Sostituire il comma 7 dell’art. 6 con il seguente:

7. I provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decida di attribuire all’Italia la competenza per l’esame della domanda o di chiedere l’accettazione della competenza da parte di un altro Stato sono adottati dal Delegato con atto scritto e motivato e consegnato dal funzionario di frontiera o di Questura entro 24 ore al richiedente unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione davanti al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Sostituire il comma 7 bis dell’art. 6 con il seguente:

7-bis. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l’esame della stessa, ai sensi dell’art. 7, quando il Delegato abbia rilevato che l’Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.

Nel caso in cui il Delegato della Commissione considera che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione dei Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell’art. 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il Questore, ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione dell'espulsione disposta dal Prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il Regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalita' di comunicazione preventiva al richiedente, in lingua a lui comprensibile, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso.

Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il Questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato gia' disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Il richiedente asilo deve avere la possibilità di presentare in tempo utile al giudice, anche in una lingua da lui conosciuta, una memoria nella quale può rappresentare i motivi del suo dissenso sia alla decisione del Delegato che alle misure di respingimento o espulsione. Il giudice, sentito l'interessato, valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del Delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 14 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

 

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Nell'ipotesi, non del tutto remota, che sorgano problemi riguardo al mantenimento dell'impianto "dissenso-trattenimento-convalida", approvato dalla Commissione affari costituzionali, propongo la seguente soluzione di riserva, fondata su "espulsione o respingimento - trattenimento obbligatorio - convalida":

7. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente.

Nel caso in cui il Delegato della Commissione considera che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione dei Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell’art. 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda il funzionario di frontiera o il Questore provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione dell'espulsione disposta dal Prefetto del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso e adottando la misura di cui all'articolo 14, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Il provvedimento e' adottato con atto scritto e motivato e notificato entro ventiquattro ore dall’adozione all’interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione. Si applica il comma 9 dell'articolo 13 del suddetto Testo unico.