Dubbi sul testo ASILO
Il nodo del ricorso avverso lesito sfavorevole del presame è stato sciolto, come già riferito nel precedente appunto, devolvendo al giudice ordinario già competente per la convalida del trattenimento, prima dellespulsione, nei Centri di permanenza del richiedente asilo che non ha superato il presame lesame della legittimità e del merito del provvedimento negativo del delegato della Commissione Centrale.
Liter normale del procedimento di richiesta di asilo, disegnato dal testo approvato è il seguente:
- la domanda di asilo viene presentata al posto di frontiera o alla questura del luogo di dimora ove, in appositi luoghi, viene trattenuto il richiedente; se non cè disponibilità di alloggio presso le questure i richiedenti asilo vengono condotti (art.14, comma 2) nei centri di accoglienza dei Comuni previsti dallart. 40 del Testo Unico 286/98 (non risulta che siano mai stati istituiti);
- in questi luoghi viene svolto, in due giorni, il pre-esame dal delegato della Commissione Centrale che ha altre 24 ore per notificare il provvedimento;
- in caso di esito positivo del presame al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo;
- in caso di esito negativo del presame, se il richiedente asilo presta il suo consenso viene subito espulso; in caso contrario viene portato in una sezione specializzata dei Centri di permanenza ove il magistrato, in sede di convalida del trattenimento, "valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del delegato della Commissione Centrale";
- se il magistrato valuta positivamente loperato del delegato della Commissione, il richiedente asilo viene espulso; se loperato è valutato negativamente al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa di pre-esame con obbligo di soggiornare presso le strutture di accoglienza di un dato comune;
- avverso il provvedimento di convalida è ammesso solo il ricorso per Cassazione senza effetto sospensivo;
Se il pre-esame non si esaurisce nei due giorni previsti i richiedenti asilo possono esser trattenuti presso la più vicina sezione speciale dei Centri di permanenza, con rituale richiesta di convalida al magistrato.
Nella lettura del complesso iter del pre-esame sorgono alcune perplessità, derivanti probabilmente dalla fusione di parti del testo approvato al Senato, del primo testo approvato dalla I Commissione della Camera, e dagli ultimi emendamenti inseriti.
- Il comma 7 dellart.6 dispone che in caso negativo del pre-esame, il relativo provvedimento viene notificato al richiedente asilo unitamente "alle modalità di impugnazione"; tali modalità quali, per esempio, il termine per limpugnazione non sono mai specificate nel resto del testo e la valutazione del magistrato sulloperato del delegato della Commissione Centrale appare più come una verifica dufficio che come lesame di un ricorso.
- Appare, poi, improbabile che liter del pre-esame si possa sempre svolgere come sopra descritto. Specialmente in occasione di sbarchi improvvisi e numerosi, sarà molto difficile che il presame e la relativa notifica possano svolgersi in meno di due giorni; pertanto lautorità di Pubblica Sicurezza dovrà chiedere comunque la convalida del trattenimento prima di conoscere lesito del pre-esame o prima che questo sia notificato.
- Non appare chiaro visto che il comma 7-bis dellart.6 dispone che "il giudice nel provvedimento di convalida valuta anche la legittimità e il merito del presame" se al magistrato della convalida permane la competenza a giudicare sul pre-esame, quando questo sia definito dopo la convalida del trattenimento.
- Lo stesso comma 7-bis dispone che in caso di esito sfavorevole del pre-esame lautorità di Pubblica Sicurezza dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale dei Centri di permanenza chiedendo entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice; la convalida sarà stata comunque già richiesta in quanto la limitazione della libertà del richiedente asilo comincia già allatto della domanda di asilo e prima del pre-esame che, come si è visto può durare due giorni più 24 ore per la notifica.
- Il comma 9 dellart. 6, nella parte in cui dispone che qualora il pre-esame non si concluda entro i due giorni, lautorità di Pubblica Sicurezza può disporre il trattenimento nella sezione speciale dei centri di permanenza osservando le disposizioni dellart. 14 del Testo Unico, potrebbe, invece, far presumere che la convalida del trattenimento viene chiesta solo allingresso nel Centro di permanenza; il "trattenimento" di due giorni per il pre-esame non viene, quindi, computato nelle 48 entro cui chiedere la convalida, con possibili riflessi di costituzionalità rispetto allart.13 Cost.
Si esprimono, inoltre, perplessità sulleffettiva tenuta del raccordo fra trattenimento, convalida del magistrato ed espulsione: si nutre qualche dubbio sulleffettiva tempestiva decisione del magistrato sul pre-esame che, a differenza della convalida del trattenimento dellespellendo è senzaltro molto complessa incidendo nella legittimità e nel merito. Probabilmente si arriverà ad un consistente numero di richiedenti asilo fermi nei centri di permanenza con consistenti aggravi dei costi.
Nel testo si rilevano, inoltre, diversi errori "tecnici":
Art. 3, comma 9: i membri della Commissione Centrale sono posti "fuori ruolo nelle amministrazioni appartenenza" senza specificare in quale ruolo sono posti;
Art. 4, comma 3: concluso positivamente il pre-esame lo straniero può soggiornare nel territorio dello Stato con lobbligo di stabilire un domicilio; stesso articolo, comma 5: "il richiedente asilo deve fissare la propria dimora bel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza".
Art. 6 comma 7-bis: "In caso di esito negativo (del pre-esame) il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o allespulsione del richiedente asilo". Più correttamente dovrebbe disporre: "Il dirigente del posto di frontiera o il questore provvedono al respingimento immediato, ovvero allesecuzione dellespulsione disposta dal prefetto." Analogamente è il Questore a disporre il trattenimento nelle sezioni specializzate dei centri di permanenza e non il funzionario di frontiera o di questura come disposto nel prosieguo del medesimo comma e nel comma 10;
Il comma 11 dellart.7 accoglie il suggerimento di concedere la possibilità di svolgere attività lavorativa se la Commissione Centrale non si pronuncia entro 6 mesi dalla domanda. La precedente previsione della concessione della medesima possibilità solo dopo 6 mesi dal ricorso avverso la decisione sfavorevole della Commissione, contenuta nel comma 6 dellart.10 non è stata soppressa, ingenerando confusione.