Documento A.I. sulle regolarizzazioni mancate

ed altro ancora...

A) Diniego di rilascio del P.D.S per alloggio non congruo:

Numerosi sono i cittadini stranieri che, al momento della domanda di regolarizzazione, hanno presentato, per rispondere al requisito della idonea sistemazione alloggiativa, dichiarazioni o situazioni ritenute poi inadeguate.

- Alcuni di questi avevano la dichiarazione di ospitalità firmata da un loro connazionale, titolare del contratto di affitto, mentre la Questura (Pisa) aveva richiesto, dopo il primo mese dall’inizio della regolarizzazione, la firma, un documento e poi anche la presenza del proprietario italiano.

- Altri hanno dichiarato alloggi che poi sono risultati case semi-diroccate o abbandonate

- Altri, anche in questure diverse da Pisa, ad esempio Pescara, avevano dichiarazioni di alloggio in appartamenti troppo affollati.

A tutti questi, anziché avvisarli in tempi possibili di produrre una diversa documentazione, si è risposto con il decreto di diniego del soggiorno, dopo molti rinvii, alla fine di Marzo.

Il legale che collabora con noi, per evitare costi troppo elevati e soprattutto perché il TAR dà sempre risposte negative, ha tentato ricorsi gerarchici producendo le situazioni alloggiative nuove, che queste persone avevano ormai reperito da molti mesi, ma è stato vano. Ultimamente in Questura hanno detto al legale che su queste tematiche non è consentito neppure il ricorso al Capo dello Stato.

Un precedente ricorso al TAR aveva avuto esito negativo pur trattandosi di un senegalese regolarmente soggiornante in Italia da dieci anni, lavoratore, che non aveva comunicato il cambiamento di domicilio in Questura e che è stato dato irreperibile perché non trovato per varie volte alla vecchia residenza (che peraltro l’anagrafe non aveva cancellato).

Precisiamo che tutti i casi di questo genere che si sono rivolti a noi, sono persone che lavorano, ben inserite e assolutamente incensurate.

 

 

Chiediamo se non si ritenga possibile chiedere al Ministero di indicare alle Questure di prendere in considerazione, qualora la situazione di partenza sia risultata non congrua, la situazione alloggiativa attuale. (questo sarebbe possibile soprattutto con ricorsi al Questore interessato, in quanto la situazione alloggiativa congrua sarebbe immediatamente verificabile)

b) Diniego di soggiorno per espulsione amministrativa subita nei paesi dell’area Schengen:

I casi di questo tipo sono molti: riguardano soprattutto Macedoni cui era stato rifiutato l’asilo in Germania e le cui pratiche si erano concluse con un’espulsione. Qui a Pisa abbiamo il caso di famiglie in cui la moglie si è regolarizzata e il marito no (o viceversa).

Ma abbiamo poi anche tanti ‘casi’ delle più diverse nazionalità.

L’espulsione Schengen sta bloccando, inoltre, anche i rinnovi di soggiorno di vecchia data: esempio un senegalese, titolare di soggiorno in Italia, era andato in Francia diversi anni fa, respinto verso l’Italia perché senza soggiorno in Francia, ha poi rinnovato per due volte il soggiorno italiano senza problemi; ora, da quasi un anno, il suo soggiorno in scadenza non si rinnova perché sui terminali compare la vecchia espulsione Schengen.

- Aggiungiamo anche il caso di un altro cittadino (stavolta rumeno, ma ve ne sono molti altri) che, ben inserito in Italia, si è visto in questi giorni rifiutato il soggiorno per espulsioni avute in Germania per motivi come i sopracitati, amministrativi, ma anche per reati irrilevanti, puramente strumentali, mai ostativi (un furto semplice di un paio di scarpe e un altro di alimenti)

Consideriamo che gli stranieri sanzionati con l’espulsione in un paese diverso dall’Italia verrebbero ad essere fortemente penalizzati rispetto a chi, per motivi identici, aveva ricevuto il decreto d’ espulsione in Italia.

Chiediamo se è possibile -in presenza degli altri requisiti richiesti dal D.P.C.M 16 Ottobre 98 - in luogo del ‘diniego’ concedere un soggiorno eventualmente a ‘validità territoriale ristretta’ valido, cioè, soltanto per l’Italia.

