GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

 

 

Alla c.a. di

On. Enzo Bianco

Ministro dell'interno (fax: 06-46549534)

Dr. Fernando Masone

Capo della Polizia (fax: 06-46549681)

 

2 pagine

 

 

 

 

Egregi Signori,

desideriamo segnalare come, da qualche tempo, in diverse province, si registrino disfunzioni in relazione ai tempi di rilascio, rinnovo o conversione dei permessi di soggiorno. Non e' raro infatti che lo straniero debba attendere diversi mesi, dopo aver presentato regolarmente la domanda, a dispetto del disposto dell'articolo 5, co. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, che fissa tassativamente in venti giorni il tempo a disposizione dell'Amministrazione per la conclusione del procedimento.

Nelle more delle decisioni dell'Amministrazione, lo straniero finisce per trovarsi in possesso della semplice ricevuta della presentazione della domanda.

In mancanza di una espressa disposizione, tale documento puo' evidentemente essere considerato non equipollente al permesso di soggiorno da varie amministrazioni, soprattutto da quelle che non detengono la responsabilita' del ritardo. Si pensi, ad esempio, al rifiuto che puo' essere legittimamente opposto alla richiesta dello straniero - privo, senza colpa, di permesso di soggiorno in corso di validita' - di

- reingresso in Italia in esenzione dal visto (art.4, co. 2 T.U.),

- iscrizione nelle liste di collocamento per sopravvenuta disoccupazione (art. 22, co. 9 T.U.),

- ricongiungimento familiare (art. 28, co.1 T.U.),

- iscrizione in un corso universitario (art. 39, co. 5 T.U.),

- fruizione delle prestazioni di assistenza sociale (art. 41, T.U.),

- etc.

Non dubitiamo della rilevanza delle ragioni che costringono oggi le questure a una siffatta sistematica violazione delle disposizioni di legge. Siamo, allo stesso tempo, certi che Loro vorranno, con sollecitudine dettata dalla riconosciuta sensibilita', emanare le disposizioni necessarie affinche' gli stranieri in possesso della semplice ricevuta della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso siano considerati - a tutti gli effetti e fino a decisione dell'Amministrazione sulla domanda - alla stregua dei titolari di permesso in corso di validita'.

Desideriamo infine segnalare come sia invalsa la prassi di modificare, all'atto di una nuova iscrizione nelle liste di collocamento dello straniero disoccupato, il titolo del permesso per motivi di lavoro subordinato in "permesso per attesa occupazione".

Tale prassi non trova alcun fondamento nel Testo Unico ne' nel suo Regolamento di attuazione.

Il fatto e' rilevante e dannoso per lo straniero, giacche' - come segnalato sopra - l'accesso a determinate prestazioni e a determinati diritti e' previsto si', dal Testo Unico e dal Regolamento, per il titolare del permesso di soggiorno "per lavoro subordinato", ma non gia' per il titolare di un permesso "per attesa occupazione".

Confidiamo, anche in questo caso, che un Loro intervento possa assicurare il necessario rispetto della normativa.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento, approfittiamo per porgere

I migliori saluti

 

 

 

 

Annamaria Dupre'

p. Gruppo di Riflessione

 

 

Roma, 28 Marzo 2000