IT
99/6560
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 25.11.1999
COM (1999) 565 definitivo
1999/0225 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
1. INTRODUZIONE
Larticolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal trattato di Amsterdam, mette fine alla dibattuta questione della competenza comunitaria sulle questioni della lotta alla discriminazione. Esso costituisce una salda piattaforma su cui basare politiche contro la discriminazione ad ampio raggio, di natura normativa o meno, a livello comunitario, attribuendo al Consiglio poteri espliciti e specifici in materia di lotta contro unampia gamma di tipi di discriminazione.
Il suo testo recita: "Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nellambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando allunanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazione fondate sul sesso, la razzo o lorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze sessuali".
La presente proposta fa parte di un triplice pacchetto di misure antidiscriminatorie fondato sullarticolo 13. Questa serie di iniziative comprende due proposte di direttiva e un programma dazione. Gli altri due elementi del pacchetto sono costituiti da una proposta di direttiva che affronta la discriminazione basata sulla razza o sullorigine etnica che va al di là del mercato del lavoro e da un programma dazione a sostegno degli sforzi degli Stati membri per combattere la discriminazione nellUE.
Obiettivo della presente proposta è stabilire un quadro generale per il rispetto del principio di pari trattamento tra le persone a prescindere da razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nellUnione europea. Gli ambiti coperti dalla proposta sono laccesso al lavoro e alloccupazione, la promozione, la formazione professionale e le condizioni di lavoro, laffiliazione ad alcune organizzazioni.
Le cause di discriminazione cui fa riferimento la presente proposta coincidono con quelle esposte allarticolo 13 del trattato, ad eccezione delle discriminazioni fondate sul sesso. Tale esclusione ha una duplice giustificazione. In primo luogo, la base giuridica appropriata per la legislazione comunitaria in materia di parità di trattamento e di opportunità tra le donne e gli uomini in ambito occupazionale e lavorativo è costituita dallarticolo 141 del trattato. In secondo
luogo, le direttive del Consiglio 76/207/CEE e 86/613/CEE hanno già stabilito il principio della parità di trattamento tra le donne e gli uomini in questo ambito. Sebbene la parità di trattamento in ragione del sesso non sia coperta in quanto tale dalla presente direttiva, si prende tuttavia atto del fatto che la discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica, lhandicap, letà, la religione o le convinzioni personali o ancora le tendenze sessuali può colpire le donne e gli uomini in modo differente. Le ineguaglianze strutturali legate al sesso e ai ruoli di genere di donne e uomini sono spesso più importanti nel contesto di una discriminazione duplice, triplice o multipla per i vari motivi menzionati allarticolo 13 del trattato. La necessità di utilizzare uno spartiacque costituito dalla discriminazione in funzione del sesso è logica conseguenza degli articoli 2 e 3 del trattato che pongono la parità tra le donne e gli uomini tra gli obiettivi espliciti della Comunità e fanno obbligo alla Comunità, in tutti i suoi compiti, di contribuire a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne.
2. LA DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE
La lotta contro la discriminazione costituisce unimportante sfida per lUnione europea.
Nonostante il fatto che le tendenze demografiche facciano emergere limportanza di garantire unoccupazione alla percentuale più grande possibile della popolazione attiva, unindagine recente condotta in 11 paesi europei ha identificato cinque gruppi di misure discriminatorie in ambito occupazionale che si ripercuotono in particolare sulle persone più anziane: perdita del lavoro, discriminazione nelle assunzioni, esclusione da determinate misure in materia di disoccupazione, esclusione dalla formazione e discriminazione allatto del pensionamento.
Esempi concreti di quanto detto sono, in particolare, listituzione di età massime di reclutamento (salvo quelle di cui allarticolo 5 lettera d), i limiti per quanto riguarda i diritti alla formazione dei lavoratori anziani in materia di nuove tecnologie, il diritto alla promozione, i licenziamenti di lavoratori anziani in caso di ristrutturazione.
La disabilità è chiaramente unimportante questione politica in Europa. Un cittadino su dieci nellUnione europea è portatore di handicap. La disabilità colpisce in misura sproporzionata gli anziani, le minoranze etniche e i gruppi svantaggiati sul piano socioeconomico.
Diverse stime ufficiali indicano che i portatori di handicap hanno almeno due o tre probabilità in più di essere disoccupati e di rimanere disoccupati per periodi più lunghi rispetto al resto della popolazione attiva. Un fattore che contribuisce a questa situazione è la diffusione della discriminazione basata sulla disabilità . Tale discriminazione comprende tra laltro lesistenza di posti lavoro, di postazioni di lavoro e di unorganizzazione del lavoro non sufficientemente adattati.
Nella sua comunicazione del 30 luglio 1996 che stabilisce una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili, la Commissione ha fatto propria la tendenza su scala internazionale a passare da un sistema assistenzialistico a una strategia basata sui diritti umani in questo ambito. La nuova strategia è imperniata sia sulla prevenzione che sulla rimozione delle barriere che precludono la parità di accesso per i disabili al mercato del lavoro, tra le altre cose. Un elemento centrale della nuova strategia consiste nelleliminazione di tale discriminazione essenzialmente tramite una ragionevole presa in conto dei bisogni e delle capacità dei disabili.
La discriminazione basata sulle tendenze sessuali è presente anchessa sotto varie forme sul posto di lavoro.
I problemi delle discriminazioni sul posto di lavoro derivanti dalle tendenze sessuali e dallassenza di una tutela legale a livello di UE sono stati posti in luce da una pronunzia recente della Corte di giustizia europea.
Inoltre, le due sentenze della Corte europea dei diritti delluomo del settembre 1999 che hanno dichiarato illegittimi i licenziamenti degli appartenenti alle forze armate sulla base del loro orientamento sessuale costituiscono una prova evidente dellesistenza di tale tipo di discriminazione. Due inchieste effettuate rispettivamente nel Regno Unito (1993) e in Svezia (1997) indicano che il 27% e il 48% degli intervistati ha avuto esperienze di molestie sul lavoro dovute allorientamento sessuale. Tali casi sono però difficili da provare e non sempre emergono in primo piano esempi di prassi discriminatorie. Ciò può essere dovuto al fatto che quello del lavoro è un ambito in cui le persone possono celare le proprie tendenze sessuali per timore di discriminazione e molestie.
La Corte di giustizia ha inoltre affermato che il diritto alla non discriminazione per motivi di religione è un diritto fondamentale che devessere tutelato dalla normativa comunitaria. La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ha identificato esempi di buone pratiche quanto al rispetto dei bisogni religiosi dei lavoratori nel suo Compendio europeo di prassi corretta per la prevenzione del razzismo sul luogo di lavoro del 1997.
