Norme in materia di diritto d'asilo.
Nuovo testo C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C.
5463 Garra, C. 5480 Armaroli e C. 6018 Fontanini
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 ottobre 2000.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che sono stati
presentati nuovi emendamenti a seguito della riapertura del termine,
concordata nella seduta del 25 ottobre scorso.
Ricorda che in tale seduta sono stati preannunciati interventi sul
complesso degli emendamenti presentati (vedi allegato).
Alberto LEMBO (AN) esprime apprezzamento per la riapertura dei termini
per la presentazione degli emendamenti. Senza in alcun modo stravolgere
l'impianto del testo, le proposte emendative presentate dal suo gruppo
tendono ad apportare alcune correzioni, al fine di assicurare che la
normativa sul diritto d'asilo sia strettamente conforme ai principi
stabiliti dalla Costituzione. In considerazione della
contemporaneità dell'esame
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della normativa sul diritto d'asilo e di quella concernente
l'immigrazione, sottolinea in particolare l'esigenza di mantenere
nettamente distinte le due materie, nonostante la loro oggettiva
connessione.
Ritiene che alcuni dei nuovi emendamenti presentati dal relatore siano
condivisibili e si augura che possa quindi svilupparsi un confronto
costruttivo, anche in considerazione dell'oggettiva esigenza di colmare
una lacuna legislativa riguardante la mancata attuazione del dettato
costituzionale in materia di diritto d'asilo.
Giacomo GARRA (FI) illustra il suo emendamento 1.3 interamente sostitutivo
dell'articolo 1, la cui formulazione considera impropria, considerando
più opportuno, in merito al riconoscimento del diritto di asilo
politico e della protezione umanitaria, il riferimento all'ordinamento
piuttosto che allo Stato italiano.
Richiama quindi l'attenzione sul suo articolo aggiuntivo 2.01, che
riprende una disposizione già contenuta nella proposta di legge C.
5463, di cui è firmatario, recependo un'obiezione a suo tempo
sollevata dal relatore; il mandato di cattura internazionale nei confronti
del richiedente viene infatti incluso tra le cause ostative al
riconoscimento del diritto d'asilo solo quando questo provenga da un paese
membro dell'Unione europea, al fine di escludere che tale limite operi nei
casi in cui esso provenga da uno Stato che non assicuri il rispetto dei
diritti di libertà.
Carlo GIOVANARDI (misto-CCD), rilevata preliminarmente la
difficoltà di esaminare norme tecnico-giuridiche particolarmente
complesse, illustra il suo emendamento 4.16 tendente a sopprimere il sesto
e settimo periodo del secondo comma dell'articolo 4, laddove si prevede
che nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda di asilo le
donne richiedenti possano avvalersi di un'assistenza adeguata da parte di
personale femminile e che le stesse vengano informate di tale
facoltà. Ritiene infatti che previsioni di questa natura non
favoriscano il superamento di inaccettabili concezioni discriminatorie.
Illustra quindi il suo emendamento 6.42 volto a sopprimere le parole
«o degradanti» al comma 6 dell'articolo 6, nel timore che il
riferimento a trattamenti degradanti sia suscettibile di allargare
eccessivamente l'ammissibilità delle domande di asilo.
Antonio SODA (DS-U), relatore, esprime apprezzamento per la
posizione assunta dall'onorevole Lembo in merito all'impianto complessivo
del testo e preannuncia il suo orientamento favorevole su alcuni degli
emendamenti presentati dal gruppo di Alleanza nazionale, riservandosi di
esprimere un invito al ritiro su quelli che giudica non compatibili con la
filosofia complessiva del provvedimento.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Garra 2.01, esprime
perplessità circa l'introduzione tra le cause ostative al
riconoscimento del diritto di asilo del mandato di cattura internazionale,
dal momento che il relativo concetto è in via di evoluzione; se in
passato si aveva riguardo ad una condizione di reciprocità degli
Stati sulla base di convenzioni, attualmente, in seguito alla istituzione
di tribunali speciali internazionali, tale nozione viene prevalentemente
riferita ai mandati emessi da tali organi. Considera quindi non opportuno
inserire un concetto giuridico la cui definizione non è ancora
sufficientemente stabilizzata. Osserva altresì che l'articolo 1
della Convenzione di Ginevra elenca tassativamente le ipotesi per le quali
non si può dare luogo al riconoscimento del diritto d'asilo;
considera pertanto sufficiente il riferimento a tale Convenzione.
