I Commissione - MercoledÏ 15 novembre 2000


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ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione. C. 5808.

EMENDAMENTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:
Prima dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:
02: Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'immigrazione, costituendo altresì con proprio decreto un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

Il Ministro per l'immigrazione coordina le politiche del Governo per l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri extracomunitari. Fermo restando il coordinamento delle forze di polizia sul territorio, che resta attribuito alla responsabilità del Ministro dell'interno, al Ministro spetta altresì il coordinamento e la promozione delle misure per il contrasto all'immigrazione clandestina, per la determinazione e gestione dei flussi migratori e per l'integrazione degli stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale. A tali fini il Ministro promuove le occorrenti iniziative di coordinamento politico e operativo con istituzioni dell'Unione europea o dei paesi membri dell'Unione.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite al Presidente del Consiglio dei Ministri, che le esercita attraverso il Ministro di cui al comma 1, le competenze attribuite in materia da leggi o atti con forza di legge a singoli Ministri.
01. 6.Il Relatore.

All'articolo 1 premettere il seguente 01:
Sostituire al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri» fino a: «sono definite annualmente» con le parole: «con un unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari nonché la Conferenza Unificata e gli altri soggetti indicati al comma 1 entro il termine improrogabile del 3 marzo di ogni anno».
01. 7.Il Relatore.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sostituire le parole: «uno o più decreti» con le parole «unico decreto annuale».

2 Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 27, 29, 30 e 36».
01. 9.Rivolta, Landi.