Martedì 14 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Luigi MASSA.
La seduta comincia alle 9.20.
Esercizio funzione difensiva.
Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, osserva che la proposta di legge C. 850-B, approvata in prima lettura dalla Camera e successivamente modificata al Senato, contiene una disciplina organica delle indagini difensive, volta ad incrementare e a meglio definire gli strumenti di ricerca diretta delle prove riconosciuti al difensore.
tal senso, come anche affermato nella relazione del senatore Follieri presso l'altro ramo del Parlamento, è corretto sostenere che questo provvedimento è diretto ad attuare l'articolo 111 della Costituzione, come modificato con la legge costituzionale n. 2 del 1999, ed in particolare a dare concreta operatività in primo luogo al comma 3 dell'articolo 111, che si pone a sua volta in stretta connessione con il comma 2, laddove si prevede che la legge assicuri che la persona accusata di reato abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persona a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.
Il Comitato,
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.
Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, osserva che la proposta di legge C. 7292 è diretta a configurare la diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione come figura nuova e autonoma di reato, ampliando, al contempo, le cause di non punibilità attualmente previste dalla normativa vigente.
con le seguenti osservazioni:
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») che, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa o attraverso trasmissioni consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000;
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Medicinali contenenti sostanze stupefacenti.
Luigi MASSA (DS-U), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, apporta alcune modifiche alla legislazione in materia di stupefacenti. L'obiettivo di comprimere l'uso improprio delle sostanze oppiacee, proprio del testo unico n. 309 del 1990, può determinare infatti un ostacolo anche alla disponibilità e all'utilizzo delle medesime sostanze a fini terapeutici per i pazienti affetti dalle più gravi sintomatologie dolorose.
Marco BOATO (misto-verdi-U) dichiara voto favorevole alla proposta di parere del relatore.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 9.30.
Martedì 14 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gian Franco Schietroma.
La seduta comincia alle 14.5.
Ripristino della festività nazionale del 2 giugno.
La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 13 novembre 2000.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ricorda che le Commissioni V e XI hanno espresso parere favorevole. Avverte che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge C. 7387, adottata quale testo base.
La Commissione approva gli articoli 1 e 2 della proposta di legge C. 7387.
Paolo ARMAROLI (AN) dichiara il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale, ritenendo che la scelta della Repubblica non solo sia stata un'opzione di carattere istituzionale ma abbia anche rappresentato il riconoscimento di alcuni valori propri della liberaldemocrazia, contro ogni forma di totalitarismo.
Giacomo GARRA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia alla proposta di legge volta a ripristinare la festività del 2 giugno intesa come festa della Repubblica e della Costituzione.
Antonio SODA (DS-U) dichiara il voto favorevole del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo, in considerazione del significato che i principi costituzionali repubblicani hanno avuto nella storia del nostro paese e che si augura continueranno ad avere, ispirando le forze politiche e sociali.
Maria Celeste NARDINI (misto-RC-PRO) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo che il ripristino della festività nazionale del 2 giugno rivesta particolare importanza nel momento in cui, quasi revocando in dubbio alcuni valori, si tenta di alterare l'assetto repubblicano e di modificare profondamente la Costituzione.
Rosanna MORONI (Comunista) dichiara il voto favorevole del gruppo dei comunisti. Rinviando alle considerazioni da lei svolte nel corso della discussione di carattere generale, ricorda l'impegno profuso durante la Resistenza per l'affermazione dei valori della democrazia, della libertà e della giustizia.
Paolo PALMA (PD-U) dichiara il voto favorevole del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo sulla proposta di legge che richiama i valori costituzionali cui la sua forza politica si sente profondamente legata.
Il sottosegretario Gian Franco SCHIETROMA ringrazia il presidente, il relatore e l'intera Commissione per la sensibilità dimostrata nell'esame di un provvedimento dall'alto valore istituzionale, tendente ad affermare i valori fondamentali della libertà, della democrazia e della giustizia sociale.
La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 7387.
Marco BOATO (misto-verdi-U), scusandosi per il lieve ritardo dovuto ad impegni riguardanti l'esame dei documenti finanziari, intende ribadire il suo orientamento favorevole sul provvedimento testé approvato.
La seduta termina alle 14.20.
N.B.: Il resoconto stenografico è pubblicato in un fascicolo a parte.
Martedì 14 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gian Franco Schietroma.
La seduta comincia alle 14.20.
C. 850-2774-B, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Al riguardo si fa presente che l'istituto delle indagini difensive è già presente nell'ordinamento; esso non è previsto tuttavia nel corpo del codice di procedura penale, ma dagli articoli 38 e 222 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie: la riforma recata dal provvedimento colloca proprio nel codice di rito tale disciplina, introducendo un apposito titolo VI-bis del libro quinto del codice di procedura penale.