3.
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA
3.1. Il principio di sussidiarietà
Il fatto che larticolo 13 attribuisca alla Comunità europea poteri espliciti per combattere le discriminazioni non giustifica di per sé ladozione di una normativa comunitaria in tale ambito. Conformemente allarticolo 5 del trattato, la Comunità agisce soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dellazione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dellazione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
Un divieto di discriminazione nel campo del lavoro e delloccupazione esiste già negli Stati membri, ma la sua portata, il suo contenuto e la sua applicazione variano notevolmente. La questione essenziale ora è di determinare in quale misura tali divergenze pregiudicano, nellottica della competenza comunitaria, lefficacia del principio fondamentale della parità sul lavoro.
3.1.1. Necessità di riconoscere i diritti delle persone alluguaglianza sul lavoro in tutta la Comunità.
La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, cui fanno riferimento sia il preambolo del trattato di Amsterdam che larticolo 136 del trattato riconosce che "ogni persona ha diritto alla libertà di scelta e di esercizio di una professione..." e dichiara che "per assicurare la parità di trattamento è necessario combattere ogni forma di discriminazione."
Il semplice riconoscimento a livello comunitario del diritto delle persone alluguaglianza sul piano occupazionale costituirà un chiaro messaggio quanto allimpegno dellUE di realizzare il principio fondamentale delle pari opportunità per tutti i cittadini e assicurerà una base comune di standard di minima in tale ambito. Ladozione di una normativa comunitaria in questo campo costituisce una chiara affermazione di politica pubblica che non lascia dubbi sulla posizione adottata dalla società europea nei confronti delle pratiche discriminatorie.
Inoltre, il riconoscimento del diritto alluguaglianza in campo occupazionale consoliderà la cittadinanza dellUnione e quindi i diritti e gli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri.
3.1.2. Luguaglianza sul piano occupazionale e la strategia comunitaria per loccupazione
Gli Orientamenti in materia di occupazione per il 1999, pur mantenendo la struttura a quattro pilastri dellanno precedente, aggiungono allazione specifica condotta nel contesto del pilastro "Pari opportunità" lutilizzazione di uno spartiacque costituito dalla discriminazione in funzione del sesso (mainstreaming) che gli Stati membri dovranno seguire nellattuare gli orientamenti in tutti e quattro i pilastri. Vi è inoltre il nuovo orientamento n. 9 - un mercato del lavoro aperto a tutti - volto a rendere lintegrazione nel mercato del lavoro più agevole per i disabili, le minoranze etniche e altri gruppi e individui che hanno difficoltà ad acquisire qualifiche e a immettersi nel mondo del lavoro.
La realizzazione di un ampio quadro comunitario sulluguaglianza sul piano occupazionale non avrebbe soltanto leffetto di promuovere e rafforzare il nuovo orientamento 9 in materia di occupazione, ma contribuirebbe anche a consolidare lapproccio basato sul mainstreaming delle pari opportunità. Una delle conseguenze del divario del 20% che si riscontra tra loccupazione femminile e quella maschile è che le donne sono sovrarappresentate tra le minoranze etniche e religiose, tra i disabili e gli anziani in condizioni di disoccupazione. La definizione a livello comunitario di un principio generale di uguaglianza sul piano occupazionale contribuirebbe a realizzare luguaglianza tra le donne e gli uomini (articolo 2 del trattato) e contribuirebbe a eliminare le ineguaglianze in tutte le attività comunitarie (articolo 3, paragrafo 2 del trattato).
Alla luce di questi fattori e considerato larticolo 5 del trattato e il Protocollo sullapplicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, segnatamente il punto 5, la Commissione ritiene che gli obiettivi di un quadro comunitario sulluguaglianza sul piano occupazionale possano essere meglio raggiunti dalla Comunità.
3.2. l principio di proporzionalità
Come si è già menzionato, misure antidiscriminatorie esistono in certa misura in tutti gli Stati membri. È essenziale perciò che il livello, la natura e limpostazione dellazione comunitaria tengano conto delle diverse situazioni nazionali nella misura in cui ciò è compatibile con le finalità e gli obiettivi di tale azione comunitaria.
Tenendo presente quanto sopra, la Commissione ritiene che la proposta di una direttiva quadro comunitaria sulluguaglianza sul piano occupazionale soddisfi pienamente il principio di proporzionalità.
In primo luogo, la Commissione ha deciso di seguire un approccio in fasi successive, basato sul precedente positivo della legislazione comunitaria in materia di uguaglianza fra i sessi. Il principio della parità retributiva fra donne e uomini di cui allarticolo 114 (ex 119) è stato progressivamente consolidato e sviluppato. Tutta una serie di provvedimenti di diritto derivato è stata varata per realizzare, tra le altre cose, un diritto completo alla non discriminazione sul posto di lavoro tra le donne e gli uomini. Nel lavoro e nelloccupazione emergono con chiarezza tutte le cause di discriminazione. Loccupazione e il lavoro costituiscono inoltre la maggiore garanzia che le persone hanno di inclusione sociale, di piena partecipazione alla vita economica, culturale e sociale e di godimento delle libertà e dei diritti umani fondamentali. Per tale motivo, si ritiene appropriata una proposta orizzontale che interessa lintero ambito del lavoro e delloccupazione.
In secondo luogo, la portata della presente proposta concerne tutte le cause di discriminazione menzionate allarticolo 13, fatta eccezione del sesso, senza però creare tra di esse una gerarchia. Questa mancanza di una gerarchia qualitativa tra le cause di discriminazione è particolarmente importante nei casi di discriminazione multipla. Per tale motivo la proposta è coerente con la struttura e con la finalità esplicita dellarticolo 13.
Infine, la proposta è volta a stabilire un quadro comunitario finalizzato a stabilire regole generali di protezione contro la discriminazione. La scelta di una direttiva quadro rispecchia il desiderio di assicurare agli Stati membri la flessibilità nella sua attuazione. La formulazione è sufficientemente ampia da tener conto delle diverse circostanze degli Stati membri, in particolare delle loro diverse preferenze e priorità politiche.
La Commissione ritiene quindi che il principio di proporzionalità di cui allarticolo 5 del trattato e al protocollo sullapplicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato, segnatamente i punti 6 e 7 di detto protocollo, sia pienamente rispettato. Il presente strumento è infatti una direttiva quadro che dà luogo a un limitato numero di norme, il che lascia agli Stati membri una notevole flessibilità: essi possono mantenere soluzioni nazionali ben consolidate e incoraggiarne, se possibile, lattuazione mediante accordi collettivi.
