PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALL’ART.6, COMMI 7 E 7-BIS

 

 

Em.1

Aggiungere al comma 7 dell’art.6 la seguente disposizione:

Nel caso che il Delegato della Commissione considera che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda di asilo, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato Competente (Convenzione Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente asilo, si applicano i commi 3 e 5 dell’art.4

(testo proposto da Jürgen e Lucia)

Em.2

Al secondo periodo del comma 7-bis dell’art.6, dopo le parole richiedente asilo, aggiungere il seguente periodo in sostituzione degli esistenti "notificandogli il provvedimento stesso, ove questi non abbia altro titolo a soggiornare sul territorio nazionale, ovvero non abbia proposto impugnazione avverso il provvedimento del Delegato."

Em.3

Sostituire all’inizio del terzo periodo del comma 7-bis dell’art.6 le parole Negli altri casi, con il seguente periodo "Nel caso di impugnazione del provvedimento del Delegato e del conseguente provvedimento di espulsione o respingimento, "