Sintesi degli interventi al seminario

"Minori stranieri non accompagnati e irregolari, tra accoglienza e rimpatrio"

Torino, 4 luglio 2000 *

 

1) La definizione di minori stranieri non accompagnati comprende non solo i minori completamente soli, ma anche quelli affidati di fatto a parenti entro il quarto grado (zii, cugini, fratelli…) che non siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale.

2) Il Comitato per i minori stranieri, non avendo articolazione territoriale, si avvale delle Prefetture come mezzo di trasmissione delle proprie comunicazioni e punto di raccolta delle segnalazioni.

3) La segnalazione del minore non accompagnato al Comitato può essere o finalizzata solo al censimento (ex art. 5 del regolamento del Comitato) o anche per chiedere il rimpatrio assistito del minore.

I minori non accompagnati vanno sempre segnalati ai fini del censimento.

La richiesta di rimpatrio assistito, invece, andrà fatta solo nei casi in cui si ritenga che il rimpatrio corrisponda al superiore interesse del minore.

La segnalazione deve essere fatta utilizzando l’apposita scheda e inviandola alla Prefettura, che provvederà all’invio al Comitato per i minori stranieri.

Se la segnalazione è finalizzata solo al censimento, si dovranno comunicare solo i dati sintetici richiesti dalla scheda.

Se invece la segnalazione è finalizzata anche alla richiesta di rimpatrio assistito, si dovranno comunicare tutte le informazioni in possesso (situazione psicologica, percorsi formativi o lavorativi seguiti dal minore o che gli sono stati proposti ecc.).

4) L’unico organo competente a disporre il rimpatrio assistito è il Comitato per i minori stranieri; non sono competenti, invece, né i Tribunali per i minorenni né i Giudici Tutelari.

5) Il minore in generale ha diritto a restare in Italia, dato che la legge stabilisce che è inespellibile.

Il minore viene rimpatriato solo se le persone che sono in contatto con il minore (dunque a livello locale) ritengono che il rimpatrio risponda al suo superiore interesse e quindi ne fanno richiesta al Comitato: dato il generale principio di decentramento dell’assistenza, infatti, la valutazione in primis deve essere fatta a livello locale e non a livello centrale da parte del Comitato per i minori stranieri.

6) La decisione tra rimpatrio e accoglienza è sempre caso per caso.

Tuttavia, il Comitato ha steso alcune linee-guida interne:

a) minori con gravi problemi sanitari, psichiatrici, di tossicodipendenza, di alcolismo: tendenzialmente è meglio che restino in Italia

b) bambini al di sotto dei 14 anni: se la famiglia esiste e non è del tutto inidonea, tendenzialmente devono essere rimpatriati; se la famiglia non esiste, il Tribunale per i minorenni apre la procedura di adottabilità;

c) ragazzi al di sopra dei 14 anni: per ora la linea è tendenzialmente che se il minore è inserito in un percorso di integrazione (in corso o progettato) non viene rimpatriato; viene rimpatriato quando è evidente che questo risponda al suo interesse, perchè chiede di tornare a casa o perchè dopo proposte formative, di lavoro ecc. si è visto che non gli interessa restare;

d) minori dell’area penale: in questi casi è molto complesso definire quale sia l’interesse del minore: se il minore resta in Italia vi è il rischio che non riesca ad "uscire dal giro" ed anzi si stabilizzi nel ruolo criminale; se viene rimpatriato vi è il rischio che il rimpatrio diventi un’espulsione mascherata e sia percepito come una punizione; il Presidente del Comitato esprime il suo disaccordo nei confronti dell’ipotesi di interpretazioni estensive del concetto di "ordine pubblico" che consentirebbe l’espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato dei minori con reati reiterati.

7) Nel caso di richiesta di rimpatrio al Comitato:

a) Il minore al di sotto dei 12 anni non deve essere sentito.

b) Il minore al di sopra dei 12 anni deve essere sentito in merito alla sua volontà di essere o no rimpatriato e di restare o no in Italia.

La volontà del minore deve risultare da una dichiarazione da lui sottoscritta o da un verbale da cui risulta che il minore è stato sentito.