4. BASE GIURIDICA
La base giuridica proposta è larticolo 13 del trattato, che conferisce alla Comunità poteri specifici di lotta contro la discriminazione. Il fatto che il campo dapplicazione "ratione materiae" delle disposizioni previste interessi non soltanto i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti e che quello "ratione personae" non si limiti alle persone escluse dal mercato del lavoro, esclude il ricorso allarticolo 137, paragrafo 2 del trattato.
5. COMMENTO DEI SINGOLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
La presente proposta comprende tre capi: disposizioni generali, ricorso legale e disposizioni esecutive, disposizioni varie.
Capo I: Disposizioni generali
Il presente capo espone lo scopo della direttiva e il concetto di discriminazione.
Articolo 1
Scopo
Larticolo 1 definisce lo scopo della direttiva: la definizione di un quadro generale in seno alla Comunità europea per il rispetto del principio di pari trattamento tra le persone a prescindere da razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali. Questo articolo identifica gli ambiti coperti dalla proposta, segnatamente laccesso al lavoro e alloccupazione, la promozione, la formazione professionale, le condizioni di lavoro, laffiliazione ad alcune organizzazioni.
Le cause di discriminazione menzionate al paragrafo 1 coincidono con quelle elencate allarticolo 13 del trattato, ad eccezione della causa del sesso. Per quanto riguarda le tendenze sessuali, occorre distinguere chiaramente fra le tendenze stesse, cui si riferisce la presente proposta, e il comportamento sessuale, che ne è escluso. Inoltre, va sottolineato che la presente proposta non riguarda lo stato civile e pertanto non conferisce diritti a prestazioni riservate alle coppie sposate.
Articolo 2
Concetto di discriminazione
La definizione del principio di pari trattamento contenuta al paragrafo 1 è coerente con la definizione di cui allarticolo 2, paragrafo 1 della direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976. Essa copre sia la discriminazione diretta che quella indiretta.
A differenza della discriminazione diretta, che può essere descritta quale una differenza di trattamento a motivo di una caratteristica specifica, la discriminazione indiretta è molto più difficile da riconoscere. Per quanto riguarda la discriminazione basata sul sesso, la Corte di giustizia europea ha richiesto prove statistiche per dimostrare la discriminazione indiretta. Tuttavia non sono sempre disponibili statistiche adeguate. Ad esempio, in unazienda vi possono essere troppo poche persone interessate dalla disposizione in questione oppure, laddove la disposizione, il criterio o la prassi siano appena stati introdotti, possono non essere ancora disponibili statistiche.
La definizione di discriminazione indiretta del paragrafo 2, lettera b) è ispirata alle pronunzie della Corte di giustizia europea in cause relative alla libera circolazione dei lavoratori.
Conformemente a tale definizione, una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutrali vanno considerati indirettamente discriminatori se sono intrinsecamente suscettibili di ripercuotersi negativamente su una o più persone per le cause menzionate allarticolo 1. Tale eventualità può essere dimostrata sulla base di prove statistiche o mediante qualsiasi altro mezzo atto a dimostrare che una disposizione sarebbe intrinsecamente svantaggiosa per la persona o le persone interessate. La sottolineatura della necessità di una giustificazione obiettiva in casi di discriminazione indiretta è fondata su due elementi. In primo luogo, lobiettivo della disposizione, del criterio o della prassi che determina una differenza di trattamento deve presentare un bisogno di tutela e devessere sufficientemente sostanziale da giustificare il fatto di fare aggio sul principio della parità di trattamento. In secondo luogo, il mezzi utilizzati per raggiungere tale obiettivo devono essere appropriati e necessari.
La nozione di discriminazione indiretta devessere definita in accordo con le norme generali sullonere della prova di cui allarticolo 9.
Il principio della parità di trattamento ai sensi dellarticolo 2 applicato nel contesto della disabilità comporta lidentificazione e leliminazione delle barriere che si frappongono ai disabili i quali, con adeguamenti ragionevoli, siano in grado di eseguire le funzioni essenziali di un lavoro. Il concetto è diventato centrale nella costruzione della moderna normativa contro la discriminazione basata sullhandicap ed è anche chiaramente riconosciuto a livello internazionale.
Il paragrafo 3 definisce la nozione di molestia. Tale condotta può assumere varie forme, da quelle verbali e gestuali fino alla produzione, esibizione o circolazione di testi scritti, immagini o altro materiale. Deve trattarsi comunque di un comportamento di natura grave, tale da creare un ambiente di lavoro sgradevole od ostile.
La legislazione nazionale più recente che vieta la discriminazione sul lavoro, ossia la legge per luguaglianza sul lavoro (Employment Equality Act) irlandese del 1998 e le nuove leggi antidiscriminazione svedesi (1990), considera le molestie sul lavoro come violazione dellintegrità del lavoratore e come un fattore di discriminazione.
La direttiva afferma con estrema chiarezza che una simile condotta devessere considerata discriminazione.
Il paragrafo 4 delinea il concetto di adeguamento ragionevole. Essenzialmente il concetto deriva dalla presa datto che la parità di trattamento può tradursi in realtà soltanto se si fanno delle concessioni ragionevoli alla disabilità, in modo da valorizzare le abilità dellindividuo interessato. Tale concetto non crea un obbligo nei confronti di coloro che, anche con un ragionevole adeguamento, non siano in grado di eseguire le funzioni essenziali di un determinato lavoro. Lobbligo è limitato sotto due aspetti. In primo luogo, esso attiene soltanto a ciò che è ragionevole. In secondo luogo, esso è limitato nei casi in cui determinerebbe un onere indebito.
Questa disposizione integra e rafforza lobbligo dei datori di lavoro di adattare il luogo di lavoro ai lavoratori disabili previsto dalla direttiva quadro 89/391/CEE.
Articolo 3
Campo di applicazione "ratione materiae"
Larticolo 3 definisce il campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva e specifica gli ambiti già identificati allarticolo 1. Si tratta sempre di ambiti soggetti alla competenza della Comunità.
La parità di trattamento per quanto concerne laccesso ad attività lavorative autonome o dipendenti (lettera a) comporta leliminazione di qualsiasi discriminazione derivante da disposizioni che impediscono laccesso delle persone a tutte le forme di lavoro e di occupazione. Per quanto concerne la promozione, la parità di trattamento consiste nellassicurare che lavanzamento allinterno della carriera si basi sulle qualifiche, labilità e la competenza nellesecuzione delle mansioni, lesperienza e qualsiasi altro criterio oggettivo connesso con il posto di lavoro in questione.
