A.S.G.I. Associazione per gli Studi Giuridici sullImmigrazione |
I.C.S .Italian Consortium of Solidarity Consorzio Italiano di Solidarietà |
Onorevoli deputati, al fine di permettere unagile iter parlamentare del DDL asilo si propone di limitare gli emendamenti in Aula ad un numero molto ridotto.
Oltre agli emendamenti elaborati dal Gruppo di lavoro ACNUR-ONG, già sottoposti allattenzione del Governo con apposita comunicazione, e a voi noti, lASGI e lICS richiamano la Vostra attenzione sulla opportunità di valutare, come importanti, i seguenti ulteriori 4 emendamenti allattuale teso, che vengono di seguito illustrati:
Al pre-esame può intervenire un difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o su indicazione di quest'ultimo uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'art. 4, comma 2.
Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto dasilo può essere presentato ricorso al tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente allinteressato e ai suoi famigliari in possesso del permesso di richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
4 Allo scopo di permettere al richiedente asilo uneffettiva possibilità di esercitare il diritto alla difesa avverso la decisione negativa dellistanza dasilo, alla fine dellultimo comma dellarticolo 10 si propone di aggiungere le seguenti parole:
per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Si sottopongono infine allattenzione degli Onorevoli deputati i seguenti emendamenti riguardanti alcuni aspetti minori, ma comunque rilevanti del testo in discussione. Si rimette allesame degli stessi Onorevoli parlamentari, la valutazione su quali emendamenti fare propri e proporre allattenzione dellAula.
Al comma 5 dellart. 4 si propone di sostituire lespressione "luogo di residenza" con la parola
domicilio
Alla fine dellarticolo 6 si propone di aggiungere il seguente nuovo comma:
In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di asilo. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito lingresso e il soggiorno nel territorio italiano.
Alla fine del comma 5 dellarticolo 7 si propone di aggiungere le seguenti parole:
Linterprete deve essere scelto tra persone qualificate. Nei casi in cui per gli eventi vissuti o per lorigine culturale, ne faccia richiesta prima dellinizio dellaudizione la donna richiedente asilo o la persona che lassiste, linterprete deve essere di sesso femminile.
Al comma 4 dellart. 14 sostituire lespressione "la propria residenza" con lespressione
il proprio domicilio
Alla fine del comma 1 dellarticolo 15 si propone di aggiungere il seguente periodo:
Al fine di consentire leffettiva attuazione del ricongiungimento familiare ogni Rappresentanza italiana allestero, anche quelle aventi sede in un Paese diverso da quello di origine o di residenza del familiare, è competente a rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di altra documentazione prodotta dal familiare, provvede dufficio, anche con il supporto dellAlto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi alla sua identità e ai legami di parentela con il rifugiato soggiornante in Italia; nei casi in cui il familiare sia sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità la Rappresentanza italiana provvede dufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso lItalia e lingresso nel territorio italiano.
Dopo larticolo 16 si propone di aggiungere il seguente nuovo articolo:
Art. 16 bis (Misure di protezione della vita e dellincolumità personale dellasilante)
Il Questore adotta, con il concorso delle forze di polizia, efficaci misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia qualora, anche per effetto della domanda di asilo presentata o dellavvenuto riconoscimento del diritto di asilo, la vita od incolumità personale di costoro sia effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.
Alla fine dellarticolo 17 si propone di aggiungere il seguente nuovo comma:
Il decreto del Ministro dellInterno emanato ai sensi dellarticolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per leffettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati istituiti destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti Questure secondo la medesima procedura prevista prima dellentrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.
novembre 2000