I Commissione - GiovedĪ 9 novembre 2000


Pag. 148

ALLEGATO

C. 5381 Governo: Norme in materia di diritto d'asilo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Princìpi generali)
.

1. Il diritto di asilo politico e la protezione umanitaria sono riconosciuti nell'ordinamento italiano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e delle convenzioni e degli accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce.
1. 3.
Garra.

Al comma 1, dopo le parole: Costituzione e, sostituire la parola delle con le seguenti: in armonia con le.
1. 1.
Lembo, Landi.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo politico).

1. Il diritto di asilo nel territorio dello Stato è riconosciuto:
a) allo straniero o all'apolide ai quali è attribuibile lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del grave pericolo di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di religione, di opinioni politiche, di nazionalità ovvero di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico;
b) allo straniero o all'apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto esposto a pericolo attuale per la vita propria o dei propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale e/o democratica.

2. Ai fini del conseguimento del diritto di asilo politico sono parimenti riconosciuti come rifugiati il coniuge ed i figli minori non coniugati.
3. Gli stranieri o gli apolidi ai quali è stato riconosciuto il diritto di asilo politico si intendono beneficiari dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione e dal protocollo di cui al comma 1.
2. 13. Garra.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis)
alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica o


Pag. 149

psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;
a-ter) agli stranieri o apolidi che sono stati vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale, o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze.
2. 1. Moroni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e dai trattati internazionali ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.
2. 4. Testa.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: attuale aggiungere le seguenti: e diretto.
2. 15.
Soda.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a causa di situazioni di guerra sino alla fine del periodo.
* 2. 5.
Testa.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a causa fino alla fine del periodo.
* 2. 8.
Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: violenza generalizzata aggiungere per motivi di razza, di religione, di sesso o di orientamento sessuale.
2. 12.
Nardini.

Sopprimere il comma 2.
2. 10.
Lembo, Landi.

Al comma 2, sostituire le parole: al coniuge non legalmente separato fino alla fine del comma con le seguenti: ai componenti del nucleo familiare, e in presenza di separazione legale con la persona convivente.
2. 11.
Fontanini, Fontan, Stucchi, Dussin.

Al comma 2, dopo le parole: del rifugiato aggiungere le seguenti: , nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
2. 7.
Il Relatore.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
2. 6.
Testa.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Cause ostative al riconoscimento del diritto di asilo).

1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che intende chiedere il riconoscimento dell'asilo politico quando, da riscontri obiettivi o comunque acquisiti dalla polizia di frontiera, risulta che il richiedente:
a) è già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale ha acquisito il diritto


Pag. 150

di asilo. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) proviene da uno Stato diverso da quello di appartenenza che ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;
c) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo F), della citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;
d) è stato in precedenza condannato in Italia per uno dei delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale, o è stato destinatario di misure di prevenzione o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti ovvero a organizzazioni terroristiche;
e) è stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un Paese membro dell'Unione europea.
2. 01.
Garra.

Dopo l'articolo inserire il seguente

Art. 2-ter.
(Luogo di inoltro della domanda di asilo politico).

1. Lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve presentare domanda scritta od orale, in quanto possibile documentata, ad una rappresentanza italiana all'estero o all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'entrata in Italia.
2. 02.
Garra.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Domanda di asilo politico presentata all'estero e autorizzazione di entrata).

1. La rappresentanza italiana all'estero trasmette alla Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo di cui all'articolo 7 la domanda di asilo politico ricevuta.
La Commissione di cui al comma 1, ove ravvisi che il richiedente sia esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1, autorizza il richiedente a entrare in Italia per chiarire i fatti, invitandolo a recarsi presso l'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui intende eleggere domicilio.
2. 03.
Garra.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Domanda di asilo politico presentata alla frontiera e autorizzazione di entrata).

