Martedì 31 ottobre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa
JERVOLINO RUSSO.
La seduta comincia alle 11.
Sull'ordine dei lavori.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, informa la Commissione che
nella giornata di giovedì 2 novembre avrà luogo, a palazzo
San Macuto, una riunione della Commissione questioni giuridiche e diritti
dell'uomo dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; nell'ambito dei lavori
è previsto un incontro con una delegazione delle Commissioni
parlamentari che hanno competenza in materie analoghe a quelle della
predetta Commissione; invita pertanto i colleghi a valutare
l'opportunità di partecipare a tale incontro.
pubblica, al diritto al voto degli italiani residenti all'estero,
all'immigrazione e gruppi di minoranze ed alla problematica delle regioni
ricche e povere.
Sul calendario dei lavori.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, comunica che, a seguito
della riunione di giovedì 26 ottobre 2000 dell'Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato
predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione per il 31
ottobre 2000:
Martedì 31 ottobre 2000.
Ore 11.
Atti del Governo:
Sede referente:
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 11.5.
Martedì 31 ottobre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa
JERVOLINO RUSSO.
La seduta comincia alle 11.50.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione.
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 ottobre 2000.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che il deputato
Armaroli ha chiesto che la pubblicità dei lavori inerenti all'esame
della proposta di legge Fini C. 5808 sia assicurata anche mediante la
trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.
Gianpaolo LANDI di CHIAVENNA (AN), relatore, osserva
preliminarmente che l'attuale clima politico, quale sembra emergere da
dichiarazioni recentemente rese da esponenti della maggioranza e riportate
dagli organi di informazione, non sembra favorire l'avvio di un dibattito
serio e costruttivo sulle modifiche al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione.
rispetto al totale degli stranieri presenti in ciascuna regione. La
previsione risponde all'esigenza di contrastare un fenomeno che vede nei
grandi centri urbani la presenza di concentrazioni di etnie che si pongono
all'origine di tensioni nella civile convivenza con i cittadini italiani.
qualora esistente, abbia dato il suo consenso - e ai genitori a carico
che abbiano superato i 45 anni di età.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, pur non condividendo il merito
delle considerazioni svolte dal relatore, lo ringrazia per i toni pacati
ed improntati al dialogo che hanno informato la sua illustrazione.
Informa altresì che la Commissione per petizioni della Camera
dei deputati della Repubblica Ceca ha chiesto di incontrare, nella
settimana dal 20 al 27 novembre 2000, dei rappresentanti della Commissione
affari costituzionali, per confrontarsi sui temi attinenti alla riforma
dell'amministrazione
Al fine di organizzare tale incontro chiede ai componenti della
Commissione di comunicare la propria disponibilità a parteciparvi.
Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Rel. Sabattini).
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della
sanità (Rel. Palma)
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione (seguito esame C. 5808 Fini - Rel. Landi di Chiavenna)
Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (esame C.
7387, approvato dal Senato, C. 655 Sbarbati, C. 3808 Furio Colombo e C.
4736 Pivetti - Rel. Maselli).
C. 5808 Fini.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Ricorda che nella seduta del 26 ottobre 2000 la Commissione ha
deliberato il disabbinamento dalla proposta di legge Fini C. 5808 delle
altre proposte di legge all'ordine del giorno.
Richiamata la relazione svolta nella seduta del 29 aprile 1999,
illustra i punti di maggior interesse della proposta di legge in esame,
che dispone un'ampia revisione della normativa dettata dal testo unico n.
286 del 1998, intervenendo sulle parti della disciplina che i presentatori
considerano carenti alla luce delle esperienze maturate.
La proposta di legge tende a ridefinire il concetto di determinazione
dei flussi d'ingresso, prevedendo un unico decreto annuale di
programmazione, da emanare tassativamente entro il 31 marzo di ogni anno,
predisposto sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e degli
enti locali, anche in funzione delle esigenze di lavoro prospettate dalle
varie categorie; ciò senza trasferire in forma esclusiva le
competenze sulla determinazione dei flussi agli organi periferici, dal
momento che le indicazioni sarebbero comunque demandate alla valutazione
dei ministri competenti e del Presidente del Consiglio.
Si sofferma quindi sul principio della uniformità di
distribuzione degli stranieri sul territorio nazionale, in funzione della
etnia di appartenenza, sul quale si registra una sostanziale adesione da
parte di chi opera nel settore. A tal fine, l'articolo 11 della proposta
di legge prevede di limitare nei decreti annuali l'incremento dei
cittadini extra comunitari della stessa etnia in una misura non superiore
al 2 per cento rispetto a quelli già soggiornanti in ciascun comune
e non superiore al 5 per cento
L'articolo 2 reca modifiche ad alcune disposizioni contenute
nell'articolo 5 del testo unico in materia di permessi di soggiorno,
portando da 30 a 90 giorni precedenti la scadenza il termine previsto per
presentare la richiesta di rinnovo. Considerata l'impossibilità per
le questure di svolgere adeguate forme di verifica e di controllo nei 30
giorni precedenti il rinnovo, si è ritenuto di prevedere un termine
più ampio al fine di consentire un approfondito controllo ed un
adeguato monitoraggio.
L'articolo 3 introduce il reato di immigrazione clandestina e
configura la fattispecie di falsa o omessa dichiarazione di
generalità. Pur consapevole che l'introduzione del reato di
immigrazione clandestina è suscettibile di alimentare un dibattito
controverso, osserva che lo stesso ministro dell'interno ha evidenziato la
natura particolarmente complessa del fenomeno dell'immigrazione anche
sotto il profilo dello sfruttamento da parte di organizzazioni criminali,
nazionali ed internazionali degli immigrati clandestini. Ritiene che la
previsione della reclusione da 4 a 6 anni per il cittadino straniero che
entri in Italia in violazione della legge, senza in alcun modo essere in
contrasto con i principi costituzionali e dell'ordinamento internazionale,
costituisca un segnale forte nei confronti di chi, anche spinto da uno
stato di necessità, ricorre a qualsiasi mezzo per introdursi in
territorio italiano. Una disciplina più rigorosa si rende
necessaria anche al fine di non alterare le relazioni internazionali,
specialmente nell'ambito dell'Unione europea.