La parità di trattamento nelloccupazione è funzionale alla parità di trattamento nella formazione. Per quanto concerne la parità di accesso alla formazione professionale, larticolo 3, lettera b) della direttiva è volto a eliminare tutte le forme di discriminazione esistenti nellorientamento professionale, nella formazione professionale, nella formazione professionale avanzata e nella riqualificazione.
Per raggiungere lobiettivo della parità di trattamento sul lavoro, larticolo 3 intende eliminare le diversità di trattamento che esistono in ambito occupazionale e nelle condizioni di lavoro. I licenziamenti e le retribuzioni sono gli esempi più ovvi e sono stati menzionati espressamente alla lettera c). Va sottolineato che lesclusione della retribuzione prevista allarticolo 137, paragrafo 6 del trattato CE si riferisce soltanto alle direttive adottate ai sensi di tale articolo, e pertanto non si applica allazione comunitaria intrapresa in conformità dellarticolo 13.
Larticolo 3, lettera d) tratta dellaffiliazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualsiasi altra organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione. Larticolo assicura che non vi sia discriminazione per quanto concerne laffiliazione e lattività in tali organismi o i benefici dagli stessi erogati.
Articolo 4
Qualificazioni professionali autentiche
Larticolo 4 consente diversità di trattamento giustificate allorché una caratteristica costituisce una qualificazione professionale autentica per un determinato lavoro. La giustificazione in questi casi riguarda la natura del lavoro in questione o il contesto in cui esso viene svolto.
È evidente che, nelle organizzazioni che promuovono determinati valori religiosi, alcune mansioni devono essere svolte da dipendenti che condividono le relative convinzioni religiose. Larticolo 4, paragrafo 2 consente a tali organizzazioni di esigere le qualificazioni professionali necessarie alladempimento delle funzioni spettanti al posto da assegnare.
Articolo 5
Giustificazione delle diversità di trattamento a motivo delletà
Considerato che la parità di trattamento è un principio fondamentale, qualsiasi differenza di trattamento basata esplicitamente sulle cause specificate allarticolo 1, paragrafo 1, di norma andrebbe considerata discriminatoria. La normativa vigente della Comunità e degli Stati membri tende a suggerire che soltanto in circostanze eccezionalissime una simile differenza di trattamento potrebbe essere giustificata.
Questo articolo contiene un elenco non esaustivo delle diversità di trattamento a causa delletà che non costituiscono una discriminazione diretta a patto che siano obiettivamente giustificate. Esso intende sia limitare le possibilità di esigere una giustificazione in casi di discriminazione diretta a situazioni eccezionali relative alla causa delletà e assicurare che questa gamma ristretta di eccezioni rispetti il principio di necessità, proporzionalità e legittimità statuito dalla Corte di giustizia europea per quanto concerne la nozione di discriminazione indiretta.
Pertanto, gli Stati membri possono autorizzare differenze di trattamento in base alletà diverse da quelle di cui allarticolo 5, in accordo con le proprie tradizioni giuridiche e priorità politiche, purché tali differenze siano appropriate e necessarie al raggiungimento di un fine legittimo.
Per quanto riguarda letà, larticolo 5 non esclude che si possano giustificare differenze col principio della qualificazione professionale autentica.
Articolo 6
Azione positiva
La parità di trattamento può non bastare di per sé se non porta a una reale uguaglianza. La parità di trattamento può anche implicare il riconoscimento di diritti speciali per gruppi specifici di persone. Nellambito della discriminazione basata sul sesso, larticolo 2 della raccomandazione del 1984 invita gli Stati membri a costituire un quadro comprendente disposizioni appropriate per promuovere e facilitare lintroduzione di provvedimenti di azione positiva. La necessità di unazione positiva è stata già trattata dalla Corte di giustizia europea sia nella causa Kalanke che nella causa Marshall.
Larticolo 6 consente agli Stati membri di autorizzare le misure legislative o amministrative necessarie per prevenire e correggere le situazioni di disuguaglianza esistenti. Tuttavia, poiché le misure di azione positiva costituiscono una deroga al principio di uguaglianza, esse dovrebbero essere interpretate in modo rigoroso alla luce dellattuale giurisprudenza in materia di discriminazione sessuale.
Lazione positiva può consistere, fra laltro, in provvedimenti volti a promuovere linserimento professionale dei giovani, oppure una transizione flessibile dalloccupazione al pensionamento, come stabilito dagli accordi conclusi con le parti sociali.
La Commissione ha proposto una formulazione generale per la definizione delle misure di azione positiva, basata su quella dellarticolo 141, paragrafo 4 del trattato.
Articolo 7
Requisiti minimi
Si tratta di una disposizione standard di "non regressione" concernente gli Stati membri che dispongono o desiderano dotarsi di norme atte a istituire un livello di protezione più elevato di quello garantito dalla direttiva quadro. Questa disposizione significa che al momento di attuare la direttiva comunitaria non si deve dare un abbassamento del livello di protezione contro la discriminazione già instaurato dagli Stati membri.
Capo II: Ricorso legale e disposizioni esecutive
Questo capo tratta delle due condizioni principali per una legislazione efficace contro la discriminazione: il diritto delle vittime a un sistema efficace per presentare individualmente ricorso contro la persona o lorganismo che ha commesso la discriminazione e lesistenza di adeguati meccanismi in ciascuno Stato membro per assicurare che la normativa sia fatta opportunamente rispettare.
Lesercizio dei propri diritti si è dimostrato particolarmente difficile nel caso di discriminazione basata sul sesso. Ciò è stato riconosciuto dalla Commissione nella sua prima relazione annuale sulle pari opportunità, in cui si osserva che "restano numerosi problemi in sospeso riguardanti lapplicazione del diritto comunitario: limiti di tempo, lefficacia dei provvedimenti legali e delle sanzioni e laccesso alla giustizia sono alcuni dei problemi incontrati dalle donne e dagli uomini che cercano di esercitare i propri diritti".
Articolo 8
Tutela dei diritti
Larticolo 8 concerne le procedure esecutive (accesso alla giustizia) che consentono di far applicare gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. In particolare esso conferisce alle persone che si considerano lese la possibilità di dar voce alle loro rivendicazioni mediante una procedura amministrativa e/o giudiziaria, in modo da far rispettare il loro diritto alla parità di trattamento anche dopo che il rapporto di lavoro è terminato. Il presente articolo non interferisce con le disposizioni nazionali sui limiti di tempo per intraprendere unazione.
Il diritto alla tutela giuridica è ulteriormente rafforzato dalla possibilità di ammettere le organizzazioni allesercizio di tali diritti in rappresentanza di una vittima di discriminazioni.
