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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.11.1999

COM (1999) 567 definitivo

1999/0251 (CNS)

 

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma d’azione comunitaria per combattere la discriminazione 2001 — 2006

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La strategia della Comunità in materia di lotta contro la discriminazione

1. L’articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal trattato di Amsterdam, apre la strada ad un’azione adeguata della Comunità per contribuire a combattere la discriminazione fondata su motivi quali sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali. Diventa così possibile integrare i continui sforzi comunitari per promuovere la parità uomo-donna affrontando nuovi tipi di discriminazione. Il trattato modificato dà un nuovo importante slancio all’azione della Comunità in un settore in cui esiste un certo acquis giuridico (genere) e in cui si è sviluppata una fruttuosa cooperazione con la società civile (in particolare genere, handicap, lotta al razzismo).

2. Per combattere la discriminazione, la Comunità deve utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, in una strategia coordinata e integrata. Le disposizioni legislative sono una componente chiave di tale strategia, ma non la sola. Decenni di sforzi comunitari volti a promuovere la parità di trattamento e la parità fra donne e uomini hanno dimostrato che per progredire nella lotta alla discriminazione occorrono anche cambiamenti nelle prassi e nei comportamenti e la mobilitazione di tutti i soggetti che si occupano di questo settore (attori). Gli sforzi comunitari in materia di parità fra i sessi, come anche le iniziative riguardanti gli handicap e il razzismo hanno dimostrato, fra l’altro, che un’azione pratica volta a consentire ai politici e agli operatori di confrontare le rispettive esperienze può aumentarne la capacità di combattere efficacemente la discriminazione e stimolare lo sviluppo di politiche appropriate.

3. La Comunità pertanto può e deve promuovere maggiormente questo tipo di cooperazione internazionale, quale complemento alla sua azione legislativa. Nel quadro del suo pacchetto di proposte antidiscriminazione e dei due progetti di direttive riguardanti la discriminazione nel mondo del lavoro e quella fondata sulla razza e l’origine etnica, la Commissione propone quindi un programma d’azione mirato per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a sviluppare politiche e prassi antidiscriminazione. Ciò sarà fatto mobilitando gli attori interessati negli Stati membri e incoraggiando lo scambio d’informazioni e buone prassi.

4. Visto l’intento della Commissione di proseguire le azioni specifiche nel settore della parità uomo-donna e di integrare la dimensione di genere nelle altre attività, il programma in parola non si occuperà specificamente della discriminazione in base al sesso, ma si concentrerà invece sugli altri motivi indicati all’articolo 13. Il programma terrà conto delle specificità, ma anche delle analogie, che caratterizzano i vari tipi di discriminazione, nonché dei metodi sviluppati in risposta. Ciò permetterà agli attori interessati di istituire una sinergia fra i vari sforzi, con conseguente moltiplicazione delle buone prassi e un più facile sviluppo di una cooperazione integrata e coordinata trasversalmente ai settori e ai motivi di discriminazione. Non esiste una scala di priorità fra i diversi tipi di discriminazione trattati dal programma d’azione qui proposto: esso affronterà la discriminazione a tutto campo anziché disporre azioni separate per i diversi tipi, e ove opportuno terrà conto anche della dimensione di genere.

5. La responsabilità della lotta alla discriminazione ricade principalmente sugli Stati membri. Il programma comunitario qui proposto non è destinato a sostenere azioni già in corso a livello locale, regionale e nazionale, ma a conferire valore aggiunto europeo a tali azioni. Pertanto, il programma combinerà il sostegno alle misure legislative contro la discriminazione con attività più ampie di promozione di prassi antidiscriminazione basate su un approccio positivo alla diversità e su cambiamenti di atteggiamento sul lungo periodo. Il programma si concentrerà sulla cooperazione transnazionale quale mezzo di migliorare concetti e prassi, per cui le normali attività dei progetti locali, regionali o nazionali basati su determinate politiche, anziché sulla divulgazione transnazionale delle buone prassi, non saranno ammessi a finanziamento ai sensi del programma. Gli Stati membri potranno svolgere un ruolo importante attraverso il Comitato di cui all’articolo 6.

6. La Comunità è già attiva nel campo della lotta alla discriminazione. In particolare, essa combatte il fenomeno sul mercato del lavoro attraverso la Strategia europea per l’occupazione e il Fondo sociale europeo e le iniziative di quest’ultimo (INTEGRA e, prossimamente, EQUAL). C’è inoltre una lunga e continuativa tradizione di sforzi volti a promuovere la parità fra i sessi, sia attraverso misure specifiche sia attraverso l’integrazione orizzontale delle pari opportunità nelle altre aree operative (mainstreaming). Il presente programma tiene conto e valorizza queste attività, ma parte dall’assunto che la discriminazione va oltre il mercato del lavoro: pertanto, esso mira a un approccio integrato e coordinato, e intende essere coerente e complementare rispetto alle altre politiche, agli altri strumenti e alle altre azioni dell’UE che possono contribuire a contrastare la discriminazione.

La strategia del programma

7. L’esperienza delle iniziative e dei programmi, precedenti e in corso, sulla parità uomo-donna, gli handicap e il razzismo ha mostrato che il valore aggiunto di un programma comunitario in simili settori risiede nella sua capacità di sostenere lo sviluppo di una legislazione e di politiche di respiro europeo migliorando le competenze, rafforzando le potenzialità degli attori e attraverso un’opera di sensibilizzazione.

8. La valutazione delle iniziative precedenti e l’analisi nel quadro delle azioni preliminari al programma suggeriscono che, per ottenere il massimo dell’incisività con un bilancio limitato, il programma deve concentrarsi su alcuni interventi fondamentali. Occorre lavorare individuando attori specifici in grado di garantire il fruttuoso interscambio delle competenze e di influenzare politiche e prassi negli Stati membri. La strategia perciò consiste nell’incentivare la cooperazione transnazionale con e fra gli attori suddetti su diversi temi che sembrano pertinenti a livello europeo. Si potrebbe trattare degli ostacoli alla partecipazione ai processi decisionali, dell’accesso a beni e servizi, delle metodologie per l’integrazione orizzontale e il monitoraggio, del coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche ecc. Per garantire che i temi trattati restino quelli più importanti per ciascuno Stato membro, il Comitato del programma avrà l’importante compito di riesaminarli regolarmente.