Oppure chiediamo se è possibile concedere comunque un soggiorno semplicemente richiamandosi alla legge in vigore che impone l’espulsione soltanto:

- quando si riveli pericolosità per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, ( art. 13)

- quando il giudice ha ravvisato gli estremi della ‘pericolosità sociale’ e quindi ha posto la misura di sicurezza in sentenza e non ha ritenuto di poterla revocare (art. 15)

- oppure infine, quando l’espulsione si presenta come sanzione sostitutiva della detenzione.

A queste precise categorie di ‘espulsi’ si può pensare ci si riferisse quando, nel DPCM del 16 Ottobre 98 (art. 6) si vietava il rilascio del soggiorno a coloro per i quali " l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello stato non possono essere consentiti"

A partire da tali considerazioni, inoltre, ci chiediamo se non sia possibile dare indicazione di rivedere le scelte che molte Prefetture hanno compiuto in materia di risposta alla richiesta di revoca di espulsione amministrativa a chi risultasse denunciato, condannato o segnalato per qualsiasi reato, anche senza aver l’espulsione come misura di sicurezza data dal giudice.

 

 

 

 

c) Diniego di rilascio di soggiorno per cittadini stranieri sottoposti a misure alternative alla detenzione, esempio affidamento in prova al CSSA

Tali misure hanno come condizione necessaria il lavoro.

Inoltre è condizione necessaria per vivere da non detenuti avere alloggio e assistenza sanitaria.

E’ quasi impossibile attuare tali condizioni senza ricorrere a lavoro nero, affitti illegali etc, se all’ordinanza che definisce la misura alternativa, non corrisponde un soggiorno che consenta, per il periodo in questione, anche il regolare lavoro e ciò che ne consegue in tema di assistenza e vita civile.

Ciò è tanto più importante dal momento dell’applicazione della legge Simeoni.

Citiamo un caso tra molti altri, su cui abbiamo il parere positivo dell’allora Magistrato di Sorveglianza di Pisa, dott. Niro (ora presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze presieduto dal dott. Margara)

A. H.

Richiesta soggiorno per la durata del periodo di affidamento al CSSA. Possibilità (a fine affidamento - due anni - e se il percorso sarà positivo ) di veder riesaminata la domanda di soggiorno. presentata ex D.P.C.M 16/0ttobre 98.

Situazione:

- affidato in prova al CSSA dalla libertà.

- prima di ottenere l’affidamento in prova aveva fatto domanda di regolarizzazione secondo il DPCM del 16 ottobre 98. In precedenza aveva avuto un provvedimento di espulsione per presenza irregolare in Italia. Contestualmente alla domanda di regolarizzazione, quindi, ha presentato anche richiesta di revoca del provvedimento di espulsione. L’espulsione non è stata revocata, ma per il momento non c’è alcuna risposta ufficiale alla richiesta di regolarizzazione in quanto, comunque, questo cittadino deve rimanere in Italia fino a fine pena e fruisce della misura alternativa dell’affidamento al CSSA. L’espulsione non è stata revocata a seguito della decisione del Prefetto di non revocare - salvo eccezioni individuali - espulsioni (amministrative e pur in assenza di espulsione giudiziaria) a chi risultasse condannato per qualsiasi reato.

A.H. non è, quindi, al momento, assimilabile alla figura di un irregolare e, ancor meno, di un clandestino.

Durante la libertà, in attesa della Camera di Consiglio per la discussione sulla richiesta di affidamento in prova al CSSA, il suddetto cittadino straniero aveva cercato e trovato un lavoro in una ditta edile. Questa aveva infatti dichiarato, anche per la richiesta di regolarizzazione, la propria intenzione di assumere A.H. qualora questi avesse avuto un soggiorno.- e questa dichiarazione di intenzione era stata prodotta al Tribunale di Sorveglianza per l’ottenimento dell’affidamento in prova - Su quella base, oltre che sull’impegno di volontariato da parte dello straniero, era stato deciso, dal Tribunale, l’affidamento. Ora però, la Questura ha rifiutato - ma non c’è comunicazione scritta del diniego - il rilascio del soggiorno (di un qualunque tipo di soggiorno) anche per il periodo della misura alternativa. Per essere assunto, quindi, lo straniero deve consegnare al datore di lavoro l’ordinanza di affidamento. La questione, così posta, va concludendosi con la perdita dell’offerta di lavoro.