Articolo 9
Onere della prova
Di norma, lonere di fornire la prova di uninfrazione incombe al querelante. Tuttavia, nelle cause e in materia di discriminazione e occupazione può essere estremamente problematico ottenere prove, in quanto le informazioni pertinenti sono spesso in possesso della parte convenuta.
Il testo dellarticolo 9 è analogo a quello degli articoli 3 e 4 della direttiva del Consiglio 97/80/CE. Esso stabilisce che lonere della prova spetti alla parte convenuta conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
La Commissione propone che lonere della prova passi alla parte convenuta una volta che il querelante ha fornito prove concrete di un trattamento meno favorevole dovuto a una presunta discriminazione.
Inoltre, il paragrafo 4 dispone che il principio dellonere della prova sia applicabile a qualunque azione intentata da associazioni, organizzazioni o qualsiasi altra persona giuridica a tutela di una vittima.
Articolo 10
Vittimizzazione
Unefficace protezione legale deve comprendere la protezione da rappresaglie. Le vittime possono venir trattenute dallesercitare i loro diritti a causa del rischio di rappresaglia. Poiché il timore del licenziamento è in generale uno dei grandi ostacoli che si frappongono allazione individuale, è necessario proteggere le persone dal licenziamento o da altre forme di maltrattamento (ad esempio retrocessione nella carriera o qualsiasi altra misura coercitiva) a seguito di tale azione.
Articolo 11
Diffusione delle informazioni
Larticolo 11 prevede unappropriata diffusione delle informazioni al riguardo. Lesperienza insegna che le persone sono spesso male o insufficientemente informate sulle questioni antidiscriminatorie. Il principio della parità di trattamento devessere pienamente compreso e accettato in quanto desiderabile per la società, assicurando che le decisioni vengano prese su una base oggettiva promuovendo la stabilità e la coesione sociale. Quanto più efficace è il sistema di informazione pubblica e prevenzione, tanto minor bisogno vi sarà di ricorsi individuali.
Articolo 12
Dialogo sociale
La Commissione permane profondamente impegnata a rafforzare il ruolo delle parti sociali nella lotta contro la discriminazione. Questo è il motivo per cui la proposta di direttiva chiede agli Stati membri di incoraggiare le parti sociali a contribuire allattuazione del principio di parità di trattamento, adottando accordi collettivi con norme antidiscriminazione che dovrebbero tuttavia rispettare i requisiti minimi fissati dalla direttiva.
Le parti sociali possono svolgere inoltre un ruolo importante di monitoraggio delle prassi sul luogo di lavoro. Le eventuali misure potrebbero comprendere la conclusione di accordi tra le parti sociali e ladozione di codici di comportamento volti a prevenire la discriminazione.
Titolo III: Disposizioni varie
Le disposizioni contenute nel titolo III sono essenzialmente disposizioni standard che compaiono nella maggior parte delle direttive comunitarie in ambito sociale.
Articolo 13
Ottemperanza alla direttiva
Il testo dellarticolo 13 segue dappresso quello degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 76/207/CEE. Esso riguarda lottemperanza alla direttiva da parte degli Stati membri. La parità di trattamento comporta leliminazione delle discriminazioni derivanti da disposizioni giuridico-amministrative nonché da contratti di lavoro collettivi o individuali. Senza porre in questione la libertà complessiva delle parti sociali di negoziare accordi, è chiaro che le disposizioni di un contratto o di un accordo contrarie al principio della parità di trattamento devono essere dichiarate nulle e prive di effetto.
Articolo 14
Sanzioni
Si tratta di una disposizione standard contenente sanzioni efficaci, proporzionate alla violazione e dissuasive. Nel dare applicazione alla normativa comunitaria è necessario, come in ogni sistema giuridico, da un lato che coloro cui incombono gli obblighi derivanti da tale normativa siano dissuasi dal violarla e, dallaltro, che quanti non rispettano la normativa comunitaria subiscano le debite sanzioni. Tale disposizione non obbliga gli Stati membri a introdurre sanzioni penali.
È richiesto agli Stati membri di notificare alla Commissione i testi normativi che prevedono le sanzioni, come pure ogni modifica successiva.
Articolo 15
Attuazione
Larticolo prevede una specifica data (31 dicembre 2002) per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale.
Articolo 16
Relazione
Questa disposizione prevede la redazione da parte della Commissione di una relazione basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri, per consentire al Parlamento e al Consiglio di verificare il funzionamento in concreto della direttiva.
Articolo 17
Entrata in vigore
È previsto il normale termine di 20 giorni.
Articolo 18
Destinatari
Si tratta di una disposizione standard che non richiede commenti.
6. APPLICAZIONE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Si tratta di un testo rilevante per lo Spazio economico europeo e la direttiva sarà applicabile agli Stati, non membri dellUE, che aderiscono allo Spazio economico europeo, previa decisione del Comitato misto SEE.
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo 13,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale,3
visto il parere del Comitato delle regioni,4
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SEGUE:
(1) LUnione europea è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente allarticolo 6, paragrafo 2 del trattato sullUnione europea, lUnione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali quali principi generali del diritto comunitario.
(2) Larticolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Consiglio il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o lorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze sessuali.
(3) Il principio della parità di trattamento tra i sessi è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa allattuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda laccesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro5. Il trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Consiglio il potere di adottare misure che assicurino lapplicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
(4) Il diritto alluguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti delluomo, dalle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dellOIL proibisce la discriminazione in materia di occupazione e di impiego.
(5) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce limportanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per lintegrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.
(6) Il trattato che istituisce la Comunità europea comprende tra i suoi obiettivi la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal fine nel trattato è stato incorporato un nuovo capitolo sulloccupazione che fa della Comunità europea il tramite per sviluppare una strategia europea coordinata in materia di occupazione, al fine di promuovere una forza lavoro qualificata, adeguatamente formata e adattabile.
(7) Gli Orientamenti in materia di occupazione per il 1999, approvati dal Consiglio europeo a Vienna l11 e 12 dicembre 1998, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione a motivo di handicap, razza o origine etnica. Le conclusioni del Consiglio europeo di Vienna ribadiscono la necessità di aiutare in particolar modo i lavoratori più anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla forza lavoro.
(8) Loccupazione e limpiego sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla loro piena partecipazione alla vita economica, culturale e sociale.
(9) La discriminazione basata su razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà, nonché la libera circolazione delle persone.
(10) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali per quanto concerne gli ambiti di cui alla presente direttiva devessere pertanto proibita in tutta la Comunità. Le molestie che producono un clima lavorativo intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole, in relazione a qualsiasi causa di discriminazione, devono essere considerate alla stregua di una discriminazione.