9. Gli attori da coinvolgere sono, ad esempio, i politici con un ruolo nelle amministrazioni locali, regionali e nazionali, gli enti indipendenti per la lotta alla discriminazione, le organizzazioni non governative (ONG), le parti sociali, gli istituti di ricerca, i mezzi di comunicazione, le figure che concorrono al formarsi delle opinioni, i fornitori di servizi sociali, i servizi giudiziari e di polizia. Sarà poi importante la partecipazione al programma delle organizzazioni a livello europeo che si occupano di lotta alla discriminazione e/o di assistere legalmente le persone esposte alla discriminazione.

Obiettivi

10. Si sono individuati tre obiettivi principali: primo, assistere l’analisi e la valutazione della portata e della natura della discriminazione nella Comunità e dell’efficacia dei provvedimenti volti a contrastarla; secondo, aiutare la formazione di competenze adeguate da parte degli attori che, negli Stati membri e a livello europeo, si occupano della lotta alla discriminazione; terzo, promuovere e diffondere fra gli operatori e le figure che concorrono alla formazione delle opinioni i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione.

Azioni

11. Per conseguire i suddetti obiettivi, le attività del programma sono ripartite in tre parti: queste ultime, in considerazione dei differenti livelli di esperienza nella lotta ai vari tipi di discriminazione, si svolgeranno simultaneamente:

(a) Parte 1: migliorare la comprensione dei temi legati alla discriminazione attraverso una migliore conoscenza e analisi e mediante la valutazione dell’efficacia di politiche, legislazione e prassi. Si tratterà quindi anche di elaborare basi statistiche, parametri di riferimento e indicatori per valutare l’efficacia delle politiche antidiscriminazione, nonché di analizzare tali politiche e divulgare gli insegnamenti tratti dal processo.

(b) Parte 2: sviluppare la capacità degli attori specificamente individuati di contrastare efficacemente la discriminazione, ad esempio promuovendo il dialogo come necessario sostegno dello sviluppo di politiche all’uopo a livello europeo. Da un lato occorrerà sostenere lo scambio transnazionale di informazioni e buone prassi fra gli attori specifici, sulla base delle esperienze già in corso negli Stati membri. La Comunità appoggerebbe soltanto gli elementi direttamente riguardanti lo scambio transnazionale: i progetti sui quali si basa lo scambio d’informazioni devono essere finanziati al livello nazionale. D’altro canto, questa parte consentirà anche di fornire un finanziamento di base alle più importanti reti europee di organizzazioni, in modo che queste ultime possano contribuire efficacemente al processo di elaborazione di politiche a livello europeo nel settore della lotta alla discriminazione.

(c) Parte 3: portare avanti campagne di sensibilizzazione, volte in particolare a sottolineare la dimensione europea della lotta alla discriminazione e a pubblicizzare i risultati del programma. A tal fine occorreranno un lavoro di comunicazione, pubblicazioni, campagne, conferenze e manifestazioni a sostegno dell’attuazione della legislazione e della politica della Comunità nel campo della lotta alla discriminazione. Per raggiungere l’opinione pubblica in senso ampio, il programma si concentrerà sulla sensibilizzazione delle figure che influenzano la formazione delle opinioni, al fine di promuovere un riorientamento all’interno della società.

Complementarità

12. La coerenza e la complementarità fra le azioni dell’UE sono necessarie per evitare sovrapposizioni e per trarre il massimo vantaggio dai risultati ottenuti.

- Il programma non affronterà direttamente gli aspetti della discriminazione fondata sul sesso, ma è importante che possa beneficiare degli insegnamenti già ricavati dalle azioni nazionali e della Comunità nel settore. Occorre inoltre che il programma tenga presente un’ottica di genere cimentandosi con le altre forme di discriminazione. Sarà dunque necessario istituire stretti legami con le azioni a venire nel campo della parità fra le donne e gli uomini.

- Va poi rivolta un’attenzione particolare al fine di garantire una sinergia ottimale con l’iniziativa comunitaria EQUAL, che sarà uno strumento chiave per promuovere lo sviluppo di una politica volta ad eliminare la discriminazione nell’occupazione. Pertanto, in materia d’occupazione, il presente programma si concentrerà su settori dove EQUAL non interviene, in particolare analizzando e valutando dati e prassi negli Stati membri, applicando gli insegnamenti tratti da EQUAL a settori che non rientrano nell’occupazione e promuovendo attività di informazione e di sensibilizzazione. Il programma non sosterrà azioni volte a scambiare buone prassi fra attori nel settore occupazionale che rientrino già nel campo d’applicazione di EQUAL, anche se si presterà particolare attenzione all’utilizzo ottimale degli insegnamenti che emergono dalle azioni sostenute da EQUAL. Allo stesso tempo, le buone prassi identificate nell’ambito del programma dovranno essere messe a disposizione degli attori sostenuti da EQUAL e da altri programmi, per le stesse ragioni.

- Un approccio analogo sarà applicato ad altri programmi pertinenti della Comunità e dell’Unione. Ad esempio, i risultati delle azioni intraprese nel quadro dei nuovi programmi Leonardo, Socrates e Gioventù che si riferiscono alla promozione di comportamenti non discriminatori nelle scuole, negli istituti di formazione e fra i giovani in generale dovranno essere incorporati nel programma. Si provvederà inoltre a un opportuno coordinamento con le pertinenti iniziative nel campo della Giustizia e degli Affari interni, per quanto riguarda la politica dell’immigrazione da una parte e il rafforzamento della cooperazione di polizia dall’altra. A tal fine, occorrerà essenzialmente che ciascun programma sia informato delle attività degli altri, in modo da rendere possibili i necessari contatti e collegamenti.

- Per il presente programma sarà anche importante poter utilizzare le ricerche e le analisi prodotte da altre attività comunitarie, in particolare attraverso l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e il Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) e viceversa.

