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- Gazzetta Ufficiale n. 62 del
15-03-2000
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2000
Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello
Stato per l'anno 2000.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni;
- Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato -
anche per esigenze di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;
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- Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
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- Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998;
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- Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27
dicembre 1997 e 16 ottobre 1998;
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- Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 6 settembre 1999;
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- Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tenere conto del
fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel
documento programmatico per il triennio 1998-2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei
tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai
sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico;
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- Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero,
agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento
di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale;
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- Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico e
artigianali richiedono la manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo
indeterminato;
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- Tenuto conto, altresi', delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche
per lo svolgimento di attivita' professionali, verificate d'intesa con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero della giustizia;
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- Considerati i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dell'anno 1999, con
conseguente possibilita' di accesso immediato al lavoro;
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- Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;
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- Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro degli affari
esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Ministro della giustizia ed il Ministro per la solidarieta' sociale;
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- Decreta:
- Art. 1.
1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato,
anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, entro una quota totale massima di 63.000 persone.
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- Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito l'ingresso in
Italia, per lavoro subordinato e autonomo di 30.000 lavoratori cosi' ripartiti:
a) 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a
carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi
Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;
b) 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di attivita'
professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di
cui all'art. 3.
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- Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, tenuto conto della
cooperazione in materia migratoria, e' consentito l'ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di:
6.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini tunisini;
3.000 cittadini marocchini;
6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione europea che sottoscrivano
specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.
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- Art. 4.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e conformemente alle
modalita' individuate dal regolamento di attuazione del testo unico 25 luglio 1998, n.
286, e' consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti da
qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo
unico.
2. Ove le domanda presentate ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
regolamento di attuazione, nei successivi sessanta giorni, non siano sufficienti a coprire
per intero la predetta quota di 15.000 unita', per la residua parte, possono essere
rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'art. 23, comma 4, del predetto testo
unico.
3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformita' all'art. 35
del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori
stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese
previste dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
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- Art. 5.
1. Qualora, trascorsi centoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai precedenti
articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i
Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1 del presente
decreto, si provvedera', sulla base dell'andamento delle effettive richieste, a
rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.
- Roma, 8 febbraio 2000
Il Presidente: D'Alema
- Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2000
- Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 147