I Commissione - Resoconto di marted́ 31 ottobre 2000


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 31 ottobre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 11.

Sull'ordine dei lavori.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, informa la Commissione che nella giornata di giovedì 2 novembre avrà luogo, a palazzo San Macuto, una riunione della Commissione questioni giuridiche e diritti dell'uomo dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; nell'ambito dei lavori è previsto un incontro con una delegazione delle Commissioni parlamentari che hanno competenza in materie analoghe a quelle della predetta Commissione; invita pertanto i colleghi a valutare l'opportunità di partecipare a tale incontro.
Informa altresì che la Commissione per petizioni della Camera dei deputati della Repubblica Ceca ha chiesto di incontrare, nella settimana dal 20 al 27 novembre 2000, dei rappresentanti della Commissione affari costituzionali, per confrontarsi sui temi attinenti alla riforma dell'amministrazione


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pubblica, al diritto al voto degli italiani residenti all'estero, all'immigrazione e gruppi di minoranze ed alla problematica delle regioni ricche e povere.
Al fine di organizzare tale incontro chiede ai componenti della Commissione di comunicare la propria disponibilità a parteciparvi.

Sul calendario dei lavori.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, comunica che, a seguito della riunione di giovedì 26 ottobre 2000 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione per il 31 ottobre 2000:

Martedì 31 ottobre 2000.

Ore 11.

Atti del Governo:
Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Rel. Sabattini).
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della sanità (Rel. Palma)

Sede referente:
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (seguito esame C. 5808 Fini - Rel. Landi di Chiavenna)
Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (esame C. 7387, approvato dal Senato, C. 655 Sbarbati, C. 3808 Furio Colombo e C. 4736 Pivetti - Rel. Maselli).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.5.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 ottobre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 11.50.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
C. 5808 Fini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 ottobre 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che il deputato Armaroli ha chiesto che la pubblicità dei lavori inerenti all'esame della proposta di legge Fini C. 5808 sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Ricorda che nella seduta del 26 ottobre 2000 la Commissione ha deliberato il disabbinamento dalla proposta di legge Fini C. 5808 delle altre proposte di legge all'ordine del giorno.

Gianpaolo LANDI di CHIAVENNA (AN), relatore, osserva preliminarmente che l'attuale clima politico, quale sembra emergere da dichiarazioni recentemente rese da esponenti della maggioranza e riportate dagli organi di informazione, non sembra favorire l'avvio di un dibattito serio e costruttivo sulle modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
Richiamata la relazione svolta nella seduta del 29 aprile 1999, illustra i punti di maggior interesse della proposta di legge in esame, che dispone un'ampia revisione della normativa dettata dal testo unico n. 286 del 1998, intervenendo sulle parti della disciplina che i presentatori considerano carenti alla luce delle esperienze maturate.
La proposta di legge tende a ridefinire il concetto di determinazione dei flussi d'ingresso, prevedendo un unico decreto annuale di programmazione, da emanare tassativamente entro il 31 marzo di ogni anno, predisposto sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e degli enti locali, anche in funzione delle esigenze di lavoro prospettate dalle varie categorie; ciò senza trasferire in forma esclusiva le competenze sulla determinazione dei flussi agli organi periferici, dal momento che le indicazioni sarebbero comunque demandate alla valutazione dei ministri competenti e del Presidente del Consiglio.
Si sofferma quindi sul principio della uniformità di distribuzione degli stranieri sul territorio nazionale, in funzione della etnia di appartenenza, sul quale si registra una sostanziale adesione da parte di chi opera nel settore. A tal fine, l'articolo 11 della proposta di legge prevede di limitare nei decreti annuali l'incremento dei cittadini extra comunitari della stessa etnia in una misura non superiore al 2 per cento rispetto a quelli già soggiornanti in ciascun comune e non superiore al 5 per cento


