I Commissione - Resoconto di lunedĪ 6 novembre 2000


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lunedì 6 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 15.5.

Sul calendario dei lavori.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, comunica che, a seguito della riunione di martedì 31 ottobre 2000 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione per il periodo dal 6 all'8 novembre 2000:

Lunedì 6 novembre 2000.

Ore 15

Atti del Governo:
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della sanità (Rel. Palma);
Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Rel. Sabattini).

Sede referente:
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (seguito esame C. 5808 Fini - Rel. Landi di Chiavenna);
Norme in materia di diritto d'asilo (seguito esame nuovo testo C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480 Armaroli e C. 6018 Fontanini - Rel. Soda).

Martedì 7 novembre 2000.

Ore 14

Atti del Governo:
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della sanità (Rel. Palma).


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Sede referente:
Norme in materia di diritto d'asilo (seguito esame nuovo testo C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480 Armaroli e C. 6018 Fontanini - Rel. Soda).

Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mercoledì 8 novembre 2000.

Ore 14

Comitato permanente per i pareri:
Alle Commissioni riunite IX e XIII:
DL 265/2000: Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca (esame C. 7401 Governo, approvato dal Senato - Rel. Palma);
Alla VI Commissione:
DL 268/2000: Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e accise (esame C. 7395 Governo, approvato dal Senato - Rel. Massa);
Alla III Commissione:
DL 295/2000: Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia (esame C. 7376 Governo - Rel. Orlando);
Ratifica Accordo Italia-Armenia sulla promozione e protezione degli investimenti (esame C. 7076 Governo, approvato dal Senato - Rel. Orlando);
Ratifica Accordo Italia-Moldavia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti (esame C. 7080 Governo, approvato dal Senato - Rel. Garra);
Ratifica degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (esame C. 6757 Governo, approvato dal Senato - Rel. Boato);
Ratifica Accordo Italia-Eritrea sulla promozione e protezione degli investimenti (esame C. 7078 Governo, approvato dal Senato - Rel. Garra);
Alla VI Commissione: Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi (esame nuovo testo C. 2195 e abb. - Rel. Maselli);
Alla XII Commissione: Legge quadro in materia di malattie croniche invalidanti (esame testo unificato C. 70 e abb. - Rel. Boato);
Medicine non convenzionali (esame testo unificato C. 3891 ed abb. - Rel. Orlando).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 6 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la sanità Grazia Labate e per la funzione pubblica Raffaele Cananzi.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della sanità.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 ottobre 2000.

Paolo ARMAROLI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione, prima di procedere all'espressione del suo parere, trasmetta lo schema di regolamento al Comitato per la legislazione al fine di acquisirne le valutazioni, in conformità con l'orientamento seguito


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relativamente allo schema di testo unico delle leggi in materia di documentazione amministrativa all'esame della Commissione.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, fa presente che la Commissione ha ritenuto di acquisire il parere del Comitato per la legislazione sullo schema di testo unico delle leggi in materia di documentazione amministrativa in ragione della peculiare natura del provvedimento e della complessa procedura delineata dalla legge di semplificazione n. 50 del 1999 ai fini della sua adozione. Lo schema di regolamento oggi all'esame della Commissione ha natura del tutto diversa e non presenta analoghi profili di elevata complessità tecnico-procedurale. Ricorda in proposito che la Commissione ha già esaminato numerosi schemi di regolamento in materia di organizzazione dei ministeri e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, del tutto analoghi a quello in esame, senza acquisire il parere del Comitato della legislazione, ma tenendo nella dovuta considerazione il parere del Consiglio di Stato e pervenendo all'espressione di pareri molto articolati e largamente condivisi.

Paolo ARMAROLI (AN) insiste nella richiesta di acquisire il parere del Comitato per la legislazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento e in linea con le raccomandazioni più volte espresse in materia dalla Presidenza della Camera.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, fa presente che ai sensi del comma 3 dell'articolo 96-ter, il parere del Comitato per la legislazione sugli schemi di atti normativi del Governo deve essere richiesto da un quinto dei componenti la Commissione. In assenza di tale richiesta ritiene che non si possa accedere a una interpretazione estensiva della norma regolamentare.
Intervenendo nel merito, sottolinea alcuni elementi di novità contenuti nella schema di regolamento in esame rispetto ai precedenti, rilevati positivamente anche nel parere del Consiglio di Stato.
In particolare, esprime apprezzamento per la disposizione recata dal comma 9 dell'articolo 1, che include tra le competenze dell'ufficio legislativo le attività finalizzate a garantire la qualità del linguaggio, l'analisi di fattibilità delle norme, lo snellimento e la semplificazione della normativa in linea con gli indirizzi in tema di politica della legislazione espressi, in particolare, da questo ramo del Parlamento.
In riferimento al contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione, questione alla quale la Commissione ha sempre prestato particolare attenzione, ritiene che la previsione di cento unità recata dall'articolo 3 risulti ragionevole. Esprime inoltre apprezzamento sia per la previsione che il ricorso al personale esterno sia subordinato alla oggettiva impossibilità di far fronte a specifiche esigenze con il personale interno, che viene pertanto correttamente valorizzato, sia per quella che subordina la nomina di detto personale esterno alla dimostrazione di provata competenza, desumibile da specifici currricula. Tale principio si applica, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, anche per la nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione.
Con riferimento alla questione della natura transitoria del regolamento, rileva come l'articolo 8, comma 1, chiarisca l'ambito temporale di applicazione delle norme.
Sulla modalità di ripartizione delle competenze tra i due Dipartimenti si rimette alle valutazioni del Governo, esprimendo comunque apprezzamento per la soluzione organizzativa di tipo dipartimentale adottata e segnalando l'opportunità di tenere conto del rilievo espresso dalla XII Commissione circa l'opportunità di inserire tra le competenze del secondo Dipartimento, quelle della tutela della salute nelle attività sportive e della tutela della salute mentale.
Appare invece dubbio l'inserimento nell'ambito delle competenze del medesimo


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Dipartimento delle competenze relative ai rapporti «normativi» in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e agli interventi «normativi» relativamente all'assistenza sanitaria a cittadini stranieri, attesa la natura operativa e gestionale delle competenze spettanti a tale struttura.

Alberto LEMBO (AN) osserva che anche in relazione allo schema di regolamento in esame possono essere formulati rilievi tecnici analoghi a quelli già espressi in occasione dell'esame di altri regolamenti di organizzazione e puntualmente segnalati dal Consiglio di Stato.
Si riferisce in particolare all'articolo 1, comma 6, che definisce in modo eccessivamente generico le funzioni del capo di Gabinetto, nonché all'articolo 2, comma 5, che articola il servizio del controllo interno in cinque uffici dirigenziali, senza che siano chiare le modalità di coordinamento dell'attività dei medesimi.
All'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di individuare specifici incarichi di livello dirigenziale all'interno degli uffici di diretta collaborazione, non appare chiaro quali siano i criteri di attribuzione dei predetti incarichi.
Con riferimento agli articoli 9 e 10, concernenti le competenze dei due dipartimenti e che riguardano anche materie sulle quali la normativa vigente prevede specifiche funzioni della Conferenza permanente Stato-regioni, rileva la necessità di prevedere espressamente una clausola di salvaguardia delle competenze di tale organo, al fine di preservare il provvedimento da possibili censure sotto il profilo della legittimità.

Paolo ARMAROLI (AN) rileva che l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamenti sugli atti normativi del Governo successivamente all'acquisizione di tutti gli altri pareri previsti dalle norme sui medesimi atti, ed in particolare dopo quello del Consiglio di Stato, così come indicato in una lettera dei Presidenti delle Camere, ha consentito agli organi parlamentari di ampliare gli elementi sulla base dei quali formulare i propri pareri.
Con riferimento al provvedimento in esame, segnala la mancata sincronia con l'adozione del regolamento relativo al Ministero del lavoro, che a decorrere dalla prossima legislatura sarà accorpato con il Ministero della sanità nell'istituendo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Sottolinea l'opportunità di verificare la congruità dell'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 266 del 1993, in riferimento alle competenze della Conferenza permanente Stato-regioni in materia, nonché quella di verificare l'adeguatezza delle modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.
Esprime, infine, l'auspicio che il relatore tenga conto dei rilievi formulati dai deputati dei gruppi di opposizione nel predisporre la sua proposta di parere.

Il sottosegretario Grazia LABATE rileva che nell'adozione dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero della sanità il Governo ha proceduto conformemente alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 300 del 1999, che non impone come necessaria l'adozione congiunta di tale regolamento con quello relativo al Ministero del lavoro, del quale, peraltro, è in corso la relativa predisposizione.
Con riferimento ai rilievi del relatore, osserva che la Segreteria tecnica è stata configurata come organo di supporto tecnico necessario per l'istruttoria delle molteplici questioni sottoposte alla decisione del ministro.
Con riferimento alla determinazione della pianta organica, essa appare in linea con lo spirito della riforma, che punta alla valorizzazione e alla razionalizzazione delle funzioni dirigenziali.
Relativamente alla questione delle competenze della Conferenza permanente Stato-regioni, manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere il rilievo circa l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia di tali competenze, al fine di


