Lunedì 6 novembre 2000. - Presidenza del
Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.
La seduta comincia alle 15.5.
Sul calendario dei lavori.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, comunica che, a seguito
della riunione di martedì 31 ottobre 2000 dell'Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato
predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione per il
periodo dal 6 all'8 novembre 2000:
Lunedì 6 novembre 2000.
Ore 15
Atti del Governo:
Sede referente:
Martedì 7 novembre 2000.
Ore 14
Atti del Governo:
Sede referente:
Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Mercoledì 8 novembre 2000.
Ore 14
Comitato permanente per i pareri:
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 15.10.
Lunedì 6 novembre 2000. - Presidenza del
Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato
per la sanità Grazia Labate e per la funzione pubblica Raffaele
Cananzi.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della
sanità.
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 ottobre 2000.
Paolo ARMAROLI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la
Commissione, prima di procedere all'espressione del suo parere, trasmetta
lo schema di regolamento al Comitato per la legislazione al fine di
acquisirne le valutazioni, in conformità con l'orientamento seguito
relativamente allo schema di testo unico delle leggi in materia di
documentazione amministrativa all'esame della Commissione.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, fa presente che la Commissione
ha ritenuto di acquisire il parere del Comitato per la legislazione sullo
schema di testo unico delle leggi in materia di documentazione
amministrativa in ragione della peculiare natura del provvedimento e della
complessa procedura delineata dalla legge di semplificazione n. 50 del
1999 ai fini della sua adozione. Lo schema di regolamento oggi all'esame
della Commissione ha natura del tutto diversa e non presenta analoghi
profili di elevata complessità tecnico-procedurale. Ricorda in
proposito che la Commissione ha già esaminato numerosi schemi di
regolamento in materia di organizzazione dei ministeri e degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, del tutto analoghi a quello in esame,
senza acquisire il parere del Comitato della legislazione, ma tenendo
nella dovuta considerazione il parere del Consiglio di Stato e pervenendo
all'espressione di pareri molto articolati e largamente condivisi.
Paolo ARMAROLI (AN) insiste nella richiesta di acquisire il parere del
Comitato per la legislazione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento e in linea con le raccomandazioni più volte espresse in
materia dalla Presidenza della Camera.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, fa presente che ai sensi del
comma 3 dell'articolo 96-ter, il parere del Comitato per la
legislazione sugli schemi di atti normativi del Governo deve essere
richiesto da un quinto dei componenti la Commissione. In assenza di tale
richiesta ritiene che non si possa accedere a una interpretazione
estensiva della norma regolamentare.
Dipartimento delle competenze relative ai rapporti «normativi»
in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e agli
interventi «normativi» relativamente all'assistenza sanitaria a
cittadini stranieri, attesa la natura operativa e gestionale delle
competenze spettanti a tale struttura.
Alberto LEMBO (AN) osserva che anche in relazione allo schema di
regolamento in esame possono essere formulati rilievi tecnici analoghi a
quelli già espressi in occasione dell'esame di altri regolamenti di
organizzazione e puntualmente segnalati dal Consiglio di Stato.
Paolo ARMAROLI (AN) rileva che l'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamenti sugli atti normativi del Governo successivamente
all'acquisizione di tutti gli altri pareri previsti dalle norme sui
medesimi atti, ed in particolare dopo quello del Consiglio di Stato,
così come indicato in una lettera dei Presidenti delle Camere, ha
consentito agli organi parlamentari di ampliare gli elementi sulla base
dei quali formulare i propri pareri.
Il sottosegretario Grazia LABATE rileva che nell'adozione dello schema
di regolamento di organizzazione del Ministero della sanità il
Governo ha proceduto conformemente alle indicazioni contenute nel decreto
legislativo n. 300 del 1999, che non impone come necessaria l'adozione
congiunta di tale regolamento con quello relativo al Ministero del lavoro,
del quale, peraltro, è in corso la relativa predisposizione.
evitare l'insorgere di un contenzioso relativo a questo aspetto; su questo
profilo osserva, peraltro, che vi è stato sempre un ampio
coinvolgimento della Conferenza nelle scelte relative alla sanità,
anche su questioni per le quali la normativa vigente non prevede
espressamente un ruolo specifico.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame
del provvedimento alla seduta di domani, ritenendo che il dibattito
odierno abbia fornito al relatore gli elementi necessari per la
predisposizione della proposta di parere.
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 31 ottobre 2000.
Alberto LEMBO (AN) ritiene che, in considerazione della
complessità e dell'ampiezza della materia affrontata dal testo
unico, sarebbe opportuno che la Commissione rinviasse l'esame ad un
momento successivo all'acquisizione del parere richiesto al Comitato per
la legislazione, assumendo come punto di riferimento per la discussione
una bozza di parere che il relatore potrebbe predisporre anche tenendo
conto della pronuncia del Comitato.
Sergio SABATTINI (DS-U), relatore, condivide, in linea di
massima, la proposta del deputato Lembo e rileva la necessità di
contemperare la sua eventuale accettazione con le esigenze legate ai tempi
a disposizione della Commissione per l'espressione del parere.
Il sottosegretario Raffaele CANANZI esprime apprezzamento per la
puntuale relazione e sottolinea la correttezza e l'opportunità
della procedura seguita dal Governo per la predisposizione dello schema di
testo unico. Ricorda, in particolare, che il Consiglio di Stato aveva
sostenuto, attesa la natura organizzatoria delle disposizioni normative in
esame, che tutta la materia avrebbe potuto essere disciplinata in via
regolamentare, ad eccezione delle norme relative alle sanzioni. Il Governo
ha ritenuto opportuno configurare una sorta di doppio binario, prevedendo
che il testo unico comprenda, in un unico contesto e con le opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In
particolare, il Governo ha predisposto tre testi distinti: il primo, che
contiene l'insieme di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, e
che assume la forma di un regolamento,
composto di un unico articolo, approvativo del testo unico; il secondo,
recante le sole norme di rango legislativo, che sarà emanato con
decreto legislativo e, infine, il testo recante le sole disposizioni
regolamentari, che sarà emanato con la procedura propria dei
regolamenti di delegificazione. Ritiene che tale procedura, alla quale il
Governo attribuisce un carattere cautelativo, non ponga alcun problema
sotto il profilo costituzionale.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, preso atto della convergenza
registratasi sull'opportunità di riprendere l'esame dello schema di
testo unico in un momento successivo all'espressione del parere da parte
del Comitato per la legislazione, prevista nel corso di questa settimana,
ritiene che il relatore potrebbe predisporre uno schema di parere, da
sottoporre all'attenzione della Commissione nella seduta di martedì
14 novembre 2000.
Sergio SABATTINI (DS-U), relatore, assicura la sua
disponibilità nel senso indicato dal presidente.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame
ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.15.
Lunedi 6 novembre 2000. - Presidenza del Presidente
Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la
funzione pubblica Raffaele Cananzi.
La seduta comincia alle 16.15.
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della
sanità (Rel. Palma);
Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Rel. Sabattini).
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione (seguito esame C. 5808 Fini - Rel. Landi di Chiavenna);
Norme in materia di diritto d'asilo (seguito esame nuovo testo C. 5381
Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480
Armaroli e C. 6018 Fontanini - Rel. Soda).
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della
sanità (Rel. Palma).
Norme in materia di diritto d'asilo (seguito esame nuovo testo C. 5381
Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480
Armaroli e C. 6018 Fontanini - Rel. Soda).