- il Magistrato di sorveglianza ha scritto una nota per indicare la necessità di rilasciargli un permesso di soggiorno che consenta il lavoro durante l’affidamento.

La nota era riferita in generale all’istituto dell’affidamento in prova e quindi doveva valere per tutti coloro che ne usufriscono.

Al momento in cui l’affidato ha chiesto il soggiorno, esibendo il parere del Magistrato (parere che il Magistrato stesso aveva già fatto pervenire in Questura) la Questura ha rifiutato dicendo che:

a) esiste la circolare n.27/93 del Min. del Lavoro che consente la stipulazione di un contratto di lavoro per la durata della misura alternativa a semiliberi, affidati e vigilati, anche a prescindere dal possesso di soggiorno e di iscrizione al collocamento.

b) non esistono più i soggiorni per giustizia e quindi non può più essere apposta tale dicitura, ‘giustizia’, con l’aggiunta della ‘autorizzazione al lavoro per decisione del Magistrato’. Questa era la soluzione adottata - cinque mesi fa ed anche allora su richiesta del Magistrato di Sorveglianza- per un cittadino in libertà controllata e quindi con obbligo di dimora e di firma. Ora però la Questura non ritiene di poter applicare la procedura suddetta anche ad un affidato essendo questo (a differenza del libero-controllato) una figura contemplata dalla circolare sopra citata del Ministero del Lavoro ed essendo ora, a differenza di cinque mesi fa, comparso il regolamento attuativo della legge 40 e circolari seguenti che vieterebbero tale soluzione.

c) non sembra opportuno (su parere espresso al telefono dal Ministero) rilasciare un soggiorno con l’unica dicitura (una volta scomparso il motivo di giustizia): "autorizzato al lavoro su parere del Magistrato", se pur con la scadenza coincidente con quella dell’affidamento, perché ciò equivarrebbe, hanno detto, ad alimentare speranze vane (!).

Come conseguenza di questa risposta lo straniero in questione, quindi, deve consegnare alla ditta che si è impegnata ad assumerlo quando era in attesa di affidamento, il decreto del Tribunale di Sorveglianza. Il commercialista della ditta dovrebbe con quello attivare presso l’Ufficio Provinciale del lavoro, le pratiche per l’assunzione.

Noi notiamo che:

- la circolare del Ministero del lavoro cui la questura fa riferimento è del 93. Ma dopo questa data la legge Simeone dà la possibilità di cercare-trovare lavoro dalla libertà, entro un tempo determinato prima della decisione sulla eventuale misura alternativa. Generalmente il datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all’assunzione ‘qualora il cittadino straniero ottenga il soggiorno che lo autorizzi a rimanere e lavorare in Italia, se pur per un tempo determinato’. Questa è una cosa diversa da trovare lavoro attraverso percorsi carcerari, ditte o cooperative che hanno rapporti con l’istituzione penitenziaria e quindi scelgono di utilizzare la manodopera detenuta. Dall’interno del carcere, poi, possono trovare lavoro quanti hanno all’esterno una rete familiare-amicale che effettua la ricerca di lavoro per il congiunto detenuto: condizione assai rara per uno straniero.

- essere obbligati per lavorare (e per ogni altra esigenza della vita libera) a mostrare l’ordinanza di affidamento, con il suo linguaggio tecnico, gli articoli di codice, le motivazioni che fanno ben sperare sul soggetto in questione va contro alla legge sul diritto alla riservatezza, e presuppone nei datori di lavoro una capacità di analisi del testo (fino ad individuare la possibilità di assunzione) impensabile: quel documento non verrà mai accettato in sostituzione di ciò che il commercialista della ditta solitamente chiede di consegnargli anche soltanto per mettere in prova: iscrizione al collocamento, soggiorno, residenza, iscrizione al Servizio Sanitario

- inoltre, se lo straniero ha soltanto quell’ordinanza di affidamento, sarà nell’impossibilità di stipulare il contratto di casa, avere una cessione di fabbricato (obbligatoria per chi lo ospita), la residenza, l’assistenza sanitaria. Insomma, sarà un fantasma giuridico - in quanto con diritti non praticabili - che cammina finché non chiederà lui stesso di rientrare in carcere o commetterà un nuovo reato di sopravvivenza.

