I Commissione - Resoconto di giovedĪ 30 novembre 2000


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 novembre 2000.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Severino Lavagnini e Aniello Di Nardo.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
C. 5808 Fini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 novembre 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che i deputati Di Luca e Armaroli hanno chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricordato che l'inizio della discussione generale in Aula del provvedimento è previsto per lunedì 4 dicembre, avverte che la Commissione deve procedere nella seduta odierna al conferimento del mandato al relatore Sinisi a riferire in Assemblea sul testo approvato dalla Commissione. Informa inoltre che è stata preannunciata la presentazione di quattro relazioni di minoranza da parte dei deputati


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Landi di Chiavenna, Fontan, Giovanardi e Di Luca.

Paolo ARMAROLI (AN) chiede se, da un punto di vista procedurale, sia possibile procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea nonostante la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il prescritto parere sul provvedimento approvato dalla Commissione. Dichiara comunque che il gruppo di Alleanza nazionale, d'intesa con gli altri gruppi che si riconoscono nella Casa delle libertà, è contrario a conferire il mandato al relatore a riferire su un testo che ha oggettivamente stravolto l'originaria formulazione della proposta Fini C. 5808, e che configura, peraltro, interventi limitati ad aspetti specifici e circoscritti. Ritiene, in definitiva, che l'atteggiamento della maggioranza abbia finito per ledere il diritto dell'opposizione a discutere propri provvedimenti nell'ambito della quota di tempi e di argomenti ad essa riservata dal regolamento.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ricorda che i gruppi di maggioranza sono stati concordi nel riconoscere la validità delle misure introdotte in materia di immigrazione dalla legge n. 40 del 1998, pur ritenendo che tale provvedimento debba essere integrato su taluni aspetti, cui si riferiscono gli emendamenti approvati dalla Commissione. In tale contesto, la procedura seguita è stata conforme alle disposizioni regolamentari, pur producendo un risultato che, evidentemente, può non essere condiviso dai rappresentanti dei gruppi di opposizione. Fa presente, inoltre che la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere, di cui si potrà tenere conto nelle successive fasi di esame del provvedimento.

Maria Celeste NARDINI (misto-RC-PRO), premesso che a suo avviso sarebbe opportuno modificare la legge n. 40 del 1998, della quale pure condivide l'impianto, in termini molto più incisivi rispetto a quelli proposti in Commissione dai gruppi di maggioranza, tenendo conto dell'esperienza maturata nel nostro e negli altri paesi, preannuncia voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore Sinisi a riferire favorevolmente all'Assemblea. Auspica infine che quest'ultima respinga con fermezza le proposte contenute nei testi alternativi che saranno presentati dai relatori di minoranza.

Alberto DI LUCA (FI), espresse riserve sullo svolgimento complessivo dei lavori della Commissione, che ha portato a conferire l'incarico di relatore, su un testo iscritto nel calendario dei lavori su richiesta dei gruppi di opposizione nell'ambito delle quote ad essi riservate, ma completamente stravolto nel suo contenuto, ad un esponente della maggioranza, fa presente che la presentazione di quattro testi alternativi è legata all'esigenza dei gruppi della Casa delle libertà di acquisire una sufficiente visibilità nel corso dell'esame in Assemblea. Esprime infine auspicio che il dibattito in aula possa risultare più costruttivo di quello svoltosi in Commissione.

Rosanna MORONI (Comunista), nel dichiarare voto favorevole al conferimento del mandato al relatore Sinisi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato dalla Commissione, propone che, in sede di coordinamento formale, si introduca, all'articolo 6, un corretto riferimento al «Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza».

Maretta SCOCA (UDEUR), rilevato che la possibilità di realizzare intese su un testo condiviso è stata di fatto preclusa dalla posizione assunta dai gruppi di opposizione, precisa che l'intento dei deputati della maggioranza, a fronte di una legislazione giudicata positivamente anche se perfettibile, è stato finalizzato ad introdurre puntuali modifiche alla legge n. 40 del 1998, senza realizzarne un complessivo stravolgimento, così come invece prospettato dalla proposta di legge Fini C. 5808.
Preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'UDEUR sul conferimento del mandato al relatore Sinisi.


