PROPOSTA DI LAVORO

per il seminario

"Minori stranieri non accompagnati e irregolari, tra accoglienza e rimpatrio"

4 luglio - Torino

 

 

In questa giornata di discussione e riflessione sul tema dei minori stranieri non accompagnati, vorremmo tentare di affrontare due ordini di questioni:

1) gli aspetti normativi riguardanti l’accoglienza ed il rimpatrio;

2) gli aspetti "fattuali" relativi all’impegno della città di Torino in termini di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Ancorché distinti, i due ordini di questioni presentano alcuni punti di connessione: da una parte, infatti, la decisione sull’interesse del minore a restare in Italia o ad essere rimpatriato viene influenzata dalle effettive disponibilità di accoglienza sul territorio, dall’altra la progettazione dell’investimento di risorse (economiche ed umane) nell’accoglienza dei minori stranieri è influenzata dalle aspettative sulla futura presenza di minori.

Come possibile spunto per la discussione, proponiamo una serie di domande che - se i partecipanti al seminario vorranno - potranno in parte essere affrontate oggi, ed in parte costituire materia di discussione per un prossimo incontro.

 

 

 

GLI ASPETTI NORMATIVI

La normativa riguardante i minori stranieri non accompagnati - dispersa in una serie di Convenzioni, leggi e regolamenti, appartenenti in parte alla normativa sugli stranieri e in parte alla normativa sui minori - presenta numerose lacune e contraddizioni, con la conseguenza che su molte questioni resta una forte incertezza.

Proviamo ad accennare ad alcune di queste questioni, ad alcune delle quali potranno forse dare risposta il Comitato per i minori stranieri, l’Autorità Giudiziaria Minorile e la Questura.

La segnalazione e le indagini

1) Nella definizione di "minore non accompagnato" rientra solo il minore che non sia accompagnato né da genitori né da parenti entro il quarto grado, o anche il minore affidato di fatto a parenti entro il quarto grado?

2) A quale o quali organi (Comitato per i minori stranieri, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, Commissione per le adozioni internazionali, Servizio Sociale Internazionale, servizi sociali locali ...) deve essere segnalato

3) Quali organi (Servizio Sociale Internazionale, servizi sociali locali, Consolato italiano nel Paese d’origine...) svolgeranno le indagini sulla situazione del minore in Italia e sulla situazione (familiare e non) nel Paese d’origine?

4) Con quali modalità saranno svolte tali indagini, e in particolare quali fattori saranno presi in considerazione per valutare la situazione del minore in Italia e nel Paese d’origine?

La scelta tra accoglienza e rimpatrio; il provvedimento di rimpatrio

1) Quale organo (Comitato per i minori stranieri, Tribunale per i minorenni, Servizio Sociale Internazionale, servizi sociali locali ...) è competente a decidere sull’interesse del minore a restare in Italia o ad essere rimpatriato (in quanto competenza distinta dalla competenza all’adozione del provvedimento di rimpatrio)?

2) Quale sarà la relazione, in senso sia procedurale che sostanziale, tra i procedimenti per l’apertura della tutela, per la disposizione dell’affidamento e per l’adozione del provvedimento di rimpatrio?

3) La procedura per decidere sull’interesse del minore a restare in Italia o ad essere rimpatriato si svolgerà in tempi brevi, in modo da non lasciare il minore in una prolungata situazione di incertezza?

4) Quali saranno le modalità di partecipazione del minore al procedimento in cui dovrà decidersi sul suo interesse a restare in Italia o ad essere rimpatriato?

5) Quali rimedi di tutela giurisdizionale e amministrativa sono previsti contro il provvedimento di rimpatrio?

6) Da quali organi e secondo quali procedure deve essere eseguito il rimpatrio?

 

 

 

La tutela e l’affidamento

1) Deve essere sempre aperta la tutela per ogni minore non accompagnato dai genitori, in particolare perché questi possa essere rappresentato nella procedura in cui deve decidersi sul suo interesse a restare in Italia o ad essere rimpatriato?

2) Quale organo (Comitato per i minori stranieri o Tribunale per i minorenni e servizi locali) è competente a disporre il provvedimento di affidamento nei confronti del minore non accompagnato?

3) Può essere disposto l’affidamento consensuale al parente entro il quarto grado del minore straniero i cui genitori risiedano nel Paese d’origine?

4) Quali requisiti sono richiesti (al tutore ed al minore) per l’apertura delle c.d. "tutele civili"?

5) Quali requisiti sono richiesti per il deferimento della tutela al parente e (se possibile) per l’affidamento consensuale al parente?