In merito all'emendamento Giovanardi 4.16, ritiene che la previsione
contenuta nel comma 2 dell'articolo 4 del testo in esame, senza in alcun
modo recepire concezioni discriminatorie, intenda tenere nella dovuta
considerazione le diversità culturali dei richiedenti asilo.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, precisa che la disposizione di
cui al
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comma 2 dell'articolo 4, fermo restando che la presentazione della
domanda va presentata al funzionario competente, senza distinzioni di
sesso, è volta a riconoscere alle donne richiedenti la
facoltà di essere assistite da personale appartenente al loro
stesso sesso. Peraltro, l'ordinamento italiano prevede una serie di
ipotesi nelle quali è prevista l'assistenza da parte di persone di
fiducia o di associazioni femminili, in situazioni meritevoli di
particolare tutela. Ricorda, in proposito, che il diritto d'asilo riguarda
non solo la compressione dei diritti politici, ma anche la violazione dei
diritti comunque garantiti dalla Costituzione italiana, come quello
all'integrità personale.
Carlo GIOVANARDI (misto-CCD), sottolineando come questa interpretazione
sia suscettibile di applicazioni che ritiene eccessivamente estensive del
diritto d'asilo, ribadisce le sue perplessità sulla formulazione
degli ultimi due periodi del comma 2 dell'articolo 4.
Antonio SODA (DS-U), relatore, osserva che la legislazione
vigente prevede specifiche forme di assistenza e tutela per soggetti che
si trovino in condizioni di particolare debolezza.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Lembo 1.1 e invita al
ritiro dell'emendamento 2.10, in quanto ritiene che la soppressione del
comma 2 dell'articolo 2 sia in contrasto con l'ispirazione complessiva del
provvedimento.
Illustra infine i suoi emendamenti 2. 15 e 2. 8: il primo volto ad
inserire al comma 1, lettera b) dopo la parola «attuale»,
le parole «e diretto»; il secondo che sopprime alla stessa
lettera b) del comma 1 lo specifico riferimento alle situazioni da
cui possono derivare danni alla vita, alla sicurezza e alle libertà
democratiche.
Giacomo GARRA (FI) evidenzia l'eccessiva minuziosità di alcune
previsioni contenute nell'articolato. Al fine di consentire un più
spedito andamento dei lavori, dichiara la disponibilità a ritirare
i suoi emendamenti, che si riserva di ripresentare in Assemblea.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, pur ritenendo condivisibile
l'osservazione del deputato Garra, in quanto sarebbe preferibile una
formulazione più asciutta delle norme, osserva come, data la
scadenza ormai prossima della legislatura, sia opportuno limitare le
modifiche al testo del Senato solo alle parti delle quali non si condivide
la sostanza, anche in considerazione dell'esigenza di colmare la carenza
normativa in materia di diritto d'asilo, cui il deputato Lembo ha fatto
riferimento. In tal senso ritiene che per ragioni di economia dei lavori
della Commissione sarebbe opportuno concentrare l'esame sui punti
qualificanti del provvedimento su cui si registrano posizioni diverse.
Giacomo GARRA (FI) conferma la disponibilità a ritirare i suoi
emendamenti, considerato che sul provvedimento non si registrano posizioni
particolarmente distanti.
Domenico MASELLI (DS-U) sollecita la votazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 1.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, preso atto della concomitanza
dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.