DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE TEMPORANEA E DIRITTO DI ASILO

Testo adottato dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera il 10.11.2000

(Progetto di legge n.5381)

_______________________________

PROMEMORIA PER RIUNIONE ACNUR DEL 21.11.00

Ordine del giorno:

  1. Valutazione complessiva del nuovo testo del DDL
  2. Azioni interventi in vista della discussione in Aula
  3. Problema della mancanza di copertura finanziaria alla legge

_______________________________

1. Valutazione complessiva del nuovo testo del DDL

Senza per ora considerare le novità di cui si apprezza l’introduzione nel corpo del DDL, nell’ottica di un interesse all’approvazione della nuova legge entro la legislatura in corso, il CIR esprime perplessità solo in ordine ad alcune disposizioni del nuovo testo del DDL. Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:

art.6 (Pre-esame)

  1. comma 4: si sottolinea ancora la necessità di conformare la definizione di "manifesta infondatezza" data nel DDL a quella enunciata nella Risoluzione di Londra del 1992. Torniamo quindi a riproporre l’emendamento volto all’eliminazione totale delle lettere c) e d) del comma 5 dell’art.6.
  2. comma 7 e 7-bis: in merito alla nuova formulazione del comma 7 e all’introduzione del comma 7-bis, si sottolinea quanto segue: mentre nell’ultimo periodo del comma 7 si fa esplicito riferimento all’indicazione delle "modalità di impugnazione", nel successivo comma 7-bis l’impugnazione riveste la forma del semplice "dissenso" presumibilmente solo "verbale" all’esecuzione del respingimento/ espulsione quale conseguenza della decisone negativa del delegato della Commissione centrale. Si esprime forte preoccupazione sull’esperibilità in concreto di tale opposizione e quindi sull’effettività di questa forma di tutela giurisdizionale introdotta dal nuovo testo che appare alla fine troppo blanda.
  3. comma 10-bis: se da un lato si può comprendere e condividere la ratio sottostante all’introduzione della norma in esame, dall’altro lato preoccupano le implicazioni sul piano pratico di tale previsione. Ci si chiede, ad es., cosa accadrebbe se un richiedente asilo, si allontana "arbitrariamente" dal domicilio eletto e si reca in un altro Stato UE dove presenta una nuova domanda di asilo e viene poi rinviato in Italia in applicazione della Convenzione Dublino: l’interessato sarà riammesso senz’altro alla procedura, ovvero gli si opporrà l’implicita rinuncia alla sua domanda ex art.6, comma 10-bis? Non è chiaro, infatti, se la disposizione in esame, pur essendo sistematicamente introdotta nella fase del pre-esame, sia applicabile all’intera procedura di asilo (il riferimento all’abbandono del domicilio eletto farebbe presumere di sì).

 

Art.10 (Ricorsi)

  1. comma 1: si ripropone l’eliminazione dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e ciò per tre principali ragioni:

  1. il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è un titolo che non è più previsto nel nuovo sistema normativo introdotto con il T.U. sulle "Disposizioni in materia di disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero in Italia" (D.Lgs.286/98)
  2. la concessione di un simile titolo al soggiorno non è coerente con l’impostazione sistematica del DDL nel quale è evidente che il legislatore considera la fase del ricorso avverso il diniego del diritto di asilo come facente parte integrante della procedura di determinazione del diritto di asilo e quindi i soggetti quali richiedenti asilo fino alla sentenza del giudice ordinario.
  3. in tale ottica, il DDL assegna al ricorrente sia il diritto all’assistenza (art.14) sia il diritto al lavoro (art.7, comma 11). In particolare è noto che l’esercizio del diritto al lavoro può essere compromesso dal possesso di un soggiorno per "motivi di giustizia"

Si propone pertanto di emendare l’art.10, comma 1 come segue:

Al comma 1 dell’art.10, sostituire alle parole di richiedere un permesso per motivi di giustizia, le parole di ottenere la proroga del permesso di soggiorno per richiesta di asilo

 

Art.13 (Estinzione del diritto di asilo)

  1. comma 6: anche in questo caso lascia perplessa la previsione di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Per le stesse ragioni, fino alla sentenza che decide del ricorso avverso la decisione della Commissione centrale, il rifugiato conserva la sua qualifica e quindi dovrebbe poter prorogare anche se temporaneamente il suo soggiorno per concessione asilo. L’intera disposizione andrebbe quindi sostituita con una nuova.