13. Ai fini di questa complementarità sarà necessario istituire meccanismi, a livello comunitario e negli Stati membri, per coordinare le varie attività. Per garantire la complementarità nella progettazione e nell’applicazione, i servizi della Commissione competenti per una particolare politica interverranno negli aspetti pertinenti dei programmi. Allo stesso modo, i rappresentanti degli Stati membri appartenenti ai comitati di programma, i gruppi ad alto livello sulla non discriminazione, sulla disabilità e sull’esclusione sociale, il comitato consultivo per le pari opportunità uomo-donna e, se del caso, il comitato dell’occupazione e del mercato del lavoro o altri enti preposti all’elaborazione delle politiche in materia, riceveranno adeguate informazioni sulle attività degli altri programmi al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire che ciascun programma approfitti dei risultati conseguiti dagli altri. La questione della complementarità sarà trattata specificatamente nelle relazioni di valutazione.

14. Gli Stati membri sono in gran parte responsabili per l’applicazione degli interventi dei fondi strutturali. Essi devono accertarsi, al loro livello, dell’esistenza di uno stretto coordinamento fra i responsabili dell’FSE e di EQUAL e i responsabili per i settori che rientrano nei programmi connessi.

Cooperazione coi paesi terzi

15. Nel quadro dell’Accordo sullo Spazio economico europeo e della strategia di preadesione, la politica della Comunità è di aprire il più possibile i programmi comunitari ai paesi dell’EFTA e ai paesi candidati. Nel caso del presente programma ciò diventa particolarmente importante, per il fatto che esso intende sostenere l’introduzione di una legislazione non discriminatoria mediante l’adozione delle due direttive che lo accompagnano. A seguito di una decisione del Comitato misto SEE, tali direttive saranno applicabili ai paesi SEE non membri UE e saranno parte dell’acquis comunitario al quale i paesi candidati dovranno conformarsi prima dell’adesione. Conformemente all’intenzione annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo nei paesi candidati, la Commissione propone pertanto di aprire a tali paesi la possibilità di partecipare al programma.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma d’azione comunitaria per combattere la discriminazione 2001 — 2006

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 13,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

(1) considerando che l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri; considerando che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea, l’Unione deve rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto principi generali del diritto comunitario;

(2) considerando che il Parlamento europeo ha fermamente e ripetutamente chiesto all’Unione europea di rafforzare la sua politica in materia di parità di trattamento e pari opportunità riguardo a tutti i tipi di discriminazione;

(3) considerando che l’esperienza delle azioni intraprese a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda il genere, ha dimostrato che la lotta contro la discriminazione richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di azioni legislative e concrete destinate a rafforzarsi reciprocamente; considerando che insegnamenti simili possono essere tratti dall’esperienza in materia di razza e origine etnica, nonché di handicap; considerando inoltre che la Commissione ha presentato proposte a tal fine;

(4) considerando che il programma deve affrontare tutti i tipi di discriminazione ad eccezione di quella fondata sul sesso, di cui si occupano azioni comunitarie specifiche; considerando inoltre che la discriminazione fondata su motivi diversi può avere caratteristiche simili e può essere combattuta in modi simili; che l’esperienza acquisita in numerosi anni di lotta contro alcuni tipi di discriminazione, inclusa quella fondata sul sesso, può essere utilizzata per combattere altri tipi di discriminazione; considerando che, tuttavia, occorre tener conto delle caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione; considerando, pertanto, che si deve tenere conto delle particolari necessità dei disabili per quanto riguarda l’accessibilità delle attività e dei risultati;

(5) considerando che numerose organizzazioni non governative a livello europeo possiedono esperienza e conoscenze su scala europea in materia di lotta contro la discriminazione e di rappresentanza legale delle persone esposte alla discriminazione; che esse possono pertanto contribuire efficacemente alla comprensione delle varie forme di discriminazione e dei suoi effetti e a fare in modo che la progettazione, l’attuazione e il seguito del programma tengano conto dell’esperienza delle persone esposte alla discriminazione;

(6) considerando che, ai sensi dell’articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, occorre adottare misure per l’attuazione di questa decisione mediante la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della suddetta decisione;

(7) considerando che, per rafforzare il valore aggiunto dell’azione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità delle azioni attuate nel quadro della presente decisione con gli altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare gli interventi nel quadro del Fondo sociale europeo e le azioni volte a promuovere l’integrazione sociale;

(8) considerando che l’Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale fra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, d’altro lato, i paesi dell’Associazione europea di libero scambio che partecipano al SEE (EFTA-SEE); considerando che occorre prevedere l’apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli d’associazione, di Cipro e Malta, mediante stanziamenti addizionali conformi alle procedure da convenire con tali paesi, nonché della Turchia, mediante stanziamenti addizionali conformi alle procedure da convenire con tale paese;

(9) considerando che, per il successo di qualsiasi azione comunitaria, occorre controllare e valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;

(10) considerando che, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell’azione proposta concernente il contributo della Comunità alla lotta contro la discriminazione non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri a causa, fra l’altro, della necessità di partenariati multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione su scala comunitaria delle buone prassi; considerando inoltre che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

 

Articolo 1

Istituzione del programma

 

Le presente decisione istituisce un programma d’azione comunitario volto a promuovere misure intese a combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, qui di seguito denominato "il programma", per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

 

Articolo 2

Principi

1. Ai fini della presente decisione, per discriminazione s’intende il fatto che un persona o un gruppo di persone siano trattate meno favorevolmente di altre a causa della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o delle tendenze sessuali, o il fatto che venga adottata una disposizione apparentemente neutra che possa per gli stessi motivi svantaggiare tale persona o tale gruppo di persone, senza giustificazione oggettiva.

2. Nella progettazione, nell’attuazione e nel seguito delle attività che rientrano nel programma sarà tenuto conto dell’esperienza delle persone esposte alla discriminazione.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma sostiene e integra gli sforzi a livello comunitario e degli Stati membri volti a promuovere misure di lotta alla discriminazione, fra l’altro integrando gli sviluppi legislativi. Esso persegue i seguenti obiettivi:

(a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e delle sue dimensioni, nonché attraverso la valutazione dell’efficacia delle politiche e delle prassi;

(b) sviluppare la capacità degli attori specifici (in particolare gli Stati membri, le autorità locali e regionali, gli organismi indipendenti responsabili della lotta contro la discriminazione, le parti sociali e le organizzazioni non governative) di lottare efficacemente contro la discriminazione, in particolare sostenendo lo scambio di informazioni e di buone prassi e la costituzione di reti a livello europeo;

(c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta contro la discriminazione.

