Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

CIRCOLARE N. 66/2000

Prot. n. 4832 del 29 settembre 2000

 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO : Regolarizzazione ex DPCM 16.10.98.
Attivitý lavorativa degli stranieri in attesa del rilascio
del permesso di soggiorno. Successive precisazioni.

 

Alle Direzioni Regionali del lavoro
- Settore Politiche del Lavoro
- Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni  Provinciali del lavoro
- Settore Politiche del Lavoro
- Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.
Rip.ne 19  – Uff.del  Lavoro - Ispett. Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato Lavoro
TRENTO

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Agenzia Regionale del Lavoro
TRIESTE

Alla Direzione Regionale del Lavoro
del Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Alla Regione Siciliana
Ass.to Reg.le Lav. - Ispett. Reg. Lav. - U.S.C.L.S.
PALERMO

Segreteria del Collocamento Lavoratori
dello Spettacolo
ROMA

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
ROMA

All'INPS
Via Ciro il Grande 21
ROMA

All'INAIL
Via IV Novembre, 144
ROMA

 

    Sono pervenute, a questo Servizio, alcune segnalazioni relative al verificarsi di ulteriori stipule di contratti di lavoro con cittadini stranieri extracomunitari, ancora in attesa di permesso di soggiorno, avendo presentato domanda di regolarizzazione ai sensi del DPCM del 16.10.98.

    Al riguardo, con la presente si stabilisce che le disposizioni di cui alla circ. n. 78/99, di questo Servizio sono estese anche ai casi di rapporto di lavoro successivo a quello sottoscritto inizialmente dal cittadino richiedente la regolarizzazione.

    In particolare, il cedolino comprovante l’avvenuta presentazione dell’istanza puÚ essere considerato documento sufficiente per instaurare regolare rapporto di lavoro secondo la disciplina contenuta nella circolare predetta.

    Resta tuttavia fermo che in caso di negativa conclusione del procedimento di regolarizzazione il rapporto di lavoro non potrý proseguire ulteriormente.

    Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.

 

                                                                                      FIRMATO
                                                                    IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                                                                             On.le Paolo Guerrini