- la circolare del 93 del Ministero del Lavoro dava la possibilità di fare contratti senza soggiorno a chi, dal carcere, avesse trovato il lavoro e l’ alloggio e quindi poteva godere della misura alternativa. La circolare, cioè, esplicita una possibilità in più, non vieta il soggiorno se non nella misura in cui questo venga interpretato come valido nei suoi effetti anche allo scadere della pena. Essendo una circolare del Ministero del Lavoro si preoccupa di dare la possibilità di lavoro, non altro.

Alla Questura - al Ministero dell’Interno - sta la competenza per il soggiorno.

Lo straniero, a qualsiasi titolo autorizzato e per qualsiasi periodo, a permanere sul territorio dello stato, ha un solo documento che definisce questa possibilità: il soggiorno. Ed è soltanto quel documento che può e deve mostrare all’anagrafe, al datore di lavoro, all’ASL etc per avere i relativi certificati e diritti.

Se la motivazione ‘giustizia’ non può più essere adoperata come motivazione dei soggiorni può esserci quella ‘lavoro’: la data di scadenza coincidente con la fine della misura alternativa ci sembra sufficiente a ridimensionare speranze (ma che male c’è, poi, se anche uno straniero può sperare nella valenza rieducativa della pena e, in particolare, nel significato di reinserimento che di solito ha la misura alternativa?)

Se è un Magistrato a chiedere un soggiorno che consenta il lavoro per il collaboratore di giustizia, questo viene concesso. Perché non può essere concessa la medesima cosa a chi, grazie al lavoro, può ottemperare alle condizioni di applicazione della misura alternativa?

Questo rifiuto del soggiorno per le misure alternative crea differenze discriminanti rispetto ai cittadini italiani in due settori in cui pur si afferma la parità di trattamento: la giustizia e le sue forme di esecuzione, e il lavoro, oltre che nel diritto alla privacy.

Raccomandiamo attenzione anche a questa casistica, perché sono talvolta certe rigidità nella normativa o nella sua interpretazione che segnano una differenza incolmabile fra italiani e stranieri e contribuiscono a far si che si abbia tanta frequentazione e permanenza in carcere e tanta recidiva da parte degli stranieri. Su questo da più parti si esprime preoccupazione, ma la risposta non può essere soltanto in termini repressivi.

Sottolineiamo infine che le persone in questione non sono clandestine, avendo giacente una richiesta di regolarizzazione ai sensi del DPCM del 16 Ottobre 98 ed hanno l’obbligo di rimanere in Italia per la misura alternativa. Non sarebbe più opportuno per tutti trasformare quest’obbligo in una possibilità di reinserimento e di vita regolare, invece che in una corsa ad ostacoli, spesso insuperabili, dove le cadute sono dannose e per i soggetti in questione e per la società ospitante?

I datori di lavoro chiedono l’iscrizione al collocamento anche soltanto per tenere una settimana in prova. Immaginiamo quali probabilità avranno di tradursi in assunzione quelle prescrizioni del giudice consegnate al Commercialista dell’azienda. Gli Uffici preposti per l’impiego, inoltre, hanno obbiettato che non era possibile mostrare alle ditte quel foglio di affidamento con articoli di condanna e prescrizioni perché ciò significava un mancato rispetto della normativa sulla privacy.

Mentre scriviamo queste parole abbiamo notizia della sconfitta di un altro cittadino, un filippino, che al termine del periodo di affidamento, in cui ha sempre lavorato,benché, per i motivi suddetti, al nero, si vede rifiutata la regolarizzazione richiesta secondo il DPCM del 16 ottobre 98. Il rifiuto è dovuto ad un’espulsione amministrativa del 94, che la Prefettura non revoca perché il cittadino ha commesso, appunto, un reato. Il fatto che il giudice non gli abbia applicato la misura di sicurezza dell’espulsione, che il giovane abbia un buono e comprovato reinserimento grazie all’affidamento in prova, non è considerato motivo sufficiente per concedergli - dopo un periodo di permanenza in Italia di dieci anni - un regolare permesso di soggiorno.

d) Soggiorni per ex detenuti

Si tratta di cittadini che abbiano riportato condanna sospesa o patteggiata o che abbiano scontato una pena detentiva cui il Giudice non abbia ritenuto opportuno applicare la misura di sicurezza o l’abbia rivista e revocata (ad esempio a seguito dell’osservazione con esito positivo durante una misura alternativa alla detenzione).