Articolo 4

Azioni comunitarie

 

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, si possono effettuare, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni:

(a) analisi dei fattori connessi con la discriminazione, in particolare mediante la raccolta di dati statistici, l’effettuazione di studi e lo sviluppo di indicatori e riferimenti, nonché la valutazione dell’efficacia e dell’impatto della legislazione e delle prassi antidiscriminatorie, accompagnata da una concreta divulgazione dei risultati;

(b) cooperazione transnazionale fra gli attori specifici e promozione di una rete a livello europeo fra le organizzazioni non governative che operano nel campo della lotta contro la discriminazione;

(c) promuovere la sensibilizzazione, in particolare per evidenziare la dimensione europea della lotta contro la discriminazione e rendere pubblici i risultati del programma, in particolare attraverso comunicazioni, pubblicazioni, campagne e manifestazioni.

2. I dispositivi per la realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.

 

Articolo 5

Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:

(a) garantisce l’attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel presente programma in conformità con l’allegato;

(b) procede ad uno scambio di opinioni periodico con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, l’applicazione e il seguito del programma, nonché gli orientamenti politici corrispondenti. La Commissione informa delle loro opinioni il Comitato istituito a norma dell’articolo 6;

(c) promuove una cooperazione e un dialogo attivi fra i soggetti che partecipano al programma, fra l’altro al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta contro la discriminazione.

 

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:

(a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa;

(b) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni intraprese nel quadro del presente programma;

(c) fornire informazioni, pubblicità e seguito adeguati relativamente alle azioni sostenute dal presente programma.

 

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (qui di seguito denominato "il Comitato").

2. Laddove si fa menzione di tale paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

3. Il rappresentante della Commissione in particolare deve consultare il Comitato in merito a:

(a) gli orientamenti generali per l’attuazione del programma;

(b) i bilanci annuali e la distribuzione dei finanziamenti fra le diverse misure;

(c) il piano di lavoro annuale per l’attuazione delle azioni del programma;

Il rappresentante della Commissione inoltre consulta il Comitato su tutte le materie che possono interessare l’applicazione del programma.

4. Per garantire la coerenza e la complementarità del programma con le altre misure contemplate all’articolo 7, la Commissione informa regolarmente il Comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata col Comitato e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

Articolo 7

Conformità e complementarità

 

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità e dell’Unione, in particolare mediante l’istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, all’occupazione, alla parità uomo-donna, all’integrazione sociale, all’istruzione, alla formazione e alla politica in materia di gioventù e nel campo delle relazioni esterne della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le azioni intraprese nell’ambito del presente programma e le altre azioni pertinenti della Comunità e dell’Unione, in particolare quelle avviate nell’ambito dei fondi strutturali e dell’iniziativa comunitaria EQUAL.

3. Gli Stati membri fanno tutto il possibile per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel presente programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.

 

Articolo 8

Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell’Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

 

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

(a) i paesi EFTA/SEE, in conformità con le condizioni stabilite dall’accordo SEE;

(b) i paesi candidati dell’Europa centrale e orientale (PECO) in conformità con le condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli d’associazione;

(c) Cipro e Malta, mediante stanziamenti addizionali in conformità con le procedure da convenire con tali paesi;

(d) la Turchia, mediante stanziamenti addizionali in conformità con le procedure da convenire con tale paese.

 

Articolo 9

Controllo e valutazione

 

1. La Commissione controlla regolarmente il presente programma in cooperazione con gli Stati membri.

2. La Commissione procede alla valutazione del programma con l’assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto la pertinenza e l’efficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 2, nonché l’impatto del programma nel suo insieme.

La valutazione ha inoltre per oggetto la complementarità fra le azioni intraprese nell’ambito del presente programma e quelle avviate nel quadro di altri tipi di politiche, strumenti ed azioni pertinenti.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull’attuazione del programma entro il 31 dicembre 2005.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato: indicazioni per l’attuazione del programma

I. Settori d’azione

Il programma può intervenire nei settori seguenti:

(a) promozione della non discriminazione nell’ambito e da parte delle pubbliche amministrazioni (ad esempio: polizia, sistemi giudiziari, sanità, sicurezza sociale, istruzione);

(b) promozione della non discriminazione nell’ambito e da parte dei media;

(c) eliminazione degli ostacoli discriminatori alla partecipazione all’iter decisionale e al processo democratico;

(d) eliminazione degli ostacoli discriminatori all’accesso ai beni e ai servizi, in particolare all’alloggio, ai trasporti, alla cultura, alle attività di tempo libero e allo sport;

(e) individuazione di strumenti e di metodi atti a consentire una sorveglianza efficace della discriminazione;

(f) identificazione di strumenti e di metodi atti a permettere una diffusione efficace delle informazioni sul diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione;

(g) individuazione di metodi atti a permettere l’integrazione delle politiche e prassi antidiscriminatorie.

I temi del programma possono essere adattati o completati conformemente alla procedura prevista all’articolo 6, sulla base di una revisione annuale, tenuto conto dei risultati delle azioni preparatorie del presente programma e delle attività che rientrano in altri tipi di politiche, strumenti e azioni comunitarie.

In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dell’integrazione orizzontale delle questioni di genere (mainstreaming).

II. Azioni

Parte 1 — Analisi e valutazione

Possono beneficiare di aiuto le seguenti attività:

(1) elaborazione e diffusione di serie statistiche comparabili sull’ampiezza della discriminazione nella Comunità;

(2) sviluppo e divulgazione di metodi e indicatori che permettano di valutare l’efficacia delle politiche e prassi contro la discriminazione;

(3) analisi, mediante relazioni annuali, delle legislazioni e prassi contro la discriminazione, al fine di valutare la loro efficacia e di divulgare gli insegnamenti tratti;

(4) realizzazione, nel quadro dei temi prioritari del programma, di studi tematici volti a comparare e confrontare gli approcci adottati nell’ambito e attraverso i vari motivi di discriminazione.