Non è necessario che sia sentito un tutore del minore, nei casi più delicati è bene che sia recepito il suo parere.

8) Le indagini sulla situazione del minore in Italia vengono svolte dai servizi sociali e dalla polizia.

Le indagini sulla situazione del minore nel paese d’origine:

- per l’Albania: vengono svolte dal Servizio Sociale Internazionale;

- per gli altri paesi: per ora la richiesta viene rivolta all’Ambasciata o Consolato italiani; in seguito verranno stipulate convenzioni con ONG che svolgano funzioni analoghe al SSI.

9) Il provvedimento di rimpatrio è ricorribile al TAR.

10) In base a una comunicazione del Capo della Polizia al Presidente del Comitato per i minori stranieri, perché il minore possa ottenere il permesso di soggiorno per minore età la Questura deve avere la certezza che si tratti di un minore.

Di conseguenza:

a) i bambini più piccoli hanno diritto ad ottenere il permesso anche se non sono identificati con certezza;

b) invece i ragazzi per i quali può sussistere il dubbio che si tratti di minorenni possono ottenere il permesso solo se identificati con certezza.

11) Resta aperta la questione del permesso di soggiorno per i minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, perchè il Testo Unico 286/98 non prevede esplicitamente che possano ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari (tale possibilità è prevista solo per i minori affidati con provvedimento formale ex art. 4 l. 184/83). Più in generale resta aperta la questione se debbano essere assunti provvedimenti di affidamento o tutela nei confronti di questi minori.

a) Il Presidente del Comitato per i minori stranieri sostiene che:

- i minori conviventi con parenti entro il quarto grado non possono essere equiparati ai minori affidati con provvedimento formale ex art. 4 l. 184/83, in quanto l’art. 9 l. 184/83 si limita a consentire che il minore abiti presso il parente entro il quarto grado senza che sia necessaria la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, ma non attribuisce al parente gli stessi poteri dell’affidatario nominato in base a un provvedimento formale;

- è possibile per il Tribunale per i minorenni disporre un affidamento formale ex art. 4 l. 184/83 a parenti entro il quarto grado.

 

 

b) Il Tribunale per i minorenni di Torino sostiene che:

- i minori conviventi con parenti entro il quarto grado possano essere equiparati ai minori affidati con provvedimento formale ex art. 4 l. 184/83;

- non è possibile per il Tribunale per i minorenni disporre un affidamento formale a parenti entro il quarto grado, perché l’art. 9 l. 184/83 stabilisce che non è necessaria tale formalizzazione.

c) La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino sostiene che:

- non è possibile per il Tribunale per i minorenni disporre un affidamento formale ex art. 4 l. 184/83 a parenti entro il quarto grado, perché si trovano in un ambiente familiare idoneo;

- però è necessario che si apra una tutela per questi minori, e forse se il parente viene nominato tutore il minore potrebbe ottenere il permesso per motivi familiari.

d) L’ipotesi dell’affidamento consensuale (cioè disposto dai servizi locali invece che dal Tribunale, in presenza del consenso del genitore o tutore) può essere presa in considerazione, ma bisogna risolvere il problema di chi e come deve manifestare il consenso.

Il consenso potrebbe essere dato dall’ente di assistenza che esercita le funzioni tutorie (ma c’è il problema che l’ente che dispone l’affidamento e l’ente che dà il consenso sarebbe lo stesso); oppure potrebbe essere dato dal genitore presso l’Ambasciata o Consolato italiani nel paese d’origine.

e) La Questura di Torino sostiene che ai minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, senza provvedimento formale ex art. 4 l.184/83, può essere rilasciato solo il permesso di soggiorno per minore età.

12) Resta aperta la questione della possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età in altro titolo di soggiorno al compimento dei 18 anni.

La Questura di Torino sostiene che attualmente questa possibilità è esclusa.

13) I provvedimenti di affidamento e tutela nei confronti del minore straniero non accompagnato sono sicuramente di competenza del Tribunale per i minorenni, servizi locali e Giudice Tutelare e non del Comitato per i minori stranieri.