 

 

 

 

Il permesso di soggiorno

1) Affinché al minore possa essere rilasciato il permesso di soggiorno è necessario:

 

 

2) Permesso di soggiorno per minore età:

Quali requisiti sono richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età?

Il permesso di soggiorno per minore età può essere rinnovato al compimento della maggiore età?

Il permesso di soggiorno per minore età consente di lavorare?

3) Minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado:

Può applicarsi l’art. 29, co. 2 del T.U. 286/98 in base a cui i minori affidati sono equiparati ai figli ai fini del ricongiungimento?

Ove si ritenga che non si possa applicare l’art. 29 T.U. e che d’altro canto non si possa disporre un affidamento formale ex art. 4 l. 184/83, che tipo di permesso di soggiorno verrà rilasciato a questi minori?

Come superare le difficoltà poste dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero alla legalizzazione dei documenti richiesti dalla Questura?

4) In attesa della decisione sull’interesse del minore a restare in Italia o ad essere rimpatriato, sarà rilasciato al minore un permesso di soggiorno?

 

 

 

 

Aspetti di merito nella scelta tra accoglienza e rimpatrio

La scelta tra accoglienza e rimpatrio sarà naturalmente una scelta caso per caso. Alcuni principi e criteri, tuttavia, dovranno necessariamente essere stabiliti.

Relativamente a tali principi e criteri più generali, proviamo a porre alcune questioni.

1) Potrà essere disposto il rimpatrio non finalizzato al ricongiungimento con la famiglia d’origine, bensì finalizzato al collocamento del minore in un istituto di assistenza (pubblico, privato o del privato sociale) nel suo Paese d’origine?

2) Per decidere sull’interesse del minore a restare in Italia o ad essere rimpatriato saranno valutati:

3) La priorità sarà tendenzialmente attribuita al rimpatrio o all’accoglienza, ovvero il rimpatrio sarà l’ipotesi "normale" (tendenzialmente tutti i minori per i quali non sia impossibile il rimpatrio), o residuale (solo i minori per i quali il rimpatrio non sia evitabile in quanto espressamente chiesto dai genitori o dagli altri esercenti la potestà che si trovano nel Paese d’origine)?

L’IMPEGNO IN TERMINI DI ACCOGLIENZA

 

Il secondo ordine di questioni che vorremmo affrontare riguarda l’impegno in termini di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che la città di Torino intende assumere, nelle sue componenti sia istituzionali (in particolare il Comune), sia della società civile (associazioni di volontariato, enti religiosi, Terzo Settore).

Anche qui, proviamo a lanciare qualche domanda come possibile spunto per la discussione.

 

1) Quale o quali modelli di accoglienza riteniamo più adatti alle esigenze dei minori stranieri non accompagnati che giungono a Torino?

2) Quali aspetti di questi istituti vanno ripensati per rispondere meglio alle esigenze dei minori?

3) Quale ruolo dovrebbero svolgere le figure non istituzionali che si occupano dei minori non accompagnati (tutori, volontari …)?

4) Come uscire dall’ottica emergenziale, assumendo come normale la presenza di minori stranieri non accompagnati (l’ "emergenza freddo" si ripete tutti gli anni ...)?

5) L’accoglienza deve terminare al compimento della maggiore età o sono pensabili forme di accompagnamento ulteriore?

 

6 ) A quali risorse economiche attingere per finanziare le attività di accoglienza?

Una fonte di finanziamento può essere il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (istituito dalla legge 285/97) tra le cui finalità vi sono anche "misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri".

Il Comune di Torino intende destinare una parte della quota assegnatale da tale Fondo per finanziare progetti di accoglienza di minori stranieri non accompagnati? E se sì, di quale entità?

Una seconda fonte di finanziamento può essere il Fondo nazionale per le politiche migratorie (istituito dal T.U. 286/98) al quale il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio può attingere per finanziare, su proposta del Comitato per i minori stranieri, "programmi finalizzati all’accoglienza" dei minori stranieri non accompagnati e "convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati [...] al fine di garantire l’adeguata accoglienza del minore".

Che tipo di programmi finalizzati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati intende proporre il Comitato per i minori stranieri?

Una terza fonte, infine, può essere il Fondo per gli interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (istituito dalla legge 216/91), finalizzato a "eliminare le condizioni di disagio mediante A) l’attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali sia reso necessario l’allontanamento temporaneo dall’ambito familiare; […] C) l’attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio; D) interventi […] nell’ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all’attività istituzionale […]".