Nell’applicazione di questa parte del programma, la Commissione veglierà in particolare sulla sua coerenza e complementarità con le attività dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con quelle del Programma quadro comunitario di RST.

 

Parte 2 — Rafforzamento delle capacità

Attività che possono beneficiare di un aiuto al fine di migliorare la capacità e l’efficacia degli attori specifici che partecipano alla lotta contro la discriminazione:

(1) Le azioni di scambio transnazionale alle quali partecipano attori di almeno quattro Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, insegnamenti e buone prassi. Tali attività possono comportare una comparazione dell’efficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti; il reciproco trasferimento e l’applicazione delle buoni prassi; scambi di personale; lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi; l’adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione comune dei risultati e di materiali e manifestazioni destinati a rafforzare la visibilità.

(2) Il finanziamento di base a organizzazioni non governative di livello europeo aventi esperienza nella lotta contro la discriminazione e che operano per la rappresentanza legale delle persone che vi sono esposte, al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio integrato e coordinato della lotta contro la discriminazione.

I criteri volti a determinare quali organismi aiutare sono definiti secondo la procedura prevista all’articolo 6.

 

Parte 3 - Sensibilizzazione

Attività che possono beneficiare di un aiuto:

(1) organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni su scala europea;

(2) organizzazione, da parte degli Stati membri, di seminari che sostengano l’attuazione del diritto comunitario in materia di non discriminazione, nonché la promozione della dimensione europea delle manifestazioni organizzate su scala nazionale;

(3) organizzazione di campagne e di manifestazioni mediatiche europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni nonché l’individuazione e la divulgazione delle buone prassi, ivi compresa l’attribuzione di ricompense alle azioni effettuate con successo nel quadro della parte 2 del programma, allo scopo di rafforzare la visibilità della lotta contro la discriminazione;

(4) pubblicazione di materiali volti a divulgare i risultati del programma, in particolare mediante la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone prassi, una tribuna per lo scambio di idee, nonché una base di dati di soggetti che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionale.

 

III. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Parte 1 questa parte sarà attuata principalmente mediante la pubblicazione di inviti a presentare offerte. Nel caso della cooperazione con gli istituti nazionali di statistica, saranno applicabili le procedure di Eurostat.

Parte 2 la parte 2.1 sarà attuata mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.

La parte 2.2 sarà attuata mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.

Parte 3 questa parte sarà attuata, in maniera generale, mediante inviti a presentare offerte. Tuttavia, le azioni che rientrano nelle parti 3.2 e 3.3 possono beneficiare di sovvenzioni concesse a seguito di domande di aiuto, ad esempio, da parte degli Stati membri.

Scheda finanziaria

1. DENOMINAZIONE DELL’AZIONE

Combattere la discriminazione

2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE (1999)

B3-4101 - (parte di) cooperazione con organizzazioni di volontariato

-4111 - misure preparatorie per combattere le discriminazioni

-2006 - progetti pilota per promuovere l’integrazione multiculturale9

3. FONDAMENTO GIURIDICO

Articolo 13 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

4.1. Obiettivi

L’obiettivo è sostenere gli sforzi per combattere la discriminazione secondo le seguenti modalità:

 migliorare la comprensione e la conoscenza dei problemi connessi con la discriminazione;

 sviluppare la capacità degli attori specifici di combattere la discriminazione;

 promuovere e divulgare i valori e le prassi della lotta alla discriminazione.

4.2. Periodo di riferimento

Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (6 anni).

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

5.1. Spese non obbligatorie

5.2. Stanziamenti dissociati

6. NATURA DELLE SPESE

- 100% per contratti relativi a studi e forniture di servizi, incontri di esperti e organizzazione di conferenze e seminari, nonché spese di pubblicazione e divulgazione autorizzate su iniziativa della Commissione.

- Sussidi in generale sotto il 90% delle spese totali idonee a finanziamento nel caso di sovvenzioni volte a coprire i costi generali di gestione delle organizzazioni e delle reti operanti a livello europeo (parte 2.2), nonché nel caso di sovvenzioni volte a coprire i costi strettamente connessi con operazioni transnazionali di scambio di esperienze a livello europeo (fase 2.1).

7. INCIDENZA FINANZIARIA

I preventivi si basano sulle precedenti esperienze, in particolare le somme relative alle linee di bilancio summenzionate.

7.1 Metodi di calcolo del costo totale dell’azione (rapporto fra i costi individuali e totali)

milioni di euro

anno 1

1. Analisi e valutazione

Elaborazione di serie statistiche comparabili

Cooperazione con Eurostat e gl’istituti statistici nazionali

— media di 50-60 000 per SM + 200 000 per

lavoro di elaborazione a livello UE 1

Somma da aumentare a 1,3 a partire dall’anno 2

Metodologie e indicatori per valutare politiche e prassi

- Studi sui metodi/sugli indicatori 0,2

Bandi di gara ristretti

(+/- 5 studi +/- 40.000)

- Incontri / seminari pertinenti con 0,2

esperti indipendenti e governativi

per discutere progressi e proposte

(Base: 5 incontri/40 partecipanti)

Analisi delle legislazioni/delle relazioni annuali su

legislazione, politiche e prassi/cooperazione con

gruppi d’esperti

- Relazioni 0,2

- Gruppi d’esperti 1,4

Bandi di gara

Studi tematici 0,4

+/- 3 studi a una media di 100 000

+/- 4 studi a una media di 30 000

Bandi di gara pubblici/ristretti

Importi da aumentare a 0,6 a partire dall’anno 2

Monitoraggio: base dati/valutazione esterna

Base dati 0,1 anno 1, 0,05 gli anni successivi 0,1

Valutazione ex post 0,5 nell’anno 4

 

TOTALE (anno 1) 3,5

2. Rafforzamento delle capacità e scambio di buone prassi

Azioni di cooperazione transnazionale 2,5

Media di 12-20 azioni x media di 250-350 000

all’anno, soltanto 8-12 azioni di media

200-250 000 nell’anno 1 — (fase di lancio).

Aumento da 2,5 a 5 milioni di _ nell’anno 2

Inviti a presentare proposte ogni anno

Finanziamento di base delle reti di ONG 3,5

Media di 600-800 000 — 5-6 reti/piattaforme principali

Criteri di ammissibilità da specificare in accordo col

Comitato di programma

Sono applicabili le regole e procedure del Vademecum

per le spese correnti.

TOTALE (anno 1) 6

 

3. Sensibilizzazione

Conferenze UE: 4-5 conferenze UE importanti su settori relativi al programma (a Bruxelles o con le Presidenze) compresi una conferenza annuale che riunisca tutti i partecipanti al programma.

Costo medio per 200-250 partecipanti — 2 giorni di conferenza: +/- 200 000 per conferenza

Sovvenzioni alle Presidenze soltanto 3 conferenze nell’anno 1 0,6

Sostegno a manifestazioni/conferenze nazionali aventi una dimensione europea e organizzati dagli Stati membri (tasso di cofinanziamento basato sul grado di dimensione europea)

Media 40-80 000 / 15-20 sovvenzioni

Importo da aumentare da 0,8 dell’anno 1 a 1 dell’anno 2

Inviti a presentare proposte ristretti agli Stati membri 0,8

Campagne/manifestazioni mediatiche, compresi premi e sostegno ad attività di comunicazione e di informazione - Sovvenzioni su invito a presentare proposte o servizi su invito a presentare offerte in caso di iniziativa della Commissione (ex: Giornata europea dei disabili) 0,8

Importo da aumentare da 0,8 dell’anno 1 a 1 dell’anno 2

Pubblicazione di

- 4 riviste all’anno (produzione — diffusione) 0,1

(solo una rivista nell’anno 1 — importo da aumentare a 0,3 a partire dall’anno 2)

- costi di traduzione/pubblicazione in relazione a gruppi d’esperti/studi /relazioni e conferenze ecc. 0,2

- altre pubblicazioni, sito Internet e costi di diffusione delle pubblicazioni annuali suddette 0,3

Importo da aumentare a partire dall’anno 3

Bandi di gara per compiti specifici/contratti tipo di fornitura di servizi

Tutti questi importi devono essere leggermente aumentati nella seconda metà del programma

 

TOTALE (anno 1) 2,8

 

TOTALE COMPLESSIVO (anno 1) 12,3

 

Nota: L’effetto dell’allargamento sarà considerato successivamente

7.2 Ripartizione dei costi per voce

Stanziamenti d’impegno in milioni di euro (ai prezzi attuali)

Ripartizione

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totale

Analisi e valutazione

3,5

4

4,1

4,6 (1)

4,1

4,5

24,8

Rafforzamento delle capacità

Sensibilizzazione/visibilità

6

2,8

8,5

3,7

9

3,9

9

4,1

9

4,1

9

4,5

50,5

23,1

Totale

12,3

16,2

17

17,7

17,2

18

98,4

(1) valutazione ex post a partire dall’anno 4

7.3 Spese operative per studi, esperti ecc. comprese nella parte B del bilancio

Stanziamenti d’impegno in milioni di euro (ai prezzi attuali)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totale

 Studi e contratti di esperti (1)

1

1

1

1

1

1

5

 Riunioni di esperti (2)

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

1,2

 Informazione e pubblicazioni

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

2,1

Totale

1,5

1,5

1,5

1,7

1,7

1,7

9,3

(1) esclusi gli accordi con Eurostat

(2) esclusi gli incontri coperti dalla parte A del bilancio

7.4 Scadenzario indicativo degli stanziamenti d’impegno e pagamento

in milioni di euro

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totale

Stanziamenti d’impegno

12,3

16,2

17

17,7

17,2

18

98,4

Stanziamenti di pagamento

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 e successivi

4

6,3

2

 

 

 

 

7

7

2,2

 

 

 

 

7,3

7,3

2,4

 

 

 

 

7,5

7,5

2,4

 

 

 

 

7,4

7,4

2,4

 

 

 

 

9

9

4

13,3

16,3

17

17,3

19,1

11,4

Totale

12,3

16,2

17

17,7

17,2

18

98,4

 

8. disposizioni antifrode

Tutte le azioni finanziate sono sottoposte ad un’analisi ex ante, in itinere e ex post da parte dei servizi responsabili per quanto riguarda la qualità del contenuto e il rapporto costo/efficacia. Tali disposizioni sono completate dall’azione, ivi compreso il controllo sul posto, dei servizi finanziari della Commissione e della Corte dei conti. I documenti che vincolano contrattualmente la Commissione e i beneficiari dei pagamenti prevedono disposizioni antifrode che garantiscono il buon uso dei contributi finanziari comunitari.

9. elementi di analisi costi-benefici

9.1 Obiettivi

La responsabilità della lotta contro la discriminazione è deferita principalmente agli Stati membri. La Comunità deve sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore, combinando il supporto alle misure legislative per combattere la discriminazione con attività più ampie utili a promuovere nel contempo prassi antidiscriminazione, basate su un approccio positivo alla diversità, e cambiamenti di atteggiamento sul lungo periodo.

Si sono individuati tre sotto-obiettivi, cui corrispondono tre parti molto importanti per le azioni nel quadro del programma:

 migliorare la comprensione e la conoscenza del problema relativo alla discriminazione;

 sviluppare la capacità degli attori specifici di contrastare la discriminazione;

 promuovere e divulgare i valori e le prassi della lotta alla discriminazione.

Il programma si rivolgerà a una serie di attori specifici selezionati fra i politici con un ruolo nelle amministrazioni locali, regionali e nazionali, gli enti indipendenti per la lotta alla discriminazione, le organizzazioni non governative, le parti sociali, gli istituti di ricerca, i mezzi di comunicazione, le figure che concorrono al formarsi delle opinioni, i fornitori di servizi sociali, i servizi giudiziari e di polizia. Sarà poi importante la partecipazione al programma delle organizzazioni a livello europeo che si occupano di lotta alla discriminazione e/o di assistere legalmente le persone esposte alla discriminazione.

9.2 Tipologie d’azione

La Comunità ha esperienza nel settore della lotta ad alcuni dei tipi di discriminazione di cui all’articolo 13. Diverse iniziative sono riuscite a sostenere attività locali rivolte a beneficiari definiti, ma non hanno prodotto un valore aggiunto europeo apprezzabile. Ciò è accaduto almeno in parte a causa delle dimensioni relativamente piccole dei progetti e della frequente debolezza della cooperazione transfrontaliera. Inoltre, la Commissione ha incontrato difficoltà nel gestire i numerosi progetti minori abbastanza da vicino per poterne trarre insegnamenti e divulgarli.

