Iter della domanda di asilo secondo il testo approvato dalla I Commissione Camera

Osservazioni

La domanda di asilo è presentata in frontiera o in questura (art. 4 comma 1)

 

Nel frattempo i richiedenti asilo sono trattenuti presso i punti di accoglienza provvisori (art. 4 comma1) dove si svolge, in due giorni, il preesame

 

Se non c’è capienza nei punti di accoglienza i richiedenti Asilo possono essere portati nei centri di permanenza (art.14c2)

 

Se il presame non si esaurisce nei due giorni è possibile disporre il trattenimento del richiedente asilo nei Centri di permanenza art. (6 comma 9)

Visto che la legge dispone che è possibile disporre il trasferimento; se si ritiene di non trattenere deve esser accordato un permesso di soggiorno per attesa presame?

Il giudice deve convalidarne il trattenimento

 

Caso normale: il presame si svolge regolarmente entro due giorni

Le 24 ore che il delegato ha a disposizione per comunicare l’esito, vengono computate nei due giorni?

visto che il delegato della Commissione ha 24 ore per la decisione, sarà molto difficile che l’autorità di P.S. possa conoscerne l’esito, positivo o negativo che sia entro le 48 ore, termine entro il quale deve chiedere al magistrato la convalida del trattenimento (art 13 Cost.)

Esito positivo del presame entro le 48 ore: il Questore rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo ed il richiedente fissa il domicilio nel nostro Paese.

 

L’art. 6 comma 7 prescrive che l’esito sfavorevole del presame per inammissibilità, manifesta infondatezza della domanda o incompetenza a ricevere la domanda di asilo viene consegnata al richiedente asilo insieme alle modalità di impugnazione.

Nel prosieguo del testo non è mai chiarito quali siano le modalità dell’impugnazione, ed anche l’esame di legittimità e merito del magistrato sull’operato del delegato della Commissione appare più d’ufficio che ad istanza di parte.

 

Se il richiedente asilo presta il suo consenso l’autorità di PS provvede al respingimento o all’espulsione.

Se sono trascorse più di 48 ore dall’inizio del trattenimento, dovrà comunque esser già stata chiesta la convalida.

In caso di esito negativo del presame (art. 6 comma 7-bis) l’autorità di PS dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata dei Centri di permanenza e chiede comunque entro 48 la convalida al magistrato.

Ipotesi di difficile realizzazione. Se il delegato della Commissione ha 48 ore di tempo per il presame, più altre 24 per la notifica, in caso di esito sfavorevole, il richiedente Asilo (art.6 comma 9) è già in una sezione specializzata e già l’autorità di P.S. deve aver già chiesto la convalida al magistrato. Quindi l’autorità di polizia dovrà chiedere una nuova pronuncia al magistrato sul merito del presame.

Il magistrato, in sede di convalida del trattenimento, valuta (art. 6, comma 7) anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato dalla Commissione Centrale..

Quasi certamente il magistrato avrà già convalidato il trattenimento perché sono trascorse già le 48 ore. Gli sarà nuovamente sottoposto per la valutazione del presame?

In caso di convalida si procede all’espulsione o respingimento

Se il magistrato convalida il trattenimento, ma non si pronuncia sul merito del presame, si presume che il richiedente asilo debba continuate la permanenza nella sezione specializzata dei CPT. Non è chiaro fino a quanti giorni.

Il ricorso per Cassazione non sospende l’espulsione

 

Il comma 9 dell’art. 6 dispone che se il presame non si conclude nei 2 giorni, previa convalida del magistrato, il richiedente asilo viene trattenuto nei CPT e in caso di allontanamento arbitrario viene applicato l’art. 650 del codice penale (inosservanza dell’ordine dell’autorità) e la domanda di asilo si intende rinunciata. (comma 10.bis)

 

Se il magistrato non convalida il trattenimento del richiedente asilo o trascorrono più dei 30 giorni di permanenza nel CPT, viene concesso un permesso di soggiorno per attesa di presame.

Se il presame ha un esito sfavorevole anche i richiedenti asilo in "soggiorno obbligato" che non hanno problemi di riconoscimento o di vettore per il rimpatrio dovranno esser condotti nelle sezioni specializzate dei CPT, perché solo in sede di convalida del trattenimento il magistrato è competente a valutare il merito e la legittimità dell’operato del delegato della Commissione.

In questo caso i richiedenti asilo (comma 10 art. 6) sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza presso le strutture di accoglienza dei Comuni (previsti dall’art. 40 del T.U.) con oneri a carico dello Stato

Non risulta che molti comuni abbiano attivato questi centri di accoglienza (strutture per ospitare cittadini extracomunitari sprovvisti di mezzi)

L’allontanamento arbitrario comporta il trattenimento nella sezione specializzata dei CPT.

 

Per l’art. 7 comma 11, il richiedente asilo, se il suo caso non è stato valutato dalla commissione centrale entro sei mesi può intraprendere attività lavorativa

La disposizione è ripetuta all’art. 10 comma 6, una è di troppo.

Prima di allora il richiedente asilo è assistito dal Comune ove ha eletto domicilio; gli oneri sono rimborsati dal Ministero dell’interno. (art. 14, commi 4,5 e6)

 
 

Non è previsto alcun regime transitorio, per cui già da subito dovranno esser pronti i punti di assistenza, le sezioni specializzate e formati i delegati della Commissione Centrale.