(11) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sugli handicap.
(12) Una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata a una causa di discriminazione costituisce una effettiva qualificazione professionale.
(13) LUnione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata allAtto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente di rispettare e non pregiudicare lo status riconosciuto dalle legislazioni nazionali alle chiese e associazioni o comunità degli Stati membri e, inoltre, di rispettare lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
(14) La suddetta proibizione non deve pregiudicare il mantenimento o ladozione di misure che prevedono vantaggi specifici onde ridurre o eliminare le ineguaglianze associate alle summenzionate cause di discriminazione.
(15) Le disposizioni della presente direttiva fissano requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli. Lattuazione della presente direttiva non deve servire da giustificazione per far regredire la situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
(16) È importante assicurare che le vittime di discriminazione dispongano di mezzi adeguati di protezione legale. Anche alle associazioni o alle persone giuridiche devessere conferito il potere di esercitare il diritto di difesa per conto delle vittime.
(17) Lefficace attuazione del principio di parità richiede unadeguata protezione giuridica nelle cause civili contro la vittimizzazione e un adeguamento delle regole generali in materia di onere della prova.
(18) Gli Stati membri devono fornire adeguate informazioni sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva.
(19) Gli Stati membri devono promuovere il dialogo fra le parti sociali ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione sul lavoro.
(20) Gli Stati membri devono dotarsi dei mezzi necessari per assicurare che leggi, regolamenti, disposizioni amministrative, accordi collettivi, regolamenti aziendali interni o regolamenti a disciplina del lavoro autonomo, delle professioni o delle organizzazioni di categoria contrari al principio della parità di trattamento siano dichiarati nulli e privi di effetto o modificati.
(21) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
(22) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati allarticolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli scopi della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base comunitaria omogenea, allinterno della Comunità per quanto riguarda il divieto di ogni discriminazione in materia di occupazione e di impiego non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e dellimpatto dellazione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento di tutte le persone, a prescindere da razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali, per quanto concerne laccesso alloccupazione e allimpiego, compresi gli aspetti della promozione, della formazione professionale, delle condizioni di lavoro e di affiliazione ad alcune organizzazioni.
Articolo 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta di alcun genere per nessuna delle cause di cui allarticolo 1.
2. Ai sensi del paragrafo 1:
a) una discriminazione diretta si dà quando, per una qualsiasi causa di cui allarticolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarà trattata unaltra.
b) una discriminazione indiretta si dà quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono ripercuotersi negativamente su una persona o su più persone per una qualsiasi causa di cui allarticolo 1, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
3. Le molestie nei confronti di una persona collegate a una delle cause di discriminazione e per gli aspetti di cui allarticolo 1, aventi lo scopo o leffetto di creare un ambiente intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole sono da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
4. Al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei disabili, si deve provvedere agli opportuni adattamenti, ove necessario, per consentire a tali persone di accedere e partecipare alloccupazione o progredire nella carriera, a meno che tale prescrizione non crei un onere indebito.
Articolo 3
Campo dapplicazione
La presente direttiva si applica:
a) alle condizioni di accesso alloccupazione e al lavoro autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di reclutamento, quale che sia il settore di attività e a tutti i livelli gerarchici, nonché alla promozione;
b) allaccesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, formazione professionale superiore e riqualificazione professionale;
c) alloccupazione e alle condizioni di lavoro, compresi la fine del rapporto e le retribuzioni;
d) allaffiliazione e allattività in unorganizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque altra organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
Articolo 4
Qualificazioni professionali effettive
1. In deroga allarticolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque delle cause di discriminazione di cui allarticolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura delle particolari attività lavorative interessate o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca una qualificazione professionale effettiva.
2. Gli Stati membri possono disporre che, nel caso di organizzazioni pubbliche o private che perseguono direttamente ed essenzialmente uno scopo di guida ideologica nel campo della religione o delle convinzioni personali relativamente allistruzione, allinformazione e allespressione delle opinioni, nonché per le attività lavorative particolari svolte nel loro seno che vi siano direttamente ed essenzialmente collegate, una differenza di trattamento basata su una caratteristica pertinente collegata alla religione o alle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, in ragione della natura di tali attività, la caratteristica rappresenti una qualificazione professionale effettiva.
Articolo 5
Giustificate difformità di trattamento collegate alletà
In deroga allarticolo 2, paragrafo 2, lettera a), in particolare le seguenti difformità di trattamento non costituiscono discriminazione diretta in ragione delletà, laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e siano appropriate e necessarie per il conseguimento di tale finalità:
a) il divieto di accesso alloccupazione o la definizione di condizioni di lavoro peciali onde assicurare la protezione dei giovani e dei lavoratori anziani;
b) la fissazione di unetà minima quale condizione per aver titolo alle prestazioni pensionistiche o allinvalidità;
c) la fissazione di età diverse, per lavoratori, o gruppi, o categorie di lavoratori, per aver titolo alle prestazioni pensionistiche o di invalidità a causa di requisiti occupazionali dordine fisico o mentale;
d) la fissazione di unetà massima per lassunzione basata sulle prescrizioni di formazione richieste dal lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di occupazione prima del pensionamento.
e) la formulazione di norme riguardanti la durata dellesperienza professionale;
f) la previsione di limiti detà appropriati e necessari al conseguimento di giustificati obiettivi di mercato del lavoro.
Articolo 6
Azione positiva
La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare misure volte a prevenire o compensare le ineguaglianze esistenti nei confronti delle persone cui si applica una qualunque delle cause di discriminazione di cui allarticolo 1.
Articolo 7
Requisiti minimi
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per quanto riguarda il principio della parità di trattamento di quelle fissate nella presente direttiva.
2. Lattuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire giustificato motivo per una riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.
CAPO II: MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE
Articolo 8
Difesa dei diritti
1. Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro il diritto di ricorrere, in via giurisdizionale o amministrativa, per lesecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche il diritto di richiedere, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, lesecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
Articolo 9
Onere della prova
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a unaltra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali, salvo diversa disposizione degli Stati membri.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dellarticolo 8, paragrafo 2.
Articolo 10
Vittimizzazione
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno allimpresa o a qualsiasi altra azione legale di qualsiasi genere volta a ottenere lesecuzione del principio della parità di trattamento.
Articolo 11
Diffusione di informazioni
1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva siano fornite agli organi preposti alleducazione e alla formazione professionale e siano adeguatamente divulgate nei luoghi di lavoro.
2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità pubbliche siano informate, coi mezzi appropriati, di tutte le misure nazionali adottate in virtù della presente direttiva.