La previsione della fattispecie di falsa e di omessa dichiarazione di
generalità risponde alla necessità di evitare che molti
extracomunitari, interrogati sulla loro identità, rifiutino di
fornire le informazioni richieste, nella certezza che, una volta
trasferiti nei centri di permanenza temporanea e trascorsi i 30 giorni
previsti senza che le autorità competenti siano riuscite a
ricostruire i dati riguardanti la loro identità, potranno rimanere
sul territorio italiano.
L'articolo 7 prevede altresì un aggravamento delle pene da
erogare a carico di chi compia attività dirette a favorire
l'immigrazione clandestina, elevando da 3 a 5 anni il limite massimo della
reclusione.
Entrando nel merito della disciplina in materia di espulsione
amministrativa, si sofferma sulla proposta di prolungare dagli attuali 30
a non meno di 60 giorni la permanenza degli stranieri nei centri di
accoglienza, al fine di offrire alle forze dell'ordine un lasso di tempo
maggiore per avviare i riscontri incrociati, per individuare il paese di
provenienza e le generalità, così da poter poi procedere al
provvedimento di espulsione. Fa quindi menzione della prevista
possibilità, peraltro già esperita negli Stati Uniti, che il
Governo italiano promuova accordi con paesi non appartenenti all'Unione
europea per la istituzione di centri di accoglienza all'interno dei
territori di tali Stati.
L'articolo 12 aggrava il regime sanzionatorio a carico del datore di
lavoro che occupi lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di
soggiorno, con l'intento di contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei
lavoratori extracomunitari.
L'articolo 13 inserisce una modifica della disciplina riguardante la
garanzia per l'accesso al lavoro, prevedendo che i cittadini italiani che
intendono ricorrervi, facendosi «sponsor» dell'ingresso
di uno straniero sul territorio italiano, debbano prestare una cauzione
d'importo pari a 10 milioni di lire, che sarà confiscata nel caso
in cui non riesca a garantirne un inserimento corretto nel mondo del
lavoro.
L'articolo 15 introduce restrizioni in materia di permessi d'ingresso
per il ricongiungimento familiare, circoscrivendo tra l'altro la
possibilità al coniuge non legalmente separato, ai figli minori a
carico - a condizione che l'altro genitore,
Nell'evidenziare come la proposta di legge in esame non persegua
unicamente la finalità di combattere il gravissimo fenomeno
dell'immigrazione clandestina, preoccupandosi altresì di introdurre
misure di integrazione sociale ed economica, si sofferma sugli articoli 17
e 18 della proposta di legge volti a introdurre politiche di
incentivazione fiscale e iniziative tendenti a favorire la mobilità
e la flessibilità del lavoro, in un quadro di sviluppo delle
attività nelle quali possano essere impiegati i lavoratori
extracomunitari. In particolare l'articolo 18 prevede che il ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il ministro delle
finanze e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, fissa le misure di sostegno per politiche di incentivazione
fiscale e contributiva, per la mobilità e la flessibilità
del lavoro, per la ridistribuzione quantitativa e qualitativa sul
territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria, per lo sviluppo
di iniziative economiche fra cittadini italiani ed extracomunitari nei
paesi di provenienza di questi ultimi.
L'articolo 20 prevede, infine, l'istituzione del Ministero per
l'immigrazione, ritenendosi che la politica in questo ambito, coinvolgendo
tutte le realtà territoriali, nonché responsabilità a
livello nazionale ed internazionale, non possa essere di esclusiva
pertinenza delle regioni - rispetto alle quali va certamente segnalata
l'importanza di una cooperazione forte e di un'attività che non sia
meramente consuntiva - e debba piuttosto trovare un momento di valutazione
complessiva e di coordinamento politico. In tale ambito, l'istituzione del
ministero risponderebbe all'esigenza non solo di definire i flussi e le
presenze extracomunitarie dal punto di vista qualitativo e quantitativo,
ma anche di attivare politiche tese all'integrazione, all'affermazione di
una filosofia di civile coesistenza. Evidenzia sotto questo profilo come
le forze politiche, lungi dall'eludere il problema dell'immigrazione di
lavoratori extracomunitari, debbano affrontarlo in un quadro di regole che
vedano al loro interno l'affermazione dei principi della
solidarietà - nei limiti in cui non leda quello della sicurezza - e
della tutela dell'identità culturale e sociale.
Ritiene che la proposta in esame possa costituire la base per un serio
ed ampio dibattito anche attraverso l'eventuale proposizione di proposte
emendative. Si augura di non dover registrare preclusioni di carattere
ideologico e contrapposizioni politiche, anche alla luce del
riconoscimento da parte di autorevoli esponenti del Governo della
necessità di una rivisitazione di vari aspetti del testo unico n.
286. Esprime l'auspicio che, al di là delle tensioni politiche e
della radicalizzazione dei rapporti conseguente a talune esternazioni,
l'intelligenza dei componenti la I Commissione e in genere delle forze
politiche presenti in Parlamento consenta di raggiungere il punto
d'incontro necessario per affrontare con equilibrio il gravissimo fenomeno
dell'immigrazione, nel rispetto del principio della tutela
dell'identità e della sicurezza del popolo italiano, senza tuttavia
avviare processi di svalorizzazione di quell'integrazione che è
parte del programma di Alleanza nazionale.