I Commissione - Resoconto di mercoledÏ 29 novembre 2000


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
C. 5808 Fini.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 novembre 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ricordato che la Commissione deve procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea e che l'inizio della discussione generale in Aula è previsto per venerdì 1o dicembre, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.


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DL 311/2000: Rinnovo consiglio giustizia tributaria.
C. 7403 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Federico ORLANDO (D-U), relatore, illustra il decreto-legge in esame, che differisce la decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, stabilendo che le elezioni del medesimo Consiglio siano indette, con decreto del ministro delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Al riguardo rileva che le disposizioni in materia di costituzione e nomina del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, contenute nel decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedono che le elezioni abbiano luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e siano indette con decreto del ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, almeno trenta giorni prima della data stabilita. Il decreto-legge opera dunque una deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 545 del 1992.
Rileva, inoltre, che gli articoli 84 e 85 della legge 28 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, modificano la disciplina vigente in materia di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La deroga in questione si è resa necessaria in quanto le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, di tale legge, che prevedono un differimento dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza fino a quattordici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, non entreranno in vigore prima delle prossime elezioni, già fissate per il 12 novembre 2000. Il decreto-legge è quindi finalizzato a consentire che le elezioni e la composizione del prossimo Consiglio di presidenza si svolgano con l'applicazione delle nuove disposizioni, previste dalla citata legge n. 342 del 2000.
In particolare fa presente che l'articolo 85 della legge n. 342 ha previsto un numero più elevato dei componenti del Consiglio di presidenza e che tale aumento era stato sollecitato dall'Associazione dei giudici tributari, sostenuta anche dall'Associazione nazionale magistrati. Osserva che il problema fondamentale è rappresentato dal regime delle incompatibilità, anch'esso disciplinato dalla legge n. 342. Al riguardo sottolinea che il ministro delle finanze all'inizio della legislatura aveva assunto un'iniziativa legislativa e sollecitato il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria a svolgere una specifica azione di ricognizione, incontrando tuttavia l'opposizione degli ordini professionali. La legge n. 342 ha modificato, in senso più restrittivo, il regime delle incompatibilità.
Evidenzia infine in termini critici la mancata presentazione da parte del Governo del preannunziato disegno di legge sul riordino della giustizia tributaria, che avrebbe dovuto affrontare tutte le questioni pendenti nel settore, ivi compresa la questione relativa alla composizione del Consiglio di Presidenza.
Sulla base delle considerazioni svolte, formula infine la seguente proposta di parere:

La Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 7403, di conversione del decreto-legge n. 311 del 2000,
rilevato che lo stesso corrisponde all'esigenza di differire la data di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, già fissata al 12 novembre 2000, in presenza delle nuove disposizioni in materia di composizione e modalità di elezione del medesimo Consiglio contenute nella legge n. 342 del 21 novembre 2000;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di provvedere quanto prima a completare il processo riformatore del contenzioso tributario,


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con particolare riferimento agli aspetti procedurali che non sono stati modificati da recenti provvedimenti di legge, allo scopo di pervenire ad un riordino organico e compiuto della materia.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ringrazia il relatore per l'ampia ed articolata illustrazione del provvedimento.

Maretta SCOCA (UDEUR) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 279/2000: Interventi per aree a rischio idrogeologico, in materia di protezione civile e per zone colpite da calamità naturali.
C. 7431 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Valter BIELLI (DS-U), relatore, illustra il decreto-legge in esame, già approvato dal Senato, che contiene disposizioni urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali.
Osserva che nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti nuovi articoli relativi agli eventi alluvionali verificatisi in Italia settentrionale a partire dal 13 ottobre 2000 e sono stati approvati numerosi emendamenti, pervenendo così all'attuale testo di 19 articoli.
Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli del provvedimento, formula conclusivamente la seguente proposta di parere:

La Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 7431 di conversione del decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000,
rilevata l'esigenza che la Commissione di merito proceda ad una verifica dell'ambito di applicazione delle disposizioni da esso recate al fine di accertare che esse abbiano ad oggetto tutti gli eventi alluvionali verificatisi in questo periodo;
auspicata l'adozione in questa materia di una disciplina a carattere generale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, si segnala l'opportunità di valutare la compatibilità delle disposizioni ivi previste con l'assetto delle competenze spettanti alle regioni in materia di polizia idraulica previste dall'articolo 89, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) all'articolo 4, comma 9-bis, si segnala l'opportunità di specificare se il diritto del conduttore di procedere alla disdetta del contratto si eserciti secondo le disposizioni vigenti ovvero, vista l'eccezionalità degli eventi, in deroga alle stesse;
c) all'articolo 7-ter, occorrerebbe chiarire la ragione del riferimento alle competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che i territori di tali province non rientrano tra le aree colpite dagli eventi alluvionali cui si riferisce il presente decreto.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, nel condividere la proposta di parere del relatore, esprime perplessità sulla rispondenza ai requisiti di necessità e di urgenza di talune disposizioni contenute nel provvedimento di urgenza.