La proposta in esame si pone l'obiettivo di realizzare il principio della parità tra accusa e difesa nelle fasi del procedimento penale antecedenti il dibattimento, e cioè nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare. In
Il testo è ripartito in tre Capi: il primo reca le modifiche al codice di procedura penale, il secondo quelle al codice penale ed il terzo le norme di attuazione.
L'articolo 1, introdotto dal Senato, modificando i commi 2 e 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale estende agli investigatori privati le cosiddetta libertà del difensore, limitatamente al procedimento per il quale hanno ricevuto l'incarico.
L'articolo 3, modificando l'articolo 197 del codice di procedura penale, estende la previsione dell'incompatibilità a testimoniare ai difensori che abbiano svolto indagini difensive e a coloro che abbiano fornito la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni ai sensi dell'articolo 391-ter del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 11 della proposta di legge. Con riferimento alla modifica dell'articolo 197 del codice di procedura penale si segnala che la proposta di legge c. 463 ed abb., recentemente approvata dalla Camera, relativa alla formazione e alla valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111, contiene una significativa riforma della materia delle incompatibilità a testimoniare.
L'articolo 8, inserendo il nuovo articolo 334-bis, del codice di procedura penale, esclude espressamente per i difensori e per gli altri soggetti indicati all'articolo 391-bis (previsto dal successivo articolo 11 della proposta di legge), l'obbligo di denuncia per i reati di cui questi siano venuti a conoscenza nel corso delle investigazioni difensive; al riguardo segnala che la formulazione approvata dall'Assemblea del Senato «neppure per i reati» è espressamente finalizzata ad escludere che in capo a questi soggetti possa ritenersi sussistente un obbligo di denuncia anche per reati conosciuti in fasi diverse da quelle delle investigazioni difensive, soluzione interpretativa che poteva essere, invece, prospettata sulla base della formulazione del testo approvata dalla Commissione giustizia del Senato.
L'articolo 11 introduce, come già detto in precedenza, il nuovo titolo VI-bis del libro quinto del codice di procedura penale, che reca la disciplina organica delle investigazioni difensive. In particolare segnala la nuova soluzione introdotta dal Senato per il caso in cui la persona informata sui fatti si sia avvalsa della facoltà di non rispondere: si prevede, infatti, ai commi 10 e 11 dell'articolo 391-bis, la possibilità di percorrere due strade. La prima consiste nella possibilità che l'audizione di tale soggetto possa essere disposta dal pubblico ministero su richiesta del difensore, a cui spetta formulare per primo le domande: il successivo articolo 19, collocato nel capo relativo alle modifiche al codice penale, prevede inoltre, parallelamente a quanto previsto dal codice penale per comportamenti analoghi tenuti nei confronti del pubblico ministero nell'esercizio delle sue funzioni investigative, la punibilità per coloro che in queste circostanze rendano false dichiarazioni ovvero tacciano in tutto o in parte sui fatti di cui siano a conoscenza.
La seconda soluzione prevede la possibilità che il difensore chieda che si proceda con incidente probatorio all'audizione di tali soggetti, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo392 comma 1 del codice di procedura penale.
Propone pertanto di esprimere la seguente proposta di parere:
esaminata la proposta di legge C.850- 2774-B,
rilevata l'esigenza di coordinare le modifiche all'articolo 197 c.p.p. introdotte dall'articolo 3 della proposta di legge, relative all'incompatibilità con l'ufficio di testimone, con quelle previste nella medesima materia dalla proposta di legge C. 463 e abbinate, già approvata dalla Camera e in fase di esame presso l'altro ramo del Parlamento,
esprime
C.7292.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
L'articolo 1 è diretto a sostituire l'articolo 595 del codice penale, relativo al reato di diffamazione: vengono soppressi i commi 3 e 4 che riguardano, rispettivamente, la circostanza aggravante dell'offesa recata col mezzo della stampa e quella dell'offesa recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
L'articolo 2 modifica l'articolo 596 del codice penale, intervenendo, in particolare, sui commi 3 e 4 dello stesso: è notevolmente ampliata l'esperibilità della prova liberatoria, che viene sempre ammessa quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 596-bis del codice penale, configurando il nuovo reato di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione: vi è un dettagliato elenco dei mezzi attraverso i quali può essere perfezionato il reato ed un'indicazione precisa in ordine ai possibili soggetti passivi dello stesso. Sempre l'articolo 3 dispone una diminuzione nel massimo della pena della reclusione ed un corrispondente aumento, nel massimo, della pena della multa; introduce infine alcune cause di non punibilità dell'autore dell'offesa.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 57 del codice penale, sopprimendo l'ipotesi di responsabilità colposa da omissione di controllo e introducendo una forma di responsabilità oggettiva, limitata per altro al caso in cui l'autore della pubblicazione o della diffusione sia ignoto o non imputabile.