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evitare l'insorgere di un contenzioso relativo a questo aspetto; su questo profilo osserva, peraltro, che vi è stato sempre un ampio coinvolgimento della Conferenza nelle scelte relative alla sanità, anche su questioni per le quali la normativa vigente non prevede espressamente un ruolo specifico.
Sul rilievo relativo alla collocazione della ricerca sanitaria nel primo dipartimento, fa presente che essa risponde ad una esigenza di adeguamento normativo sia alla più recente disciplina della ricerca scientifica sia ad atti e risoluzioni provenienti dagli organi dell'Unione europea.
L'articolazione del Servizio del controllo in cinque uffici di livello dirigenziale risponde poi ad una moderna visione delle funzioni di controllo, non più improntate ad una logica burocratico-amministrativa, ma ispirate alla finalità di una verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di competenza del ministero e della qualità e dell'efficienza delle scelte adottate per il raggiungimento di questi obiettivi.
Per quanto riguarda la perplessità espressa dal Presidente sulla dizione «rapporti normativi», presente alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10, ritiene che tale perplessità possa essere superata sostituendo la predetta locuzione con l'espressione «adeguamenti normativi», che appare più congrua anche in vista dei futuri adempimenti, quale quello relativo al passaporto sanitario, previsto a livello europeo.
Conclusivamente osserva che l'organizzazione delineata nel provvedimento appare rispondente sia alle linee di riforma contenute nel decreto legislativo n. 300 del 199, sia alle moderne esigenze organizzative di una struttura ministeriale.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, ritenendo che il dibattito odierno abbia fornito al relatore gli elementi necessari per la predisposizione della proposta di parere.


Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 31 ottobre 2000.

Alberto LEMBO (AN) ritiene che, in considerazione della complessità e dell'ampiezza della materia affrontata dal testo unico, sarebbe opportuno che la Commissione rinviasse l'esame ad un momento successivo all'acquisizione del parere richiesto al Comitato per la legislazione, assumendo come punto di riferimento per la discussione una bozza di parere che il relatore potrebbe predisporre anche tenendo conto della pronuncia del Comitato.

Sergio SABATTINI (DS-U), relatore, condivide, in linea di massima, la proposta del deputato Lembo e rileva la necessità di contemperare la sua eventuale accettazione con le esigenze legate ai tempi a disposizione della Commissione per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Raffaele CANANZI esprime apprezzamento per la puntuale relazione e sottolinea la correttezza e l'opportunità della procedura seguita dal Governo per la predisposizione dello schema di testo unico. Ricorda, in particolare, che il Consiglio di Stato aveva sostenuto, attesa la natura organizzatoria delle disposizioni normative in esame, che tutta la materia avrebbe potuto essere disciplinata in via regolamentare, ad eccezione delle norme relative alle sanzioni. Il Governo ha ritenuto opportuno configurare una sorta di doppio binario, prevedendo che il testo unico comprenda, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In particolare, il Governo ha predisposto tre testi distinti: il primo, che contiene l'insieme di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, e che assume la forma di un regolamento,


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composto di un unico articolo, approvativo del testo unico; il secondo, recante le sole norme di rango legislativo, che sarà emanato con decreto legislativo e, infine, il testo recante le sole disposizioni regolamentari, che sarà emanato con la procedura propria dei regolamenti di delegificazione. Ritiene che tale procedura, alla quale il Governo attribuisce un carattere cautelativo, non ponga alcun problema sotto il profilo costituzionale.
Rileva inoltre che la materia disciplinata dal testo unico appare particolarmente complessa, in ragione delle numerose disposizioni stratificatesi nel corso degli anni. L'intervento di riorganizzazione normativa, tra l'altro, ha dovuto tenere conto dell'esigenza di distinguere tra documentazione amministrativa storico-cartacea e documentazione amministrativa informatica, con l'intento, a suo avviso realizzato, di conferire elementi di necessaria armonizzazione a questi due profili. Ritiene pertanto che sia stato realizzato l'obiettivo di pervenire alla semplificazione della materia, in un contesto di imprescindibile coordinamento formale delle disposizioni normative.
In conclusione, condividendo la prospettiva di aggiornare il dibattito ad una fase in cui il relatore avrà avuto la possibilità di predisporre una bozza di parere anche sulla base della pronuncia per il Comitato per la legislazione, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulle problematiche che andranno emergendo nel corso dell'esame.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, preso atto della convergenza registratasi sull'opportunità di riprendere l'esame dello schema di testo unico in un momento successivo all'espressione del parere da parte del Comitato per la legislazione, prevista nel corso di questa settimana, ritiene che il relatore potrebbe predisporre uno schema di parere, da sottoporre all'attenzione della Commissione nella seduta di martedì 14 novembre 2000.