Ci sembra opportuno chiedere un parere positivo al rilascio di un soggiorno per lavoro a fine pena nel caso che avessero un soggiorno in corso di validità (o rinnovabile) al momento dell’arresto o abbiano fatto domanda di regolarizzazione ex D.P.C.M 16 Ottobre 98: la legge, infatti, non fa più menzione di reati ostativi e demanda al Giudice la decisione (art. 15) a meno che si tratti di persona pericolosa per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (art. 13). In particolare ci sembrerebbe legittimo considerare la positività del percorso di reinserimento e la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per il rilascio del soggiorno: disponibilità di un alloggio e di una proposta di lavoro.

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Qui di seguito riportiamo la descrizione della situazione di un cittadino straniero che, titolare di soggiorno prima della carcerazione, al termine di questa ha trascorso un anno in libertà controllata. Dopo questo anno il Giudice ha revocato l’espulsione presente nella sentenza di condanna, individuando nuovi e positivi elementi di inserimento sociale.

In casi come questi chiediamo se si ritiene che la legge 40 consenta il recupero del soggiorno.

Ci è stato obiettato che il rischio sarebbe quello di far equivalere la pena detentiva ad una sorta di sanatoria. Non è così, perchè la nostra richiesta è limitata a quanti erano regolarmente soggiornanti prima della detenzione e a quanti hanno presentato domanda di regolarizzazione ex DPCM 16/10/98

Esempio:

T.T.: richiesta di parere sulla possibilità di ottenere di nuovo il soggiorno al termine della misura di libertà controllata.

Libertà controllata , obbligo di firma e di dimora nel Comune di Pisa.

Inizialmente abbiamo fatto, con la Questura di Pisa, un quesito al Ministero, che ha dato l’indicazione di rendere possibile, con un soggiorno, l’esecuzione della misura decisa dal Magistrato.

E’ stato rilasciato, nell’Aprile 99, un soggiorno per giustizia.

Dato che il soggiorno per giustizia non consente l’iscrizione al collocamento e quindi il lavoro, abbiamo chiesto, d’accordo con l’Ufficio Stranieri della Questura di Pisa, il parere del Magistrato di Sorveglianza affinché sul soggiorno comparisse l’autorizzazione al lavoro limitatamente al periodo della libertà controllata.

Il Magistrato, con riferimento agli articoli del Codice che comunque vedono in positivo l’attività lavorativa per coloro che sono in libertà controllata, ha espresso parere favorevole a che sul soggiorno fosse posta la dicitura "può lavorare su autorizzazione del Magistrato"

Così il cittadino straniero ha potuto stipulare un regolare contratto di lavoro e mantenersi onestamente.

Il 22 Aprile - al termine del periodo di libertà controllata — è scaduto il suddetto soggiorno. Nel frattempo il signor T. ha ottenuto la revoca dell’espulsione in conseguenza al giudizio di cessata pericolosità sociale da parte della Magistratura Giudicante.

Dato che

- non esistono più, nella nuova normativa, i reati automaticamente ‘ostativi’ e la decisione sull’espulsione è demandata, per chi aveva il soggiorno, al Giudice (nel caso specifico il Giudice ha già revocato la misura di sicurezza)

- il mancato rinnovo del vecchio soggiorno è da imputarsi alla carcerazione, così come la mancata domanda di nuova regolarizzazione ai sensi del DPCM 16 Ottobre 98

e che il signor T.:

- aveva il soggiorno al momento dell’arresto

- ha un buon inserimento: alloggio presso una famiglia italiana e contratto di lavoro. L’inserimento fortemente positivo è sottolineato anche nell’ordinanza di revoca dell’espulsione da parte del Giudice.

- manca dal suo paese da ben 11 anni e quindi ha perso là ogni radice o legame

chiediamo se si ritiene possibile che gli venga rilasciato , al termine del periodo di libertà controllata, un normale soggiorno per lavoro. Per il momento la domanda è pendente in Questura, e siamo in attesa di risposta

 

 

 

e) Disposizioni riservate del Ministero e risposte delle Questure

 

Chiediamo inoltre

a) se esiste una disposizione, se pur riservata, del Dipartimento Stranieri,

sulla necessità che i registri delle Associazioni di volontariato o assistenziali che hanno rilasciato dichiarazioni da esibire come prove di presenza del cittadino straniero anteriormente alla data del 27 Marzo 98, siano stati vidimati (pagina per pagina) da autorità superiori prima dell’entrata in vigore della legge 40.