Domenico MASELLI (DS-U) sottolinea l'opportunità di verificare se il decreto-legge in esame rechi misure volte a fronteggiare anche gli eventi calamitosi verificatisi nelle ultime settimane; ciò al fine di evitare il ricorso ad ulteriori provvedimenti.


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Maretta SCOCA (UDEUR), condivisa l'esigenza espressa dall'onorevole Maselli, auspica l'introduzione di una normativa di carattere generale in materia di eventi determinati da calamità naturali.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, pur condividendo l'esigenza di prevedere una normativa di carattere generale, sottolinea l'esigenza di fornire risposte specifiche ad eventi caratterizzati da aspetti peculiari.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Riordino dei servizi pubblici locali.
C. 7042 Governo, approvato dal Senato e C. 5047 Gasparri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 novembre 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che non tutte le Commissioni competenti si sono pronunciate e che, allo stato, sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni II, VIII e XI, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Adriana VIGNERI (DS-U), relatore, osserva che delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni nell'ambito dell'espressione dei rispettivi pareri si potrà tenere conto in sede di presentazione degli emendamenti nel corso dell'iter in Assemblea, fatta eccezione per i rilievi di carattere tecnico formulati dal Comitato per la legislazione, che si prestano ad essere recepiti anche in questa fase dell'esame.
Ricorda che nella seduta del 17 novembre 2000 la Commissione ha approvato alcuni emendamenti da lei predisposti al fine di riferire il contenuto normativo del disegno di legge C. 7042, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione, che faceva riferimento alla legge n. 142 del 1990, agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, tali emendamenti, oltre a riferire a singoli articoli del testo unico il testo approvato dalla Commissione, riproducono anche, a meri fini di coordinamento, ulteriori articoli del predetto testo unico che non sono stati modificati per effetto delle nuove disposizioni elaborate dalla Commissione.
A seguito di una più approfondita riflessione ritiene che la forma di coordinamento proposta debba essere parzialmente rivista, tenendo presente la necessità di contemperare due esigenze fondamentali. Sotto un primo profilo, si tratta di intervenire sul testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali, sostituendo le parti non compatibili con la nuova normativa introdotta dal provvedimento in esame. Sotto un diverso aspetto, non appare opportuno inserire nel testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea anche le disposizioni del testo unico non oggetto di modifiche di carattere sostanziale. Con riferimento a quest'ultima tipologia di norme, da un punto di vista della tecnica legislativa, ritiene infatti preferibile procedere a meri interventi di coordinamento formale, al fine, ad esempio, di adeguare la terminologia utilizzata. Conseguentemente presenta alcuni nuovi emendamenti, che recepiscono tale orientamento (vedi allegato).
Fa presente che tra le modifiche proposte vi è anche quella volta a prevedere una specifica delega al Governo ad emanare disposizioni correttive del testo unico


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al fine di apportarvi le modificazioni di coordinamento strettamente conseguenti all'approvazione del provvedimento.
Fa presente inoltre che nella nuova riformulazione nel testo è stato recepito l'emendamento Nardini 1.118, formalmente non accolto dalla Commissione, nonostante la generale condivisione che su di esso si era registrata. Avverte inoltre di aver inserito un ulteriore comma all'articolo 115 del testo unico, volto a disciplinare le modalità di trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato dei consorzi tra enti locali che svolgono attività per le quali non è necessaria la personalità giuridica di diritto pubblico.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, dichiara di condividere le scelte di tecnica legislativa alle quali il relatore ha inteso ispirarsi, con particolare riferimento alla questione dell'armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico in materia di enti locali con le nuove norme previste dal disegno di legge.
Fa presente inoltre, pur precisando che tale considerazione non attiene solo al procedimento in corso ma ha rilevanza generale, di avere intenzione di chiedere al Presidente della Camera di promuovere una organizzazione dei lavori che consenta di evitare che l'Assemblea esamini provvedimenti sui quali le Commissioni competenti non abbiano avuto un tempo congruo per esprimere il prescritto parere.

Maretta SCOCA (UDEUR) chiede al relatore se non ritenga di dover tenere nel dovuto conto il rilievo contenuto nel parere espresso dalla VIII Commissione, in ordine alla necessità di garantire il mantenimento ed il miglioramento degli standard di qualità dei servizi pubblici che perseguono importanti finalità ambientali e sociali.

