Dubbi sul testo ASILO

 

Il nodo del ricorso avverso l’esito sfavorevole del presame è stato sciolto, come già riferito nel precedente appunto, devolvendo al giudice ordinario — già competente per la convalida del trattenimento, prima dell’espulsione, nei Centri di permanenza del richiedente asilo che non ha superato il presame — l’esame della legittimità e del merito del provvedimento negativo del delegato della Commissione Centrale.

L’iter normale del procedimento di richiesta di asilo, disegnato dal testo approvato è il seguente:

Se il pre-esame non si esaurisce nei due giorni previsti i richiedenti asilo possono esser trattenuti presso la più vicina sezione speciale dei Centri di permanenza, con rituale richiesta di convalida al magistrato.

Nella lettura del complesso iter del pre-esame sorgono alcune perplessità, derivanti probabilmente dalla fusione di parti del testo approvato al Senato, del primo testo approvato dalla I Commissione della Camera, e dagli ultimi emendamenti inseriti.

 

Si esprimono, inoltre, perplessità sull’effettiva tenuta del raccordo fra trattenimento, convalida del magistrato ed espulsione: si nutre qualche dubbio sull’effettiva tempestiva decisione del magistrato sul pre-esame che, a differenza della convalida del trattenimento dell’espellendo è senz’altro molto complessa incidendo nella legittimità e nel merito. Probabilmente si arriverà ad un consistente numero di richiedenti asilo fermi nei centri di permanenza con consistenti aggravi dei costi.

Nel testo si rilevano, inoltre, diversi errori "tecnici":

Art. 3, comma 9: i membri della Commissione Centrale sono posti "fuori ruolo nelle amministrazioni appartenenza" senza specificare in quale ruolo sono posti;

Art. 4, comma 3: concluso positivamente il pre-esame lo straniero può soggiornare nel territorio dello Stato con l’obbligo di stabilire un domicilio; stesso articolo, comma 5: "il richiedente asilo deve fissare la propria dimora bel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza".

Art. 6 comma 7-bis: "In caso di esito negativo (del pre-esame) il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o all’espulsione del richiedente asilo". Più correttamente dovrebbe disporre: "Il dirigente del posto di frontiera o il questore provvedono al respingimento immediato, ovvero all’esecuzione dell’espulsione disposta dal prefetto." Analogamente è il Questore a disporre il trattenimento nelle sezioni specializzate dei centri di permanenza e non il funzionario di frontiera o di questura come disposto nel prosieguo del medesimo comma e nel comma 10;

Il comma 11 dell’art.7 accoglie il suggerimento di concedere la possibilità di svolgere attività lavorativa se la Commissione Centrale non si pronuncia entro 6 mesi dalla domanda. La precedente previsione della concessione della medesima possibilità solo dopo 6 mesi dal ricorso avverso la decisione sfavorevole della Commissione, contenuta nel comma 6 dell’art.10 non è stata soppressa, ingenerando confusione.