000 = 6 804 000 _ |
Altre risorse (indicare la linea di bilancio) |
|
|
Totale |
6,804 |
|
10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dellazione
Non è previsto alcun aumento.
EUR
Linee di bilancio |
Importi |
Metodo di calcolo |
A-7010 (missioni)
|
28 000 (1 anno) 168 000 (6 anni) |
Media di 3 missioni di 1-1,5 giorni in ciascuno Stato membro ogni anno costo medio 590 _ (1 giorno) o 656 _ (1,5 giorni) per missione. |
A-7030 (incontri) |
119 000 (1 anno) 714 000 (6 anni) |
Incontri regolari dei gruppi ad alto livello per la lotta alla discriminazione (2 incontri allanno, 2 rappresentanti per Stato membro), e sulla disabilità (2 incontri, 1 rappresentante per SM). Altre riunioni con ONG e parti sociali (2 riunioni allanno con le ONG, 2 incontri con le parti sociali, 15-20 esperti non governativi) Costo medio 650 _ per riunione/persona per gli esperti governativi e 750 _ per i non governativi |
A-7031 (Comitati obbligatori) |
29 000 (1 anno) 174 000 (6 anni) |
3 riunioni allanno del Comitato di programma (1 rappresentante per SM) Costi medi 650 _ per esperti governativi x 15 SM x 3 riunioni = costo annuale: 29 250 |
A-7040 (conferenze) |
380 000 (1 anno) 2 280 000 (6 anni) |
2 conferenze tematiche (150 partecipanti) e 1 conferenza annuale di programma (250 partecipanti). Organizzazione da parte dei servizi della Commissione (SCIC). I costi complessivi comprendono le spese di viaggio e alloggio secondo le norme della Commissione e i costi organizzativi afferenti. Media di 100 000 _ per le conferenze tematiche e 180 000 _ per la conferenza annuale. |
Totale |
556 000 (1 anno) 3 336 000 (6 anni) |
|
Calcoli basati sulle spese correnti legate allattuazione delle linee di bilancio B3-2006, 4101 e 4111.
Le spese indicate in tabella alla voce A-7 (comitati obbligatori, missioni e conferenze) sono coperte nel quadro dello stanziamento complessivo DG EMPL.