Rolando FONTAN (LNP), ribaditi i rilievi critici del gruppo della Lega nord Padania sul disegno di legge, esprime contrarietà, in particolare, sulla previsione di una delega al Governo al fine di apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le modificazioni di coordinamento conseguenti all'approvazione della normativa in esame. Ritiene inoltre che sarebbe necessario prevedere una pausa di riflessione, al fine di consentire un approfondimento delle questioni sul tappeto e, presumibilmente, di evitare situazioni di dura contrapposizione nel momento in cui il provvedimento sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Riccardo MIGLIORI (AN), rivendicato all'opposizione di aver svolto il proprio ruolo in maniera responsabile nel corso dell'esame del disegno di legge, sottolinea la necessità di approfondire, in particolare dal punto di vista tecnico, le proposte di coordinamento formulate dal relatore al fine di valutare le interrelazioni più rilevanti tra le disposizioni del provvedimento in esame e le norme contenute nel testo unico sugli enti locali.

Adriana VIGNERI (DS-U), relatore, premesso che, ai fini dell'eventuale recepimento in proposte emendative dei rilievi contenuti nei pareri espressi dalle competenti Commissioni, non si può prescindere da un momento di adeguata riflessione, ribadisce che il percorso di tecnica legislativa da lei prospettato tende a semplificare il testo già approvato dalla Commissione, espungendo gli articoli del testo unico non oggetto di modifiche sostanziali, che erano stati riprodotti per motivi di coordinamento. Nel ribadire l'opportunità di affidare al Governo il compito di coordinare le altre disposizioni del testo unico con la nuova normativa in materia di riordino dei servizi pubblici locali, dichiara di non essere contraria all'ipotesi di rinviare la conclusione dell'esame alla seduta di domani.

Riccardo MIGLIORI (AN), sottolineato come tutti i gruppi non abbiano sufficientemente valutato le questioni relative all'interrelazione tra le disposizioni in esame ed il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, rileva, in particolare, che


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quest'ultimo ha introdotto, per unanime riconoscimento dei soggetti direttamente interessati, rilevanti elementi di chiarezza: esorta quindi a evitare il rischio che tale caratteristica possa essere compromessa.
Sottolinea infine la necessità di disporre di una pausa di riflessione, anche al fine di dissipare le perplessità legittimamente sollevate dai gruppi di opposizione in ordine ai criteri di conferimento della delega al Governo.

Gian Franco ANEDDA (AN), premesso che il testo in esame, nel momento in cui introduce una nuova norma di delega, dovrebbe essere nuovamente sottoposto alla valutazione del Comitato per la legislazione, rileva che non sussistono ragioni valide per non procedere direttamente al necessario coordinamento tra le nuove norme in materia di riordino dei servizi pubblici locali ed il testo unico, anziché conferire una delega al Governo.
Manifestata inoltre una contrarietà di principio a modifiche parziali che non tengano nel dovuto conto l'articolazione complessiva del provvedimento che si intende innovare, osserva che, in riferimento alle norme in esame, le esigenze di sostanza prevalgono su quelle di urgenza. Propone quindi di promuovere le opportune iniziative al fine di differire di una settimana l'inizio dell'esame del disegno di legge in Assemblea, allo scopo di consentire un necessario ed ineludibile approfondimento delle questioni emerse in seguito alla riformulazione del testo.

Mario VALDUCCI (FI), nel concordare con le considerazioni dei deputati appartenenti ai gruppi della Casa delle libertà, condivide l'opportunità di un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea di un provvedimento che si muove in direzione di un processo di liberalizzazione a suo avviso di fatto già disciplinato da leggi di settore. Peraltro un'ulteriore riflessione si rende opportuna al fine di valutare le forme di coordinamento della nuova normativa con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Ribadisce inoltre la contrarietà del gruppo di Forza Italia sulla previsione in base alla quale la disciplina delle gare è rimessa a regolamenti del Governo, nonché sulla mancata considerazione con riferimento ai cosiddetti servizi a rilevanza non industriale della differenza intercorrente tra comuni medio-grandi e comuni piccoli.

Maria Celeste NARDINI (misto-RC-PRO), espressa soddisfazione per il recepimento del suo emendamento 1.118, rileva che il disegno di legge in esame non soltanto non riveste alcun carattere d'urgenza ma, ad avviso della sua parte politica, è addirittura dannoso. Si associa pertanto alla richiesta di svolgere una riflessione più approfondita, esprimendo comunque l'auspicio che il provvedimento non giunga alla fase di approvazione finale.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rileva che dal dibattito sono emerse due posizioni nell'ambito dei gruppi di opposizione: da un lato, è stato espresso un atteggiamento di radicale contrarietà; dall'altro, invece, è emersa una posizione tendenzialmente favorevole, pur legata alla richiesta di prevedere un momento di riflessione e di approfondimento. A fronte di tale situazione ritiene che una soluzione di equilibrio possa consistere nel rinviare a domani l'esame del provvedimento, con l'auspicio di poter acquisire nel frattempo tutti i prescritti pareri, e in particolare quello della V Commissione.