Sergio SABATTINI (DS-U), relatore, assicura la sua disponibilità nel senso indicato dal presidente.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Lunedi 6 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Raffaele Cananzi.

La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
C. 5808 Fini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 31 ottobre 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che il deputato Armaroli ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Domenico MASELLI (DS-U), premesso che le recenti dichiarazioni di esponenti della maggioranza, stigmatizzate dal relatore nel suo intervento del 31 ottobre 2000, appaiono pienamente giustificate dall'irrigidimento della posizione parlamentare adottata dal gruppo di Alleanza nazionale nel momento in cui ha chiesto il disabbinamento dalla proposta di legge Fini C. 5808 delle altre proposte di legge in materia di disciplina dell'immigrazione, rileva anzitutto che la proposta di legge in esame è stata predisposta prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge n. 40 del 1998 e che,


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pertanto, non tiene conto dell'approfondito monitoraggio che ha preceduto l'emanazione del regolamento stesso. Quest'ultimo, peraltro, pur essendo stato predisposto dal Governo nei termini previsti dalla legge, è entrato in vigore con un ritardo di circa un anno, in conseguenza della richiesta avanzata dal gruppo di Alleanza nazionale, che il testo sottoposto all'esame della Commissione fosse corredato dagli altri pareri prescritti dalla legge. Tale richiesta, che giudica condivisibile, ha di fatto finito per sortire un effetto dilatorio.
Non ha difficoltà a riconoscere alla proposta di legge Fini C. 5808 una dignità di assetto che non si riscontra invece in molte altre proposte di legge. Ritiene, in particolare, che alcune disposizioni avrebbero potuto senz'altro essere recepite qualora non fosse stata abbandonata la strada originaria dell'abbinamento con le altre proposte di legge in materia. Giudica positivamente, ad esempio, la disposizione volta a fissare un termine per l'emanazione del decreto sui flussi, così come considera interessante la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 11, che prevede l'utilizzazione dei lavoratori extracomunitari a fini sociali e di tutela ecologica del territorio. Sottolinea altresì l'utilità dell'articolo 18, che configura interventi di sostegno, pubblici e privati, ai fini dell'utilizzazione della manodopera extracomunitaria. Necessaria ed utile appare inoltre anche la previsione del comma 4 dello stesso articolo 18, che configura la promozione di accordi a livello europeo, al fine di promuovere iniziative volte a favorire la cooperazione internazionale per l'attuazione di misure di integrazione economica. Ritiene anche di poter condividere, in linea di massima, la prospettata configurazione, di cui all'articolo 20, di un Ministero per l'immigrazione, anche se tale previsione potrebbe risultare incompatibile con la ristrutturazione dei ministeri che si è andata complessivamente definendo nel corso dell'attuale legislatura.
Da un punto di vista strettamente personale, ritiene infine che potrebbe risultare utile il disposto di cui al capoverso 3-ter dell'articolo 3, che prevede il reato di falsa od omessa declinazione delle generalità, pur ritenendo che la previsione dovrebbe limitarsi all'identità personale e non estendersi allo «stato» o ad «altre qualità personali». Ritiene che, l'introduzione della nuova ipotesi di reato dovrebbe accompagnarsi alla previsione di misure di favore per lo straniero che attesta la propria identità.
Accanto a quelli indicati, vi sono anche altri punti che avrebbero potuto essere accolti in una logica di valutazione complessiva delle diverse proposte di legge in materia di immigrazione, e che invece da soli, non sono sufficienti a giustificare una condivisione del testo, che tra l'altro giudica di difficile emendabilità.
Passa quindi ad illustrare le disposizioni sulle quali esprime netta contrarietà. Ritiene anzitutto che non sia giusto, così come previsto dall'articolo 1, escludere dalle quote di ammissione gli stranieri che siano stati oggetto di provvedimento di espulsione, prescindendo da qualsiasi valutazione sui motivi che hanno determinato l'applicazione di tale misura. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 1, rileva che la previsione in base alla quale, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale delle quote, non si fa luogo a rilascio dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno, rischia di determinare effetti diametralmente opposti a quelli perseguiti, in quanto incentiverebbe gli ingressi clandestini.
Giudica inoltre eccessivamente rigida la previsione, contenuta nell'articolo 2, in base alla quale il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero almeno novanta giorni prima della scadenza ed esprime contrarietà, a titolo personale e a nome del suo gruppo, alla configurazione, di cui all'articolo 3, della fattispecie di reato di immigrazione clandestina. In particolare, rileva che quest'ultima previsione renderebbe impossibili le espulsioni, dal momento che l'immigrato clandestino dovrebbe essere sottoposto alla misura della reclusione. Osserva, inoltre,