La presente proposta si prefigge di porre rimedio a questi problemi, concentrandosi su un numero limitato di iniziative di alta qualità, di ampio respiro e sufficiente coordinazione, che si occupino soprattutto di indurre dei cambiamenti negli Stati membri. Si dovranno coinvolgere i governi degli Stati membri, le autorità locali e regionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché le ONG più importanti; si dovranno poi ottimizzare i finanziamenti, assegnati nel passato a una serie di provvedimenti ad hoc in settori quali la razza, l’età e gli handicap.

In questo contesto, il programma si articolerà in tre parti, che si svolgeranno simultaneamente. La Comunità ha però maggiore esperienza nel trattare alcuni tipi di discriminazione rispetto ad altri (ad es., si è occupata più della discriminazione relativa alla razza e agli handicap che di quella dovuta all’età e all’orientamento sessuale). Ci sarà dunque maggiore necessità di studi e analisi, soprattutto nei primi tempi, per quanto riguarda i tipi di discriminazione in cui l’esperienza è minore, mentre sarà maggiore la possibilità di scambiare buone prassi quanto agli altri tipi.

Le diverse parti si articolano come segue:

a) Migliorare la comprensione e la conoscenza dei problemi-

Questa parte del programma mira a fornire uno strumento fondamentale per raccogliere informazioni, dar loro una forma utilizzabile e comparabile e provvedere alla loro divulgazione presso gli attori specifici degli Stati membri.

L’esame della situazione attuale mostra che sono disponibili poche informazioni quanto alla vera portata della discriminazione o all’efficacia delle misure in atto finalizzate a proibirla o scoraggiarla. Il programma dovrà aiutare i soggetti attivi nei diversi Stati membri a imparare dall’esperienza degli altri, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei loro sforzi di lotta alla discriminazione. Occorre dunque che le informazioni su quanto sta accadendo nei vari Stati membri siano rese facilmente accessibili e di pronto uso.

Le misure facenti capo a questa parte del programma sono state definite in maniera di non oltrepassare un bilancio ragionevole e di risultare il più possibile soddisfacenti dal punto di vista del rapporto costi-benefici; devono inoltre essere attuate in un quadro transnazionale e mirano a risultati precisi: comparabilità delle statistiche grazie alla cooperazione fra Eurostat e gli istituti statistici nazionali, metodologie approvate di analisi comparata e di valutazione, produzione di relazioni annuali, ecc. Alcune misure preparatorie inserite nel bilancio del 1999, e in particolare certi studi di piccola portata, aiuteranno a tracciare un quadro della situazione e consentiranno di dare il via al programma in modo più efficiente ed efficace.

b) Rafforzare la capacità degli attori specifici di contrastare la discriminazione-

Questa parte del programma mira ad apportare un valore aggiunto comunitario alla capacità degli attori di lottare efficacemente contro la discriminazione, trasmettendo loro le buone prassi e gli insegnamenti tratti dall’esperienza e facendoli partecipare a un processo di scambio e di dialogo transnazionale su scala comunitaria.

L’esperienza pregressa per quanto riguarda i vari tipi di discriminazione ha evidenziato l’importanza di lavorare in cooperazione cogli attori specifici attivi negli Stati membri e con le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone esposte alla discriminazione. Tali attori sono depositari di un patrimonio di informazioni e competenze in materia di lotta alla discriminazione che può essere volto a beneficio degli altri soggetti; essi inoltre possono influenzare la formulazione delle politiche negli Stati membri. Occorre trovare il modo di aprire queste informazioni e di metterle a disposizione di tutti gli altri. Le precedenti azioni comunitarie riguardanti la discriminazione fondata su sesso, razza, handicap ed età hanno mostrato l’importanza di riunire gli attori in cooperazioni transnazionali che fungano da base per lo scambio delle buone prassi.

Questa parte del programma pertanto contempla un sostegno a operazioni specifiche di scambio transnazionale. Come si è indicato precedentemente, la valutazione ex ante suggerisce che la Comunità non dovrebbe sovvenzionare azioni locali mirate a beneficiari specifici e identificabili, ma dovrebbe risolutamente concentrarsi sullo scambio d’informazioni e di buone prassi già in corso negli Stati membri. I temi del programma sono da definirsi ogni anno, tenendo conto degli sviluppi della lotta alla discriminazione in tutte le politiche e i programmi comunitari. Le azioni preparatorie avviate nel quadro del bilancio del 1999 dovrebbero aiutare a individuare i settori in cui si sta agendo in modo promettente e le possibili priorità per una realizzazione graduale delle attività di questa parte del programma.

In quest’ultima rientrano anche il sostegno a un numero limitato di importanti reti europee di ONG attive nel campo della lotta alla discriminazione. Il dialogo con le organizzazioni inserite nel tessuto della società civile è una componente fondamentale del processo di mobilitazione di tutti gli attori ai fini della lotta alla discriminazione. Si propone pertanto di promuovere tale dialogo avvalendosi delle reti europee di coordinamento, che hanno dimostrato la propria capacità di connettere un ampio numero di ONG e di agire in rappresentanza delle persone esposte alla discriminazione. Sostenere le spese correnti di un numero limitato di reti in base a impegni precisi e a un programma di lavoro sembra preferibile rispetto a sostenere un ampio numero di entità e gruppi concorrenti che si limitano ad agire come gruppi di pressione per i propri interessi particolari.

c) Promuovere e divulgare i valori e le prassi della lotta alla discriminazione-

Questa parte del programma mira a divulgare insegnamenti tratti dal programma e a rafforzare la dinamica necessaria per far accettare il cambiamento nella società, contribuendo così a creare le condizioni politiche indispensabili per un’evoluzione legislativa o per altri sviluppi.

