TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VENETO

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

P E R: DACI YMER, nato a Durazzo (Albania) il 30.05.1979, elettivamente domiciliato in Padova, Via Guido Reni n° 176 presso lo Studio dell’Avv. Vincenzo TALLARICO, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al presente ricorso.

C O N T R O: Questura della Provincia di Padova, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata, domiciliata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63;

N O N C H E’ C O N T R O: Prefettura della Provincia di Lodi, in persona del Prefetto pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo della Prefettura, P.zza Mercato n° 1, Lodi;

N O N C H E’ C O N T R O: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato, domiciliato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63.

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

del decreto di rigetto della domanda di regolarizzazione presentata dal ricorrente ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998, emanato dal Questore della Provincia di Padova in data 05.04.2000, notificato in data 28.04.2000,

N O N C H É

della nota prot. n° 141/99 12B.10 Gab. del 22.03.99 e del 16.12.99 della Prefettura di Lodi, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

F A T T O Il ricorrente, trovato sprovvisto di documenti attestanti la regolarità della sua

presenza sul territorio italiano, colpito nell’agosto 1997 da provvedimento di espulsione emanato dalla Prefettura di Lodi, veniva allontanato coattivamente

il 12.05.1998. Rientrava, subito dopo, clandestinamente, in Italia.

Essendo venuto a conoscenza dell’opportunità di regolarizzare la propria posizione, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 16.10.1998, presentava, in data 23.12.1998 istanza di regolarizzazione ai sensi della normativa sopracitata presso l’Ufficio stranieri della Questura di Padova allegando la richiesta documentazione.

Contestualmente alla suddetta istanza, in base alla circolare n° 86/98 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza datata 04.11.1998, il ricorrente richiedeva, altresì, la revoca del decreto di espulsione.

Con nota n° 141/99 12 B 10 datata 22.03.99, la Prefettura di Lodi rigettava la richiesta di revoca, apoditticamente asserendo "che non sono emersi elementi tali da far ritenere che siano venuti meno i motivi posti alla base del provvedimento summenzionato". Affermazione, questa, del tutto priva di fondamento logico-giuridico, peraltro espressa in aperto contrasto rispetto al parere favorevole, in relazione alla fattispecie in esame, dalla Questura di Padova. In data 05.04.2000, letta la nota suddetta comunicata dalla Prefettura di Lodi, il Questore della Provincia di Padova decretava, comunque, il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del ricorrente.

Daci Ymer, successivamente, provvedeva a lasciare il territorio nazionale

D I R I T T O

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ TRA PIU’ ATTI, INOSSERVANZA DI CIRCOLARE, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, VIOLAZIONE DI LEGGE.

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ TRA PIU’ ATTI.

Nella nota inviata in data 3 agosto 1999 alla Prefetture di Lodi, la Questura di

Padova ribadiva che l’odierno ricorrente "riunisce i requisiti per poter beneficiare" della regolarizzazione prevista dal D.P.C.M. 16.10.1998.

Appare, pertanto, palesemente illogica la successiva determinazione della stessa questura che, in aperto contrasto con il riferito convincimento, pronunciava il rigetto della domanda di regolarizzazione presentata. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI CIRCOLARE E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO

Come evidenziato dalla stessa Questura di Padova nella nota inviata alla Prefettura di Lodi in data 3 agosto 1999, il Ministero degli Interni - Servizio Immigrazione - Polizia di Frontiera, con circolare n° 300/C/227995/12/214/Sott.3/1^ Div. del 21.04.1999 "sottolinea come il rientro in Italia dello straniero espulso non debba considerarsi quale elemento che depone a sfavore della revoca del provvedimento di espulsione".

Tale affermazione va poi correlata con il rilievo secondo cui "in considerazione delle revisioni contenute nel D.P.C.M. del 16.10.1998 e nelle circolari esplicative susseguite" il permesso di soggiorno non viene negato neppure "a coloro i quali si siano resi responsabili dei reati contemplati dall’art. 380 c.p.p.". (Circ. 300/C/227995/12/214/1^ div. del 13.01.99).

Oltre all’evidente configurato contrasto del mancato accoglimento dell’istanza di revoca del provvedimento di espulsione con le circolari summenzionate, è agevole ravvisare la disparità di trattamento di cui è

rimasto vittima l’odierno ricorrente rispetto agli altri stranieri extracomunitari che, pur trovandosi sul territorio italiano in maniera clandestina, abbiano ottenuto il permesso di soggiorno in sanatoria.