Alle Commissioni riunite IX e XIII:
DL 265/2000: Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della
pesca (esame C. 7401 Governo, approvato dal Senato - Rel. Palma);
Alla VI Commissione:
DL 268/2000: Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle
persone fisiche e accise (esame C. 7395 Governo, approvato dal Senato -
Rel. Massa);
Alla III Commissione:
DL 295/2000: Disposizioni urgenti a sostegno del processo di
stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia (esame
C. 7376 Governo - Rel. Orlando);
Ratifica Accordo Italia-Armenia sulla promozione e protezione degli
investimenti (esame C. 7076 Governo, approvato dal Senato - Rel. Orlando);
Ratifica Accordo Italia-Moldavia sulla promozione e la reciproca
protezione degli investimenti (esame C. 7080 Governo, approvato dal Senato
- Rel. Garra);
Ratifica degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono (esame C. 6757 Governo, approvato dal
Senato - Rel. Boato);
Ratifica Accordo Italia-Eritrea sulla promozione e protezione degli
investimenti (esame C. 7078 Governo, approvato dal Senato - Rel. Garra);
Alla VI Commissione: Disciplina delle cooperative e dei consorzi di
garanzia collettiva fidi (esame nuovo testo C. 2195 e abb. - Rel. Maselli);
Alla XII Commissione: Legge quadro in materia di malattie croniche
invalidanti (esame testo unificato C. 70 e abb. - Rel. Boato);
Medicine non convenzionali (esame testo unificato C. 3891 ed abb. -
Rel. Orlando).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Intervenendo nel merito, sottolinea alcuni elementi di novità
contenuti nella schema di regolamento in esame rispetto ai precedenti,
rilevati positivamente anche nel parere del Consiglio di Stato.
In particolare, esprime apprezzamento per la disposizione recata dal
comma 9 dell'articolo 1, che include tra le competenze dell'ufficio
legislativo le attività finalizzate a garantire la qualità
del linguaggio, l'analisi di fattibilità delle norme, lo
snellimento e la semplificazione della normativa in linea con gli
indirizzi in tema di politica della legislazione espressi, in particolare,
da questo ramo del Parlamento.
In riferimento al contingente di personale addetto agli uffici di
diretta collaborazione, questione alla quale la Commissione ha sempre
prestato particolare attenzione, ritiene che la previsione di cento
unità recata dall'articolo 3 risulti ragionevole. Esprime inoltre
apprezzamento sia per la previsione che il ricorso al personale esterno
sia subordinato alla oggettiva impossibilità di far fronte a
specifiche esigenze con il personale interno, che viene pertanto
correttamente valorizzato, sia per quella che subordina la nomina di detto
personale esterno alla dimostrazione di provata competenza, desumibile da
specifici currricula. Tale principio si applica, secondo quanto
previsto dal comma 6 dell'articolo 4, anche per la nomina dei responsabili
degli uffici di diretta collaborazione.
Con riferimento alla questione della natura transitoria del
regolamento, rileva come l'articolo 8, comma 1, chiarisca l'ambito
temporale di applicazione delle norme.
Sulla modalità di ripartizione delle competenze tra i due
Dipartimenti si rimette alle valutazioni del Governo, esprimendo comunque
apprezzamento per la soluzione organizzativa di tipo dipartimentale
adottata e segnalando l'opportunità di tenere conto del rilievo
espresso dalla XII Commissione circa l'opportunità di inserire tra
le competenze del secondo Dipartimento, quelle della tutela della salute
nelle attività sportive e della tutela della salute mentale.
Appare invece dubbio l'inserimento nell'ambito delle competenze del
medesimo
Si riferisce in particolare all'articolo 1, comma 6, che definisce in
modo eccessivamente generico le funzioni del capo di Gabinetto,
nonché all'articolo 2, comma 5, che articola il servizio del
controllo interno in cinque uffici dirigenziali, senza che siano chiare le
modalità di coordinamento dell'attività dei medesimi.
All'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di
individuare specifici incarichi di livello dirigenziale all'interno degli
uffici di diretta collaborazione, non appare chiaro quali siano i criteri
di attribuzione dei predetti incarichi.