Gian Franco ANEDDA (AN) chiede al presidente di chiarire le finalità della proposta di rinvio testé formulata.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rileva che il problema fondamentale è rappresentato dal rapporto tra le disposizioni in fase di approvazione e le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le relative modalità di coordinamento formale. La proposta di rinviare l'esame del disegno di legge a domani è legata quindi alla necessità di consentire ai gruppi una riflessione più


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approfondita su questa specifica questione.
Stigmatizzata l'assenza dei rappresentanti del Governo, su un provvedimento particolarmente complesso, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 30 novembre 2000.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 291/2000: Proroga dei termini in materia di espropriazione immobiliare.
C. 7446 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, invita il deputato Boato a riferire alla Commissione sul testo del decreto-legge.

Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, illustra il decreto-legge in esame, volto a prorogare la disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567, comma 2, del codice di procedura civile, in tema di vendita dell'immobile pignorato, così come novellato dalla legge 3 agosto 1998, n. 302. Tale disposizione prevede che il creditore che abbia presentato istanza di vendita debba depositare entro sessanta giorni dalla richiesta la documentazione prescritta. Dalla mancata presentazione nei termini previsti della documentazione ne deriva l'estinzione della procedura esecutiva, che può essere dichiarata a richiesta di parte o d'ufficio. La disposizione in esame si è rivelata di assai difficile applicazione in considerazione dell'elevatissimo numero dei procedimenti in corso e dell'obiettiva difficoltà degli uffici competenti a far fronte alle richieste di rilascio della predetta documentazione.
Osserva che, al fine di ovviare al pericolo dell'estinzione di molte procedure esecutive in corso, con conseguente pregiudizio dei creditori procedenti, si è reso necessario introdurre una disciplina di carattere transitorio in questa materia. Da ultimo le norme transitorie sono state introdotte dal decreto-legge n. 480 del 1999, convertito con modificazioni dalla legge 16 febbraio 2000 n.25.
La necessità e l'urgenza di provvedere derivano attualmente dall'approssimarsi della scadenza dei termini previsti dal decreto-legge n. 480. In proposito è attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge n. 3273, recante «Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare», che è volta a rimediare all'inadeguatezza del termine di cui all'articolo 567, comma 2, del codice di procedura civile, prevedendo che esso sia stabilito in centoventi giorni, anziché sessanta.
L'articolo 1, comma 1, del decreto legge, come modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la sostituzione dell'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, fissando al 30 giugno 2001 il nuovo termine di scadenza per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia depositata entro il 30 aprile 2001.
Il comma 2 detta alcune norme volte ad assicurare una più efficace tutela del creditore, sia per il caso di mancato rilascio da parte dei pubblici uffici e dei notai della documentazione di cui al comma 1, sia per il caso di impossibilità, accertata giudizialmente, di osservare il termine predetto per fatto altrui non imputabile.
Rilevato di non avere nulla da osservare per i profili di competenza della I Commissione, propone che nelle premesse al parere sia inserito un riferimento all'obiettiva incertezza legislativa derivante dalla superfetazione di norme incidenti


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sulla stessa materia, che rendono necessario, come nel caso di specie, il ricorso a provvedimenti di urgenza.
Conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:

La Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 7446, di conversione del decreto n. 291 del 18 ottobre 2000;
considerato che esso si inserisce in un quadro caratterizzato dalla successione di una pluralità di interventi normativi recanti disposizioni a carattere transitorio, che ingenera numerose incertezze interpretative;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

MARETTA SCOCA (UDEUR) ritiene che l'ampliamento dei termini per il deposito, da parte del creditore che abbia presentato istanza di vendita, della documentazione prescritta si renda obiettivamente necessario non tanto alla luce dei fenomeni di superfetazione denunciati dal deputato Boato quanto, piuttosto, in presenza di una situazione caratterizzata dall'inefficienza degli uffici, che non consente di garantire adeguatamente la tutela di un diritto leso.

Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Scoca.

Gian Franco ANEDDA (AN) ritiene che i fenomeni di superfetazione normativa siano stati di fatto determinati dalla mancata approvazione di una modifica alle disposizioni del codice civile che disciplinano la materia; tale circostanza rende infatti necessario il continuo ricorso a provvedimenti di urgenza.

GIACOMO GARRA (FI) dichiara voto favorevole sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO DEI NOVE

Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381-3439-5463-5480-6018-A, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 15.45 alle 16.20.