Articolo 12
Dialogo sociale
1. Gli Stati membri prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali a concludere al livello appropriato, compreso a livello di impresa, accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui allarticolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano il dettato della presente direttiva e delle relative misure nazionali di attuazione.
CAPO III: DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 13
Ottemperanza alla direttiva
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative contrari al principio della parità di trattamento siano abrogate;
b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano le attività e le professioni autonome e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, siano dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.
Articolo 14
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui allarticolo 15 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.
Articolo 15
Attuazione
Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per ottemperare alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 16
Relazione
Entro due anni dalla data di cui allarticolo 15, gli Stati membri trasmettono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sullapplicazione della direttiva.
Articolo 17
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente
ALLEGATO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLIMPATTO
IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
Denominazione della proposta :
Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e impiego
Numero di riferimento del documento: 99012
La proposta
1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali
LUnione europea si fonda sui principi dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il suo impegno in questo campo è stato rafforzato dal trattato di Amsterdam, in particolare tramite modifiche agli articoli 6 e 7 del trattato UE e mediante lintroduzione dellarticolo 13 del trattato CE. Questultimo conferisce un potere specifico per intraprendere azioni volte a combattere la discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.
Come si è osservato nella relazione, la maggior parte degli Stati membri ha inserito nel proprio ordinamento costituzionale e/o giuridico disposizioni che disciplinano i diritti alla parità e alla non discriminazione. Tuttavia, la portata e lesecutività di tali disposizioni - e la facilità di accesso a una riparazione - variano notevolmente da uno Stato membro allaltro. La normativa europea deve assicurare un livello minimo comune di protezione legale, compresi i diritti a ottenere riparazione, per quanto concerne il diritto fondamentale di non essere discriminati in materia di occupazione e impiego per nessuna delle cause menzionate allarticolo 13.
La normativa europea deve ovviamente rispettare i limiti dei poteri conferiti alla Comunità dal trattato. La direttiva proposta fissa perciò principi generali che prevedono un livello minimo comune di protezione entro i limiti delle competenze comunitarie, lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere uno standard più elevato di protezione conformemente al loro particolare contesto sociale e giuridico.
La scelta di una direttiva concilia la necessità di un intervento europeo e la necessità di rispettare le diversità tra le costituzioni, gli ordinamenti giuridici e le procedure legali vigenti negli Stati membri. Essa fissa obiettivi comuni da perseguire, lasciando agli Stati membri la necessaria flessibilità per raggiungerli. Lintervento legislativo è quindi limitato a una serie di principi generali che non vanno al di là di un livello minimo di protezione.
Obiettivo della proposta è stabilire un quadro generale per il rispetto del principio della parità di trattamento tra le persone a prescindere da razza o origine etnica, religione o credenze personali, handicap, età o tendenze sessuali nellUnione europea. Gli ambiti coperti dalla proposta sono laccesso alloccupazione e allimpiego, la promozione, la formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e laffiliazione a organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché alle associazioni di categoria.
Limpatto sulle imprese
2. Determinare lincidenza della proposta
Tutte le imprese saranno assoggettate alla legislazione nazionale che recepirà la direttiva.
3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta
Le imprese dovranno assicurare che le decisioni in materia di assunzione, promozione, accesso alla formazione, condizioni di lavoro, compresi gli aspetti dei licenziamenti e delle retribuzioni e laffiliazione alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché alle associazioni di categoria, vengano prese conformemente al principio della parità di trattamento, in relazione alle cause menzionate al punto 1. In linea di principio, ciò avviene già in tutti gli Stati membri. La direttiva rafforzerà quindi prescrizioni esistenti piuttosto che introdurre disposizioni affatto nuove.
Gli Stati membri devono assicurare che si faccia il necessario, nei limiti del ragionevole, per consentire ai disabili di accedere e partecipare alloccupazione e di progredire nelle carriere. Per tale motivo, i datori di lavoro pubblici e privati saranno i principali responsabili di assicurare una ragionevole presa in carico.
Per ragionevole presa in carico sintende lapportare modifiche o adeguamenti al processo occupazionale e allambiente di lavoro, a meno che il farlo comporti "un onere indebito" per i datori di lavoro. Il concetto di onere indebito assicura che vi sia un giusto equilibrio tra le richieste legittime dei disabili di una ragionevole parità di trattamento e i costi per la società e lazienda che ciò potrebbe comportare. Una ragionevole presa in carico comprende anche diversi adattamenti che sono spesso già disponibili per qualsiasi lavoratore, in modo da affrontare bisogni specifici e da accrescere la produttività (come ad esempio i computer con controllo vocale).
4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta
Nel campo delloccupazione, la legislazione che tutela gli individui dalla discriminazione per motivi arbitrari ha tre effetti principali. In primo luogo, essa contribuisce ad assicurare la partecipazione sociale e a evitare lemarginazione, assicurando che le persone abbiano lopportunità di realizzare le loro potenzialità in termini economici e siano così in grado di provvedere a sé stesse e alle persone a loro carico nel miglior modo e di ridurre la loro dipendenza dallo Stato. In secondo luogo, essa assicura che le imprese abbiano a disposizione lavoratori qualificati al meglio, contribuendo così alla competitività e al rafforzamento dellimpresa e alleconomia in senso lato. In terzo luogo, essa impone ai datori di lavoro di giustificare le loro decisioni in materia, ad esempio, di assunzioni, promozioni, accesso alla formazione e altre condizioni lavorative.
La presente proposta, limitando la discriminazione in materia di occupazione e impiego, determinerà una maggiore partecipazione socioeconomica e una riduzione dellemarginazione sociale. Ciò produrrà benefici diretti sulla crescita economica, riducendo la spesa pubblica per la sicurezza sociale e lassistenza, migliorando il potere dacquisto dei singoli nuclei familiari e promuovendo la competitività delle imprese grazie al fatto che esse sono così in grado di fare il miglior uso delle risorse disponibili sul mercato del lavoro.
a) Quale sarà limpatto
- sulloccupazione?
La direttiva contribuirà a realizzare un mercato del lavoro aperto a tutti, come richiesto dalla strategia europea per loccupazione. Di conseguenza, essa contribuirà al miglioramento della qualità delloccupazione e, nel medio termine, ci si può aspettare che determini un aumento dei livelli occupazionali dovuto alla maggiore competitività delle imprese europee.
- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese?
La direttiva alleggerirà le condizioni di accesso alloccupazione e allimpiego, al lavoro salariato, al lavoro autonomo e alle professioni liberali.
- sulla competitività delle imprese?
