A.S.G.I.

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

I.C.S.

Italian Consortium of Solidarity

Consorzio Italiano di Solidarietà

 

Onorevoli deputati, al fine di permettere un’agile iter parlamentare del DDL asilo si propone di limitare gli emendamenti in Aula ad un numero molto ridotto.

Oltre agli emendamenti elaborati dal Gruppo di lavoro ACNUR-ONG, già sottoposti all’attenzione del Governo con apposita comunicazione, e a voi noti, l’ASGI e l’ICS richiamano la Vostra attenzione sulla opportunità di valutare, come importanti, i seguenti ulteriori 4 emendamenti all’attuale teso, che vengono di seguito illustrati:

  1. Si chiede, per evidenti ragioni di tutela del richiedente, di inserire la possibilità esplicita che al pre-esame possa intervenire, oltre al Delegato dell’ACNUR e i rappresentanti delle ONG autorizzate, anche un difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero. Il testo del comma 2 art. 6 risulterebbe così modificato:
  2. Al pre-esame può intervenire un difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o su indicazione di quest'ultimo uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'art. 4, comma 2.

  3. Si ritiene che la previsione contenuta nell’art. 6 co. 10bis che prevede l’automatica rinuncia alla domanda di asilo da parte del richiedente asilo che si sia allontanato arbitrariamente dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto, sia irrazionale e del tutto incompatibile con la natura di diritto soggettivo dell’asilo. Per tale ragione si chiede di cassare l’art. 10bis.
  4. Si ritiene penalizzante prevedere che il ricorrente contro il diniego al riconoscimento dello status di rifugiato possa ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Si chiede che il ricorrente possa usufruire della prosecuzione, fino alla conclusione del ricorso dinanzi al tribunale ordinario, del permesso di soggiorno per richiesta di asilo di cui aveva precedentemente beneficiato. Il testo del 1° comma dell’art. 10 verrebbe così modificato:

Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto d’asilo può essere presentato ricorso al tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all’interessato e ai suoi famigliari in possesso del permesso di richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

4 Allo scopo di permettere al richiedente asilo un’effettiva possibilità di esercitare il diritto alla difesa avverso la decisione negativa dell’istanza d’asilo, alla fine dell’ultimo comma dell’articolo 10 si propone di aggiungere le seguenti parole:

per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

 

Si sottopongono infine all’attenzione degli Onorevoli deputati i seguenti emendamenti riguardanti alcuni aspetti minori, ma comunque rilevanti del testo in discussione. Si rimette all’esame degli stessi Onorevoli parlamentari, la valutazione su quali emendamenti fare propri e proporre all’attenzione dell’Aula.

Al comma 5 dell’art. 4 si propone di sostituire l’espressione "luogo di residenza" con la parola

domicilio

Alla fine dell’articolo 6 si propone di aggiungere il seguente nuovo comma:

In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di asilo. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

Alla fine del comma 5 dell’articolo 7 si propone di aggiungere le seguenti parole:

L’interprete deve essere scelto tra persone qualificate. Nei casi in cui per gli eventi vissuti o per l’origine culturale, ne faccia richiesta prima dell’inizio dell’audizione la donna richiedente asilo o la persona che l’assiste, l’interprete deve essere di sesso femminile.

Al comma 4 dell’art. 14 sostituire l’espressione "la propria residenza" con l’espressione

il proprio domicilio

Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 si propone di aggiungere il seguente periodo:

Al fine di consentire l’effettiva attuazione del ricongiungimento familiare ogni Rappresentanza italiana all’estero, anche quelle aventi sede in un Paese diverso da quello di origine o di residenza del familiare, è competente a rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di altra documentazione prodotta dal familiare, provvede d’ufficio, anche con il supporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi alla sua identità e ai legami di parentela con il rifugiato soggiornante in Italia; nei casi in cui il familiare sia sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità la Rappresentanza italiana provvede d’ufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso l’Italia e l’ingresso nel territorio italiano.

Dopo l’articolo 16 si propone di aggiungere il seguente nuovo articolo:

Art. 16 — bis (Misure di protezione della vita e dell’incolumità personale dell’asilante)

Il Questore adotta, con il concorso delle forze di polizia, efficaci misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia qualora, anche per effetto della domanda di asilo presentata o dell’avvenuto riconoscimento del diritto di asilo, la vita od incolumità personale di costoro sia effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.

Alla fine dell’articolo 17 si propone di aggiungere il seguente nuovo comma:

Il decreto del Ministro dell’Interno emanato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l’effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati istituiti destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti Questure secondo la medesima procedura prevista prima dell’entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

 

novembre 2000