(26/11/2000)

 

ULTERIORI PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO D’ASILO" APPROVATO DALLA COMMISSIONE AFFARI COTITUZIONALI DELLA CAMERA

 

Art. 4

4.1 Dopo il comma 1 dell'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."

Motivazione: Si rafforza, per i casi in cui lo straniero presenti una domanda di asilo, la deroga, gia' prevista, in parte, dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dalla legge di ratifica della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, alle norme che stabiliscono oneri a carico del vettore, e la si estende alle disposizioni che stabiliscono sanzioni a carico del vettore che trasporti stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso. L'attuale formulazione di tali disposizioni nel Testo unico fa si' che il vettore possa essere sottoposto a oneri e sanzioni nei casi di respingimento di uno straniero la cui domanda di asilo sia considerata inammissibile o manifestamente infondata; con la conseguenza grave che, nel dubbio, il vettore decide di non imbarcare lo straniero, svolgendo cosi', impropriamente, un ruolo che dovrebbe essere proprio della Commissione. In subordine, si applica la deroga al solo caso di domanda di asilo non manifestamente infondata.

 

4.6 Al comma 6 dell'articolo 4, dopo le parole

"Al richiedente asilo"

inserire le seguenti:

"che non abbia altro titolo per soggiornare nel territorio dello Stato"

Motivazione: emendamento formale.

 

4.6 Al comma 6 dell'articolo 4, dopo le parole

"salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10"

inserire le seguenti:

", ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla espressa rinuncia da parte dell'interessato alla richiesta d'asilo".

Motivazione: Si chiarisce che in caso di rinuncia esplicita alla richiesta di asilo lo straniero e' autorizzato a soggiornare per ulteriori quindici giorni nel territorio dello Stato. Si esclude, in tal modo, che in caso di rinuncia possa essere automaticamente adottato un provvedimento di espulsione (aggravato da un divieto di reingresso per cinque anni) motivato da un ingresso irregolare nel territorio dello Stato.

4.7 Al comma 7 dell'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno si applicano in ogni caso le disposizioni piu' favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo."

Motivazione: Si chiarisce che, pur non essendo rilasciato - ovviamente - un permesso di soggiorno per richiesta di asilo al richiedente asilo gia' in possesso di altro titolo valido di soggiorno, si applicano in ogni caso, a vantaggio di questi, le disposizioni piu' favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4.8 Al comma 8 dell'articolo 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"In tutti i casi, qualora siano presenti in Italia familiari del richiedente asilo privi di altro permesso di soggiorno valido, a ciascuno di essi e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo."

Motivazione: Si chiarisce che, in mancanza di altro valido titolo di soggiorno, il familiare del richiedente asilo ottiene , su richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, anche qualora non abbia egli stesso presentato domanda d'asilo.

 

Art. 5

 

5.1 Al comma 2, dell'art.5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

"L'ufficio del giudice tutelare competente per territorio procede alla nomina del tutore appena ricevuta notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo e comunque entro un termine massimo di 15 giorni".

Motivazione: Si fissano limiti tassativi per la nomina del tutore del minore non accompagnato richiedente asilo al fine di evitare che la previsione, di cui al comma 3 dell'articolo 5, sulla priorita' da assegnare ai procedimenti relativi ai minori resti puramente formale.

5.2.0.1 Dopo il comma 2 dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

"2 bis. Il tutore del minore non accompagnato richiedente asilo puo' conferire delega per atti specifici inerenti il procedimento per il riconoscimento del diritto d'asilo ad uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2."

Motivazione: Si prevede la possibilita', per il tutore, di delegare membri di organizzazioni non governative per atti specifici inerenti il procedimento di riconoscimento del diritto d'asilo, al fine di evitare che l'indisponibilita' del tutore si traduca in un ritardo dello svolgimento del procedimento per il minore.

5.2 Al comma 4 dell'articolo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"o all'adozione del provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti".