E’ appena il caso di rilevare che la su richiamata nota della Prefettura di Lodi acquisisce autonoma efficacia lesiva della posizione giuridica del ricorrente a partire dall’emanazione del provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione, di cui si configura quale presupposto, rimanendo in precedenza "assorbita" dal decreto di espulsione.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA

VALUTAZIONE DEI FATTI.

Nel riferire l’asserita impossibilità di accogliere l’istanza di revoca del provvedimento di espulsione, la Prefettura di Lodi dichiara che non sarebbero "emersi elementi tali da far ritenere" il venir meno dei motivi posti alla base dello stesso. Tali elementi, invece, sussistono, come inequivocabilmente provato dalla documentazione prodotta e come confermato, lo si ribadisce, dalla stessa Questura di Padova, organo istituzionalmente deputato a valutare la ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria.

VIOLAZIONE DI LEGGE

Violazione D.P.C.M. 16.10.1998.

La disciplina dettata in tema di sanatoria individua come beneficiari i "lavoratori stranieri già presenti in Italia" senza porre alcuna limitazione correlata alla legittimità del loro eventuale reingresso e della loro permanenza nel territorio nazionale a seguito di espulsioni. La normativa citata esclude, quindi, la possibilità di espellere soggetti che abbiano dimostrato di avere

titolo al rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 3 e 4 D.P.C.M. 16.10.98.

Violazione art. 3 L. 241/90.

Lungi dall’indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si sarebbe fondato il diniego di revoca del provvedimento di espulsione, la Prefettura di Lodi si è limitata a confermare l’operatività dello stesso, utilizzando una formula giustificativa apodittica e tautologica.

Alla luce di quanto esposto, il provvedimento di rigetto è privo di fondamento giuridico perché viziato da eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti, inosservanza di circolare, disparità di trattamento, travisamento ed erronea

valutazione dei fatti, violazione di legge.

SULL’ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il fumus boni iuris il ricorrente si riporta ai motivi di impugnazione i quali evidenziano l’illegittimità del provvedimento impugnato, privo di fondamento giuridico ed in contrasto con lo spirito della legge sulla regolarizzazione, introdotta per favorire proprio coloro che, come il sig. Daci Ymer, dimostrano la concreta possibilità di svolgere una regolare attività lavorativa nel nostro paese. La ditta con la quale aveva stipulato la c.d.

promessa di assunzione, Linea Ufficio S.r.l. con sede in Saccolongo (Pd) e per la quale ha prestato regolare attività lavorativa prima di essere costretto a dare le dimissioni a seguito del provvedimento di rigetto, è ancora disposta ad assumerlo dopo la sua regolarizzazione.

Per ciò che riguarda il periculum in mora, il provvedimento impugnato arreca un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente in quanto lo stesso vive nel suo paese in condizioni di estrema indigenza tali da averlo indotto ad allontanarsene anche a pagare lo scotto della clandestinità.

Tutto quanto sopra esposto, con riserva espressa di più ampiamente argomentare in sede di discussione, anche con deposito di note e documenti nei termini di legge, Daci Ymer, per come rappresentato, domiciliato e difeso,

R I C O R R E

all’ On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto affinché voglia, previa fissazione dell’udienza per la sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata da Daci Ymer, emanato dal Questore della Provincia di Padova in data 05.05.2000 e notificato in data 28.04.2000, e della successiva udienza di merito, accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia l’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata

I N V I A P R E L I M I N A R E

Sospendere l’atto impugnato

N E L M E R I T O

Accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata da Daci Ymer, emanato dal Questore della Provincia di Padova in data 05.05.2000 e notificato in data 28.04.2000 perché viziato da eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti, inosservanza di circolare, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione di legge per le motivazioni sopra esposte, nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

Con vittoria di spese e competenze.

Si producono i seguenti documenti:

16.12.1999

Con ogni salvezza.

Padova, Venezia

Avv. Vincenzo TALLARICO

 

ATTO DI NOTIFICA

A richiesta dell’Avv. Vincenzo TALLARICO, in qualità, io sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte d’Appello di Venezia ho notificato il presente ricorso alla Questura della Provincia di Padova, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63, mediante consegna di copia conforme all’originale a mani

 

 

 

Altra separata copia, conforme all’originale ho notificato al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63, mediante consegna a mani

 

 

 

 

 

Altra separata copia, conforme all’originale ho notificato alla Prefettura di Lodi, in persona del Prefetto pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo della Prefettura, P.zza Mercato n° 1, Lodi, mediante spedizione con plico raccomandato a.r. partito dall’Ufficio Postale di Venezia oggi