Le dichiarazioni della nostra associazione, infatti, come quelle delle Parrocchie con firme vistate dalla Caritas Diocesana, sono state accettate (con firma autenticata e con pagine dei registri con il nostro timbro) dalle Questure, con l’unica eccezione della Questura di Cosenza, che chiede appunto tale vidimazione facendo riferimento ad una disposizione riservata.

Noi non conoscevamo tale disposizione: su questa base sono stati respinti, come prova di presenza di un cittadino straniero, e i nostri registri (li avevamo inviati) e la nostra dichiarazione.

Facciamo presente che nel caso specifico trattasi di cittadino del Marocco incensurato, ora perfettamente inserito nella nostra realtà: frequenta infatti la scuola edile, è il primo, per profitto, del corso, ed ha già, quindi, proposte di lavoro da parte di ditte e con buona qualifica.

Facciamo presente inoltre che:

- era assai difficile avere i nomi degli irregolari su registri vidimati, ad esempio, per il caso specifico, dall’Amministrazione Comunale per il cui conto gestivamo una struttura di accoglienza e l’annesso sportello informativo e di aiuto per emergenze.

- all’inizio della regolarizzazione, a Pisa, in un incontro fra Amministrazione Comunale e Prefettura, fu deciso che sarebbero state accettate come prove dichiarazioni del volontariato come quella di cui sopra (con le pagine del registro) e dichiarazioni delle Parrocchie controfirmate dalla Caritas.

Nessuna altra questura ci ha fatto l’obiezione opposta al cittadino del Marocco dalla Questura di Cosenza nei giorni 27/28 marzo 2000.

a1) se appare corretto, che quando si dichiarava falsa la prova presentata da un cittadino straniero al momento della domanda di regolarizzazione, la questura facesse contestualmente firmare al cittadino in questione, in lingua per lui non leggibile, che non aveva altra prova. Sulla base di questa dichiarazione firmata ma non compresa dallo straniero, la Questura di Palermo ha rifiutato l’altra prova di presenza, pur ritenuta di pìer sé valida e presentata in termini di tempo accettabili e quindi ha negato la concessione del PdS pur in presenza di tutti gli elementi richiesti dal DPCM e soltanto per un errore di comprensione di un foglio che il ragazzo ha inopinatamente firmato, su richiesta dello sportello dell’Ufficio Stranieri

Trattasi di cittadino tunisino incensurato, in condizioni di buon inserimento a Pisa

B) se è possibile concedere il rinnovo di permesso di soggiorno ad un cittadino libico la cui ambasciata rifiuta - se la richiesta avviene dall’Italia - il rilascio del passaporto. Si tratta di cittadino incensurato in possesso di documenti di identità assolutamente certi (carta di identità, certificato di nascita, certificato penale, carta militare e lasciapassare per il rientro). Gli manca soltanto il passaporto. Essendosi trattenuto in Italia per un tempo superiore a quello consentito, rischia l’arresto se torna in Libia.

C) Dato che la legge consente, per favorire l’uscita dalla prostituzione o dal rischio della medesima (o comunque da una rete di illegalità), la concessione di soggiorno per protezione anche nel caso che l’interessata/o non riesca a produrre grandi cose per le indagini ci chiediamo quanto sia corretto il comportamento della Questura di Pisa che in un caso specifico ha negato il documento perchè le rivelazioni non erano ‘sostanziose’.

 

 

Ci sembrerebbe infine opportuno ripensare alla confusione prodotta (nei tempi e nel merito) dal doppio canale:

- diniego di soggiorno: quindi ricorso al TAR (costi gravosi e tempi lunghi)

- espulsione conseguente al diniego: quindi ricorso al Pretore che può valutare nel merito della condizione di inserimento del cittadino, può non considerarlo un clandestino dal momento che ha presentato domanda di soggiorno, decide in tempi brevi.

Le due decisioni hanno oggettiva difformità, mantenere questa duplicità rispetto ad un problema sostanzialmente unico sembra fonte ulteriore di difficoltà e costi, oltre che di incertezza nelle applicabilità della normativa.

Africa Insieme