Con riferimento agli articoli 9 e 10, concernenti le competenze dei
due dipartimenti e che riguardano anche materie sulle quali la normativa
vigente prevede specifiche funzioni della Conferenza permanente
Stato-regioni, rileva la necessità di prevedere espressamente una
clausola di salvaguardia delle competenze di tale organo, al fine di
preservare il provvedimento da possibili censure sotto il profilo della
legittimità.
Con riferimento al provvedimento in esame, segnala la mancata
sincronia con l'adozione del regolamento relativo al Ministero del lavoro,
che a decorrere dalla prossima legislatura sarà accorpato con il
Ministero della sanità nell'istituendo Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
Sottolinea l'opportunità di verificare la congruità
dell'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 266 del 1993,
in riferimento alle competenze della Conferenza permanente Stato-regioni
in materia, nonché quella di verificare l'adeguatezza delle
modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dal
provvedimento.
Esprime, infine, l'auspicio che il relatore tenga conto dei rilievi
formulati dai deputati dei gruppi di opposizione nel predisporre la sua
proposta di parere.
Con riferimento ai rilievi del relatore, osserva che la Segreteria
tecnica è stata configurata come organo di supporto tecnico
necessario per l'istruttoria delle molteplici questioni sottoposte alla
decisione del ministro.
Con riferimento alla determinazione della pianta organica, essa appare
in linea con lo spirito della riforma, che punta alla valorizzazione e
alla razionalizzazione delle funzioni dirigenziali.
Relativamente alla questione delle competenze della Conferenza
permanente Stato-regioni, manifesta la disponibilità del Governo ad
accogliere il rilievo circa l'opportunità di prevedere una clausola
di salvaguardia di tali competenze, al fine di
Sul rilievo relativo alla collocazione della ricerca sanitaria nel
primo dipartimento, fa presente che essa risponde ad una esigenza di
adeguamento normativo sia alla più recente disciplina della ricerca
scientifica sia ad atti e risoluzioni provenienti dagli organi dell'Unione
europea.
L'articolazione del Servizio del controllo in cinque uffici di livello
dirigenziale risponde poi ad una moderna visione delle funzioni di
controllo, non più improntate ad una logica
burocratico-amministrativa, ma ispirate alla finalità di una
verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di competenza del
ministero e della qualità e dell'efficienza delle scelte adottate
per il raggiungimento di questi obiettivi.
Per quanto riguarda la perplessità espressa dal Presidente
sulla dizione «rapporti normativi», presente alla lettera d)
del comma 1 dell'articolo 10, ritiene che tale perplessità
possa essere superata sostituendo la predetta locuzione con l'espressione
«adeguamenti normativi», che appare più congrua anche in
vista dei futuri adempimenti, quale quello relativo al passaporto
sanitario, previsto a livello europeo.
Conclusivamente osserva che l'organizzazione delineata nel
provvedimento appare rispondente sia alle linee di riforma contenute nel
decreto legislativo n. 300 del 199, sia alle moderne esigenze
organizzative di una struttura ministeriale.
Schema di testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Rileva inoltre che la materia disciplinata dal testo unico appare
particolarmente complessa, in ragione delle numerose disposizioni
stratificatesi nel corso degli anni. L'intervento di riorganizzazione
normativa, tra l'altro, ha dovuto tenere conto dell'esigenza di
distinguere tra documentazione amministrativa storico-cartacea e
documentazione amministrativa informatica, con l'intento, a suo avviso
realizzato, di conferire elementi di necessaria armonizzazione a questi
due profili. Ritiene pertanto che sia stato realizzato l'obiettivo di
pervenire alla semplificazione della materia, in un contesto di
imprescindibile coordinamento formale delle disposizioni normative.
In conclusione, condividendo la prospettiva di aggiornare il dibattito
ad una fase in cui il relatore avrà avuto la possibilità di
predisporre una bozza di parere anche sulla base della pronuncia per il
Comitato per la legislazione, si riserva di svolgere ulteriori
approfondimenti sulle problematiche che andranno emergendo nel corso
dell'esame.