DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE TEMPORANEA E DIRITTO DI ASILO
Testo adottato dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera il 10.11.2000
(Progetto di legge n.5381)
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PROMEMORIA PER RIUNIONE ACNUR DEL 21.11.00
Ordine del giorno:
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1. Valutazione complessiva del nuovo testo del DDL
Senza per ora considerare le novità di cui si apprezza lintroduzione nel corpo del DDL, nellottica di un interesse allapprovazione della nuova legge entro la legislatura in corso, il CIR esprime perplessità solo in ordine ad alcune disposizioni del nuovo testo del DDL. Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:
art.6 (Pre-esame)
Art.10 (Ricorsi)
Si propone pertanto di emendare lart.10, comma 1 come segue:
Al comma 1 dellart.10, sostituire alle parole di richiedere un permesso per motivi di giustizia, le parole di ottenere la proroga del permesso di soggiorno per richiesta di asilo
Art.13 (Estinzione del diritto di asilo)
Proposta di emendamento: sostituire il comma 6 con il seguente:
"La presentazione del ricorso ai sensi del comma 5 consente allinteressato di richiedere la proroga del permesso di soggiorno per asilo."
2. Problema della mancanza di copertura finanziaria
Visto che la nota tecnica con cui il DDL Asilo proposto dal Governo venne inviato al Senato nel maggio 1997 specificava che la legge non avrebbe comportato alcun aumento di spesa, il testo non ha mai contenuto una specifica disposizione che prevedesse la copertura finanziaria. E evidente tuttavia che la legge ha bisogno di una specifica copertura finanziaria.
In proposito si propone di preparare una lettera in cui, dopo aver espresso un generale apprezzamento per le modifiche sin qui apportate al testo originario del DDL, si chiede come il Governo intenda dare concreta attuazione alle previsioni contenute nel DDL specie con riferimento allassistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati.
DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE TEMPORANEA E DIRITTO DI ASILO
Testo adottato dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera il 10.11.2000
(Progetto di legge n.5381)
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Dal momento che il nuovo testo del DDL Asilo prevede la cognizione del giudice ordinario nella materia di diritto di asilo e, in particolare, lapplicazione - per quanto applicabile - del rito del lavoro nei procedimenti giurisdizionali (Art.10, comma 2), se ne elencano le caratteristiche principali.
PROCESSO DEL LAVORO
(artt.413-441 c.p.c.)1.Il giudizio si introduce con il deposito in cancelleria del ricorso. Il ricorso deve contenere a pena di nullità:
2. Il giudice fissa con decreto ludienza di discussione entro 5 giorni dal deposito del ricorso. La data della prima udienza deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione delludienza deve essere notificato al convenuto entro 10 giorni; la notifica è a carico dellattore, tranne quando sta in giudizio personalmente (cfr. infra); in questultimo caso è a cura della cancelleria. Tra la notifica al convenuto e la data della prima udienza non possono intercorrere meno di 30 giorni.
NB: i termini non sono perentori
3. La parte può stare in giudizio personalmente solo quando il valore della causa non supera le Lit.250.000. In questo caso il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte. Altrimenti è necessario avere un difensore e il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, già munito di procura. Quando la parte sta in giudizio personalmente ha diritto di proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne redige processo verbale.
NB: bisognerà vedere se la disposizione che prevede il diritto a stare in giudizio personalmente è tra quelle "compatibili" con la specifica materia. Non è infatti quantificabile il valore monetario del procedimento giurisdizionale che deve accertare il diritto di asilo.
4. Il convenuto deve costituirsi in giudizio 10 giorni prima delludienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva. Durante la prima udienza è previsto linterrogatorio della parte. Cè pertanto una specie di audizione testimoniale.
5. Nella prima udienza cè lonere della comparizione personale della parte la quale deve essere presente alludienza. Se nella prima udienza si acquisiscono già tutti gli elementi utili alla decisione, può essere sufficiente una sola udienza a definire la causa. Altrimenti, il giudice può fissare una nuova udienza, non oltre 10 giorni.
6. NB: nel rito del lavoro è previsto lintervento volontario: si può infatti ex art105, comma 2 del c.p.c. intervenire in un giudizio per "sostenere le ragioni di una delle parti", quando chi vi interviene vi ha un interesse proprio. Chi interviene nel giudizio deve costituirsi con le stesse modalità previste, rispettivamente per lattore e il convenuto. Il giudice può anche farsi assistere, in qualunque momento, da un consulente tecnico qualora la causa lo richieda.