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che coloro i quali, per qualsiasi motivo anche di natura umanitaria, fornissero assistenza al clandestino, incorrerebbero, in ragione della previsione di cui all'articolo 3, nel reato di favoreggiamento. Sempre con riferimento alla prospettazione di quest'ultima ipotesi, si chiede se una sentenza di primo grado emessa al termine di un giudizio con rito direttissimo possa essere immediatamente esecutiva. Si chiede altresì quali effetti ne deriverebbero sul già eccessivo numero di processi pendenti oltre che sul meccanismo della carcerazione preventiva. Rileva, infine, che, non avendo nulla da perdere, nessuno avrebbe più interesse a produrre una documentazione formalmente corretta.
Richiamando l'articolo 5, non riscontra la necessità di prevedere un incremento da cinque ad otto anni del termine per il rilascio della carta di soggiorno, a fronte di una disposizione che consente, dopo dieci anni, di acquisire addirittura la cittadinanza. Inoltre, esprime contrarietà per il limite introdotto alla possibilità di esercitare il diritto di ricongiungimento con i propri familiari all'estero.
Quanto ai casi di espulsione amministrativa, previsti dall'articolo 8, osserva che in nessuno dei casi contemplati dalla norma viene adeguatamente tutelato il diritto ad un ricorso effettivo. Tale mancanza di effettività, peraltro, è riscontrabile anche con riferimento all'articolo 10, in materia di diritto di difesa.
Esprime perplessità sulla lettera a) dell'articolo 11 che, per quanto riguarda i comuni, prevede che il decreto annuale per la determinazione dei flussi di ingresso deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia e già soggiornanti nel comune; in particolare, non condivide il principio sotteso a tale disposizione e rileva che quest'ultima viola, inoltre, il diritto dei membri di ciascuna etnia al ricongiungimento con familiari all'estero.
Quanto alla lettera b) dell'articolo 11, ritiene si tratti di una disposizione che contrasta con gli interessi di quelle regioni che ritengono di doversi avvalere di personale straniero per potenziare le loro economie.
Rileva, inoltre, che l'articolo 12 contempla limitazioni eccessivamente restrittive e che l'articolo 13 prevede un sistema oggettivamente limitato di garanzie per l'accesso al lavoro.
Osserva, infine, con riferimento all'articolo 14, che non è possibile prevedere sanzioni per gli immigrati diverse da quelle sancite per i cittadini italiani.

Sergio SABATTINI (DS-U) rileva che la proposta di legge Fini C. 5808 deve essere valutata tenendo conto di due principi fondamentali: anzitutto, il principio in base al quale ogni essere umano ha diritto di migliorare le proprie condizioni di vita e di circolare liberamente in tutto quello che oggi è definito il mercato globale; in secondo luogo, il principio secondo cui chiunque delinqua deve essere sottoposto a giudizio secondo le leggi e, se riconosciuto colpevole, sopportare una pena. Alla luce di tali principi giudica negativamente la proposta di legge in esame, la quale, pur contenendo disposizioni che, se opportunamente emendate, potrebbero essere condivise, si ispira ad una cultura che sottende una intollerabile discriminazione tra gli esseri umani. Sotto questo profilo, il Polo per le libertà non può pretendere di invocare il garantismo per i cittadini italiani ed assumere, invece, un atteggiamento completamente opposto con riferimento agli extracomunitari.
Passando al merito del provvedimento, ritiene che la proposta di istituire un Ministero dell'immigrazione sia sbagliata, pur risultando coerente con l'impianto complessivo dell'articolato, che di fatto tende ad introdurre una legislazione speciale. Rileva inoltre che è inammissibile, oltre che di dubbia costituzionalità, la configurazione di sanzioni per gli extracomunitari diverse da quelle previste per i cittadini italiani.
Rileva inoltre che l'articolo 2 prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero almeno


