A.C. 5381

Sostituire l’art.2, comma 1, lettera b) con la seguente:

                b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell’effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale in conseguenza di gravi limitazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana.

Motivazione: la lettera b) del comma 1 dell’art. 2, così come formulato dalla Commissione, probabilmente a causa di successive riscritture prevede di "subire danni …. ad altre libertà fondamentali". Il riferimento alle libertà, poi, appare di difficile definizione; meglio inserire il concetto di diritti fondamentali.

 

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A.C. 5381

All’articolo 3, comma 4, sostituire le parole "da un dirigente del Ministero dell’Interno, appartenente ai ruoli della polizia di Stato con qualifica di vicequestore"

con le parole: "da un dirigente del Ministero dell’Interno, appartenente ai ruoli della polizia di Stato con qualifica di primo dirigente"

Motivazione:

la dizione di vicequestore attiene alla funzione e non alla qualifica.

 

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A.C. 5381

All’articolo 4, comma 5

sostituire la parola "residenza"

con la parola "domicilio"

Motivazione:

Per un richiedente asilo è ben difficile poter fissare una residenza anagrafica in un comune; è meglio ripetere il concetto di domicilio, così come riportato nel precedente comma 3.

 

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A.C. 5381

All’art. 4, comma 6

sopprimere le parole da "il Ministro dell’interno provvede" fino a "compimento del suddetto termine".

Motivazione:

Non è possibile stabilire con decreto limitazioni alla libertà personale; c’è bisogno di una legge.

 

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A.C.5831

Sopprimere il comma 6 dell’art. 10

Motivazione: reso superfluo dall’introduzione della medesima disposizione all’ art.7 comma 11

 

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A.C.5831

 

Sostituire il comma 7 dell’art. 6 con il seguente

7. I provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all’Italia l’esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all’interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, recante anche le modalità di impugnazione.

 

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A.C.5831

Sostituire il comma 7 bis dell’art. 6 con il seguente:

7-bis La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l’esame della stessa, ai sensi dell’art. 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l’Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.

Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione di Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell’art. 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il Questore, ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all’esecuzione dell’espulsione disposta dal Prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell’art. 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso.

 

Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il Questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica. Il giudice valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell’art. 14 del D. leg.vo. 25 luglio 1998 n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato, qualora ricorrano le condizioni previste del comma 1 dell’art. 14 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame

 

 

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A.C.5831

Sostituire il comma 7-bis dell’art. 6 con il seguente:

7-bis. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l’esame della stessa, ai sensi dell’art. 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente.

Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione di Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell’art. 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, e qualora il richiedente non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, il funzionario di frontiera o il Prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o l’espulsione. Il funzionario di frontiera o il Questore danno esecuzione ai provvedimenti indicati, qualora il richiedente non abbia entro le ventiquattro ore dalla notifica proposto impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la decisione del delegato della Commissione o il provvedimento di respingimento o espulsione. In tal caso il Questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile nei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica.

Il giudice, nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed il merito della decisione del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell’art. 14 del D. leg.vo. 25 luglio 1998 n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 14 del D. leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

 

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A.C. 5381

All’art. 6, comma 10

sostituire le parole "del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia"

con le parole "del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore"

Motivazione: è il Questore, ai sensi del’art. 14 del Testo Unico 286/98 a disporre il trattenimento nei Centri di permanenza

 

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A.C.5381

Sostituire il comma 6 dell’articolo 8

con il seguente:

        6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana, o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo

Motivazione: l’eliminazione del richiamo "di cui all’articolo 4, comma 2" si rende necessario in quanto esso fa riferimento ad organizzazioni non governative, escludendo quindi, dai programmi di rimpatrio l’OIM (organizzazione intergovernativa), che più volte ha collaborato con il Ministero dell’interno per i programmi di rimpatrio

 

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A.C. 5381

 

All’art. 10 comma 2

dopo le parole "Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione Centrale, la quale,"

inserire le parole "fatte salve le norme sui documenti classificati e sul trattamento dei dati personali"

Motivazione: le norme di cui trattasi non possono essere derogate

 

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A.C.5381

All’articolo 17, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"3. Le procedure di pre-esame di cui all’art. 6, comma 1, nonché l’avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo art. 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all’approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell’art. 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione Centrale con procedure analoghe a quelle previste dall’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39"

Motivazione: occorre un certo tempo per l’approntamento delle sezioni specializzate dei centri di permanenza e i punti di accoglienza in frontiera e in questura e per formare adeguatamente i funzionari delle prefetture che assumeranno il ruolo di Delegati della Commissione competenti al pre-esame. Far entrare da subito il sistema a regime significherà Richiedenti asilo messi negli ordinari Centri di Permanenza insieme a clandestini, magari delinquenti o nelle camere di sicurezza delle questure e Delegati della Commissione assolutamente impreparati a svolgere un pre-esame serio.

 

 

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A.C. 5381

Dopo l’articolo 18 inserire il seguente:

 

Articolo 19

1. II Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo di armonizzazione comunitaria in materia di concessione e ritiro dello status di rifugiato.

2. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi I e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.