1. L'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta la domanda di cui all'articolo 4 e qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 3, invita il richiedente ad eleggere domicilio e a recarsi presso la questura competente per territorio, trasmettendo alla stessa l'istanza ricevuta. In caso di persona indigente si provvede con foglio di viaggio.
2. La questura, raccolti i dati sull'identità del richiedente e la qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e invia entro sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla Commissione centrale di cui all'articolo 7.


Pag. 151


3. Il questore territorialmente competente rilascia un permesso di soggiorno temporaneo, valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 8.
2. 04.
Garra.

ART 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo politico).

1. La Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione», e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza e uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica di dirigente o equiparata. Alle riunioni della Commissione ha facoltà di partecipare, con funzioni consultive, un rappresentante del delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
2. Con i medesimi criteri di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può costituire più sezioni della Commissione anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.
3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, e istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.
4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.
5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente che le spetta nella Commissione e nelle sezioni.
6. Il richiedente l'asilo politico, ove ne faccia richiesta, deve essere sentito personalmente dalla Commissione. Il richiedente ha diritto ad esprimersi nella propria lingua e, ove questa non sia conosciuta da almeno un membro della Commissione, ha diritto ad esprimersi in lingua francese o inglese o spagnola. Se non conosce le citate lingue e, comunque, ogni volta che occorra, la Commissione nomina un interprete.
7. La Commissione può, altresì, ove lo ritenga opportuno, disporre d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al comma 6.
8. La Commissione si pronuncia nei sessanta giorni dal ricevimento della domanda di asilo politico. La decisione motivata è notificata per iscritto all'interessato senza indugi e comunque entro quindici giorni dalla data della pronuncia.
9. Avverso le determinazioni della Commissione, l'interessato o chi ne esercita la legale rappresentanza può esperire ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio (TAR) ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. La fissazione dell'udienza è disposta dal presidente del TAR entro novanta giorni dal deposito del ricorso e il giudizio deve essere definito entro novanta giorni dalla data del decreto di fissazione dell'udienza. Il termine per il deposito della sentenza è ridotto a dieci giorni a decorrere dalla data dell'udienza.
3. 9.
Garra.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del presidente. Le parole: le sezioni fino a: componenti sono sostituite dalle seguenti: Le sezioni possono deliberare


Pag. 152

con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione Centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della Prefettura competente per territorio.
3. 5.
Il relatore.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura. con le seguenti: da un funzionario della carriera prefettizia con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.
*3. 3.
Testa.

Al comma 4, sostituire le parole: consigliere di prefettura con le seguenti: viceprefetto aggiunto.
*3. 4.
Il relatore.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
3. 6.
Nardini.

Sopprimere il comma 11.
3. 7.
Nardini.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Prova della qualita di rifugiato e obbligo di collaborazione).

1. Chiunque presenta domanda di asilo politico deve provare di essere un rifugiato.
2. La qualità di rifugiato non è riconosciuta nel caso in cui le allegazioni, su punti essenziali, siano illogiche o contraddittorie o non corrispondenti ai fatti o basate su mezzi di prova non corrispondenti al vero.
3. Chi chiede asilo politico è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Il richiedente deve in particolare:
a) dichiarare le proprie generalità;
b) consegnare i documenti di viaggio e personali;
c) addurre, in occasione dell'audizione sui motivi di asilo, tutti gli argomenti a sostegno della relativa domanda;
d) designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo.

4. L'obbligo di collaborazione non è violato se il richiedente non ha potuto adempiervi senza sua colpa.
5. La Commissione può esigere dal richiedente che renda espliciti i documenti redatti in linguaggio cifrato.
6. Nel corso del procedimento il richiedente che soggiorna in Italia si deve tenere a disposizione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza o della Commissione. Deve, altresì, comunicare il suo indirizzo e ogni eventuale cambiamento all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la quale è tenuta al controllo della sua condotta sia nelle more dell'esame della richiesta di asilo sia dopo la conclusione della procedura di riconoscimento.
4. 18.Garra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel


Pag. 153

caso iu cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia dl frontiera.
4. 1.Moroni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: deve con la seguente: può.
4. 11.Nardini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: richiedere l'assistenza di un avvocato di fiducia con le seguenti: richiedere l'assistenza, anche per il procedimento di cui all'articolo 6, di un avvocato di fiducia.
4. 2.Moroni.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo: La domanda è formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale con il seguente: In fase di presentazione della domanda e del pre-esame di cui all'articolo 6 il richiedente asilo ha diritto ad esprimersi nella sua lingua o in una lingua a lui nota e ad essere assistito, ove necessario, da un interprete o, se non disponibile, da persona a conoscenza della sua lingua che dia sufficienti garanzie di affidabilità e riservatezza.
4. 3.Moroni.

Al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: della lingua del richiedente aggiungere le seguenti: di altra lingua a lui comprensibile.
4. 12.Nardini.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
4. 10.Lembo, Landi.

Al comma 2, al quinto periodo, dopo le parole: dei diritti fondamentali aggiungere le seguenti: , associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità di tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, ovvero di assistenza agli immigrati.
4. 13.Nardini.

Al comma 2, sopprimere il sesto e il settimo periodo.
4. 16.Giovanardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nessun elemento idoneo a rendere nota l'identità del richiedente asilo può essere in qualsiasi forma divulgato o comunicato senza l'espressa autorizzazione scritta dell'interessato.
4. 4.Moroni.

Al comma 3, sopprimere le parole: una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6.
4. 14.Nardini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'avvenuta presentazione delle domande non preclude al richiedente la possibilità di inviare o depositare, presso ogni Questura o direttamente all'autorità competente per le decisioni o per il pre-esame, memorie integrative o nuovi documenti. La Questura che li riceve dovrà trasmetterli senza indugio all'autorità competente.
4. 15.Nardini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Il richiedente asilo elegge domicilio nel territorio dello Stato.
4. 5.Moroni.


Pag. 154

Al comma 6, dopo le parole: salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10 inserire le seguenti: «ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla espressa rinuncia da parte dell'interessato alla richiesta d'asilo».
4. 6.Moroni.

Al comma 7, sostituire le parole: di cui è in possesso lo straniero con le seguenti: di cui lo straniero sia eventualmente in possesso.
4. 15.Nardini.

Al comma 7 aggiungere, in fine il seguente periodo: Al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno si applicano in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4. 7. Moroni.

Al comma 8 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tutti i casi, qualora siano presenti in Italia familiari del richiedente asilo privi di altro permesso di soggiorno valido, a ciascuno di essi è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4. 8. Moroni.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo politico).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età superiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, all'atto della nomina, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità su tutti gli altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo politico al di fuori dell'ipotesi che si tratti di minore già coniugato.
5. 5.Garra.

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'ufficio del giudice tutelare competente per territorio procede alla nomina del tutore appena ricevuta notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo e comunque entro un termine massimo di 15 giorni.
5. 1.Moroni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il tutore del minore non accompagnato richiedente asilo può conferire delega per atti specifici inerenti il procedimento per il riconoscimento del diritto d'asilo ad uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2.
5. 2.Moroni.

Al comma 4 aggiungere in fine, le seguenti parole: o della protezione per motivi umanitari di cui all'articolo 9, salvo


Pag. 155

che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti.
5. 3.Moroni.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Riconoscimento del diritto di asilo politico).

1. Allo straniero cui è stato riconosciuto il diritto di asilo, la Commissione rilascia apposito certificato.
2. Il questore rilascia allo straniero in possesso del certificato di cui al comma 1 un permesso di soggiorno nella località prescelta dall'interessato. Nel caso di gravi motivi che siano di ostacolo al rilascio di tale permesso, il questore invita il richiedente a indicare una località diversa.
6. 43.Garra.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su richiesta dell'interessato, la responsabilità dell'esame della domanda è comunque attribuita all'Italia qualora la legislazione o la prassi vigente nello Stato al quale la domanda dovrebbe esser trasferita non prevedano forme adeguate di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente stesso, in particolare nei casi in cui la domanda di asilo sia fondata sui motivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
6. 1.Moroni.

Al comma 2 dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della Commissione centrale.
6. 2.Moroni.

Al comma 2, al terzo periodo dopo le parole: non governative aggiungere le seguente: associazioni.
6. 33.Nardini.

Al comma 4, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'inammissibilità della domanda non sussiste, tuttavia, nel caso in cui lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non dia sufficienti garanzie per l'ammissione dell'interessato ad una procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato, ovvero quando la legislazione o la prassi vigenti nello Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non prevedano forme adeguate di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente, in particolare nei casi in cui la domanda di asilo sia fondata sui motivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
6. 3.Moroni.

Al comma 4, sopprimere la lettera c) e sostituire conseguentemente la lettera d) con la seguente: d) risulti perseguito, da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce, per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero.
6. 4.Moroni.

Al comma 4 sopprimere la lettera c).
6. 34.Nardini.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o per un qualsiasi reato di natura non colposa commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie


Pag. 156

ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo f), della Convenzione di Ginevra.
6. 32.Armaroli, Anedda.

Al comma 4, sopprimere le lettere e).
6. 5.Moroni.

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) sia stato condannato in Italia con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. 36.Nardini.

Al comma 4, lettera e) sopprimere le parole: o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.
6. 37.Nardini.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
6. 35.Nardini.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
6. 6.Moroni.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).
6. 7.Moroni.

Al comma 5, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: se la domanda è stata presentata senza giustificato motivo, dopo oltre sei mesi all'ingresso nel territorio dello Stato e successivamente ad un provvedimento di espulsione, la sua credibilità può essere valutata con maggiore rigore da un giudice a cui sia garantita l'autonomia e l'indipendenza del potere esecutivo e a seguito di un processo in cui sia rispettato il diritto di difesa e i diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
6. 39.Nardini.

Al comma 5, sopprimere la lettera d)
* 6. 8.Moroni.

Al comma 5, sopprimere la lettera d)
* 6. 38.Nardini.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile, e non manifestatamente intondata solo nel caso in cui si dimostri oggettivamente che il richiedente asilo versa in una situazione di estremo pericolo per la sua vita o per la sua libertà personale.
6. 31.Armaroli, Anedda.

Al comma 6, sopprimere le parole: o degradanti.
6. 42.Giovanardi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.
6. 18.Testa.


Pag. 157

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
6. 25.
Il Relatore.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: , senza che sia stato impugnato ai sensi del comma 8.
6. 19.
Testa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, e presti il suo consenso, notificandogli il provvedimento stesso.
6. 26.
Il Relatore.

Sopprimere il comma 8.
6. 20.
Testa.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
Negli altri casi il funzionario di frontiera o quello di questura dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 11, chiedendo entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica, secondo quanto previsto dall'articolo 12, Legge 40/98.
Il giudice nel procedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato della Commissione.
In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, Legge 40/98.
Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6. 27.
Il Relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non sospende l'esecuzione di quest'ultimo che è immediatamente esecutivo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dalla stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al provvedimento sono inviati, a cura dell'amministrazione resistente, al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.
6. 22. Testa.

Al comma 8, sostituire le parole: Il ricorso deve essere presentato entro settantadue ore con le seguenti: Il ricorso deve essere presentato entro quarantotto ore.
6. 11.
Moroni.

Al comma 8 sostituire il secondo periodo con il seguente: La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento.
6. 21.
Testa.


Pag. 158

Al comma 9 primo periodo, sopprimere le parole: , nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, o in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 8,.
6. 24.
Testa.

Al comma 9, sopprimere le parole: o in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 8.
* 6. 28.
Il Relatore.

Al comma 9 primo periodo, sopprimere le parole: o in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 8.
* 6. 23.
Testa.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 650 cp, in caso di allontanamento arbitrio dal centro di permanenza, ovvero del domicilio eletto, la domanda di asilo si intende rinunciata.
6. 30.
Soda.

Al comma 10 sostituire la parola: pretore con la seguente: giudice.
6. 40.
Nardini.

Al comma 10 dopo le parole: In caso di mancata convalidi, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40 inserire le seguenti: ovvero qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo o ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari.
6. 15.
Moroni.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Sono istituiti, per i richiedenti asilo ed i loro familiari, appositi centri o, se ciò non è possibile, sezioni speciali presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con ogni possibile agevolazione, compatibile con la vigilanza, della vita familiare e sociale e dei contatti con gli appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 2. Le modalità per la gestione dei centri o delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 6, sostituire le parole: presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza con le seguenti: presso il più vicino centro per richiedenti asilo o la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, al comma 10 dell'articolo 6, sostituire le parole: nella sezione speciale del centro di permanenza con le seguenti: nel centro per richiedenti asilo o nella sezione speciale del centro di permanenza e al comma 12 dell'articolo 6, sostituire le parole: alle sezioni speciali dei centri di permanenza con le seguenti: ai centri per richiedenti asilo o alle sezioni speciali dei centri di permanenza.
6. 16.Moroni.

Al comma 11, dopo le parole: della vita familiare e sociale inserire le seguenti: e dei contatti con gli appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 2.
6. 17.Moroni.


Pag. 159

ART. 8.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio con le seguenti: provvedimento di protezione per motivi umanitari.

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente: Protezione per motivi umanitari, inoltre, al comma 1, dell'articolo 9, sostituire le parole: decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio con le seguenti: adottare un provvedimento di protezione per motivi umanitari, al comma 2, dell'articolo 9, sostituire le parole: Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio da' titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo con le seguenti: Il provvedimento di protezione per motivi umanitari da' titolo ad un permesso di soggiorno per asilo umanitario, al medesimo comma 2, sostituire le parole: condizioni di impossibilità al rimpatrio con le seguenti: condizioni di cui al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 9, sostituire le parole: provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2 con le seguenti: provvedimento di protezione per motivi umanitari di cui al presente articolo.
8. 2.Moroni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il richiedente al quale non è riconosciuto da parte della Commissione il diritto di asilo deve lasciare il territorio dello Stato; in caso di inottemperanza l'autorità di pubblica sicurezza provvede d'ufficio al suo allontanamento dal territorio nazionale.
8. 6.Garra.

Al comma 5, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.
8. 3.Lembo, Landi.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e.
8. 4.Lembo, Landi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che abbiano espressamente rinunciato alla richiesta di asilo.
8. 1.Moroni.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 8.Garra.

Sopprimere il comma 1.
9. 1.Armaroli, Anedda.

Sopprimere il comma 2.
9. 2.Armaroli, Anedda.

Al comma 2, sostituire le parole: della durata di un anno con le seguenti: della durata di due mesi rinnovabili con motivazione.

Conseguentemente sopprimere le parole da: esteso al lavoro e allo studio sino alla fine del comma.
9. 5.
Fontanini, Fontan, Stucchi, Dussin.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
9. 3.
Lembo, Landi.

Sopprimere il comma 3.
9. 6.
Fontanini, Fontan, Stucchi, Dussin.


Pag. 160

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
9. 4.
Armaroli, Anedda.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 15.
Garra.

Sostituirlo col seguente:

Art. 1.
(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.
10. 7.
Testa.

Al comma 1 sostituire le parole: richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: richiedere la proroga del permesso di soggiorno.

Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 13, sostituire le parole: concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, con le seguenti: prorogato ai sensi del predetto articolo 10.
10. 2.
Moroni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: salvo diniego fino alla fine del comma.
10. 13.
Nardini.

Al comma 1 sopprimere le parole: o di tutela delle relazioni internazionali.
10. 3. Moroni.


Pag. 161

Sostituire il comma 2 col seguente:
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.
10. 8.
Testa.

Sopprimere il comma 5.
10. 9.
Testa.

Sopprimere il comma 5 con il seguente:
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
10. 11. Testa.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
10. 10.Testa.

Sopprimere il comma 7.
10. 12. Testa.

ART. 12.

Alla rubrica sopprimere le parole: e del documento di viaggio.
12. 1. Nardini.

