I Commissione - LunedĪ 13 novembre 2000


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ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (C. 5808)

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il comma 1, dell'articolo 2 del testo unico è sostituito dal seguente:
«1. Allo straniero presente alla frontiera o nel territorio dello Stato in quanto regolarmente munito di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».

2. Al comma 5 dell'articolo 2 del testo unico dopo la parola «straniero» aggiungere le seguenti: «regolarmente soggiornante».
3. Al comma 8 dell'articolo 2 del testo unico dopo la parola «prevenire» sopprimere la parola «limitare».
01. 4.Landi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Dopo l'articolo 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente articolo:
«Art. 2-bis. - Cooperazione internazionale e contrasto all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani - 1. Il Governo Italiano procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti di un Paese non appartenente all'Unione Europea quando vi è la prova che esso non adotta le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento al riciclaggio, al traffico di stupefacenti, al traffico illegale di armi, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento o induzione alla prostituzione.
2. I Cittadini stranieri che dopo sei mesi dall'ingresso in Italia risultano essere ancora privi di codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono immediatamente espulsi.»
01. 1. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

Dopo l'articolo 2 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis.

1. È istituito un Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dal Ministro dell'interno ed è composto dai Ministri degli affari esteri, del


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tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e ricerca scientifica, degli affari regionali e degli affari sociali.

Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico coordinato da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 2; alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti delle altre amministrazioni interessate all'attuazione del testo unico. Le funzioni di segreteria e supporto amministrativo sono svolte dal DICA.
01. 2. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico sostituire le parole «ogni tre anni» con le seguenti: «ogni anno».
01. 5.Landi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 dopo le parole «Commissioni parlamentari» sono aggiunte le parole: «nonché la Conferenza Unificata e gli altri soggetti indicati al comma 1».
01. 3. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
*1. 1. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
*1. 2.Nardini.

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: i Ministri interessati aggiungere le seguenti: le Regioni, le Province, i Comuni e le locali Camere di Commercio.
1. 6.Landi.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i visti di ingresso ed i permessi di soggiorno con le seguenti: il decreto sulle quote massime enuncia il divieto di rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno.
1. 4.Garra.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge o da provvedimenti straordinari adottati dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'immigrazione.
1. 3. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, capoverso, sostituire i periodi primo, secondo e terzo con i seguenti:
Ciascuna regione determina annualmente, con decreto del presidente della Giunta, sentiti gli uffici del collocamento, le associazioni degli imprenditori commercianti e artigiani e i sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale, il numero di lavoratori extracomunitari per il quale vi è disponibilità all'occupazione nel territorio regionale, indicando i diversi settori di produzione. Il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro


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del lavoro, determina sulla base dei provvedimenti regionali il contingente annuale di lavoratori extracomunitari per i quali è ammesso l'ingresso nel Paese.
1. 5.Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 5 dell'articolo 3 del testo unico, dopo la parola: «stranieri» aggiungere le seguenti: «regolarmente soggiornanti».
1. 7.Landi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:
3. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso d'idonea documentazione attestante:
a) lo scopo e le condizioni del soggiorno;
b) la disponibilità effettiva di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza;
c) la conformità alle vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'organizzazione mondiale della sanità;
d) l'assenza a suo carico di condanne, riportate in Italia o all'estero, per uno dei reati che costituiscono il motivo di espulsione dallo stato ai sensi dell' articolo 13.
1. 01. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Rivolta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prima del comma 1 è aggiunto il seguente:
01. Lo straniero che entra in Italia o vi soggiorna non ottemperando alle disposizioni del comma 2 e dell'articolo 5 comma 1 commette reato.
1. 02. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del testo unico, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le rappresentanze consolari italiane nei paesi non appartenenti all'Unione Europea, potenziate in organici anche di polizia e mezzi con fondi disposti con apposito decreto dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in sede di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, formano e pubblicano nei paesi di immigrazione i ruoli di immigrazione espletate le opportune indagini e verifiche sulla regolarità e veridicità dei documenti prodotti dal richiedente l'iscrizione ai ruoli. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione di cui al comma 6 viene attribuito il codice fiscale italiano.
1. 04.Landi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione e il


