Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04- 02- 2000
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunita' al Ministro
prof.ssa Laura Balbo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
22 dicembre 1999, con il quale la prof.ssa Laura Balbo e' stata
nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
le pari opportunita';
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle
donne di Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi
l'acquisizione di poteri e di responsabilita' da parte delle donne e
come metodo il "mainstreaming";
Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 420
del 19 luglio 1995;
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del
22 dicembre 1995;
Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 marzo 1997 "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di
poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire
liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini";
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro per le pari
opportunita' prof.ssa Laura Balbo e' delegata a esercitare le
funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche
normative, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
pari opportunita' per donne e uomini.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai
singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunita' e' delegata:
a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad
assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le
discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, coordinamento e
monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;
b) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e
coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti
alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di
pari opportunita', cultura delle differenze, equita' e qualita'
sociale per donne e uomini;
c) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle
amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta
attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle
materie di cui alle lettere a) e b);
d) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle
amministrazioni competenti, nelle materie di cui alle lettere a) e
b); in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro
competente specifiche relazioni;
e) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera
c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alle
lettere a) e b);
f) a esercitare funzioni di proposta, indirizzo e coordinamento
delle iniziative, anche normative, volte a prevenire e rimuovere le
discriminazioni, con particolare riferimento ai fenomeni di razzismo
e xenofobia nei confronti delle persone immigrate, a realizzare
programmi di integrazione sociale nei confronti delle vittime di
violenza o di grave sfruttamento, nonche' a programmare e realizzare
le relative azioni di contrasto.
Art. 2.
Il Ministro per le pari opportunita' e' delegata ad adottare tutte
le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri
volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario
e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di
parita', pari opportunita', azioni positive.
Il Ministro per le pari opportunita' rappresenta il Governo
italiano in tutti gli organismi internazionali che hanno competenza
in materia di parita' e pari opportunita', anche ai fini della
formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta
il Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari
opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), della decisione della Commissione
delle Comunita' europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita,
altresi', i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle
materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della predetta
decisione, nonche' agli art. 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera m),
della legge 22 giugno 1990, n. 164.
Art. 3.
Il Ministro per le pari opportunita' e' delegata a designare per la
nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la
presidente e le componenti della Commissione nazionale per le parita'
e le pari opportunita', nonche' all'esercizio di tutte le
attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla
legge 22 giugno 1990, n. 164.
Art. 4.
Il Ministro per le pari opportunita' e' altresi' delegata:
a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri
organismi di studio tecnico-amministrativo e consultivi, operanti
nelle materie oggetto del presente decreto presso altre
amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti
nell'attuazione dei progetti nazionali e locali relativi alle materie
oggetto del presente decreto, nonche' tra gli organismi di parita' di
livello nazionale.
Sono altresi' delegate tutte te competenze attribuite dalla legge o
dai regolamenti direttamente al Ministro e al Dipartimento per le
pari opportunita'.
Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai
fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 3, comma 1,
della legge 23 agosto l988, n. 400.
Art. 5.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del
presente decreto, il Ministro per le pari opportunita' puo'
costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 20 gennaio 2000
Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 1o febbraio 2000 Registro n. 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 59