Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22-02-2000

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Comune di Jesi

Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIODEI MINISTRI 13 gennaio 2000

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, anorma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto

al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua come

finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione

lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso

servizi di sostegno e di collocamento mirato;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge

12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione da parte del

Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e

coordinamento contenente i criteri secondo i quali le commissioni di

cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, effettuano

l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di

accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i

criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di

controllo della permanenza dello stato invalidante;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone

handicappate";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in

particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il

conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in

materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge

15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come

modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,

recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario

nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta

del 2 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e

del Ministro della sanita';

Decreta:

Art. 1.

Commissione di accertamento

1. L'accertamento delle condizioni di disabilita', che danno

diritto di accedere al sistema per l'inserimentolavorativo dei

disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della

permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della

legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui

all'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e

le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della

legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle condizioni di

disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per

l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di

cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge n.

68/1999, e' effettuato, eventualmente anche in piu' fasi temporali

sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni

civili.

 

Art. 2.

Attivita' della commissione

1. L'attivita' della commissione di cui all'art. 1 e' finalizzata a

formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad

individuarne la capacita' globale per il collocamento lavorativo

della persona disabile.

 

Art. 3.

Criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' e criteri e

modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo

della permanenza dello stato invalidante.

1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' che

danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i

criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di

controllo della permanenza dello stato invalidante si basano sulle

indicazioni di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale

della persona disabile e portano alla formulazione della relazione

conclusiva da parte della commissione di accertamento.

 

Art. 4.

Profilo socio-lavorativo della persona disabile

1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui

all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68,

acquisisce le notizie utili per individuare la posizione della

persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di

scolarita' e di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati

attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale,

eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, ai

sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 febbraio 1994, recante atto di indirizzo e

coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti delle

unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap,

previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Art. 5.

Diagnosi funzionale della persona disabile

1. La diagnosi funzionale e' la descrizione analitica della

compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della

persona disabile.

2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici,

sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonche' sulla valutazione

della documentazione medica preesistente.

3. L'accertamento e' eseguito secondo le indicazioni contenute

nella scheda per la definizione delle capacita' di cui all'allegato

1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche, contenute

nell'allegato 2.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' comporta la

definizione collegiale della capacita' globale attuale e potenziale

della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti

dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di

relazione e all'integrazione lavorativa.

 

Art. 6.

Relazione conclusiva

1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze

derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi

dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.

2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva,

formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e

strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al

lavoro della persona disabile.

 

Art. 7.

Attivita' della azienda U.S.L. e del Comitato

tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b),

della legge 12 marzo 1999, n. 68).

1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, e'

consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'azienda

U.S.L. presso cui e' istituita la commissione di accertamento,

unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso

della visita. Tali uffici curano la custodia degli atti. Copia di

tutti gli atti di cui al precedente art. 5 sono trasmessi dalle

aziende sanitarie locali alle commissioni mediche di verifica del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti

clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7

dell'art. 1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.

2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla

persona disabile e alla commissione provinciale per le politiche del

lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,

n. 469.

3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul

percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la

quale siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione

lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui

all'art. 8.

4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile

assicura che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui

all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.

229, siano ricompresi anche gli interventi per le prestazioni di cui

all'art. 6, commi 1 e 2.

 

Art. 8.

Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato

invalidante

1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato

tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio

dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite

sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del

collocamento mirato, aventi per finalita' la verifica della

permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacita'

gia' accertate nonche' la validita' dei servizi di sostegno e di

collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo

accertamento.

2. La visita sanitaria di controllo e' effettuata secondo i criteri

e con le modalita' indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la

formulazione da parte della commissione di accertamento di una nuova

relazione conclusiva certificata. Detta relazione, sulle base delle

risultanze della visita di controllo, modifica, ove necessario, le

indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova

tipologia di collocamento mirato, la forma di sostegno necessarie e

le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.

3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun

soggetto disabile e' stabilita dalla commissione di accertamento

sulla base delle risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della

diagnosi funzionale, nonche' in relazione alle modalita' del percorso

di inserimento lavorativo, indipendentemente dalla forma giuridica

che lo stesso assume.

4. La chiamata a visita di controllo e' effettuata con immediatezza

qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona

disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda o

dell'ente presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino

al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione, l'insorgere

di difficolta' che pongano in pregiudizio la prosecuzione

dell'integrazione lavorativa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei

conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

D'Alema

Il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

Salvi

Il Ministro della sanita'

Bindi

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 79

 

Allegato 1

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA'

Capacita' utili per lo svolgimento di attivita' lavorative

(circoscrivere la definizione piu' rispondente alle capacita' della

persona esaminata)

Attivita' mentali e relazionali:

capacita' di acquisire cognizioni e di impiegarle adeguatamente

rispetto alle situazioni che si presentano

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di mantenere un comportamento positivo e collaborativo

nelle diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia ...)

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di affrontare una situazione di disagio causata dal

ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attivita' svolta ecc.

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di svolgere un lavoro di squadra

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di svolgere un lavoro autonomamente

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di svolgere un'attivita', ma con supervisione

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di presentarsi bene e di curare adeguatamente la

propria persona

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Informazione:

capacita' di comprendere e memorizzare informazioni

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a

terzi mediante parola e/o scrittura

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di esprimersi con altre modalita'

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Postura:

capacita' di mantenere la posizione seduta

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di rimanere in piedi

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in

tale posizione

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi

in equilibrio sui talloni

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di distendersi su una superficie piana orizzontale e di

mantenere tale posizione

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es.

da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a

distesi ecc.)