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funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 4133, è istituito, presso il Ministero delle Finanze, l'Ufficio dell'Anagrafe dei cittadini extracomunitari. I compiti e le modalità operative di tale ufficio, destinato a vigilare sulla regolarità del soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari, sono disciplinati con apposito regolamento di attuazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno.
1. 03.Landi.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Nardini.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «5 giorni».
2. 2. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Lo straniero che non provvede a richiedere il permesso di soggiorno nel tempo stabilito, è tenuto al pagamento, qualora non possa provare di non avervi potuto provvedere per malattia o altro grave motivo, di una sanzione amministrativa di lire 500.000. Se la richiesta non è inoltrata entro i successivi 7 giorni la Questura non è autorizzata ad accettare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno. Le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono in un Fondo per il potenziamento o ammodernamento delle risorse tecnologiche delle Questure da istituirsi presso il medesimo Ministero.
2. 4. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Lo straniero che non provvede a richiedere il permesso di soggiorno nel tempo stabilito, è tenuto al pagamento qualora non possa provare di non avervi potuto provvedere per malattia o altro grave motivo, di una sanzione amministrativa di lire 300.000 se la richiesta non avviene nei 5 giorni seguenti, da aumentarsi a lire 50.000 per ogni giorno successivo, e pena la non accettazione della domanda se questa viene inoltrata dopo i successivi 15 giorni dalla data iniziale stabilita».
2. 3.Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere i commi 1 e 2.
2. 5.Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Al comma 1 capoverso, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.
2. 7.Rivolta, Di Luca.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non superiore con la seguente: uguale.
2. 11.Garra.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 13.Giovanardi.


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Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientrino nell'ambito delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3 sono considerate condizioni sufficienti per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro, rispettivamente».
2. 8.Moroni, Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Scoca, Maselli, Crema.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «su modelli a stampa» sono sostituite dalle seguenti: «su care magnetiche».
2. 6.Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, sopprimere il primo capoverso.
2. 9.Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Al comma 3 capoverso 18-bis sostituire le parole: e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire con le seguenti: e nel caso di reato continuato anche con la multa da 20 milioni a 100 milioni di lire.
2. 12.Garra.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno dopo 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali il permesso di soggiorno sia rifiutato perché lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello stato il commercio abusivo, il contrabbando o accattonaggio e fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia ovvero sia revocato o annullato, non possono più chiedere la cittadinanza italiana e non possono più entrare nel territorio dello Stato italiano.
2. 10.Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Rivolta.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 5, comma 4, del testo unico le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».
2. 01.Frattini, Di Luca, Garra.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 3.Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
* 3. 4.Nardini.

Al comma 1, sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con il seguente:
3-bis. Chiunque si introduce nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dalla presente legge, se già espulso in via amministrativa, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena va da uno a tre anni di reclusione se la precedente espulsione è stata disposta dal Giudice penale o ai sensi dell'articolo 15. Qualora il giudice ritenga concedibile la sospensione condizionale della pena con la condanna ordina l'espulsione dello straniero, ordine immediatamente


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esecutivo anche in caso di impugnazione del provvedimento. La sospensione condizionale della pena però non può essere concessa a chi abbia già riportato una condanna anche se non definitiva, per il presente reato.
3. 1.Giovanardi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
Lo straniero che entra o soggiorna clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Nei casi previsti dal presente comma è previsto l'arresto e si procede con rito direttissimo.
Nel caso in cui, all'esito del giudizio, risulti che lo straniero non è stato assoggettato a precedenti provvedimenti di espulsione, anche in via amministrativa, è punito con la sanzione dell'ammenda da uno a cinque anni.
Con la sentenza di condanna di primo grado il Giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo.
Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto inidoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.
3. 11.Landi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: sanzione amministrativa con le seguenti: pena accessoria.
3. 5.Garra.

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni di ci al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, ovvero alle donne in stato di gravidanza e nei tre mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
3. 6.Garra.

Al comma 1, capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: sanzione amministrativa del.
3. 7.Garra.

Al comma 1, capoverso 3-ter, penultimo periodo sostituire le parole: sanzione amministrativa con le seguenti: pena accessoria dell'espulsione.
3. 8.Garra.

Al comma 1, capoverso 3-ter, ultimo periodo, dopo la parola : trattenuto inserire le seguenti: per non oltre 30 giorni.
3. 9.Garra.

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:
3-quarter. Affini dello svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte delle Questure e/o delle autorità competenti sull'identità dello straniero, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere allo stesso tutte le informazioni ed atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima.
3. 11.Landi.


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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente capoverso:
3-quater. Gli stranieri titolari di un regolare permesso di soggiorno possono svolgere esclusivamente l'attività per cui il permesso è stato rilasciato. Lo straniero sorpreso a svolgere un'attività illecita rispetto a quella consentita dal permesso di soggiorno subisce la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo n. 286/1998.
3. 10.Landi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, pena il ritiro del permesso di soggiorno».
3. 2. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

Se vi è ragionevole dubbio sulla identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice disporrà gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al Casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello stato civile per le conseguenti rettificazioni.
3. 01. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
*4. 2.Nardini.

Al comma 2, aggiungere il seguente capoverso:
2-ter. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e segnalando l'irregolarità agli organi competenti.
4. 4.Landi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 5 dell'articolo 6 del testo unico, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di forme di rateazione».
4. 3. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
* 5. 2.Nardini.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del Testo Unico le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
5. 4.Landi.

Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, dopo le parole: «il quale dimostri» sono aggiunte le seguenti: «di avere adempiuto per il periodo di soggiorno in Italia ai propri obblighi fiscali e».
5. 3. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Stranieri clandestini imbarcati su navi o aeromobili).

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico è sostituito dal seguente:
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto ai sensi del presente articolo, ovvero, trattandosi di vettore marittimo, che è approdato in un porto dello Stato, dichiarando la presenza a bordo della nave o dell'aeromobile di passeggeri clandestinamente imbarcatisi, è tenuto a prendere immediatamente a carico lo straniero ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero stesso. Alternativamente, il vettore o un suo rappresentante, o, nel caso di vettore marittimo o aereo, il comandante della nave o dell'aeromobile, può consegnare lo straniero all'autorità di pubblica sicurezza affinché ne curi il respingimento, a condizione che dichiari di assumerne i relativi oneri economici. La dichiarazione deve essere accompagnata, a richiesta dell'autorità, dalla prestazione di garanzia idonea a coprire gli oneri economici del respingimento.
2. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è sostituito dal seguente: «In caso di inosservanza di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, e salvo che si tratti di trasporto di straniero clandestinamente salito a bordo e che tale circostanza sia stata tempestivamente comunicata all'autorità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati».
5. 01.Piscitello.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.Nardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 del testo unico il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.
6. 2. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del testo unico è aggiunto il seguente comma:
6-bis. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministero dell'interno invia al Parlamento una relazione concernente l'avvenuta o meno connessione in rete del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno con le prefetture, le questure, le sezioni presenti su tutto il territorio nazionale.
6. 3. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Il Governo promuove, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accordi in forma semplificata con i paesi di provenienza dei più significativi contingenti di stranieri extracomunitari.
2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano:
a) il servizio consolare di rilascio dei visti;
b) le procedure di rimpatrio per i clandestini;
c) le modalità di vigilanza e controllo degli spazi marittimi al fine di prevenzione e contrasto ai transiti di emigranti clandestini ivi comprese le misure di identificazione e di arresto dei responsabili di trasporti e traffici illeciti.

3. Sono sospese le misure di cooperazione economica e gli ulteriori interventi con i paesi che, sulla richiesta del Governo ai sensi dei commi precedenti, non abbiano definito l'accordo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
6. 01.Frattini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Per conseguire un migliore utilizzo delle risorse umane e dei mezzi anche tecnologici a disposizione dello Stato per il controllo delle coste e delle acque territoriali, con Decreto Legislativo emanato entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere alle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano entro 30 giorni dalla avvenuta ricezione dello schema di decreto, il Governo provvede all'individuazione e al trasferimento di quelle competenze attualmente attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, che per le loro caratteristiche possono essere svolte dal Corpo della Guardia di Finanza.
6. 02. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 1.Nardini.

Sopprimerlo.
* 7. 2. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Nei confronti dei promotori, organizzatori e responsabili del trasporto illegale nel nostro paese di immigrati clandestini sono in ogni caso applicate le modalità di detenzione stabilite dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, salvo che il giudice competente non adotti motivato specifico provvedimento ritenendo che non ricorra la necessità della misura.
7. 3.Frattini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti seguenti:
Art. 12-bis. (Operazioni simulate). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delittifs


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di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
7. 02. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Scoca, Maselli, Crema, Moroni.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

Al comma 5 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo: Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena e della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre consentito l'arresto in flagranza.
7. 01. Moroni, Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Scoca, Maselli, Crema.

ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 2. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
* 8. 1.Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. L'articolo 13 del testo unico, è sostituto dal seguente:

Art. 13.

1. È disposta l'espulsione coattiva dello straniero che:
a) abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato clandestinamente;


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b) si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre il tempo stabilito dal visto di ingresso o sia trattenuto nel territorio dello Stato senza essere in possesso dei documenti richiesti;
c) rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini, ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
d) abbia subito una condanna penale passata in giudicato;
e) stato processato e condannato, anche con sanzione amministrativa, per danni al patrimonio;

2. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza o, se non è possibile individuare la cittadinanza, a quello di provenienza.
3. Lo straniero espulso non può fare ingresso nel territorio dello Stato per 10 anni. Qualora questi vi faccia ingresso prima del tempo stabilito è espulso in via definitiva. Nel caso in cui entri nuovamente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da due a tre anni e all'espiazione della condanna all'espulsione coattiva.
4. L'espulsione è in ogni caso disposta con decreto motivato. Quando nei confronti dello straniero sia riferita all'autorità giudiziaria notizia di reato, ovvero quando vi sia un procedimento penale pendente, anche in esito di querela, l'autorità giudiziaria rilascia immediatamente il nulla osta di espulsione, salvo che non sussistano inderogabili esigenza processuali o probatorie, anche in riferimento ad altri imputati. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta di espulsione all'atto della convalida, salvo che debba applicare una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del Codice di Procedura penale.
5. Avverso il provvedimento di espulsione lo straniero può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il quale a sua volta accoglie o rigetta il ricorso entro 10 giorni dalla dati di deposito.
8. 3. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, premettere il seguente comma:

01. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di Soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità od al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:
a) accattonaggio;
b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;
c) prostituzione;
d) contrabbando;
e) altre attività comunemente ritenute «a rischio».
8. 4.Rivolta, Di Luca.

Al comma 1 sostituire le parole: anche se sottoposto a gravane e/o impugnativa da parte dell'interessato con le seguenti: L'eventuale gravame proposto dall'interessato non ha effetto sospensivo.
8. 5.Garra.

Al comma 5 capoverso 8 sostituire la parola: pretore con le seguenti: giudice unico presso il tribunale competente.
8. 8.Landi.

All'articolo 8, comma 5, capoverso 8, aggiungere in fine il seguente periodo: È ammesso al gratuito patrocinio a spese


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dello Stato lo straniero che risulti essere non in possesso di risorse economiche sufficienti per assumere un difensore.
8. 6.Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

All'articolo 8, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.
8. 7.Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Espulsione in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere).

1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a carico del quale è stato adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, ovvero nei confronti dello straniero che ne fa richiesta, il giudice sentito il pubblico ministero dispone che l'espulsione ordinata dal prefetto abbia esecuzione ovvero dispone l'espulsione immediata, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa. Con l'adozione del provvedimento di custodia cautelare il giudice ordina immediatamente i necessari accertamenti sull'identità e sulla nazionalità dello straniero.
2. L'espulsione non ha luogo nei casi in cui si procede per uno o più dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi i cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso.
3. L'espulsione è immediatamente comunicata al questore che, acquisiti i documenti per il viaggio, provvede all'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora, alla scadenza dei termini di custodia cautelare, siano necessari accertamenti supplementari sulla identità o sulla nazionalità dello straniero, il questore adotta le misure di cui all'articolo 14, comma 1.
4. Acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere. La custodia cautelare cessa con l'esecuzione dell'espulsione.
5. In caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 345 del codice di procedure penale, e la custodia cautelare è posta nuovamente in esecuzione. La prescrizione del reato è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di espulsione al momento in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia dell'avvenuto indebito rientro.
8. 01.Frattini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunti i seguenti periodi: «Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può aver luogo prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero del territorio dello Stato non può aver luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura».
8. 02.Moroni, Gardiol.


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ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1.Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
* 9. 2.Nardini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
9. 4.Rivolta, Di Luca.

Al comma 1, capoverso 3, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: In deroga ai termini processuali la decisione della cassazione viene adottata in camera di consiglio, sentite le parti, che ne abbiano fatto richiesta e la relativa sentenza interviene non oltre sessanta giorni dalla data del deposito del ricorso alla cancelleria dello stesso giudice.
9. 3.Garra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, le parole: «può ordinare» sono sostituite con la seguente: «ordina» e le parole: «sempre che risulti socialmente pericoloso» sono soppresse».
9. 02. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico, le parole: «può sostituire» sono sostituite dalla seguente: «sostituisce».
9. 01. Fontan, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione).