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Marco BOATO (misto-verdi-U) dichiara voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore Sinisi a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione delibera di dare mandato al relatore Sinisi a riferire favorevolmente sul testo da essa predisposto, e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente e nomina il Comitato dei nove.

In morte del professor Gianfranco Ciaurro.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, esprime, a nome di tutta la Commissione, dolore e cordoglio per la scomparsa del professor Gianfranco Ciaurro, già Segretario generale della Camera e ministro della Repubblica.

Riordino dei servizi pubblici locali.
C. 7042 Governo, approvato dal Senato e C. 5047 Gasparri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 novembre 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che l'inizio della discussione generale in Assemblea del provvedimento è stato rinviato a lunedì 11 dicembre 2000.
Ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha sollevato la questione relativa alle modalità di coordinamento delle disposizioni in fase di approvazione con le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pervenendo all'indicazione di una duplice possibilità di intervento. In particolare, da un lato è stata prospettata la possibilità di integrare, a meri fini di coordinamento, le nuove disposizioni elaborate dalla Commissione con gli articoli del testo unico da esse non modificati; dall'altro, il relatore ha suggerito, a suo avviso opportunamente, di prevedere una specifica delega al Governo ad emanare disposizioni correttive del testo unico, al fine di apportarvi esclusivamente le modificazioni di coordinamento strettamente conseguenti all'approvazione del provvedimento. Con riferimento a tale indicazione, i rappresentanti dei gruppi di opposizione hanno espresso perplessità sull'insufficiente delimitazione dell'oggetto e dei criteri della delega e richiesto di acquisire su tale disposizione il parere del Comitato per la legislazione; questo adempimento potrebbe essere reso più agevole dallo slittamento del termine iniziale della discussione generale del provvedimento.

Adriana VIGNERI (DS-U), relatore, concordando con le osservazioni del presidente, sottolinea, in particolare, che non ritiene opportuno inserire nel testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea disposizioni del testo unico che non siano state oggetto di modifiche di carattere sostanziale, ritenendo preferibile rispetto a tali disposizioni, procedere a interventi di mero coordinamento formale. Ribadisce altresì l'opportunità di prevedere una delega al Governo ad emanare disposizioni correttive del testo unico al fine di apportarvi le ulteriori modificazioni di coordinamento conseguenti all'approvazione del provvedimento. Sotto questo profilo, recependo le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei gruppi di opposizione riformula l'emendamento 2.010, al fine di circoscrivere con adeguati elementi di garanzia l'ambito nel quale la delega stessa dovrà essere esercitata e di abbreviarne il termine di esercizio (vedi allegato).
In conclusione, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.325 e 2.010 (nuova formulazione).

Il sottosegretario Severino LAVAGNINI concorda con il relatore.

Maria Celeste NARDINI (misto-RC-PRO), pur concordando con le soluzioni tecniche prospettate dal relatore, ribadisce la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame. Preannuncia pertanto voto contrario sugli emendamenti del relatore e, in particolare, su quello volto a


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prevedere il conferimento di una delega al Governo per l'attività di coordinamento normativo.

Marco BOATO (misto-verdi-U) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti del relatore.

Paolo ARMAROLI (AN) chiede che la norma di delega sia sottoposta alla valutazione del Comitato per la legislazione, denunciando il fenomeno legato al consolidarsi di una legislazione «a cascata» che, intervenendo su materie già disciplinate con decreti legislativi, comporta la necessità di emanare una pluralità di decreti correttivi.

La Commissione approva gli emendamenti 1.325 e 2.010 (nuova formulazione) del relatore.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Massimo Brutti e per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita.

La seduta comincia alle 15.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, evidenzia preliminarmente l'opportunità di approfondire la valutazione di alcune disposizioni dello schema di regolamento in esame, con particolare riferimento a quelle attinenti ad ambiti normativi già oggetto di intervento da parte di taluni progetti di legge all'esame della Commissione.
Illustra quindi il contenuto dello schema di regolamento, finalizzato alla semplificazione di una serie di procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dal relativo regolamento di attuazione. In particolare, tali procedimenti riguardano: il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del testo unico; il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo; il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo; la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo, nonché i procedimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico. Lo schema di regolamento disciplina altresì la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia.
Valutata positivamente la scelta di inserire le nuove disposizioni nel corpo del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza normativa, si sofferma, in particolare, sull'articolo 2 dello schema di regolamento, riguardante le semplificazioni a carattere generale. Sottolinea la rilevanza della semplificazione introdotta alla lettera a) del comma 1, attraverso la deroga al principio di annualità previsto per tutte le autorizzazioni di polizia di cui al titolo III del testo unico. La soppressione del rinnovo annuale delle licenze in oggetto e l'espressa previsione del loro carattere permanente realizza, infatti, una semplificazione di grande portata a favore del titolare del provvedimento autorizzatorio. Considera parimenti opportuna la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 che, in ordine alla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per ottenere le autorizzazioni


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di polizia, introduce il riferimento alle vigenti disposizioni generali in materia di semplificazione amministrativa, prevedendo in tal modo la possibilità per l'interessato di presentare autodichiarazioni. Rileva inoltre che nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, gli atti di consenso possono essere assunti davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione.
Sempre con riferimento all'articolo 2, fa presente che il Consiglio di Stato ha considerato superflua l'espressione «salvo diversa specifica disposizione di legge anche regionale», inserita nel corpo del nuovo articolo 12-bis del regolamento di esecuzione del testo unico, laddove si prevede il subentro da parte dell'erede in caso di morte del titolare dell'impresa autorizzata.
Rilevato positivamente il recepimento nello schema di regolamento delle metodologie di carattere informatico per la tenuta dei registri, si sofferma sul contenuto dell'articolo 3, in materia di semplificazioni concernenti autorizzazione in materia di armi e di esplosivi, e, in particolare, sulla norma riguardante la domanda per la licenza per collezioni di armi, che attribuisce a tale licenza carattere permanente ed introduce la possibilità di utilizzarla anche per la detenzione di una sola arma, quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma stessa; suggerisce al riguardo la possibilità di specificare che all'uso introdurre uno specifico riferimento all'uso personale dell'arma.
Quanto all'articolo 4, che introduce semplificazioni concernenti i locali di pubblico spettacolo, osserva che la norma realizza una semplificazione, prevedendo in particolare, accanto alla commissione permanente a carattere provinciale, commissioni comunali o intercomunali di vigilanza. Ricorda, tra le semplificazioni introdotte, la sostituzione della verifica della commissione per l'accertamento dell'agibilità con una relazione tecnica di un professionista relativamente ai locali con una capienza complessiva pari od inferiore a 200 spettatori.
Con riferimento alla possibilità, disciplinata dal penultimo comma dell'articolo 41, di non ripetere la verifica nel caso di spettacoli temporanei se essa sia stata effettuata nella stessa provincia nei tre anni precedenti, esprime perplessità sul periodo di tempo considerato, che considera eccessivo sotto il profilo della sicurezza.
Invita altresì la Commissione a riflettere sulla composizione della commissione provinciale di vigilanza individuata dall'articolo 142 del testo unico; ritiene infatti che tale aspetto debba essere verificato alla luce delle modifiche introdotte in materia di ordinamento della Repubblica dal progetto di legge costituzionale di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento al ruolo svolto dalle regioni e dalle province.
In merito al procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, osserva che all'articolo 4-bis la figura di guardia notturna dipendente da amministrazioni pubbliche non viene inclusa tra quelle cui viene attribuita tale qualifica.
Esprime conclusivamente una valutazione positiva sullo schema di regolamento in esame, riservandosi di presentare, in seguito a successivo approfondimento, una proposta di parere volta ad integrare il contenuto del provvedimento.

Giacomo GARRA (FI), riprendendo un'osservazione del relatore in merito alla composizione della commissione provinciale di vigilanza, evidenzia criticamente un'impostazione metodologica volta a privilegiare i componenti espressi dalle burocrazie rispetto a quelli elettivi.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, espresso un giudizio sostanzialmente favorevole sullo schema di regolamento in esame anche sotto il profilo delle ricadute


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positive che esso può avere sulla vita dei cittadini, sottolinea come il suo oggetto sia per certi versi analogo a quello delle proposte di legge all'esame della Commissione in materia di porto d'armi e di esplosivi.
Riprendendo un'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, esprime perplessità in merito alla previsione di cui alla lettera b) dell'articolo 61 del testo unico, laddove si prevede che la licenza per il porto d'armi possa essere rilasciata anche nel luogo in cui il richiedente ha il domicilio, oltre che in quello di residenza. Rilevato che un'attività di controllo è più facilmente esperibile nel luogo di residenza, ricorda che la Commissione, nel corso dell'esame dei progetti di legge volti ad introdurre una nuova regolamentazione nell'uso delle armi, aveva espresso in proposito un orientamento restrittivo, nel tentativo di contrastare la tendenza a consentire con eccessiva facilità la vendita e il possesso di armi.

Il Sottosegretario Massimo BRUTTI prende atto delle osservazioni espresse, riservandosi di intervenire in una successiva fase dell'esame.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro delle comunicazioni.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Maretta SCOCA (UDEUR), relatore, illustra lo schema di regolamento in esame, osservando preliminarmente come il previsto accorpamento del Ministero delle comunicazioni nell'istituendo Ministero delle attività produttive avrebbe forse consigliato di non modificare l'assetto degli uffici in considerazione delle inevitabili future riorganizzazioni.
Nel merito, osserva che gli uffici di diretta collaborazione con il ministro devono essere organizzati secondo i principi ed i criteri generali di efficienza, razionalizzazione, migliore utilizzazione delle risorse umane, flessibilità, economicità e trasparenza, in applicazione delle numerose disposizioni normative in materia e in coerenza con i principi fondamentali posti dagli articoli 97 ed 81 della Costituzione.
Ritiene che tali uffici debbano caratterizzarsi per una strutturazione più snella ed impiegare le risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato. Pertanto, solo nella motivata assenza di tali risorse, è possibile fare ricorso a professionalità esterne, da individuare in base ai criteri predeterminati, certi e trasparenti. Oltre tutto, il ricorso a professionisti esterni potrebbe comportare problemi sul piano finanziario, atteso che il conferimento di incarichi professionali o l'assunzione a tempo determinato, di cui peraltro non si prevede neppure la durata massima, nei confronti di collaboratori professionali esterni appare difficilmente coniugabile con il principio di invarianza della spesa.
Rileva infine che nessuna informazione viene fornita in ordine di criteri seguiti per la determinazione delle previste 92 unità, di cui non più di 13 aventi qualifica dirigenziale.
La necessità di realizzare il massimo contenimento delle dotazioni di personale è determinata anche dal fatto che comunque la disciplina in esame è applicabile in un arco di tempo determinato, in vista del prossimo accorpamento dell'amministrazione nell'istituendo ministero delle attività produttive.
Rilevato come molte delle osservazioni svolte siano analoghe a quelle già espresse sugli schemi di regolamento riguardanti l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione


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di altri ministeri, si riserva, conclusivamente, di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, dichiara di condividere le osservazioni del relatore, ricordando che il parere dovrà essere espresso nel corso della prossima settimana.

Marco BOATO (misto-verdi-U) si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.