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novanta giorni prima della scadenza, non tenendo conto del fatto che la durata di talune tipologie di permessi non può essere superiore ai tre mesi.
La previsione di cui al capoverso 8-bis dell'articolo 2, in tema di redazione di permessi o carte di soggiorno falsi, configura un principio giusto ma prevede una sanzione che appare oggettivamente esorbitante.
Esprime inoltre netta contrarietà alla previsione della fattispecie di reato di immigrazione clandestina. Sulla questione delle espulsioni, attende con curiosità il pronunciamento della Corte costituzionale sulle ordinanze emanate nei giorni scorsi dall'autorità giudiziaria. Ritiene comunque che i provvedimenti di espulsione debbano essere adottati, secondo procedure che giudica condivisibili, in base alla normativa in vigore.
L'articolo 5, in materia di carta di soggiorno, introduce un ulteriore principio di inaccettabile diseguaglianza di trattamento. Si chiede, ad esempio, per quale ragione dovrebbero essere irrigiditi i termini previsti per il rilascio della carta di soggiorno a favore di quegli immigrati che sono già stabilmente integrati nel tessuto sociale e lavorativo.
Rilevato che la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 8, in materia di espulsione amministrativa, potrebbe costituire oggetto di un utile confronto, che risulterebbe proficuo solo se affrontato con spirito positivo, si sofferma sull'articolo 14 che, in materia di produzione, commercio o distribuzione, da parte del lavoratore extracomunitario, di prodotti contraffatti, prevede sanzioni che integrano una disparità di trattamento e si ispirano ad una deleteria logica di diversificazione.
Condivide l'impianto dell'articolo 18, nel quale è tuttavia riscontrabile un elemento di inopportuna centralizzazione, destinato a ripercuotersi negativamente sui livelli di competitività.
Paventato il rischio che talune dichiarazioni dei rappresentanti dell'opposizione possano essere collegate ad intenti strumentali, anche in vista dell'imminente avvio della campagna elettorale, richiama le dichiarazioni rese di recente dal cardinale Biffi sulla questione dell'integrazione con culture ispirate ad una visione integralistica. Pur ritenendo condivisibile il punto di partenza, relativo alle difficoltà del confronto con queste culture, giudica sbagliate le conclusioni, ritenendo che il problema dell'integrazione non possa risolversi in inaccettabili forme di discriminazione nei confronti di culture diverse.
In conclusione, ribadisce la propria contrarietà alla proposta di legge Fini C. 5808.

Giacomo GARRA (FI) rileva preliminarmente che il problema dell'immigrazione investe, tra l'altro, anche la coscienza di ciascuno, determinando in molti una sorta di divaricazione tra la cultura cristiana, comunemente diffusa, e le scelte politiche, che non possono prescindere dal rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla considerazione del comune sentire della popolazione. I cittadini italiani, ad esempio, mal sopportano i fenomeni di degrado e di delinquenza legati alla presenza di extracomunitari sul territorio. Si tratta di un aspetto che deve essere necessariamente tenuto presente nel momento in cui si affronta la discussione su un fenomeno tanto complesso. In tale contesto, giudica errato il richiamo ai principi costituzionali per giustificare una disciplina poco rigorosa in materia di immigrazione. Il problema degli immigrati va infatti disciplinato sulla base di scelte legislative che non incontrano specifici vincoli o limiti nel testo costituzionale. Sotto questo profilo, rileva che le disposizioni della proposta di legge Fini C. 5808 non contrastano con la Costituzione.
Sottolinea infine la difficoltà di coniugare le regole della convivenza civile con i principi della carità cristiana.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, fa presente al deputato Garra che la carità non può essere evocata nel momento in cui si procede ad interventi


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legislativi volti a configurare diritti e doveri.

Giacomo GARRA (FI) ribadisce che può esservi un contrasto tra la visione cristiana della vita e l'esigenza di corrispondere alle richieste dell'opinione pubblica.
In conclusione, si riserva di presentare una serie di emendamenti, con l'auspicio che possano essere valutati al di là di deleterie logiche pregiudiziali.