L'articolo 5 abroga il comma 2 dell'articolo 58-bis del codice penale.
L'articolo 6 inserisce un nuovo comma nell'ambito dell'articolo 2947 del codice civile, riducendo ad un anno il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno conseguente alla diffamazione a mezzo stampa. L'articolo 7, introducendo l'articolo 2044-bis nel codice civile, chiarisce come le cause di non punibilità valgano ad escludere il diritto al risarcimento. L'articolo 8, infine, detta alcune disposizioni transitorie.
Formula, infine, la seguente proposta di parere:
all'articolo 3 andrebbe chiarito il rapporto tra il nuovo articolo 596-bis del codice penale e la fattispecie prevista dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 («Disposizioni sulla stampa»), richiamato dall'articolo 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 («Disciplina
all'articolo 6, che prevede che il diritto al risarcimento del danno conseguente alla diffamazione a mezzo stampa si prescrive in un anno, si segnala che tale disposizione introduce una deroga alla regola generale di cui al comma terzo dell'articolo 2947 c.c., che prevede che, se per il reato sia prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile di risarcimento, tenuto conto che la prescrizione del reato in questione, ai sensi dell'articolo 157, comma 4, del codice penale, è di cinque anni;
all'articolo 7 che prevede, mediante l'inserimento dell'articolo 2044-bis del codice civile, l'esclusione della responsabilità civile nelle ipotesi di non punibilità previste dal quarto comma dell'articolo 596 e dal secondo comma dell'articolo 596-bis, come novellati dalla proposta di legge, andrebbe valutata l'opportunità di inserire tale disposizione derogatoria, piuttosto che come novella del codice civile, nell'ambito degli stessi articoli del codice penale relativi alla diffamazione; al medesimo articolo, qualora venga confermata la soluzione di intervenire sulle norme del codice civile, andrebbe valutata comunque l'esigenza di sostituire nella rubrica dell'articolo 2044-bis, la formulazione «Non punibilità», che sembrerebbe riferirsi prevalentemente a fattispecie di carattere penale, con altra formulazione di carattere più propriamente civilistico quale ad esempio «Esclusione della responsabilità civile».
C. 7386.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Nel complesso tali modificazioni sono volte a semplificare le procedure per la consegna, la prescrizione e l'impiego dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, anche depenalizzando alcuni dei reati connessi a tali attività.
Più in particolare, la lettera a) del comma 1, modificando l'articolo 41 del testo unico, mira a facilitare i necessari interventi di assistenza antalgica a malati curati presso il proprio domicilio, semplificando le relative procedure di consegna.
La lettera b) che modifica l'articolo 43 del testo unico, dispone alcune semplificazioni procedurali per le prescrizioni delle preparazioni e dei farmaci contenenti le sostanze che possono essere utilizzate per la produzione di stupefacenti; sono introdotte nuove norme che, superando i divieti vigenti, sono volte a facilitare l'approvvigionamento dei farmaci antidolore da parte dei medici chirurghi e dei medici veterinari, nonché degli infermieri professionali addetti alle terapie domiciliari.
La lettera c) riduce i vincoli posti alla vendita dei farmaci contro il dolore in farmacia, mentre la lettera d) abroga la disciplina speciale dettata per i casi di approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili, nei cantieri di lavoro e per le necessità di pronto soccorso. La lettera e) detta nuove norme sulla documentazione degli acquisti e delle cessioni delle sostanze stupefacenti.
Il comma 2 dell'articolo 1, infine, dispone un aumento del periodo di validità delle ricette mediche relative ai medicinali la cui prescrizione deve essere rinnovata volta per volta.
Si segnala inoltre che l'ambito di applicazione della proposta di legge C. 7386, che fa riferimento, all'articolo 1, comma 1, lettera a), a «pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave», non coincide del tutto con quello della abbinata proposta C. 7398 che si riferisce, invece, esclusivamente ai «pazienti affetti da patologie neoplastiche». In conclusione propone di esprimere parere favorevole.
C. 7387, approvato dal Senato, C. 655 Sbarbati, C. 3808 Furio Colombo e C. 4736 Pivetti.
(Seguito della discussione e approvazione).