Motivazione: Si stabilisce che il minore possa chiedere il ricongiungimento familiare anche nel caso in cui gli venga accordata protezione per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 9, e si fa salvo il caso che il ricongiungimento possa essere autorizzato sulla base di altre disposizioni vigenti (in particolare il comma 3 dell'articolo 28 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

Art. 6

6.7 Al comma 5 dell'articolo 6, sopprimere la lettera c).

Motivazione: Si esclude che la manifesta infondatezza possa essere dichiarata in base a un esame di merito della domanda.

Art. 10

10.1.1 Al comma 1 dell'articolo 10, sostituire le parole

"in possesso del permesso per richiesta di asilo di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia"

con le seguenti:

"di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di cui sono in possesso".

Corrispondentemente, al comma 6 dell'articolo 13, sostituire le parole

"concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10,"

con le seguenti:

"rinnovato ai sensi del predetto articolo 10".

Motivazione: Si stabilisce che, piuttosto che al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, si proceda, in caso di ricorso, al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, nel caso di ricorso avverso la decisione di estinzione del diritto d'asilo, del permesso di soggiorno per asilo. Si evita cosi' il possibile pregiudizio derivante dal possesso di un permesso per motivi di giustizia, e si garantisce la permanenza, nelle more della decisione sui ricorsi (avverso il diniego di riconoscimento o la revoca dello status), dei diritti sanciti dall'art. 14 e dall'art. 15.

 

10.2 Al comma 1 dell'articolo 10 sopprimere le parole

"o di tutela delle relazioni internazionali".

Motivazione: Si esclude che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia possa essere rifiutato al richiedente che abbia presentato ricorso per tutelare le relazioni internazionali, giacche' questo contrasta con i fatto che la concessione dell’asilo - secondo un principio internazionalmente riconosciuto - e' da considerare un atto meramente umanitario e apolitico.

 

 

Art. 13

13.1 Al comma 4 dell'articolo 13, dopo le parole

"purche' ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia"

inserire le seguenti:

"o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario".

Motivazione: Si estende la previsione relativa alla permanenza in Italia dello straniero per il quale sia stata dichiarata la cessazione dell'asilo.

 

13.2 Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 13 bis.

(Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato)

1. Lo straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto d'asilo puo' essere espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che sia divenuta definitva l'estinzione del diritto d'asilo. La medesima disposizione si applica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo, per tutto il tempo necessario per il procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali."

Motivazione: Vengono posti dei precisi limiti alla possibilita' di espellere gli stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto d'asilo o che abbiano presentato una domanda di asilo.

 

 

Art. 14

14.1 Al comma 4 dell'articolo 14, dopo le parole:

"ha fissato la propria residenza,"

inserire le seguenti:

" o, in mancanza, quello in cui ha eletto il proprio domicilio,".

Motivazione: Coerentemente con l'emendamento proposto in relazione al comma 5 dell'articolo 4, in considerazione della difficolta' che uno straniero appena arrivato in Italia puo' incontrare nel fissare la residenza, si stabilisce che, in mancanza di fissazione di residenza, l'obbligo di assistenza incombe sul Comune in cui lo straniero ha eletto domicilio.

 

14.2 In fine al comma 7 dell'articolo 14, aggiungere il seguente periodo:

"L'iscrizione e l'assistenza si estendono per tutto il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali."

Motivazione: Si chiarisce che l'assistenza sanitaria e' estesa alla fase di attesa della decisione sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'asilo.

 

Art. 15

15.1 Sostituire il comma 1 dell'articolo 15 con il seguente:

"1. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio del permesso per motivi familiari di cui agli articoli 28, 29 e 30 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, lo straniero per il quale e' adottato il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo 20 di detto Testo unico e' equiparato al rifugiato."

Motivazione: e' inutile ribadire il diritto a soggionare o il diritto all'unita' familiare per il rifugiato, gia' sancito dal Testo Unico sull'immigrazione. E' utile invece chiarire che il diritto vale anche in caso di impossibilita' temporanea di rimpatrio e in caso di protezione temporanea. Il diritto in capo al cittadino italiano, poi, e' assolutamente confuso. Conviene quindi riferirsi agli articoli del Testo Unico.