Rosanna MORONI (Comunista) rileva che la legge n. 40 del 1998 rappresenta una delle più avanzate ed innovative normative sull'immigrazione in ambito europeo, pur necessitando di ulteriori verifiche, soprattutto con riferimento all'auspicata attuazione di un efficace sistema di regolarizzazione dei flussi d'ingresso. Ritiene che qualsiasi intervento in materia non possa ignorare le ragioni di solidarietà e di giustizia, avendo riguardo alla condizione di persone oggettivamente svantaggiate. Indubbiamente è necessario fornire risposte ai problemi della sicurezza, ma ciò non significa dover legittimare le posizioni di chi considera indiscriminatamente delinquenti tutti gli immigrati. D'altra parte, la titolarità dei diritti fondamentali va riconosciuta a tutti gli esseri umani, senza alcuna eccezione.
È necessario porre in essere un approccio razionale al problema dell'immigrazione, evitando di incorrere nelle disoneste posizioni di chi utilizza strumentalmente, per chiari scopi elettorali, il senso di insicurezza dei cittadini nei confronti del fenomeno.
Quanto alla proposta di legge Fini C. 5808, ad eccezione di pochi aspetti che potrebbero essere condivisi, esprime netta contrarietà all'impianto complessivo dell'articolato, ritenendo inaccettabile la diversità di trattamento configurata da molte disposizioni tra cittadini italiani ed immigrati extracomunitari.
La configurazione del reato di immigrazione clandestina appare inutile e non coerente con l'orientamento prevalente, volto a depenalizzare i reati minori. Quanto poi alla disciplina relativa al decreto sui flussi, ritiene che essa si traduca in un incentivo alla clandestinità.
La proposta di legge Fini C. 5808 nega inoltre un'effettiva possibilità di tutela in sede giurisdizionale ed introduce previsioni assolutamente censurabili, qual è quella in base alla quale il decreto annuale sulla determinazione dei flussi d'ingresso deve precludere incrementi in ambito comunale delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nello stesso comune.
Giudica inoltre molto negativamente la disposizione di cui all'articolo 5 che, di fatto, pone un intollerabile limite al diritto al ricongiungimento con i propri familiari; ritiene, anzi, che tale norma possa incentivare l'immigrazione clandestina. Considera altresì sbagliata la disposizione che subordina il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto d'ingresso al deposito, da parte del garante, di una cauzione pari a lire 10 milioni, osservando, in particolare, che tale norma rischia di penalizzare i soggetti meno abbienti, oltre a risultare inconcepibile sotto il profilo del principio ad essa sotteso.
Rilevata inoltre una inaccettabile diseguaglianza di trattamento anche con riferimento alle sanzioni previste per le ipotesi di contraffazione dei permessi di soggiorno, esprime forte contrarietà all'ipotesi di escludere dalle quote di ingresso i soggetti sottoposti a provvedimento di espulsione senza tenere conto che quest'ultimo può essere determinato anche da ragioni di natura meramente amministrativa.
Quanto al capoverso 3-ter dell'articolo 3, in base al quale è punito lo straniero che, interrogato non solo sulla identità, ma anche sullo stato o su altre qualità personali, rifiuti le indicazioni o le fornisca false, ritiene che la formulazione della norma si fondi su un inaccettabile pregiudizio nei confronti degli immigrati.


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Giudica altresì incomprensibile l'incremento da cinque a otto anni del termine per il rilascio della carta di soggiorno e stigmatizza l'orientamento, che appare palese da talune disposizioni della proposta di legge Fini, a negare, di fatto, il diritto di difesa.
In conclusione, ritiene che la proposta di legge in esame introduca inutili e inique forme di discriminazione. In tale contesto, sottolinea la diversità di approccio configurata dalla legge n. 40 del 1998, il cui impianto deve essere a suo avviso preservato.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, nel riconoscersi nelle posizioni espresse dai deputati di maggioranza, rileva che, al di là dell'indubbio valore che deve essere attribuito all'articolo 10 della Costituzione, non può non tenersi conto della rilevanza, ai fini del tema in discussione, dell'articolo 2 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché dell'articolo 3 che, nel sancire che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, stabilisce altresì che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitino la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.
Non nega l'esistenza di un problema immigrazione, ma nega recisamente che questo possa essere affrontato indipendentemente da scelte di valore, che sono quelle sancite dalla Costituzione, oppure dando la sensazione che un regime più severo, un regime di polizia o persecutorio, possa eliminare alla radice un problema che, invece, è strutturale, e non da oggi. Chi nei giorni scorsi ha partecipato alle manifestazioni per il Giubileo dei governanti e dei parlamentari ha potuto rendersi conto che l'accrescersi dei dislivelli di ricchezza tra i paesi ricchi e quelli del terzo mondo rende sempre più pregnante e drammatico il problema dell'immigrazione. La risposta da fornire è molto complessa e comporta, tra l'altro, l'assunzione di iniziative volte a favorire la cooperazione allo sviluppo ed il sostegno alle iniziative economiche nei paesi d'origine, non venendo meno, nel contempo, ad un intento pedagogico: il legislatore, in sostanza, deve sforzarsi per esprimere i valori più alti che possano essere individuati all'interno di una comunità, senza cedere a convenienze di natura elettorale. In tale ottica, deve essere considerato il diffuso desiderio di solidarietà che si registra in Italia.
Conferma che la legge n. 40 del 1998 viene considerata come un esempio da seguire in ambito europeo e che i principi ad essa sottesi sono stati ripresi anche nel vertice di Tampere. Con tale normativa si è inteso distinguere la posizione di chi viene in Italia per integrarsi - tenendo conto che l'integrazione è sempre possibile, al di là di considerazioni che, anche di recente, hanno stimolato un ampio dibattito - da quella di coloro la cui presenza è finalizzata a delinquere. Tali obiettivi non sono stati realizzati pienamente dalla legge n. 40, ma l'esigenza non è quella di stravolgerne l'impianto bensì di renderne più efficace l'attuazione.
Rileva che la proposta di legge C. 5808, non tiene conto, tra l'altro, del coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei flussi d'ingresso. Il deputato Sinisi, le cui dichiarazioni alla stampa sono state stigmatizzate dal relatore, ha soltanto voluto dare conto di un lavoro svolto presso la Presidenza del Consiglio, con il concorso delle organizzazioni sindacali, finalizzato a creare le condizioni affinché il decreto sui flussi relativo al 2001 sia emanato entro l'anno in corso, anche coinvolgendo la Conferenza permanente Stato-regioni. La proposta di legge Fini C. 5808, sotto questo profilo appare eccessivamente rigida, configurando percorsi non praticabili, nel momento in cui, ad esempio, prevede il coinvolgimento anche dei comuni e delle province. Rileva