1. I cittadini non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea detenuti in istituti di pena che abbiano da scontare una pena anche residua non superiore a quattro anni, su richiesta del pubblico ministero, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, eseguito dal Questore, sono espulsi dal territorio nazionale, mediante accompagnamento alla frontiera, e consegna alle autorità del Paese di provenienza. Il provvedimento è revocato e si fa luogo all'esecuzione della pena se nei dieci anni successivi all'espulsione, lo straniero compie ingresso illegale nel territorio nazionale. Trascorsi dieci anni dall'espulsione, la pena si estingue.
2. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero.
3. Avverso il provvedimento di espulsione, lo straniero può proporre opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli extracomunitari imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale.
5. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso lo Stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
6. Fermo quanto stabilito dal comma 6 lo straniero rientrato illegittimamente in Italia è punito con la reclusione a tre anni.
7. Lo straniero, al quale è stata applicata la disposizione del comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni se rientra successivamente nel territorio dello Stato.
9. 03.Frattini.


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ART. 10.

Sopprimerlo.
*10. 1.Nardini.

Sopprimerlo.
*10. 2. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: Lo straniero sottoposto a procedimento penale può essere sentito con apposita rogatoria davanti al giudice dello Stato nel quale dimori ed ove ne abbia fatto richiesta per il tramite dell'autorità consolare del difensore di fiducia.
10. 3.Garra.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 19, comma 2, del Testo Unico sopprimere le parole: «entro il quarto grado».
10. 01.Landi.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1.Nardini.

Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. Al comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o comunque risultanti disoccupati».
11. 3.Rivolta, Di Luca.

Sopprimere il comma 1.
11. 2. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.
11. 4.Giovanardi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
«4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale e con lo scopo di ottimizzare la possibilità di integrazione dei cittadini extracomunitari, si deve, nella determinazione delle quote di ingresso, tenere conto dei livelli di presenza, della distribuzione e della temporaneità media della permanenza dei cittadini extracomunitari nelle aree territoriali nazionali. Il decreto annuale, in particolare, avvalendosi il Governo dell'opera di analisti psicosociali e di sociologi, deve prevedere che le concentrazioni nello spazio e nel tempo non siano tali da creare nella popolazione autoctona sensazioni di potenziale pericolo dovute alla presenza straniera. In ogni caso la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio non dovrà eccedere le seguenti quantità:
a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi per extracomunitari della medesima etnia superiori al 2 per cento annuo del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune da meno di 5 anni;
b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari soggiornanti nella regione da meno di 5 anni».
11. 5. Rivolta, Di Luca.


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Al comma 1, capoverso 4-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c)
le disposizioni e i limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano per esigenza di lavoro stagionale.
11. 7.Landi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-quinquies, con il seguente:
4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia, e l'ufficio per la rilevazione del grado di integrazione culturale e sociale ovvero di contrapposizioni etniche createsi nell'ambito delle diverse realtà territoriali nazionali.
11. 6.Rivolta, Di Luca.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1.Nardini.

Sopprimere i commi 1 e 2.
12. 2. Simeone, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Al comma 3, dopo le parole: è altresì disposto inserire le seguenti: con la sentenza di condanna.
12. 3.Garra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7 dell'articolo 22 del Testo Unico è inserito il seguente:
«7-bis. L'Inps al fine di contrastare adeguatamente lo sfruttamento di mano d'opera, la regolarità dei rapporti di lavoro, la vigenza dei permessi di lavoro, esegue controlli bimestrali avvalendosi dell'Archivio anagrafico degli Extracomunitari e delle convenzioni da stipularsi fra le Amministrazioni interessate segnalando gli illeciti agli organi competenti».
12. 4.Landi.

ART. 13.

Sopprimerlo.
* 13. 1. Simeone, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
* 13. 2.Nardini.

Al comma 1 sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, non deve avere subito condanne per la violazione di leggi sull'immigrazione clandestina.
13. 3.Rivolta, Di Luca.

Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di possedere un effettivo contratto di lavoro.
13. 4.Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Rivolta.

Al comma 1, capoverso sostituire le parole: ha diritto di incamerare la cauzione con le seguenti: dispone l'incameramento della cauzione.
13. 5.Garra.


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Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 23 del testo unico è soppresso.
13. 8.Landi.