La direttiva è importante ai fini della competitività, onde assicurare che tutti gli operatori economici si trovino su un piede di parità. Come si è visto precedentemente, la direttiva rafforzerà la competitività delle imprese europee, assicurando che esse abbiano a loro disposizione un bacino più ampio di abilità e di risorse rispetto a quello attuale e che si faccia uso di tali abilità senza distinzione.
b) Si dovranno porre in atto nuove procedure amministrative?
Le imprese dovranno essere in grado di giustificare le decisioni in materia di assunzioni, promozioni, accesso alla formazione e altre condizioni lavorative, in modo da dimostrare che esse non sono state prese su base discriminatoria. Questo è già una realtà in circa la metà degli Stati membri. È nellinteresse delle imprese assicurare in una certa misura la rendicontazione di tali decisioni, ove ciò non sia già prassi corrente.
c) Costi e benefici in termini quantitativi e/o qualitativi.
Le imprese si troveranno a dover sostenere nel breve termine dei costi limitati sia per assicurare la formazione dei decisori allinterno delle imprese sullattuazione del principio della parità di trattamento, laddove ciò non sia già stato fatto, sia per contestare i reclami in materia di discriminazione. Negli Stati membri in cui non esistono ancora disposizioni equivalenti per combattere diverse forme di discriminazione, ladattamento alle nuove disposizioni sarà agevolato dalla familiarità che le imprese hanno col quadro comunitario per le pari opportunità tra le donne e gli uomini che è in vigore da più di ventanni.
Nel medio termine, le imprese trarranno beneficio dallaccresciuto impegno dei dipendenti e dalla maggiore competitività derivante da un migliore uso delle risorse (vedi sopra).
La valutazione dellimpatto economico delle disposizioni esistenti di presa in conto dei disabili evidenzia diversi effetti positivi, tra cui sostanziali riduzioni dellassenteismo e i conseguenti risparmi per i datori di lavoro che investono in migliorie dellambiente di lavoro. Un importante effetto della prescrizione di prendere in carico i disabili è la presa di coscienza che è economicamente proficuo investire in un miglior ambiente di lavoro e in una migliore organizzazione del lavoro.
d) Quali costi deriveranno dalla direttiva?
La direttiva fissa un quadro flessibile e generale per lattuazione del principio della parità di trattamento e spetta agli Stati membri e alle parti sociali fissare i mezzi specifici per porlo in atto. I costi saranno comunque limitati (vedi sopra).
Da dati del 1995 relativi agli Stati Uniti basati su indagini in corso tra gli imprenditori emerge che per gli imprenditori che hanno apportato adeguamenti in tal senso, circa 18% degli adeguamenti non ha comportato costi aggiuntivi, mentre per un altro 50% i costi sono andati da 1 USD a 500 USD. Solo 5% superavano i 5 000 USD. Il costo medio degli adeguamenti è stato di 992 USD, mentre il costo mediano di 200 USD. Gli stessi imprenditori ritengono inoltre che le loro imprese abbiano risparmiato mediamente 27 volte limporto da esse speso per apportare gli adeguamenti. Il risparmio comprendeva in particolare la capacità di assumere o tenere in azienda un lavoratore qualificato, leliminazione del costo di formazione di un nuovo dipendente, risparmi nei costi assicurativi, aumenti nella produttività dei lavoratori.
e) Cosa dovranno fare le imprese in termini di monitoraggio e valutazione?
La direttiva non impone direttamente alle imprese di effettuare il monitoraggio e la valutazione della loro ottemperanza alla direttiva. Sarebbe però nellinteresse delle imprese tenere un rendiconto delle decisioni sulle assunzioni, promozioni, laccesso alla formazione e altre condizioni di lavoro, onde dimostrare che esse sono state prese in modo esente da discriminazione. Le imprese più grandi possono desiderare di effettuare un monitoraggio più strutturato per assicurare che il principio della parità di trattamento sia applicato a tutti i livelli.
5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)
La proposta non fa nessuna distinzione in base alle dimensioni delle imprese, considerato che la discriminazione si manifesta in tutte le imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti. La direttiva stabilisce però soltanto standard di minima basati su un quadro flessibile di principi. Gli Stati membri e le parti sociali hanno quindi facoltà di modulare le prescrizioni a seconda delle dimensioni delle aziende, fermo restando il rispetto delle disposizioni della direttiva.
Le piccole e medie imprese appaiono essere meno attrezzate per rispondere ai bisogni di adeguamento delle mansioni avvertiti dai lavoratori disabili. Di conseguenza, molte delle disposizioni giuridiche vigenti che impongono un ragionevole adeguamento non si applicano alle aziende con una manodopera inferiore a un numero prestabilito.
Questo è il motivo per cui la proposta recita che gli Stati membri sono autorizzati a disporre lesonero da tale disposizione qualora vi sia una giustificazione ragionevole e oggettiva, comprese le circostanze in cui un adeguamento ragionevole determinerebbe un onere indebito. A tal fine, leffetto delladeguamento sulle imprese dovrebbe essere esaminato nel contesto delle risorse finanziarie dellazienda, della manodopera di cui dispone, delle spese incorse e della disponibilità di risorse aggiuntive per coprire i costi delladeguamento.
Consultazione
6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.
La Commissione ha consultato le organizzazioni rappresentative delle parti sociali a livello europeo e la piattaforma europea delle organizzazioni non governative in campo sociale.
Tutte le organizzazioni consultate hanno riconosciuto limportanza della questione e la necessità di un approccio legislativo. Si sono riscontrati però punti di vista diversi su alcuni elementi della proposta.
I rappresentanti delle ONG e dei sindacati hanno espresso il loro plauso alla proposta, ma i membri della piattaforma non erano daccordo che la portata della direttiva fosse limitata alloccupazione e allimpiego. Essi hanno insistito sul mantenimento delle disposizioni relative allonere della prova e alle azioni in rappresentanza, ritenendo che questi fossero aspetti essenziali per la difesa dei diritti delle vittime di discriminazioni.
I rappresentanti delle organizzazioni del padronato hanno espresso dubbi, tuttavia, sullinversione dellonere della prova, ritenendo che ciò creerebbe difficoltà per i datori di lavoro incoraggiando la presentazione di querele irrilevanti. La Commissione fa presente che la norma proposta si basa su quella già adottata a livello comunitario, e già attuata da molti Stati membri, in merito alla discriminazione a motivo del sesso (direttiva 97/80/CE del Consiglio riguardante lonere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso) e che regole identiche sono già state applicate senza difficoltà apparenti a casi di discriminazione razziale in alcuni Stati membri. La Commissione ritiene quindi che le preoccupazioni dei datori di lavoro su tale punto siano infondate.