ART. 13.

Sopprimere il comma 4.
13. 3. Armaroli, Anedda.

Al comma 4, dopo le parole: purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia inserire le seguenti: o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario.
13. 1. Moroni.

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: ... e comporta l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.
13. 2.Moroni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato).

1. Lo straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto d'asilo può essere espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto d'asilo. La medesima disposizione si appplica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo, per tutto il tempo necessario per il procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
13. 01 Moroni.


Pag. 162

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Contributo di prima assistenza).

1. Nelle more dell'emanazione di una nuova disciplina in materia di assistenza ai rifugiati e in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente nonché nei limiti delle disponibilità iscritte a tale scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno può concedere, nelle more dell'esame della richiesta di asilo, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a sessanta giorni. Tale contributo è corrisposto, a domanda, a coloro che risultano privi dei mezzi di sussistenza e limitatamente ai beni di prima necessità.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 9. Garra.

Al comma 2, sostituire le parole: Ministero dell'Interno con le seguenti: Ministero della Sanità.
14. 6.Fontanini, Dussin, Fontan, Stucchi.

Al comma 4, sostituire le parole: ha fissato la propria residenza con le seguenti: ha eletto il proprio domicilio.
14. 1.Moroni.

Al comma 7 sostituire le parole: Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni con le seguenti: Allo straniero al quale è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente, per tutta la durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali, tutte le prestazioni.
14. 2.Moroni.

Al comma 7, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale... aggiungere le seguenti: per tutta la durata del procedimento di riconoscimento del diritto d'asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
14. 3.Moroni.

Al comma 7, sostituire le parole: Ministero dell'Interno con le seguenti: Ministero della Sanità.
14. 7. Fontanini, Fontan, Dussin, Stucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i contributi a favore delle organizzazioni che intervengono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 2 dell'articolo 6, nella fase di presentazione delle domande di asilo e del relativo pre-esame.
14. 4.Moroni.


Pag. 163

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, commi 1, 2 e 7 del decreto-legge 286/98.
14. 5.Moroni.

ART. 15.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero per il quale è adottato il provvedimento di protezione per motivi umanitari di cui all'articolo 9 o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1958, n. 286, hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento con familiari stranieri del cittadino italiano. Al familiare per il quale può essere chiesto il ricongiungimento, se già presente in Italia, è rilasciato su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prescindere dal possesso di altro valido titolo di soggiorno. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, la persona che, nell'ambito di una relazione stabile e durevole, conviveva con il titolare del diritto d'asilo legalmente separato o non coniugato nel paese del quale questi è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, è equiparata al coniuge non legalmente separato.
15. 1.Moroni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nei medesimi casi e modi sino alla fine del comma.
15. 4. Fontan, Fontanini, Dussin, Stucchi.

Al comma 5, sopprimere le parole: secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2.
15. 2.Moroni.

Al comma 5, sostituire le parole: secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2 con le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di detto articolo, gli stranieri autorizzati al soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio, sono equiparati agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario.
15. 3.Moroni.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Le disposizioni, le misure e i diritti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti e a quelli che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del comma 1, nonché al titolare di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato al sensi del comma 6 dell'articolo 13 e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia.
15. 3.Moroni.

ART. 16.

Al comma 2, sostituire le parole: i comuni erogano con le seguenti: il Ministero dell'interno eroga.
16. 1.Lembo, Landi.


Pag. 164

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: statale.
16. 2.Lembo, Landi.

Sopprimere il comma 5.
16. 3. Fontanini, Fontan, Dussin, Stucchi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Convenzioni con organizzazioni non governative).

1. Il Ministro dell'interno può stipulare, per particolari esigenze, convenzioni con organismi non governativi per assicurare gli interventi di integrazione e assistenza previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.
16. 01.Moroni.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Disposizione transitoria).

1. I procedimenti amministrativi per l'esame delle domande di asilo politico, instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data, sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.
17. 1.Garra.