Al comma 1 aggiungere il seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico dopo la parola: «1» sono inserite le seguenti: «che devono essere costituite da concrete e comprovate offerte di lavoro».
13. 6.Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Rivolta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del testo unico è aggiunto il seguente:
«3-bis. ìn ogni caso la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro deve dare luogo ad un effettivo contratto di lavoro da depositare da parte del lavoratore presso l'ufficio periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso in cui la garanzia di ci al precedente periodo non dia luogo ad un contratto di lavoro i soggetti responsabili sono esclusi dalla possibilità di prestare ulteriori garanzie.
13. 7.Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Rivolta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole da «iscritti in apposite liste» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero dell'interno, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione».
13. 01.Moroni, Gardiol.

ART. 14.

Sopprimerlo.
* 14. 1.Nardini.

Sopprimerlo.
* 14. 2.Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Al comma 1, capoverso 7-bis, dopo le parole: articolo 13 aggiungere le seguenti: , a seguito di condanna penale.
14. 3.Giovanardi.

ART. 15.

Sopprimerlo.
* 15. 4. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
* 15. 3.Nardini.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: genitori a carico sopprimere le seguenti: che abbiano superato i quarantacinque anni di età.
15. 7.Landi.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire alla lettera c) le parole: che abbiano superato i quarantacinque anni di età, con le


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seguenti: che non abbiano superato i sessanta anni di età.
15. 6.Garra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 del testo unico aggiungere il seguente:
3-bis. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 3 farà testo la dichiarazione ufficiale dell'autorità municipale competente che si assume la responsabilità anche penale di quanto dichiarato. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera b) farà testo la dichiarazione dei redditi autenticata dagli uffici competenti oppure la dichiarazione del datore di lavoro che si assume con questo la responsabilità anche penale di quanto sottoscritto.
15. 2. Rivolta, Di Luca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento solo se è in possesso di un reddito annuo derivanti da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare di cui si chiede ricongiungimento.
15. 5. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Rivolta.

Sopprimere il comma 2.
15. 1.Giovanardi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il comma 6 dell'articolo 29 del Testo Unico è soppresso.
15. 8.Landi.

ART. 16.

Sopprimerlo.
* 16. 1.Nardini.

Sopprimerlo.
* 16. 2. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Al comma 2, capoverso 5-ter, dopo le parole: di accoglienza aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.
16. 3.Garra.

ART. 17.

Sopprimerlo.
* 17. 1.Nardini.

Sopprimerlo.
* 17. 2. Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:
1-ter: i minori stranieri presenti sul territorio dello Stato sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi si applicano tutte le norme vigenti in materia di diritto allo studio e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio provvedono ad attivare appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e con gli enti locali, promuovono, secondo le modalità di cui


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all'articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, le seguenti attività:
a) l'attuazione di corsi di lingua italiana di cui al presente comma;
b) l'accesso all'apprendimento della lingua italiana degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti;
c) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
d) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendono conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro degli accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
17. 3.Landi.

ART. 18.

Sopprimerlo.
* 18. 1.Nardini.

Sopprimerlo.
* 18. 2.Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

ART. 19.

Sopprimerlo.
* 19. 1.Nardini.

Sopprimerlo.
* 19. 2. Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

ART. 20.

Sopprimerlo.
* 20. 1.Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Moroni, Scoca, Maselli, Crema.

Sopprimerlo.
* 20. 2.Nardini.

Sopprimerlo.
* 20. 3.Rivolta, Di Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Il Governo della Repubblica è delegato ad istituire con apposito decreto legislativo da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministero dell'immigrazione con trasferimento di funzioni in atto assegnate al ministero dell'interno e al ministero della solidarietà sociale in base al criterio di accorpamento delle funzioni previste dal presente testo unico e senza oneri finanziari aggiuntivi.
20. 4.Garra.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'immigrazione, costituendo altresì con proprio decreto un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le disposizioni della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni.
2. Il Ministro per l'immigrazione coordina le politiche del Governo per l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri extracomunitari. Fermo restando il coordinamento delle forze di polizia sul territorio, che resta attribuito alla responsabilità del Ministro dell'interno, al Ministro spetta altresì il coordinamento e la promozione delle misure per


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il contrasto all'immigrazione clandestina, per la determinazione e gestione dei flussi migratori e per l'integrazione degli stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale. A tali fini il Ministro promuove le occorrenti iniziative di coordinamento politico e operativo con istituzioni dell'Unione Europea o dei paesi membri dell'Unione.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita attraverso il Ministro di cui al comma 1, le competenze attribuite in materia da leggi o da atti con forza di legge a singoli Ministri.
20. 5.Frattini.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1.Nardini.