URGENTE

Alla c.a. di

Padre Bruno Mioli

Fax: 030-48229

3 pagine da Sergio Briguglio

Nota: Caro Bruno, ti mando alcune considerazioni sulla questione della tratta. Derivano anche da recenti scambi di idee con Teresa Albano. Valuta tu se, tra queste considerazioni, vi sia qualcosa di utile per la discussione che si sta svolgendo al convegno di Brescia.

Ciao

sergio

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA TRATTA

1) In un contesto di immigrazione sostanzialmente respinta dalla societa' e dallo Stato e' controproducente introdurre meccanismi che equivalgano ad aggiramenti impropri di tale chiusura. Soprattutto se sono basati sul criterio di appartenenza ad una categoria che invece si vorrebbe vedere depopolata - quella delle prostitute. In altre parole, se per uscire dalla clandestinita' forzata da una scarsa apertura dei flussi regolari posso chiedere asilo, poco male: avro' tanti richiedenti asilo abusivi, ma non si prendono l'AIDS. Se invece il messaggio e': "per uscire, basta essere prostituta", induco la gente a prostituirsi o, quanto meno, non la dissuado.

2) L'articolo 18, tuttavia, e' utilissimo, perche' consente di proteggere chi e' vittima della tratta. Pero', se, con uno slogan, definisco ogni prostituta "vittima della tratta", faccio un pessimo servizio, e rendo inutile o dannoso l'articolo 18 stesso. E' come, in un reparto di malattie infettive, stabilire che chiunque varchi la soglia e' un malato di colera. Perdero' risorse a curare amici e parenti di veri malati di colera, e curero' malissimo i malati effettivi.

3) Si tratta quindi di individuare dei meccanismi che consentano di selezionare i destinatari "appropriati" delle misure di protezione, riservando alle altre persone diverse forme di sostegno (coerenti, comunque, con il trattamento che destino ad altri stranieri - forme non "premiali", cioe').

4) Perche' una ragazza sulla strada non chiede aiuto alla prima occasione a polizia o unita' di strada? Possono esistere varie ragioni: la ragazza

a) punta comunque al guadagno (attuale o differito); in questo caso, ferma restando l'opportunita' di interventi di carattere pedagogico, pastorale, psicologico, etc., la risposta dello Stato dovrebbe essere l'espulsione, in condizioni non migliori di quelle riservate al generico immigrato clandestino;

b) non si fida della polizia; in questo caso si potrebbe proporre che nelle pattuglie notturne ci sia sempre un elemento femminile; le unita' di strada, poi, possono fare molto per stabilire un rapporto di fiducia con le ragazze;

c) teme ritorsioni; tre casi possibili:

c1) se le teme in Italia, e' necessario dare l'informazione relativa alla possibilita' di sparire, cambiando citta', identita', etc.;

c2) se le teme per i familiari in Patria, e' necessario introdurre dei correttivi all'articolo 18 che consentano di dare protezione ai familiari (ricongiungimento immediato), o sviluppare rapporti di collaborazione perche' sia la polizia del paese di origine ad assicurare protezione alle famiglie;

c3) se le teme, in Patria, ma per se stessa (non essendo disposta a restare in Italia), e' necessario chiedersi: che tipo di ritorsioni vengono esercitate all'atto del rimpatrio? i trafficanti pretendono comunque il pagamento del "debito" (mi riferisco alla situazione nigeriana, non a quella albanese)? o lo pretendono solo in caso di rimpatrio volontario? In quest'ultima ipotesi, sarebbe utile camuffare i rimpatri volontari da espulsioni, e tornerebbe utile - piuttosto che dannoso - un palese trattamento sanzionatorio, da parte delle autorita' del paese di provenienza nei confronti delle espulse (penso agli arresti in Nigeria). La ragazza, cioe', otterrebbe la "patente di espulsa", e potrebbe sottrarsi a pretese di pagamento.

5) Con riferimento a questi ultimi punti, cosa sappiamo della effettiva pericolosita' delle organizzazioni di trafficanti? Su quelle albanesi, forse sappiamo gia' molto. Ma su quelle nigeriane? Si tratta di un'organizzazione vasta e ramificata, o di una miriade di micro-organizzazioni? Sono effettivamente in grado di esercitare ritorsioni, o si tratta di millanteria?

6) Il ricorso a riti Voodoo farebbe pensare a una debolezza riguardo alla possibilita' di esercitare ritorsioni (la mafia non ricorre al malocchio...). Per saperne di piu' e' necessario monitorare le espulsioni e i rimpatri volontari. Nel 1999 sono state rimpatriate piu' di trecento prostitute nigeriane. Prima di decidere qual'e' la forma migliore di rimpatrio o di assistenza, vediamo come e' andata a queste ragazze.

7) Nell'ipotesi che si registrino ritorsioni, possiamo valutare se si tratti di un'organizzazione vasta o di molte micro-organizzazioni. Se scopriamo che e' sufficiente far cambiare villaggio o quartiere a una ragazza rimpatriata, per sottrarla a ritorsioni, e' segno che si tratta di micro-organizzazioni. In caso contrario, e' evidente che una forma di collegamento fra i trafficanti c'e'.

8) Per reprimere la tratta, si possono utilizzare vari strumenti:

a) Non seppellire troppo facilmente il requisito di collaborazione con la giustizia da parte della ragazza. Mentre e' sacrosanto che, in fase di uscita dalla strada, non si pretenda tale collaborazione, puo' essere presa in considerazione la possibilita' di "esigere" un contributo ai fini del rinnovo (o conversione) del permesso. La questione e' delicata, ma merita riflessione.

b) Utilizzare, in indagini in Italia, un'informazione che e' facilmente ottenibile: quella relativa al domicilio delle ragazze. Spesso le ragazze chiedono all'ultimo cliente di accompagnarle a casa. Altre volte si fanno accompagnare da volontari delle unita' di strada. Possono, infine, essere pedinate. Tipicamente (sia le nigeriane sia le albanesi) vivono con chi le sfrutta. E, in piena notte, chi le sfrutta dorme. La polizia potrebbe organizzare retate di sfruttatori. Non e' necessario che ci sia alcuna denuncia da parte della ragazza, dato che non si tratta necessariamente di evidenziare un reato di riduzione in schiavitu', ma il piu' semplice reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzato allo sfruttamento della prostituzione (art. 12, commi 1 e 3 del Testo Unico - vedi sotto). La pena prevista e' la reclusione da cinque a quindici anni.

 

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Art. 12

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

(...)

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico.