CAMERA DEI DEPUTATI

Stenografico Aula in corso di seduta

Seduta n. 814 del 27/11/2000

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 16.

Discussione dei progetti di legge: S. 203-554-2425 - D'iniziativa dei senatori Salvato ed altri e d'iniziativa del Governo: Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (approvato in un testo unificato dal Senato) (5381) e delle abbinate proposte di legge: Fei ed altri: Nuova disciplina del diritto di asilo politico; Garra ed altri: Nuova disciplina del diritto di asilo politico; Armaroli ed altri: modifica all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; Fontanini e Cavaliere: norme in materia di asilo politico (3439-5463-5480-6018) (ore 16,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei progetti di legge: S. 203-554-2425 - D'iniziativa dei senatori Salvato ed altri e d'iniziativa del Governo: Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo, già approvati dal Senato, e delle abbinate proposte di legge: Fei ed altri: Nuova disciplina del diritto di asilo politico; Garra ed altri: Nuova disciplina del diritto di asilo politico; Armaroli ed altri: modifica all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; Fontanini e Cavaliere: norme in materia di asilo politico.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5381)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

...

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5381)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferite oralmente.

Il relatore, onorevole Soda, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO SODA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali si muove prevalentemente sull'elaborazione della proposta di legge governativa che è stata oggetto di esame e approvazione da parte del Senato, con l'introduzione di alcune significative modifiche che attengono soprattutto ad un miglior coordinamento tra il diritto di asilo secondo le convenzioni internazionali ed il diritto di asilo secondo la Costituzione, nonché ad una più efficace garanzia del diritto degli asilanti.

Come è noto, il testo intende disciplinare organicamente la materia del diritto d'asilo, con unità di disciplina sia per l'asilo garantito dall'articolo 10 della nostra Costituzione, sia per l'asilo, ovvero per il diritto dei rifugiati, così come previsto dalle convenzioni internazionali, in particolare dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, come modificata dal Protocollo di New York ratificato in Italia con la legge 14 febbraio 1979, n. 93 e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, resa esecutiva in Italia con la legge 23 dicembre 1992, n. 523, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea.

È chiaro che, nell'elaborazione del testo e soprattutto nelle modifiche, anche radicali, che abbiamo inteso apportare al testo approvato dal Senato, abbiamo tenuto conto dell'evoluzione della disciplina comunitaria e di tutte le altre convenzioni e risoluzioni che sono intervenute in materia da parte sia di organismi delle Nazioni Unite, sia dell'Unione europea. In particolare, ci siamo ispirati al Manuale sulle procedure per la determinazione dello stato di rifugiato, adottato dall'ACNUR nel 1979 a Ginevra, alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 1995 sulle "Garanzie minime per le procedure di asilo", alla Conclusione n. 24 sulla riunificazione familiare, adottata dal comitato esecutivo dell'ACNUR nel 1981, alla decisione n. 8 sullo status di rifugiato adottata dal comitato esecutivo dell'ACNUR nel 1977 ed alla risoluzione del Parlamento europeo sulle garanzie minime per le procedure di asilo, oltre che, naturalmente, alle raccomandazioni del comitato del Consiglio d'Europa sul diritto dei richiedenti asilo respinti ed il diritto ad un ricorso effettivo contro le decisioni di espulsione.

Fanno indubbiamente da cornice e da fondamento a questa complessa disciplina la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo ed il preambolo della Convenzione di Ginevra.

Sappiamo che nelle fonti internazionali il diritto di asilo ha come contenuto essenziale l'accoglienza dello straniero che sia stato costretto dal Governo del suo paese ad abbandonare la sua terra e a rifugiarsi in un altro Stato. La costrizione è dunque il presupposto per l'applicazione del diritto d'asilo e, a seconda delle fonti internazionali, può essere di due tipi: diretta, quando lo straniero è colpito specificamente da un provvedimento di espulsione o di impedimento al rientro in patria; indiretta, quando lo straniero effettivamente e ragionevolmente teme l'impedimento per l'esercizio di un suo diritto fondamentale o di una sua libertà politica e sociale fondamentale. A questa concezione del diritto d'asilo si associa quella più ampia contenuta nella nostra Costituzione che, all'articolo 10, fa riferimento esplicito alla garanzia delle libertà fondamentali che viene compromessa, limitata, distrutta, vanificata in uno Stato in cui lo straniero abbia tentato di esercitare tali diritti.

Di fronte a questa situazione, che ha portato la nostra giurisprudenza a definire il diritto di asilo come diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito e immediatamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ancorché non vi sia una legge di disciplina e di attuazione, la Commissione si è posta il problema della formulazione dell'articolo 1, dell'articolo 2 e dell'incipit della legge, nella consapevolezza che la nozione di rifugiato è più limitata rispetto a quella del diritto di asilo previsto dalla nostra Costituzione e nella legge stessa, al fine di configurare una disciplina unitaria sul diritto d'asilo secondo Costituzione e secondo convenzione. La Commissione ha tentato, quindi, di definire meglio i soggetti titolari del diritto d'asilo ed è pervenuta ad un testo che, muovendo dalla considerazione contenuta nelle convenzioni, ha precisato più opportunamente che il diritto è riconosciuto allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale il cittadino è residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di questo

paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale, o ad altre libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

In sostanza, di fronte alla tragedia che molti popoli ancora vivono, per l'assenza di condizioni di vita democratiche e di garanzia dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, ci siamo chiesti se il diritto di asilo debba essere riconosciuto a chiunque si trovi in una siffatta condizione in relazione alle condizioni politiche del paese di appartenenza, o se più correttamente - come abbiamo ritenuto - queste condizioni debbano essere tali da incidere direttamente, immediatamente sull'esplicazione dei diritti fondamentali, se e in quanto sussista un pericolo oltre che per la vita per l'esercizio stesso di queste libertà democratiche.

Ci sembra che il testo, in questo modo, sia più capace di rispondere all'esigenza originaria di disciplinare unitariamente il diritto di asilo secondo le convenzioni internazionali e secondo l'articolo 10 della nostra Costituzione.

La Commissione si è posta poi un altro problema, quello cioè del soggetto che deve operare il riconoscimento del diritto d'asilo. Già nel testo del Senato vi è una configurazione di autonomia della commissione che è l'organo preposto all'accertamento della sussistenza del diritto. La Commissione affari costituzionali della Camera ha voluto estendere la garanzia di autonomia - e quindi di indipendenza di giudizio e di valutazione - a tutti i componenti la commissione, non soltanto al suo presidente. Trattandosi peraltro di un organo composto da quattro membri vi era la necessità di definire il meccanismo di formazione della decisione e si è adottato il criterio - consueto negli organi collegiali paritari - della prevalenza, nell'ipotesi di conflitto, dell'espressione di voto del presidente.

In considerazione dell'aumento delle richieste di asilo si è inoltre configurata la possibilità di articolare territorialmente in sezioni la commissione; quando quest'ultima si riunisce attraverso le proprie sezioni il supporto amministrativo è garantito dalle prefetture competenti per territorio.

Un nodo che abbiamo dovuto affrontare è quello relativo alla questione dell'efficacia sospensiva del ricorso del richiedente l'asilo di fronte ad un provvedimento negativo del delegato della commissione in sede di preesame. Come ho illustrato nella relazione, il meccanismo di funzionamento del provvedimento è volto a garantire un esame della domanda d'asilo da parte di un organo imparziale e indipendente, non legato cioè alle politiche temporanee o alle scelte ideologico-politiche di un determinato Governo o di una certa maggioranza e che, accanto a questa garanzia di autonomia e di indipendenza di giudizio da parte della commissione, e che la decisione dell'organo chiamato preliminarmente ad esaminare sul territorio le domande per verificarne l'ammissibilità o la non manifesta infondatezza trovasse poi una verifica da parte dell'autorità giudiziaria.

Di fronte al provvedimento negativo di manifesta infondatezza o di inammissibilità della domanda il Senato aveva previsto il ricorso al tribunale amministrativo regionale senza efficacia sospensiva. Noi abbiamo ritenuto che questa scelta non fosse conforme ai principi di garanzia che nel nostro ordinamento debbono essere assicurati anche ai non cittadini quando esercitino un diritto costituzionalmente garantito quale quello d'asilo. D'altra parte, la scelta di prevedere non l'immediata espulsione - quindi non l'immediato respingimento - del richiedente l'asilo di fronte ad una pronuncia del delegato di manifesta infondatezza o di inammissibilità della domanda è conforme ad un orientamento che si va esprimendo in tutta Europa, a partire dalle legislazioni novellate approvate in Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania fin dagli anni novanta.

Quindi abbiamo previsto che la decisione del delegato che dichiara manifestamente infondata una domanda di asilo ovvero la dichiari inammissibile debba essere convalidata dall'autorità giudiziaria ordinaria. Abbiamo scelto quest'ultima, e non i tribunali amministrativi, proprio in conformità di quel principio giurisprudenziale consolidato in virtù del quale il diritto d'asilo è un diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito.

Abbiamo optato per il meccanismo della convalida affinché, in sede di esame preliminare ed immediato della domanda d'asilo, il rigetto della domanda stessa e la conseguente espulsione del richiedente siano sottoposte al giudizio ed alla valutazione di due organi distinti: il delegato ed un organo più forte sotto il profilo della terzietà, dell'imparzialità e della garanzia di giustizia, appunto l'organo rappresentato dall'autorità giudiziaria ordinaria. Il meccanismo della convalida inoltre associa alla capacità di garanzia la possibilità che il secondo esame sia svolto in termini estremamente rapidi e ragionevoli.

Queste che ho appena descritto sono le modifiche più innovative introdotte al testo approvato dal Senato, una delle quali merita una particolare sottolineatura. Con riferimento alle ipotesi di esclusione dal diritto di asilo, ci siamo posti il problema della esclusione del richiedente in quanto condannato per un grave reato comune. L'ipotesi è prevista e disciplinata anche nelle convenzioni internazionali ma noi ci siamo anche posti il problema di quelle pronunce di condanna espresse da autorità giudiziarie in paesi nei quali le garanzie del giusto processo non sono assicurate. Più in particolare al comma 4, lettera c), dell'articolo 6, dove si dice che "la domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della commissione stessa, qualora il richiedente sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune" la Commissione ha aggiunto: "sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale". Le disposizioni contenute in questo articolo rientrano fra le condizioni per la decisione di estradizione dello straniero, prevedendo che i nostri giudici, e in particolare la corte d'appello competente in materia, comunque pronuncino decisione contraria all'estradizione ogni qual volta per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali.

Il principio viene riprodotto in questa sede, nel senso che, per le pronunce emesse dall'autorità giudiziaria dei paesi nei quali non è assicurata la garanzia dei diritti fondamentali nel processo, le sentenze non potranno dare luogo a pronunce di inammissibilità o rigetto della domanda di asilo. Ugualmente, non si potrà pervenire ad una pronuncia di inammissibilità o di rigetto della domanda di asilo - ancorché il richiedente l'asilo abbia subito una sentenza di condanna - ogni qualvolta in quelle pronunce si possa ravvisare una violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, in quanto essi si ispirano ai principi fondamentali dell'ONU e della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo e delle libertà inalienabili.

Allo stesso tempo, ogni qualvolta sia stata emessa una sentenza di condanna la cui esecuzione possa comportare per il condannato trattamenti contrari all'umanità, la sentenza di condanna (che dovrebbe astrattamente condurre al rigetto della domanda di asilo) non può essere posta a fondamento di un provvedimento di rigetto della domanda medesima.

Sono queste, dunque, le modifiche più importanti e significative rispetto al testo approvato dal Senato. La normativa in esame completa il quadro della disciplina necessaria affinché lo Stato italiano possa partecipare compiutamente alla costruzione di un'Europa politica garante dei diritti e partecipe del processo di emancipazione e di libertà di tutti i popoli. È una proposta di legge che non si ispira a particolari ideologie o a scelte temporanee o contingenti del Governo; l'auspicio del relatore è che, pertanto, si possa avere la massima convergenza ed unità del Parlamento italiano, poiché i principi ispiratori sono i valori che debbono essere condivisi da tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo dell'umanità e la garanzia dei diritti fondamentali di ogni persona sulla terra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANIELLO DI NARDO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Signor Presidente, vorrei cominciare con due rilievi di metodo, per ribadire che in Commissione o in aula, in qualunque fase procedurale, ciascun deputato ha diritto di intervenire a tutto campo. Pertanto voglio intervenire in tal senso e non mi si dica che ciò è fuori tempo o fuori luogo: ognuno di noi, infatti, lavora nella Commissione di cui fa parte e in base a possibilità concrete e materiali, non teoriche.

La prima precisazione che vorrei fare è che ci troviamo in piena sessione di bilancio e stiamo esaminando un provvedimento per il quale manca qualunque previsione di onere. Pochi giorni fa si è esaminato un provvedimento del genere e sono intervenuto in aula per mettere in guardia dall'adottare soluzioni come quella di regalare un'ulteriore giornata di festività: è bello regalare giorni di festa, ma sarebbe più giusto fare i conti di quanto ciò costa. Nessuno ha quantificato i costi della festa del 2 giugno: era meglio, dunque, regalare o regalarci un giorno di festa e così si è fatto in sessione di bilancio. Oggi siamo nuovamente in sessione di bilancio ed il provvedimento in esame contiene un solo articolo relativo alle disposizioni finanziarie: si tratta dell'articolo 18, che prevede che il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base. Pertanto, in questa settimana vareremo il provvedimento, che passerà al Senato. Non possiamo sapere quali saranno i tempi del Senato, ma certamente prudenza vorrebbe che quanto meno un provvedimento di questa portata venisse accompagnato anche da qualche nota relativa agli oneri per il bilancio dello Stato. Qualcuno potrebbe dirmi che questo è un piatto ragionamento da ragioniere: io ragioniere non sono, ma questo ragionamento lo faccio lo stesso.

Vi è poi un secondo rilievo di metodo. Il provvedimento contiene il rinvio all'emanazione di tre decreti, uno previsto dall'articolo 3, comma 7, uno previsto dall'articolo 6, comma 11, e uno previsto dall'articolo 16. Un decreto deve essere emanato entro 60 giorni per la definizione dell'organizzazione della Commissione centrale ed un altro entro 90 giorni, per la definizione dei programmi di accoglienza. Mi sembra che il terzo decreto sia adeguatamente previsto, ma per i primi due non mi sembra siano stati indicati nel provvedimento criteri adeguati per l'attività del Governo. Certamente si tratta di una delega limitata, ma potrebbe non essere cosa superflua, anzi potrebbe risultare utile dare maggiori indicazioni.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, il relatore onorevole Soda sa che ne avevo affrontato l'esame insieme a lui in sede di I Commissione, muovendo una serie di rilievi di principio e chiedendo la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, ma riconoscendo che effettivamente vi era la necessità di affrontare un tema previsto in Costituzione, ma sul quale ancora manca una legge organica di riferimento. In particolare, intervenendo in Commissione mi ero preoccupato di chiedere che il testo definitivo fosse il più strettamente coerente con il dettato costituzionale, quindi che rappresentasse un adempimento del principio costituzionale e non un suo allargamento o addirittura stravolgimento.

Il secondo rilievo che avevo mosso riguardava il fatto che in questi giorni ci stiamo occupando anche della modifica - o tentata modifica - del testo unico delle norme sull'immigrazione, per cui avevo manifestato l'esigenza di tenere rigorosamente distinte le due materie: sono due temi diversi e qualunque tentativo di far convergere i due provvedimenti verso un unico obiettivo che comporti di fatto l'apertura di maglie non ci troverebbe assolutamente d'accordo. Lo avevo segnalato allora e coerentemente lo ripeto adesso, perché Alleanza nazionale ha convenuto più volte - basta fare riferimento agli interventi dei colleghi senatori - sulla necessità di una normativa organica in materia di diritto di asilo. Sappiamo bene tutti che tale diritto è riconosciuto, ancor prima che da convenzioni internazionali, dall'articolo 10 della Carta costituzionale, riferendolo allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche. Siamo d'accordo, quindi, sul fatto che fosse necessario pervenire ad una disciplina organica della materia, ma il punto è se con questo testo si sia effettivamente riusciti a contemperare l'esigenza di dare attuazione alla Convenzione internazionale di Ginevra ed agli altri accordi cui si faceva riferimento, nonché alla nostra Costituzione, con quella di approvare una normativa che non prescinda dagli interessi e dai diritti del cittadino italiano, cosa che, come abbiamo segnalato, a suo tempo è invece avvenuta con la legge Turco-Napolitano. I diritti del cittadino italiano, infatti, potrebbero essere messi a rischio da un flusso non sufficientemente controllato e filtrato dei richiedenti asilo. Insomma, il pericolo, che non può sfuggire, è che attraverso le maglie di questa legge possano filtrare immigrati per ragioni economiche, che della stessa legge facciano una utilizzazione strumentale. A questo non siamo disponibili. È sufficiente che vi sia - lo sottolineiamo anche in questa sede - anche una piccola lacuna normativa affinché si possa ottenere in modo surrettizio un titolo di soggiorno provvisorio da sfruttare per un ingresso irregolare.

Vorrei fare due esempi, il primo forse un po' fantascientifico e l'altro, invece, molto più reale. Per quanto riguarda il primo, conosciamo tutti abbastanza bene quale sia la situazione in cui operano le grosse organizzazioni criminali che, sulla pelle di migliaia e migliaia di disgraziati, lucrano abbondantemente. Se queste organizzazioni invece di organizzare viaggi su gommoni, su ex "carrette" o percorsi da ex contrabbandieri, che, invece di portare sigarette, servono a far entrare in Italia clandestini o potenziali immigrati, valutassero, in ragione delle norme che il Parlamento italiano sta per varare, che possa essere più economico e redditizio - facendosi carico di porre in essere tutti gli adempimenti necessari i quali, caro Soda, potrebbero essere più economici rispetto a quanto costi ora entrare in Italia - organizzare in un piccolo Stato africano, del Medio oriente o dei Balcani una situazione potenziale di guerra, esplosiva e di grave disagio che venga pubblicizzata urbi et orbi attraverso l'iniziativa proprio di queste organizzazioni in modo da far ricadere l'attenzione pubblica su questo Stato e mettendo, di fatto...

ROSANNA MORONI. È fantascienza!

ALBERTO LEMBO. Sì, l'ho detto: è fantascienza, ma a volte non è da escludere neanche la fantascienza. In questo modo queste organizzazioni criminali riuscirebbero a creare uno spazio per far entrare in Italia chiunque. Tali organizzazioni potrebbero attrezzarsi per compiere tutte le modalità per il trasferimento, a prezzi scontati - non dico con voli charter, ma quasi -, di molte persone entro i confini italiani.

Stiamo molto attenti, perché se non abbiamo ben chiara la situazione, questo è un rischio fantascientifico il quale, se dovesse realizzarsi, potrebbe anche non essere più definito tale.

Il secondo esempio sul quale credo che difficilmente anche la collega Moroni, che è sempre pronta ad impallinarmi anche in maniera energica nei suoi interventi, io in genere non lo faccio...

ROSANNA MORONI. Preferisco impallinare a parole!

ALBERTO LEMBO. È più divertente? Come stavo dicendo, vorrei sollevare alcune osservazioni in merito all'articolo 16 - riprenderò la questione quando parlerò degli emendamenti presentati per l'esame del provvedimento in aula -, il quale scarica, di fatto, tutti gli oneri sugli enti locali. Non sono assolutamente disposto ad accettare ciò. Perché l'ente locale deve essere chiamato in causa per sostenere tutti gli oneri diretti ed indiretti, compresi i costi di accoglienza, l'organizzazione e tutto quanto è legato all'accoglienza a livello territoriale? Perché l'ente locale, Presidente, relatore, Governo? Se si deve attuare - potremmo anche essere d'accordo - un piano di interventi che prevede un costo x, perché l'ente locale coinvolto in questa situazione, nonostante le sue notevoli difficoltà legate al bilancio e all'organizzazione, deve provvedere direttamente a tali oneri? Non neghiamo che sia necessario provvedere a quanto previsto dall'articolo - perlomeno non lo neghiamo integralmente -, ma ci chiediamo perché debba ricadere interamente sull'ente locale: provveda direttamente il Ministero, sia per quanto riguarda i costi diretti sia per gli oneri organizzativi.

Ho predisposto alcuni emendamenti su tale questione.

Questo significa semplicemente (considerando la potenzialità dello strumento di accoglienza) "caricare" tale strumento su un soggetto piuttosto che su un altro. Credo che vi possa essere lo spazio per discutere su questo punto.

Vi è poi un altro aspetto che merita di essere analizzato. Il fatto che nel testo normativo l'espressione "socio-politica" sia riferita alla situazione in cui si trova il paese di origine del richiedente, significa, a mio giudizio, allargare e nello stesso tempo stravolgere il significato stesso dell'asilo. Non si tratta - è chiaro - di porsi contro l'attuazione concreta del diritto di asilo (cosa che non abbiamo fatto e che non facciamo nemmeno in questa sede), ma nello scontro tra parole d'ordine di valore uguale ma di segno contrario, come potrebbero essere quelle "tutti dentro" o "tutti fuori", se si vuole scegliere l'opzione umanitaria, ossia quella del "tutti dentro" (sulla quale non siamo d'accordo), è necessario allora che vi sia un controllo che si risolvi anche nella tutela della comunità autoctona. Ho già avuto modo di dirlo: si pensi anche ai cittadini italiani! La Costituzione italiana è fatta, in primis per i cittadini italiani.

Se con il richiamo a nobili principi universalistici e ai principi della filosofia della diversità viene garantita accoglienza allo straniero, il diritto di ingresso e di soggiorno non può essere illimitato e soprattutto incontrollato. In sede europea si è parlato più volte dell'abuso del diritto di asilo. Ai toni moralistici dati dal richiamo ai valori dell'umana solidarietà, si sono contrapposti anche toni allarmistici. In realtà bisogna affrontare il problema secondo una prospettiva che accetti la realtà dei processi sociali in corso, senza negare o sottovalutare le considerevoli implicazioni di natura psicologica, culturale, economica e sociale; tali implicazioni, però, onorevole Soda, sono anche di natura politica, perché evidentemente c'è anche se non un progetto una visione politica e quindi un indirizzo di tipo politico.

L'identità culturale di una nazione, e quindi la vita ed il benessere degli individui che ne fanno parte costituiscono, a nostro avviso, un bene importante da salvaguardare che non può essere sopraffatto dal concetto di fratellanza universale espressa da uno slogan che potrebbe essere, come ho detto poc'anzi, quello di "tutti dentro". Ecco perché sono necessari quegli elementi frenanti ai quali ho già accennato e che a mio avviso, ma anche ad avviso di tutto il gruppo di Alleanza nazionale, non sono stati sufficientemente tenuti in considerazione.

Quindi ribadisco il "sì" al principio di umana solidarietà dell'asilo, ma rigorosamente inteso. È un principio dinanzi al quale Alleanza nazionale si pone con la dovuta sensibilità ma senza dimenticare che in un settore così delicato senza opportuni, idonei e sufficienti paletti si sacrificherebbero o si rischierebbe di sacrificare a questo grande ed innegabile valore altri valori che non sono meno rilevanti ma che non sono sufficientemente tenuti presenti nel testo al nostro esame.

Domani o dopodomani la situazione potrebbe anche cambiare perché nell'impianto normativo complessivo potrebbero essere introdotte delle modifiche. A tale riguardo anticipo la presentazione di alcuni emendamenti che pur non stravolgendo l'impostazione generale del provvedimento correggono quegli elementi negativi o quei punti dubbi a cui prima ho fatto riferimento. Si tratta di meno di una decina di emendamenti, alcuni dei quali sono già stati presentati in Commissione. Credo che il relatore onorevole Soda possa darmi atto che tali emendamenti sono stati ritirati proprio perché non si voleva in alcun modo ostacolare l'esame del provvedimento da parte dell'aula. Adesso che esso è al suo esame, gli emendamenti verranno valutati dal Comitato dei nove. Data la serietà con cui l'argomento è stato discusso in Commissione, anche se da posizioni contrapposte, vedremo se ci sarà lo spazio per ulteriori correzioni del testo. Fortunatamente - credo che si possa dire proprio così - il testo al nostro esame è già stato modificato dalla Commissione e quindi il suo "passaggio" al Senato è obbligato. Inserire un punto in più o eliminare un inciso, qualora non siano uno stravolgimento, ma apportino modifiche che possono ottenere al Senato un voto diverso da parte di gruppi che, in prima lettura, avevano espresso un voto negativo, può rappresentare un lavoro utile.

Rivolgo un invito al Governo e al relatore a tenere conto dei rilievi fatti e delle proposte emendative che saranno presentate. Ribadisco che riteniamo non solo opportuno, ma anche necessario, giungere alla formulazione di una legge organica in materia - torno ai due punti di partenza - che sia adempimento al dettato costituzionale, non allargamento o stravolgimento, e che non sia strumento surrettizio di ampliamento della legge sull'immigrazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Onorevole Presidente, colleghe e colleghi, intervengo per il gruppo di Forza Italia nella discussione generale sul testo unificato delle norme in materia di diritto d'asilo approvato dalla Commissione affari costituzionali.

Oltre due anni fa, il Senato della Repubblica ci aveva trasmesso il testo approvato nella seduta del 5 novembre 1998, divenuto l'atto Camera 5381. Alla Camera dei deputati sono state presentate le proposte di legge Fei, Fini ed altri, contraddistinte dal numero 3439; la proposta di legge di chi vi parla, contraddistinta dal numero 5463; la proposta di legge Armaroli ed altri, atto Camera 5480, nella cui relazione si fa espresso riferimento al caso Ocalan. Tale proposta di legge si limita ad integrare l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la cosiddetta legge Martelli, nel senso - e questa è la proposta dell'onorevole Armaroli - di attribuire al Governo l'esame sulla decisione della domanda d'asilo, sottraendolo alla Commissione amministrativa competente, allorché sia evidente la rilevanza politica della decisione ai fini della sicurezza nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali.

Vorrei segnalare quanto evidenziato nella relazione al mio atto Camera 5463, poc'anzi ricordato. "Vi è una via d'ingresso in Italia" - scrivevo - "che occorre controllare e, se possibile, rendere meno agevole non nei confronti di coloro che effettivamente scappano dai paesi d'origine per sfuggire a condizioni di oppressione o per il pericolo concreto della loro libertà o per il pericolo di pulizie razziali, come il caso dei fuggitivi dal Kosovo, bensì nei confronti di coloro che spregiudicatamente si dichiarano rifugiati, ma che, in effetti, sono soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali o che vogliono spacciare droga in Italia o nei paesi dell'Unione europea o che cercano di ricostituire in Italia centrali terroristiche altrove sgominate o ne vogliono installare di nuove. In Italia gli extracomunitari adoperano due porte d'ingresso: una è quella della fiacchissima attuazione della legislazione antimmigrati clandestini, che ogni anno fa crescere a dismisura il numero degli immigrati clandestini attirati da prospettive di sanatoria a ripetizione; la seconda, è quella della richiesta del diritto di asilo con il trucco, quella cioè dei falsi rifugiati perché sedicenti oppressi dai paesi di provenienza". Torniamo al testo all'esame dell'Assemblea. Nel corso della lunghissima fase referente non sono mancati scontri tra il mio gruppo ed il relatore Soda allorché con un mio emendamento avevo proposto di escludere la fruibilità del diritto d'asilo nei confronti di un soggetto che fosse stato colpito da un mandato di cattura internazionale, proveniente anche da Stati diversi da quelli facenti parte dell'Unione europea.

Ci proponiamo di presentare in Assemblea l'emendamento limitando la causa ostativa soltanto ai casi di soggetti colpiti da mandato di cattura internazionale e provenienti da alcuno degli Stati dell'Unione europea.

Di fronte ad altra nostra critica al testo dell'articolo 1 di cui alla bozza di testo unificato dell'11 settembre 2000, testo che recitava: "Lo Stato italiano garantisce il diritto d'asilo (...)", dobbiamo dare atto al relatore di avere corretto il testo sostituendo la locuzione più onnicomprensiva "la Repubblica" alle parole "lo Stato italiano". Noi ritenevamo, infatti, che anche le regioni, le province ed i comuni debbano considerarsi vincolati, non solo in negativo ma anche in positivo, dalla legislazione sul diritto d'asilo, affinché la legge possa avere la migliore attuazione.

Non abbiamo voluto ritardare l'iter in Commissione, tant'è che abbiamo ritirato i nostri numerosi emendamenti onde evitare discussioni prolungate, votazioni "emendamento su emendamento".

La Costituzione italiana - è stato già ricordato -, dopo aver affermato al comma 1 dell'articolo 10 che il nostro ordinamento "si conforma alle norme del diritto internazionale", enuncia due distinti principi riferiti, rispettivamente, il primo allo status dello straniero, il secondo al diritto d'asilo. Il comma 2 dell'articolo 10 demanda alla legislazione ordinaria ogni statuizione sulla condizione giuridica dello straniero, sempre nel rispetto delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed in conformità dei trattati internazionali. È chiaro che la legislazione sull'immigrazione ricade sotto la disciplina costituzionale, per l'appunto del ricordato comma 2 dell'articolo 10.

Diverso principio viene sancito dall'articolo 10, comma 3, che non si riferisce alla tutela dello straniero in generale, bensì alla tutela specifica dello straniero al quale sia impedito nel paese di origine "l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana". Ebbene, per tale straniero è previsto il diritto d'asilo all'interno del territorio nazionale, da fruirsi secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non c'è dubbio che i padri costituenti, allorché vollero inserire nell'articolo 10 il principio che ho ricordato (quello di cui al comma 3), avevano ben presente la condizione di esuli nella quale un secolo prima si erano trovati italiani come Mazzini o Crispi, o anche la condizione di altri italiani che nel ventennio erano dovuti riparare all'estero; cito, tra i tanti, Sturzo e Donati dei Popolari, Pertini e i fratelli Rosselli della sinistra.

ALBERTO LEMBO. Ce n'è qualcuno anche oggi in esilio!

GIACOMO GARRA. Anche quando non ripararono all'estero, molti italiani soffrirono la condizione di "soggiornante obbligato" in un comune. Cito, tra i tanti, Carlo Levi ed un mio concittadino, Arturo Vella, che era stato segretario del Partito socialista negli anni venti e che aveva dato vita alla Terza Internazionale (lo chiamavano "il terzino" proprio per questa caratteristica), avendo ritenuto che l'Internazionale moscovita fosse soltanto un'Internazionale al servizio dell'imperialismo sovietico. Non gli era bastata questa chiarissima presa di posizione antisovietica per evitare che il regime lo relegasse a vivere da "soggiornante obbligato" nella mia città.

Ho voluto ricordare questi eventi, tra i tanti che si possono rammentare, per sottolineare che senza dubbio la scelta dei costituenti aveva ben presenti le vicende storiche alle quali ho accennato. L'attuazione parziale del principio costituzionale di cui all'articolo 10 comma 3 si è avuta all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, la cosiddetta legge Martelli, i cui articoli dal 2 in poi avevano attinenza all'immigrazione e che sono stati abrogati dall'articolo 42 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Enuncio fin d'ora la linea direttrice del gruppo di Forza Italia sul testo delle norme in materia di diritto d'asilo. Non riteniamo di poter confondere le nostre valutazioni in tema di legislazione sull'immigrazione e sull'immigrazione illegale o clandestina in particolare, con le nostre valutazioni in materia di diritto d'asilo. Per quest'ultima materia si tratta di varare disposizioni attuative del principio fondamentale precettivo contenuto nel testo dell'articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana; mentre sul tema dello statuto dello straniero nessun particolare vincolo nasce per il legislatore dal disposto dell'articolo 10 della Costituzione, il cui comma 2 demanda la disciplina sull'immigrazione alla legislazione ordinaria.

La nostra non condivisione della normativa, a nostro giudizio lassista, dettata dal testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ci porta a condividere la proposta di legge correttiva, della quale è relatore l'onorevole Landi di Chiavenna, e che verrà esaminata dall'Assemblea tra qualche giorno. Tale nostra valutazione non deve essere confusa con la nostra volontà politica di attuazione del precetto costituzionale sul diritto d'asilo, come sopra sancito dalla Costituzione.

Ciò posto e limitandomi a scarne valutazioni sul testo da ultimo licenziato dalla Commissione affari costituzionali, dico subito che ritengo utile alla chiara ed univoca applicazione della nuova normativa che, dopo l'articolo 2 del testo, venga inserito un articolo 2-bis volto a riepilogare quali siano le cause ostative alla fruizione del diritto d'asilo. Come linea generale, penso che ci si debba discostare il meno possibile dal testo approvato dal Senato, se si vuole che entro la presente legislatura la normativa sul diritto d'asilo divenga legge dello Stato. In tale direzione, chiedo al relatore quale sia l'utilità del comma 2 aggiunto all'articolo 2 e che non si rinviene nel testo del Senato, né nella bozza del relatore dell'11 settembre 2000. Tanto maggiore è la mia preoccupazione per l'estensione del diritto d'asilo alla persona stabilmente convivente con il rifugiato (nella Convenzione internazionale si parla di coniuge).

Ci ripromettiamo di apportare qualche aggiustamento al testo proposto dal relatore all'articolo 4, in quanto intendo chiarire che la possibilità di presentazione della domanda di diritto di asilo, per il tramite della questura del luogo di dimora, va esclusa per i soggetti che siano entrati nel territorio italiano illegalmente o clandestinamente.

Analogamente, all'articolo 5 occorrerà inserire un comma aggiuntivo 4-bis che richiami le cause ostative al diritto di asilo da prevedersi a nostro giudizio nell'articolo 2-bis, il cui emendamento è stato poc'anzi preannunciato.

Una riflessione in tema di tutela giurisdizionale: chiedo al relatore quale sia l'utilità del trasferimento della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario. Mi sembra assolutamente "debole" l'affermazione fatta poc'anzi secondo la quale il testo che ci è pervenuto dal Senato prevederebbe soltanto il ricorso al TAR senza effetto sospensivo. L'ottimo relatore ben sa come la tutela giurisdizionale del giudice amministrativo si muova su due direttrici la prima delle quali è quella della tutela cautelare, che è immancabile! Sarebbe infatti incostituzionale una disposizione di legge che impedisse la tutela cautelare da parte del giudice amministrativo (la Corte costituzionale lo ha già detto in altre occasioni). Allo stesso modo, è ovvio che la tutela attenga alla difesa del cittadino da atti illegittimi della pubblica amministrazione.

Quindi, francamente non riesco a cogliere, se non un appesantimento del lavoro al quale dovrà andare incontro l'altro ramo del Parlamento, l'aver voluto mettere mano a questi aspetti del testo che ci era venuto dal Senato.

Il Senato ha previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pur essendo il diritto di asilo - su questo convengo con il relatore - una posizione di diritto soggettivo. Il relatore ha fatto riferimento ad una consolidata giurisprudenza (per la verità il dossier della Camera ne ha enunciato uno della cassazione e poi un altro, ma che quella dell'asilante sia una pretesa di diritto soggettivo - a mio giudizio - è fuori discussione). Non si tratta di interesse legittimo, e quindi è giusta la sentenza della corte di cassazione, ma questo non esclude la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il quesito che io pongo è: perché spostare la giurisdizione al giudice ordinario con un sensibile allontanamento dalla soluzione voluta dall'altro ramo del Parlamento?

Con riferimento all'articolo 6, abbiamo condiviso l'aggiunta del comma 10-bis, in forza del quale, in caso di allontanamento arbitrario del richiedente da un centro di permanenza o dal domicilio eletto nella domanda di asilo, la domanda stessa si intende decaduta. È troppo evidente il pericolo di chi dichiara un domicilio e poi si rende irreperibile. Quindi, ho apprezzato questo inserimento nell'ultima stesura del testo al nostro esame e credo che si tratti di una misura importante, mentre non credo alla deterrenza del reato contravvenzionale previsto con riferimento all'articolo 650 del codice penale per l'esiguità della sanzione mutuata dall'articolo 13, comma 13, del testo unico sull'immigrazione. Al riguardo, abbiamo già preannunciato un emendamento di Forza Italia al disegno di legge di Landi di Chiavenna per trasformare il predetto reato contravvenzionale in delitto punibile con la reclusione e quindi con sanzioni più severe rispetto a quelle contemplate anche dall'articolo 650 del codice penale per il caso di violazione, da parte dell'immigrato, dell'ordine di espulsione.

Con riferimento alla normativa al nostro esame, le critiche sul lassismo le limitiamo all'articolo 9 del testo all'esame dell'Assemblea.

Non voglio pensare assolutamente ad una fuga del relatore (e ho memoria della scampanellata del Presidente per cui è anche possibile che egli non abbia avuto la possibilità di illustrare gli aspetti inerenti all'articolo 9).

Premetto che disposizioni di carattere umanitario sono già dettate dal capo III del testo unico più volte richiamato in tema di statuto dello straniero. Mi riferisco all'articolo 18 in tema di soggiorno per motivi di protezione sociale; all'articolo 19, in tema di divieto di espulsione o di respingimento; all'articolo 20 sulle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali. Questo è per noi il punto nodale. Se attribuiamo alla commissione per il diritto di asilo di poter decidere per motivi umanitari che lo straniero a cui sia stato negato il diritto di asilo (dalla stessa commissione) rimanga in Italia per un anno come previsto dal comma 2 dell'articolo 9, e poi rimanga in Italia con rinnovo di anno in anno, abbiamo svuotato di contenuti il diritto di asilo, un diritto sacrosanto se rimane quello previsto dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione.

Se la maggioranza vuole il grimaldello per estendere a tutti il diritto di asilo, al comma 3, dell'articolo 9, al nostro esame lo ha già trovato: dopo una rigorosa definizione dei requisiti del procedimento - che condividiamo -, si scardina tutto se il permesso umanitario rinnovato di anno in anno fa scattare il quinquennio. Ecco il grimaldello al quale ci opponiamo: quello della trasformazione in carta di soggiorno per il falso asilante politico, che con il pretesto dell'intervento umanitario, che non sarà negato a nessuno, non solo permarrà nel territorio italiano, benché gli sia stato motivatamente negato il diritto di asilo, ma addirittura alla fine verrà equiparato allo straniero - è quello che sta scritto al comma 2 - che abbia ottenuto il diritto di asilo stesso.

È l'obbrobrio buonista, me lo consenta, il collega Soda - che si legge al comma 3, dell'articolo 9. In altre parole, alla fine, todos caballeros. Conclusivamente, il nostro orientamento è per votare il provvedimento sul diritto d'asilo: solo l'intransigente rifiuto della maggioranza rispetto ai nostri emendamenti migliorativi potrebbe farci mutare orientamento, scelta questa che davvero ci starebbe assai stretta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questo provvedimento ci giunge dal Senato, dove è stato recepito in larga parte il disegno di legge governativo: noto - non è la prima volta - che il relatore, della maggioranza, nella fattispecie l'onorevole Soda, se ne sta solo soletto al banco del Comitato dei nove; anche oggi, hanno parlato tre esponenti dell'opposizione, gli onorevoli Lembo e Garra, oltre al sottoscritto, mentre non vi è nessuno della maggioranza...

ANTONIO SODA, Relatore. Il presidente ha avuto un impedimento!

PAOLO ARMAROLI. Escludo tassativamente il caso che l'onorevole Soda rappresenti tutti loro...

ANTONIO SODA, Relatore. Perché?

PAOLO ARMAROLI. Lo escludo tassativamente, per cui debbo arguire che, se vi fossero altri esponenti della maggioranza, come al solito, litigherebbero tra loro e quindi probabilmente sconfesserebbero, anche in questo caso, il povero (ma ricco di dottrina) onorevole Soda. Oppure, altra ipotesi, visto che è un provvedimento per larga parte governativo, va fatto riferimento alla distanza fra Palazzo Chigi, che non a caso è stato imbiancato (un bianco che fa paura), e Montecitorio, con una viuzza in mezzo, via dell'Impresa, che come ho ricordato altra volta e come riferisce Andreotti si chiama così perché nei secoli bui vi fu commesso un delitto, manco a dire, politico. Ecco, questa viuzza, questo budello, via dell'Impresa, è sempre più larga, perché evidentemente maggioranza e Governo non s'intendono. Quindi, escluso il primo caso, resta aperto l'altro.

Ma, a costo di rovinarmi, domandandomi dove e se sto sbagliando, sono perfettamente d'accordo (almeno io, visto che la maggioranza è silente) con le conclusioni dell'onorevole Soda, laddove sostiene "Questi valori" - quelli del provvedimento - "non appartengono a nessuna parte politica, ma rappresentano la condizione e il fondamento della democrazia, nella quale tutti ci riconosciamo e per la quale è sorta la nostra Repubblica. Non può essere dunque occasione di divisione e di lacerazione politica". Proprio così, onorevole Soda: mi riconosco nella filosofia del provvedimento ma, ciò premesso, debbo dire, che tutto è a posto e nulla è in ordine, a cominciare dal riferimento alla Costituzione italiana, che come spesso accade va non solo letta, onorevole Soda, ma va anche doverosamente interpretata.

Allora, se consideriamo il terzo comma dell'articolo 10, dobbiamo riconoscere che la disposizione, in larga misura, è figlia del suo tempo per le ragioni che dirò. Ricordo la norma a tutti nota: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". Correvano gli anni 1946-1947 e si pensava che il diritto d'asilo potesse essere concesso in Italia non a quei milioni, o meglio miliardi, di persone che erano schiave di dittature comuniste, perché esistevano la cortina di ferro e il muro di Berlino, per cui non potevano scappare.

Non si pensava, forse, nemmeno agli antifranchisti perché, anche per ragioni di comodità, gli spagnoli dissidenti da Franco forse stavano meglio in Francia che in Italia. Si pensava, quindi, che il diritto d'asilo potesse essere concesso agli oppositori di dittature militari sudamericane; ma siccome la distanza era molta, il problema sarebbe stato facilmente risolto. Giusto il principio, ma rispetto allo stesso avremmo avuto, non dico poche unità, ma poche centinaia di rifugiati politici, o comunque aventi diritto all'asilo politico. Oggi, onorevole Soda, tutto è cambiato, oggi nell'orbe terraqueo abbiamo qualcosa come sei miliardi di uomini e donne, tra i quali una larghissima parte, forse cinque miliardi, forse più, non godono dei diritti di libertà dei paesi liberaldemocratici che, invece, sono poca cosa dal punto di vista degli abitanti: li circoscriviamo all'Europa, all'America del Nord, a larga parte dell'Africa, a larga parte dell'Asia e dell'America del Sud dove non godono dei nostri privilegi. Fermo restando il principio sacrosanto stabilito dalla nostra Costituzione, oggi vi sono potenziali aventi diritto all'asilo politico che assommano a qualcosa come cinque miliardi di uomini e donne. Siccome oggi tutto è cambiato e abbiamo nuovi mezzi di locomozione, gli immigrati clandestini spuntano da tutte le parti e, se ad essi si aggiungono anche i rifugiati politici e gli aventi diritto all'asilo politico, tutto può accadere. Dico ciò non perché sia contrario al principio, ma perché mi preoccupo che, magari tutti assieme, possiamo costruire una bomba a orologeria che, ovviamente, ci potrà scoppiare tra le mani negli anni futuri.

