Iter della domanda di asilo secondo il testo approvato dalla I Commissione Camera |
Osservazioni |
La domanda di asilo è presentata in frontiera o in questura (art. 4 comma 1) |
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Nel frattempo i richiedenti asilo sono trattenuti presso i punti di accoglienza provvisori (art. 4 comma1) dove si svolge, in due giorni, il preesame |
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Se non cè capienza nei punti di accoglienza i richiedenti Asilo possono essere portati nei centri di permanenza (art.14c2) |
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Se il presame non si esaurisce nei due giorni è possibile disporre il trattenimento del richiedente asilo nei Centri di permanenza art. (6 comma 9) |
Visto che la legge dispone che è possibile disporre il trasferimento; se si ritiene di non trattenere deve esser accordato un permesso di soggiorno per attesa presame? |
Il giudice deve convalidarne il trattenimento |
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Caso normale: il presame si svolge regolarmente entro due giorni |
Le 24 ore che il delegato ha a disposizione per comunicare lesito, vengono computate nei due giorni? visto che il delegato della Commissione ha 24 ore per la decisione, sarà molto difficile che lautorità di P.S. possa conoscerne lesito, positivo o negativo che sia entro le 48 ore, termine entro il quale deve chiedere al magistrato la convalida del trattenimento (art 13 Cost.) |
Esito positivo del presame entro le 48 ore: il Questore rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo ed il richiedente fissa il domicilio nel nostro Paese. |
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Lart. 6 comma 7 prescrive che lesito sfavorevole del presame per inammissibilità, manifesta infondatezza della domanda o incompetenza a ricevere la domanda di asilo viene consegnata al richiedente asilo insieme alle modalità di impugnazione. |
Nel prosieguo del testo non è mai chiarito quali siano le modalità dellimpugnazione, ed anche lesame di legittimità e merito del magistrato sulloperato del delegato della Commissione appare più dufficio che ad istanza di parte.
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Se il richiedente asilo presta il suo consenso lautorità di PS provvede al respingimento o allespulsione. |
Se sono trascorse più di 48 ore dallinizio del trattenimento, dovrà comunque esser già stata chiesta la convalida. |
In caso di esito negativo del presame (art. 6 comma 7-bis) lautorità di PS dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata dei Centri di permanenza e chiede comunque entro 48 la convalida al magistrato. |
Ipotesi di difficile realizzazione. Se il delegato della Commissione ha 48 ore di tempo per il presame, più altre 24 per la notifica, in caso di esito sfavorevole, il richiedente Asilo (art.6 comma 9) è già in una sezione specializzata e già lautorità di P.S. deve aver già chiesto la convalida al magistrato. Quindi lautorità di polizia dovrà chiedere una nuova pronuncia al magistrato sul merito del presame. |
Il magistrato, in sede di convalida del trattenimento, valuta (art. 6, comma 7) anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato dalla Commissione Centrale.. |
Quasi certamente il magistrato avrà già convalidato il trattenimento perché sono trascorse già le 48 ore. Gli sarà nuovamente sottoposto per la valutazione del presame? |
In caso di convalida si procede allespulsione o respingimento |
Se il magistrato convalida il trattenimento, ma non si pronuncia sul merito del presame, si presume che il richiedente asilo debba continuate la permanenza nella sezione specializzata dei CPT. Non è chiaro fino a quanti giorni. |
Il ricorso per Cassazione non sospende lespulsione |
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Il comma 9 dellart. 6 dispone che se il presame non si conclude nei 2 giorni, previa convalida del magistrato, il richiedente asilo viene trattenuto nei CPT e in caso di allontanamento arbitrario viene applicato lart. 650 del codice penale (inosservanza dellordine dellautorità) e la domanda di asilo si intende rinunciata. (comma 10.bis) |
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Se il magistrato non convalida il trattenimento del richiedente asilo o trascorrono più dei 30 giorni di permanenza nel CPT, viene concesso un permesso di soggiorno per attesa di presame. |
Se il presame ha un esito sfavorevole anche i richiedenti asilo in "soggiorno obbligato" che non hanno problemi di riconoscimento o di vettore per il rimpatrio dovranno esser condotti nelle sezioni specializzate dei CPT, perché solo in sede di convalida del trattenimento il magistrato è competente a valutare il merito e la legittimità delloperato del delegato della Commissione. |
In questo caso i richiedenti asilo (comma 10 art. 6) sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza presso le strutture di accoglienza dei Comuni (previsti dallart. 40 del T.U.) con oneri a carico dello Stato |
Non risulta che molti comuni abbiano attivato questi centri di accoglienza (strutture per ospitare cittadini extracomunitari sprovvisti di mezzi) |
Lallontanamento arbitrario comporta il trattenimento nella sezione specializzata dei CPT. |
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Per lart. 7 comma 11, il richiedente asilo, se il suo caso non è stato valutato dalla commissione centrale entro sei mesi può intraprendere attività lavorativa |
La disposizione è ripetuta allart. 10 comma 6, una è di troppo. |
Prima di allora il richiedente asilo è assistito dal Comune ove ha eletto domicilio; gli oneri sono rimborsati dal Ministero dellinterno. (art. 14, commi 4,5 e6) |
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Non è previsto alcun regime transitorio, per cui già da subito dovranno esser pronti i punti di assistenza, le sezioni specializzate e formati i delegati della Commissione Centrale. |
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