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Locomozione:

capacita' di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato

servendosi delle proprie gambe

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie

non piana (es. una scala)

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad un altro

per mezzo di un veicolo

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Movimento delle estremita'/funzione degli arti:

capacita' di muovere e usare gambe e braccia; capacita' di

afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di servirsi delle mani per svariate operazioni che

richiedano precisione

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente (ad

esempio: la capacita' di usare una pedaliera

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Attivita' complesse attivita' fisica associata a resistenza:

capacita' di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e

capacita' di sopportare lo sforzo per periodi piu' o meno lunghi

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di mantenere la posizione in cui ci si trova,

determinata dall'interazione ed efficienza di altre capacita' (ad es.

capacita' di ricevere informazioni esterne ed interne alla propria

struttura corporea, capacita' di posizionarsi nello spazio in modo

adeguato ecc.)

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Fattori ambientali:

capacita' di sopportare condizioni atmosferiche tipiche di una

data regione

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti

nell'ambiente di vita o di lavoro (eventuale inquinamento acustico)

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di sopportare la presenza di vibrazioni

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di sopportare la presenza di illuminazione naturale o

artificiale adeguata

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di

lavoro):

capacita' di sopportare la alternanza durante la giornata

lavorativa (eventualmente anche di notte)

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di sopportare il ritmo lavorativo ovvero di mantenere

la velocita' con cui l'attivita' lavorativa procede

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di accedere autonomamente al posto di lavoro

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di superare la distanza, di effettuare il tragitto con

mezzi di trasporto dal posto di lavoro all'abitazione e di

raggiungere il posto di lavoro

(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Sintesi:

capacita' migliori - descrizione:

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Potenzialita' relative a capacita':

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile ....(mesi)

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

 

Allegato 2

GLOSSARIO

Capacita' globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992.

Il ricorso al parametro "capacita' complessiva individuale

residua" esprime da un lato la precisa volonta' di superare il

ricorso alla stima della "capacita' lavorativa"; almeno cosi' deve

intendersi l'abbandono della qualificazione delle capacita', che

nella indicazione "complessiva" assume una connotazione di

"globalita'" e cioe' contorni piu' precisi per la qualificazione

individuale. L'aggettivazione "residua" contenuta nella legge n.

104/1992, non va intesa, secondo le finalita' della norma stessa, in

termini tali da porre in evidenza solamente le diversita' negative

della persona considerata.

La capacita' complessiva di una persona e' il fondamento della

sua individualita'. Tale "capacita'" espressione positiva di cio' che

la per e' effettivamente in grado di estrinsecare, e' globale,

complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla

sfera lavorativa della persona considerata. La capacita' non puo'

prescindere dal riferimento all'ambiente di vita della persona mi

esame, in quanto cio' che si e' chiamati a valutare e' il "globale"

funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una

"performance" teorica, ma piuttosto inteso come capacita' di

interagire ed adattarsi alle piu' diverse circostanze.

Capacita' lavorativa.

La capacita' di lavoro e' la potenzialita' ad espletare una o

piu' attivita' qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia

biologiche, sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali.

L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento

di tutte le attivita' a prevalente estrinsecazione motoria,

facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonche' una

moltiplicazione di attivita' diversificate, "specializzate" nelle

quali prevale sempre piu' la componente intellettuale.

Conseguentemente sempre di piu' nel tempo si e' reso necessario, da

un lato l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze

delle lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una

sorta di "personalizzazione", definendo di volta in volta la

riduzione della capacita' lavorativa in base alle caratteristiche

specifiche della persona esaminata.

Diagnosi funzionale della persona disabile ai fini del collocamento

mirato.

Consiste in una valutazione qualitativa e quantitativa, il piu'

possibile oggettiva e riproducibile, di come la persona "funziona"

per quanto concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia, il

suo ruolo sociale, le sue condizioni intellettive ed emotive.

Profilo socio-lavorativo della persona disabile.

Consiste nelle notizie ed informazioni utili per individuare la

posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione

familiare, di scolarita' e di lavoro e vengono utilizzate per la

diagnosi funzionale.

Servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Strutture che operano con modalita' alquanto differenziate, a

seconda delle esigenze del territorio in cui sono insediate.

In genere questi servizi si configurano come gli organi preposti

alla programmazione e gestione delle iniziative finalizzate

all'integrazione di persone svantaggiate, attraverso la

collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro,

con i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la

pubblica amministrazione.

Allo scopo di porsi quale area di "mediazione" si avvalgono delle

seguenti modalita' di intervento:

rilevazione dei bisogni e progettazione degli interventi;

promozione della collaborazione tra i diversi soggetti

istituzionali, di mercato e di solidarieta' sociale;

programmazione di progetti di integrazione lavorativa con

gestione diretta o affidata a servizi convenzionati;

valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze

promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per

valutare, in situazione lavorativa, le potenzialita' e le attitudini

della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e

dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento

lavorativo - alla formazione in situazione - finalizzata alla

maturazione complessiva della personalita' e all'acquisizione di

competenze e abilita', specifiche spendibili nel mercato del lavoro -

la mediazione al collocamento - per favorire il raggiungimento e il

mantenimento di un rapporto di lavoro.

Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla

persona anche dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo.