Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04- 02- 2000

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunita' al Ministro

prof.ssa Laura Balbo.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data

22 dicembre 1999, con il quale la prof.ssa Laura Balbo e' stata

nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al

predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per

le pari opportunita';

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle

donne di Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi

l'acquisizione di poteri e di responsabilita' da parte delle donne e

come metodo il "mainstreaming";

Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 420

del 19 luglio 1995;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del

22 dicembre 1995;

Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in

data 27 marzo 1997 "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di

poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire

liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini";

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro per le pari

opportunita' prof.ssa Laura Balbo e' delegata a esercitare le

funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche

normative, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti

disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di

pari opportunita' per donne e uomini.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai

singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunita' e' delegata:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad

assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le

discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, coordinamento e

monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;

b) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e

coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti

alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di

pari opportunita', cultura delle differenze, equita' e qualita'

sociale per donne e uomini;

c) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle

amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta

attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle

materie di cui alle lettere a) e b);

d) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle

amministrazioni competenti, nelle materie di cui alle lettere a) e

b); in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro

competente specifiche relazioni;

e) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera

c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alle

lettere a) e b);

f) a esercitare funzioni di proposta, indirizzo e coordinamento

delle iniziative, anche normative, volte a prevenire e rimuovere le

discriminazioni, con particolare riferimento ai fenomeni di razzismo

e xenofobia nei confronti delle persone immigrate, a realizzare

programmi di integrazione sociale nei confronti delle vittime di

violenza o di grave sfruttamento, nonche' a programmare e realizzare

le relative azioni di contrasto.

 

Art. 2.

Il Ministro per le pari opportunita' e' delegata ad adottare tutte

le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri

volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge

6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario

e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di

parita', pari opportunita', azioni positive.

Il Ministro per le pari opportunita' rappresenta il Governo

italiano in tutti gli organismi internazionali che hanno competenza

in materia di parita' e pari opportunita', anche ai fini della

formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta

il Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari

opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee ai sensi

dell'art. 3, comma 1, lettera a), della decisione della Commissione

delle Comunita' europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita,

altresi', i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle

materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della predetta

decisione, nonche' agli art. 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera m),

della legge 22 giugno 1990, n. 164.

 

Art. 3.

Il Ministro per le pari opportunita' e' delegata a designare per la

nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la

presidente e le componenti della Commissione nazionale per le parita'

e le pari opportunita', nonche' all'esercizio di tutte le

attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla

legge 22 giugno 1990, n. 164.

 

Art. 4.

Il Ministro per le pari opportunita' e' altresi' delegata:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri

organismi di studio tecnico-amministrativo e consultivi, operanti

nelle materie oggetto del presente decreto presso altre

amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di

competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per

le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti

nell'attuazione dei progetti nazionali e locali relativi alle materie

oggetto del presente decreto, nonche' tra gli organismi di parita' di

livello nazionale.

Sono altresi' delegate tutte te competenze attribuite dalla legge o

dai regolamenti direttamente al Ministro e al Dipartimento per le

pari opportunita'.

Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai

fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 3, comma 1,

della legge 23 agosto l988, n. 400.

 

Art. 5.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del

presente decreto, il Ministro per le pari opportunita' puo'

costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro

nelle materie oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei

conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'Alema

Registrato alla Corte dei conti il 1o febbraio 2000 Registro n. 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 59