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rispetto al totale degli stranieri presenti in ciascuna regione. La previsione risponde all'esigenza di contrastare un fenomeno che vede nei grandi centri urbani la presenza di concentrazioni di etnie che si pongono all'origine di tensioni nella civile convivenza con i cittadini italiani.
L'articolo 2 reca modifiche ad alcune disposizioni contenute nell'articolo 5 del testo unico in materia di permessi di soggiorno, portando da 30 a 90 giorni precedenti la scadenza il termine previsto per presentare la richiesta di rinnovo. Considerata l'impossibilità per le questure di svolgere adeguate forme di verifica e di controllo nei 30 giorni precedenti il rinnovo, si è ritenuto di prevedere un termine più ampio al fine di consentire un approfondito controllo ed un adeguato monitoraggio.
L'articolo 3 introduce il reato di immigrazione clandestina e configura la fattispecie di falsa o omessa dichiarazione di generalità. Pur consapevole che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina è suscettibile di alimentare un dibattito controverso, osserva che lo stesso ministro dell'interno ha evidenziato la natura particolarmente complessa del fenomeno dell'immigrazione anche sotto il profilo dello sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, nazionali ed internazionali degli immigrati clandestini. Ritiene che la previsione della reclusione da 4 a 6 anni per il cittadino straniero che entri in Italia in violazione della legge, senza in alcun modo essere in contrasto con i principi costituzionali e dell'ordinamento internazionale, costituisca un segnale forte nei confronti di chi, anche spinto da uno stato di necessità, ricorre a qualsiasi mezzo per introdursi in territorio italiano. Una disciplina più rigorosa si rende necessaria anche al fine di non alterare le relazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.
La previsione della fattispecie di falsa e di omessa dichiarazione di generalità risponde alla necessità di evitare che molti extracomunitari, interrogati sulla loro identità, rifiutino di fornire le informazioni richieste, nella certezza che, una volta trasferiti nei centri di permanenza temporanea e trascorsi i 30 giorni previsti senza che le autorità competenti siano riuscite a ricostruire i dati riguardanti la loro identità, potranno rimanere sul territorio italiano.
L'articolo 7 prevede altresì un aggravamento delle pene da erogare a carico di chi compia attività dirette a favorire l'immigrazione clandestina, elevando da 3 a 5 anni il limite massimo della reclusione.
Entrando nel merito della disciplina in materia di espulsione amministrativa, si sofferma sulla proposta di prolungare dagli attuali 30 a non meno di 60 giorni la permanenza degli stranieri nei centri di accoglienza, al fine di offrire alle forze dell'ordine un lasso di tempo maggiore per avviare i riscontri incrociati, per individuare il paese di provenienza e le generalità, così da poter poi procedere al provvedimento di espulsione. Fa quindi menzione della prevista possibilità, peraltro già esperita negli Stati Uniti, che il Governo italiano promuova accordi con paesi non appartenenti all'Unione europea per la istituzione di centri di accoglienza all'interno dei territori di tali Stati.
L'articolo 12 aggrava il regime sanzionatorio a carico del datore di lavoro che occupi lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno, con l'intento di contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori extracomunitari.
L'articolo 13 inserisce una modifica della disciplina riguardante la garanzia per l'accesso al lavoro, prevedendo che i cittadini italiani che intendono ricorrervi, facendosi «sponsor» dell'ingresso di uno straniero sul territorio italiano, debbano prestare una cauzione d'importo pari a 10 milioni di lire, che sarà confiscata nel caso in cui non riesca a garantirne un inserimento corretto nel mondo del lavoro.
L'articolo 15 introduce restrizioni in materia di permessi d'ingresso per il ricongiungimento familiare, circoscrivendo tra l'altro la possibilità al coniuge non legalmente separato, ai figli minori a carico - a condizione che l'altro genitore,


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qualora esistente, abbia dato il suo consenso - e ai genitori a carico che abbiano superato i 45 anni di età.
Nell'evidenziare come la proposta di legge in esame non persegua unicamente la finalità di combattere il gravissimo fenomeno dell'immigrazione clandestina, preoccupandosi altresì di introdurre misure di integrazione sociale ed economica, si sofferma sugli articoli 17 e 18 della proposta di legge volti a introdurre politiche di incentivazione fiscale e iniziative tendenti a favorire la mobilità e la flessibilità del lavoro, in un quadro di sviluppo delle attività nelle quali possano essere impiegati i lavoratori extracomunitari. In particolare l'articolo 18 prevede che il ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il ministro delle finanze e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per politiche di incentivazione fiscale e contributiva, per la mobilità e la flessibilità del lavoro, per la ridistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria, per lo sviluppo di iniziative economiche fra cittadini italiani ed extracomunitari nei paesi di provenienza di questi ultimi.
L'articolo 20 prevede, infine, l'istituzione del Ministero per l'immigrazione, ritenendosi che la politica in questo ambito, coinvolgendo tutte le realtà territoriali, nonché responsabilità a livello nazionale ed internazionale, non possa essere di esclusiva pertinenza delle regioni - rispetto alle quali va certamente segnalata l'importanza di una cooperazione forte e di un'attività che non sia meramente consuntiva - e debba piuttosto trovare un momento di valutazione complessiva e di coordinamento politico. In tale ambito, l'istituzione del ministero risponderebbe all'esigenza non solo di definire i flussi e le presenze extracomunitarie dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ma anche di attivare politiche tese all'integrazione, all'affermazione di una filosofia di civile coesistenza. Evidenzia sotto questo profilo come le forze politiche, lungi dall'eludere il problema dell'immigrazione di lavoratori extracomunitari, debbano affrontarlo in un quadro di regole che vedano al loro interno l'affermazione dei principi della solidarietà - nei limiti in cui non leda quello della sicurezza - e della tutela dell'identità culturale e sociale.
Ritiene che la proposta in esame possa costituire la base per un serio ed ampio dibattito anche attraverso l'eventuale proposizione di proposte emendative. Si augura di non dover registrare preclusioni di carattere ideologico e contrapposizioni politiche, anche alla luce del riconoscimento da parte di autorevoli esponenti del Governo della necessità di una rivisitazione di vari aspetti del testo unico n. 286. Esprime l'auspicio che, al di là delle tensioni politiche e della radicalizzazione dei rapporti conseguente a talune esternazioni, l'intelligenza dei componenti la I Commissione e in genere delle forze politiche presenti in Parlamento consenta di raggiungere il punto d'incontro necessario per affrontare con equilibrio il gravissimo fenomeno dell'immigrazione, nel rispetto del principio della tutela dell'identità e della sicurezza del popolo italiano, senza tuttavia avviare processi di svalorizzazione di quell'integrazione che è parte del programma di Alleanza nazionale.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, pur non condividendo il merito delle considerazioni svolte dal relatore, lo ringrazia per i toni pacati ed improntati al dialogo che hanno informato la sua illustrazione.