Ancora non abbiamo il parere della Commissione bilancio - perché siamo in sessione di bilancio - ma, come diceva giustamente l'onorevole Lembo, onorevole Soda, quali oneri si possono prevedere anno per anno? Le rivolgo garbatamente una domanda...

ANTONIO SODA, Relatore. Nella relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge al Senato erano indicati gli oneri e non sono cambiati.

PRESIDENTE. Onorevole Soda, lei può replicare successivamente.

PAOLO ARMAROLI. Ho fatto una domanda e correttamente l'onorevole Soda mi ha risposto. Nulla da dire, anzi lo ringrazio, ma devo rilevare che non possiamo quantificare perché domani potranno presentarsi centomila richiedenti asilo politico alle nostre frontiere così come un milione, due milioni o tre milioni. Dunque, la filosofia del provvedimento è eccellente, ma esso lascia molto a desiderare sotto vari profili. Ad esempio, come è già stato ricordato, la mia proposta di legge filiforme, non è stata tenuta minimamente in considerazione, ma vi chiedo: se un Ocalan viene in Italia, la questione può essere risolta da una commissione tecnico-ministeriale? Evidentemente in casi che comportano pericolo addirittura per le istituzioni, per lo Stato italiano, non si può scaricare sul gatto commissione tecnica una simile questione, ma la responsabilità dovrà essere assunta in prima persona dal Consiglio dei ministri. È evidente, ma di questo non c'è traccia nel provvedimento sfornato dalla Commissione affari costituzionali.

Ancora, per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembra inutile dire che: "In ogni caso la Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione". Va da sé e non si capisce la ragione della specificazione, a meno che la Commissione non sia sospetta di soggiacere ai desideri dei segretari della maggioranza, ad esempio, del ministro dell'interno. Tra l'altro, se ben ricordo, tale aggiunta era assente nel testo del Senato. Soprattutto ci sarebbe molto da dire sui ricorsi, ma di questo parleremo in sede di esame degli emendamenti. Voglio concludere con l'onorevole Lembo sulla parte relativa alle misure di assistenza e di integrazione. Queste disposizioni di pronto intervento sono giuste perché se guardiamo agli articoli 14 e seguenti ci rendiamo conto che quelle previste sono, per una certa parte, appunto misure tampone, di pronto intervento, più che giustificate. Ma dopo, onorevole Soda? Se avremo, ad esempio, un milione di persone - o anche meno - che ottengono l'asilo politico, che cosa ne faremo? Li lasciamo così? Vivono d'aria? Non abbiamo infatti introdotto previsioni dopo le misure di pronto intervento, ferme restando le altre garanzie di ordine sanitario e di diverso genere. Cosa farà allora questa gente? La accogliamo e poi la lasciamo in mezzo ad una strada?

Lei ed io, presumo, siamo persone perbene. Supponiamo che noi si sia costretti a lasciare l'Italia e ad andare in un paese di cui non conosciamo la lingua né altro, mentre lo Stato non ci dà garanzia di assistenza oltre il pronto intervento. Che cosa facciamo allora lei ed io, onorevole Soda, ci diamo agli scippi, spacciamo droga, rubiamo nelle case, diventiamo dei delinquenti pur essendo persone perbene? Lo stesso destino può essere riservato ai poveretti che godranno delle garanzie di pronto intervento e poi saranno abbandonati a sé stessi.

Da ultimo un'annotazione: credo - lo ha anticipato molto opportunamente l'onorevole Lembo - che questo provvedimento debba essere legato a quello che esamineremo tra pochi giorni, venerdì prossimo, in Assemblea, ossia la proposta di legge Fini sull'immigrazione, perché dovremo verificare l'intreccio tra questo provvedimento e i flussi di ingresso. È chiaro infatti che tali flussi potranno essere dilatati o ristretti a seconda del numero delle persone che chiederanno ed otterranno asilo politico. Concludo: tutto è a posto, onorevole Soda, ma nulla è in ordine, come prima e più di prima. Auguri e figli maschi (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del relatore - A.C. 5381)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore. Onorevole Soda, avrebbe esaurito il tempo a sua disposizione, comunque le do qualche minuto.

ANTONIO SODA, Relatore. Voglio soltanto precisare formalmente - trattandosi di un problema sollevato dall'onorevole Lembo e ripreso dal collega Armaroli - che l'articolo 18 è sufficiente a definire gli aspetti relativi al costo ordinario del provvedimento in discussione. Vi è una relazione che accompagna il disegno di legge governativo e alla Camera sono state introdotte alcune modifiche. Complessivamente, quindi, considerato che si è prevista l'indennità per i richiedenti l'asilo per un tempo anche più ampio di quello fissato nel testo del Senato e che abbiamo inoltre meglio definito tutta la procedura del preesame e ridotto i tempi relativi a tale procedura, l'onere complessivo del provvedimento è quello indicato nella relazione tecnica, che è sufficiente.

D'altra parte queste sono le osservazioni emerse nel corso del dibattito; per quanto riguarda le altre questioni, verificheremo in sede di Comitato dei nove se vi siano i margini per ulteriori approfondimenti. Ribadisco che questa legge non appartiene ad alcuna parte politica e quindi ogni contributo sarà accolto dal relatore e dal Comitato dei nove. Vi è comunque la necessità di concludere rapidamente perché i tempi dei lavori in Commissione sono stati lunghi, faticosi e complessi e spesso rallentati su richiesta dell'opposizione; da qui vi è la necessità che l'Italia concluda, con questo provvedimento, la disciplina che attiene al diritto di asilo per la quale abbiamo ricevuto numerosi solleciti da parte dell'ACNUR e dell'ONU.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Di Nardo, ha facoltà di replicare.

ANIELLO DI NARDO, Sottosegretario di Stato per l'interno.

Rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.