Molti progressi nelle prassi e nelle politiche hanno seguito o sono stati accompagnati da campagne di sensibilizzazione circa un particolare argomento, soprattutto nel campo dell’uguaglianza fra i sessi e i gruppi razziali, ma anche in settori come l’ambiente, in cui le campagne condotte dai governi o da organizzazioni di base hanno preparato l’opinione pubblica a proposte legislative nuove. La responsabilità primaria di simili azioni deve rimanere al livello nazionale (poiché è in quella sede che si adotta la maggior parte delle norme — quelle comunitarie hanno infatti la sola funzione di definire criteri minimi sotto i quali gli Stati membri non possono scendere). Ci possono nondimeno essere vantaggi in un’azione limitata della Comunità volta a sostenere l’attività negli Stati membri, in particolare attraverso la conoscenza di come gli altri Stati membri hanno trattato problemi analoghi.

Questa parte del programma dunque comprende strumenti di formazione e di comunicazione classici (un bollettino d’informazione sul programma e un sito Internet) nonché manifestazioni e campagne specifiche volte ad accrescere la visibilità e la sensibilizzazione. Saranno inoltre sovvenzionate manifestazioni di sostegno ai temi politici prescelti dalle diverse Presidenze del Consiglio.

Tali azioni verrebbero attuate nel quadro della strategia d’informazione globale della Commissione. Gli Stati membri verrebbero invitati a svolgere un ruolo attivo per garantire la complementarità con le loro iniziative e un impatto massimo al miglior rapporto costo/efficacia possibile.

9.3. Controllo e valutazione dell’azione

Dato che il presente programma mira ad incoraggiare nuove risposte politiche alla discriminazione, le funzioni di controllo e di valutazione si integrano naturalmente nelle attività intraprese in modo da trarne il massimo beneficio.

Il programma sarà monitorato per la sua intera durata. Il Comitato di programma riceverà relazioni periodiche preparate dai servizi della Commissione. Il monitoraggio sarà commisurato alle necessità di ciascuna delle parti del programma e riguarderà gli aspetti di garanzia di qualità e regolarità finanziaria.

Inoltre, il programma sarà soggetto a valutazione finale, con l’assistenza di valutatori esterni, da compiersi entro il 30 giugno 2005. I risultati faranno parte di una relazione d’attuazione rivolta alle altre istituzioni della Comunità entro il 31 dicembre 2005. In base alla relazione d’attuazione, la Commissione stabilirà quali azioni ulteriori siano necessarie.

Il quadro per la valutazione, elaborato in cooperazione col Comitato di programma, terrà conto in particolare dell’efficacia, dell’efficienza e della pertinenza del programma, anche in termini del trasferimento di conoscenze realizzato (che differenza ha fatto il programma per quanto riguarda la formulazione di politiche e prassi contro la discriminazione negli Stati membri).

La valutazione è finanziata dal bilancio del programma e, in considerazione delle raccomandazioni di SEM 2000 relative al monitoraggio e alla valutazione, si propone di stanziare un importo indicativo di 0,5 milioni di euro per la valutazione e di 0,35 milioni di euro per il monitoraggio. Mediante invito a presentare offerte sarà selezionata un’équipe di valutazione esterna.

10. Spese amministrative (Sezione iii, Parte A del bilancio)

L’effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sullo stanziamento delle risorse, tenuto conto della quantità di personale e degli importi aggiuntivi autorizzati dall’autorità di bilancio.

Le spese amministrative necessarie per l’attuazione del programma sono fissate per un periodo di 6 anni a partire dal 2000. Non è previsto uno stanziamento di bilancio supplementare.

 

10.1 Effetto sull’organico

Tipo di posto

Personale da assegnare alla gestione dell’operazione

Fonte

Durata

Posti permanenti

Posti temporanei

Risorse esistenti nella DG o nel servizio in causa

Risorse addizionali

Funzionari o agenti temporanei

A
B
C

5,5

2

3

5,5

2

3

6 anni

Altre risorse

Totale

10,5

10,5

 

 

10.2 Impatto finanziario globale sulle risorse umane

in milioni di euro

Importi (6 anni)

Metodo di calcolo

Funzionari

6,804

Basato sulla retribuzione media di 108 000 _ per persona/anno (voci A1, A2, A4, A5, A7)

Agenti temporanei

6 anni x 10,5 x 108 000 = 6 804 000 _

Altre risorse (indicare la linea di bilancio)

Totale

6,804

 

10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dell’azione

Non è previsto alcun aumento.

EUR

Linee di bilancio

Importi

Metodo di calcolo

A-7010 (missioni)

 

28 000 (1 anno)

168 000 (6 anni)

Media di 3 missioni di 1-1,5 giorni in ciascuno Stato membro ogni anno — costo medio 590 _ (1 giorno) o 656 _ (1,5 giorni) per missione.

A-7030 (incontri)

119 000 (1 anno)

714 000 (6 anni)

Incontri regolari dei gruppi ad alto livello per la lotta alla discriminazione (2 incontri all’anno, 2 rappresentanti per Stato membro), e sulla disabilità (2 incontri, 1 rappresentante per SM). Altre riunioni con ONG e parti sociali (2 riunioni all’anno con le ONG, 2 incontri con le parti sociali, 15-20 esperti non governativi) — Costo medio 650 _ per riunione/persona per gli esperti governativi e 750 _ per i non governativi

A-7031 (Comitati obbligatori)

29 000 (1 anno)

174 000 (6 anni)

3 riunioni all’anno del Comitato di programma (1 rappresentante per SM)

Costi medi 650 _ per esperti governativi x 15 SM x 3 riunioni = costo annuale: 29 250

A-7040 (conferenze)

380 000 (1 anno)

2 280 000 (6 anni)

2 conferenze tematiche (150 partecipanti) e 1 conferenza annuale di programma (250 partecipanti). Organizzazione da parte dei servizi della Commissione (SCIC). I costi complessivi comprendono le spese di viaggio e alloggio secondo le norme della Commissione e i costi organizzativi afferenti. Media di 100 000 _ per le conferenze tematiche e 180 000 _ per la conferenza annuale.

Totale

556 000 (1 anno)

3 336 000 (6 anni)

Calcoli basati sulle spese correnti legate all’attuazione delle linee di bilancio B3-2006, 4101 e 4111.

Le spese indicate in tabella alla voce A-7 (comitati obbligatori, missioni e conferenze) sono coperte nel quadro dello stanziamento complessivo DG EMPL.