Proposta di emendamento: sostituire il comma 6 con il seguente:

"La presentazione del ricorso ai sensi del comma 5 consente all’interessato di richiedere la proroga del permesso di soggiorno per asilo."

2. Problema della mancanza di copertura finanziaria

Visto che la nota tecnica con cui il DDL Asilo proposto dal Governo venne inviato al Senato nel maggio 1997 specificava che la legge non avrebbe comportato alcun aumento di spesa, il testo non ha mai contenuto una specifica disposizione che prevedesse la copertura finanziaria. E’ evidente tuttavia che la legge ha bisogno di una specifica copertura finanziaria.

In proposito si propone di preparare una lettera in cui, dopo aver espresso un generale apprezzamento per le modifiche sin qui apportate al testo originario del DDL, si chiede come il Governo intenda dare concreta attuazione alle previsioni contenute nel DDL specie con riferimento all’assistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati.

DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE TEMPORANEA E DIRITTO DI ASILO

Testo adottato dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera il 10.11.2000

(Progetto di legge n.5381)

_______________________________

Dal momento che il nuovo testo del DDL Asilo prevede la cognizione del giudice ordinario nella materia di diritto di asilo e, in particolare, l’applicazione - per quanto applicabile - del rito del lavoro nei procedimenti giurisdizionali (Art.10, comma 2), se ne elencano le caratteristiche principali.

PROCESSO DEL LAVORO (artt.413-441 c.p.c.)

1.Il giudizio si introduce con il deposito in cancelleria del ricorso. Il ricorso deve contenere a pena di nullità:

  1. l’indicazione del giudice
  2. nome, cognome, domicilio eletto nel comune dove si trova il giudice del ricorrente; nome, cognome, domicilio o dimora del convenuto;
  3. determinazione dell’oggetto della domanda
  4. esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni
  5. indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione

2. Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione entro 5 giorni dal deposito del ricorso. La data della prima udienza deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato al convenuto entro 10 giorni; la notifica è a carico dell’attore, tranne quando sta in giudizio personalmente (cfr. infra); in quest’ultimo caso è a cura della cancelleria. Tra la notifica al convenuto e la data della prima udienza non possono intercorrere meno di 30 giorni.

NB: i termini non sono perentori

3. La parte può stare in giudizio personalmente solo quando il valore della causa non supera le Lit.250.000. In questo caso il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte. Altrimenti è necessario avere un difensore e il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, già munito di procura. Quando la parte sta in giudizio personalmente ha diritto di proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne redige processo verbale.

NB: bisognerà vedere se la disposizione che prevede il diritto a stare in giudizio personalmente è tra quelle "compatibili" con la specifica materia. Non è infatti quantificabile il valore monetario del procedimento giurisdizionale che deve accertare il diritto di asilo.

4. Il convenuto deve costituirsi in giudizio 10 giorni prima dell’udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva. Durante la prima udienza è previsto l’interrogatorio della parte. C’è pertanto una specie di audizione testimoniale.

5. Nella prima udienza c’è l’onere della comparizione personale della parte la quale deve essere presente all’udienza. Se nella prima udienza si acquisiscono già tutti gli elementi utili alla decisione, può essere sufficiente una sola udienza a definire la causa. Altrimenti, il giudice può fissare una nuova udienza, non oltre 10 giorni.

6. NB: nel rito del lavoro è previsto l’intervento volontario: si può infatti ex art105, comma 2 del c.p.c. intervenire in un giudizio per "sostenere le ragioni di una delle parti", quando chi vi interviene vi ha un interesse proprio. Chi interviene nel giudizio deve costituirsi con le stesse modalità previste, rispettivamente per l’attore e il convenuto. Il giudice può anche farsi assistere, in qualunque momento, da un consulente tecnico qualora la causa lo richieda.