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inoltre che le previsioni delle lettere a) e b) dell'articolo 11, sottointendono, probabilmente in modo involontario, una visione di discriminazione razziale, così come la ipotizzata ridistribuzione qualitativa e quantitativa sul territorio prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 comporta una inaccettabile assimilazione fra esseri umani e merci.
Ricorda che nella precedente legislatura l'esame del provvedimento in tema di immigrazione, elaborato dal deputato Nespoli, si arenò sul problema del diritto al ricongiungimento familiare, peraltro affrontato in termini assolutamente non condivisibili dal comma 2 dell'articolo 15 della proposta di legge in esame, nel momento in cui finisce per introdurre, di fatto, una discriminazione fra famiglie numerose e nuclei familiari con un numero ridotto di componenti.
Non condivide l'ipotesi di prevedere il reato di immigrazione clandestina, così come è contraria alla proposta, di cui all'articolo 20 del testo in esame, di istituire un Ministero dell'immigrazione, anche in considerazione del fatto che in materia è stato opportunamente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2000 un intervento sinergico di varie amministrazioni, al di là di deleterie logiche di settorializzazione.
Esprime preoccupazione per il palese tentativo di comprimere il diritto di difesa e rileva che, se il gruppo di Alleanza nazionale non avesse modificato la propria strategia parlamentare e la Commissione avesse potuto continuare a lavorare per individuare opportune modifiche alla legge n. 40 del 1998, si sarebbero potuti realizzare importanti passi in avanti per governare il fenomeno. Auspica che tale prospettiva possa riaprirsi e che possa avviarsi un confronto tra le forze politiche al fine di individuare punti d'intesa coerenti con i principi costituzionali, in particolare con l'articolo 2.

Antonio SODA (DS-U) rileva preliminarmente che l'intento dichiarato nella relazione che introduce la proposta di legge Fini C. 5808, di proporre interventi in contrasto con la cultura dell'intolleranza, la prevaricazione dei diritti riconosciuti agli stranieri dalle società democratiche, la discriminazione, la distinzione, l'esclusione, la restrizione o la preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, nonché con le convinzioni e le pratiche religiose, appare in stridente contrasto con l'articolato. In particolare, la disposizione in materia di disciplina del decreto sui flussi è ispirata ad eccessiva rigidità e prospetta ipotesi di organizzazione sicuramente più arretrate rispetto a quelle seguite attualmente.
Richiamato, in particolare l'articolo 13 della Costituzione, peraltro coerente con i principi sanciti dalla Carta dell'ONU sui diritti fondamentali dell'uomo, rileva che nei confronti dello straniero non possono essere assunti provvedimenti restrittivi della libertà personale, così come previsto dal capoverso 3-ter dell'articolo 3, se non adottati sulla base di un intervento dell'autorità giudiziaria. Sotto questo profilo richiama anche il disposto dell'articolo 24 della Costituzione, la cui applicazione ha portata generale e non consente distinzioni tra posizioni regolari o irregolari degli immigrati.
Quanto all'articolo 6 della proposta di legge Fini C. 5808, in materia di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, si tratta di una formulazione che non tiene conto dell'ingresso del nostro paese nel sistema Schengen, che prevede una progressiva omogeneità e contitolarità dei controlli nell'ambito del sistema stesso.
Si sofferma, infine, sull'articolo 10, che a suo avviso nega alla radice il diritto di difesa e viola il principio del contraddittorio tra le parti, ledendo, in particolare, il diritto dell'immigrato di partecipazione al processo ed il cosiddetto diritto di ultima parola.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, in considerazione dell'imminente svolgimento


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di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 18.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:


SEDE REFERENTE

Norme in materia di diritto d'asilo.
Nuovo testo C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480 Armaroli e C. 6018 Fontanini.