Sull'ordine dei lavori.

Giacomo GARRA (FI), parlando sull'ordine dei lavori, chiede di anticipare la riunione dell'ufficio di presidenza.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ritiene che la richiesta dell'onorevole Garra possa essere soddisfatta sospendendo la seduta riguardante il provvedimento sulla disciplina dell'immigrazione; ritiene altresì che la Commissione, dopo la riunione dell'ufficio di presidenza, possa


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rapidamente esaminare la proposta di legge recante norme per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno, sulla quale si registra un ampio consenso.

Paolo ARMAROLI (AN) ritiene che la discussione di carattere generale sulla proposta di legge Fini C. 5808 dovrebbe concludersi nella seduta odierna, così come peraltro aveva proposto lo stesso deputato Soda nella seduta del 26 ottobre 2000; ciò al fine di disporre del tempo necessario per procedere all'esame degli emendamenti.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ricordato che l'esame del provvedimento in Assemblea è stato calendarizzato per il 1o dicembre e ribadito l'interesse ad istruire adeguatamente l'articolato in esame, ritiene che la discussione di carattere generale possa proseguire nel pomeriggio di lunedì 6 novembre 2000. Assicura quindi che nella imminente riunione dell'Ufficio di presidenza sarà convenuto un congruo termine per la presentazione degli emendamenti.
Sospende la seduta al fine di riunire l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.40.

Si riprende l'esame della proposta di legge Fini C. 5808.

Paolo ARMAROLI (AN) rileva che la proposta di legge Fini C. 5808 interpreta il disagio avvertito dai cittadini anche alla luce di episodi di violenza dei quali si rendono quotidianamente protagonisti gli extracomunitari. A fronte di tali fenomeni, la proposta di legge, come ha opportunamente sottolineato il relatore, non è finalizzata esclusivamente a configurare il reato di immigrazione clandestina ma tende a proporre opportune modifiche ad una disciplina normativa che in materia di immigrazione ha denotato limiti e carenze oggettive.


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Rileva che sulla proposta di legge in esame i rappresentanti della maggioranza non hanno espresso alcuna posizione, fatta eccezione per il presidente Jervolino, la quale ha correttamente manifestato il suo dissenso. Tale atteggiamento appare scandaloso, anche alla luce del fatto che la stessa maggioranza aveva dichiarato di condividere l'esigenza di introdurre adeguati correttivi alla cosiddetta legge Turco-Napolitano. Peraltro i deputati di maggioranza firmatari di proposte di legge in materia non hanno mai preso parte ai lavori della Commissione.
In tale contesto, stigmatizza il tentativo di far slittare i tempi del dibattito, dopo che per circa un anno e mezzo si è svolta una frammentata discussione dalla quale, tuttavia, non è mai emersa una chiara posizione dei gruppi di maggioranza.
In sostanza, sul tema relativo alla necessità di modificare la disciplina in materia di immigrazione non vi è stato alcun dibattito e la maggioranza, derogando a criteri di fair play sempre rispettati dall'opposizione, ha eluso il confronto. Paventa quindi il rischio che, perdurando l'atteggiamento dilatorio, la proposta di legge Fini C. 5808 possa non essere adeguatamente istruita dalla Commissione. Tale prospettiva lo induce a ritenere che il vero confronto comincerà a svilupparsi nel momento in cui inizierà l'esame in Assemblea; in quel contesto ciascun gruppo parlamentare dovrà necessariamente assumersi le proprie responsabilità di fronte al paese.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, fa presente al deputato Armaroli, al quale dà atto di aver correttamente ricordato di essersi espressa in senso contrario alla proposta di legge Fini C. 5808, che anche il deputato Soda, a nome del gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo, ha espresso in Commissione una posizione contraria al provvedimento. Ricorda, inoltre, che il Comitato ristretto stava procedendo all'esame delle proposte di legge in materia, nell'ambito di un confronto che, accanto a posizioni differenziate, aveva fatto emergere anche possibilità di convergenza. Tale lavoro è stato di fatto vanificato dal mutamento di strategia parlamentare promosso, sia pur legittimamente, dal gruppo di Alleanza nazionale. Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 19 di mercoledì 8 novembre 2000.
Rinvia il seguito dell'esame a lunedì 6 novembre 2000.

La seduta termina alle 12.55.