EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA

DI LEGGE A. C. 5808

 

Art.1

1.0

Sopprimere l'art. 1.

 

Art.2

2.1

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 2

2.2

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 2

2.00

Dopo il comma 1 dell'art. 2 inserire i seguenti:

1 bis. Al comma 5 dell'articolo 5 del Testo Unico, dopo le parole

"sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio"

inserire le seguenti:

", inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente,".

Si chiarisce che tra i fatti nuovi che consentono il rilascio del permesso di soggiorno quando manchino gli usuali requisiti e' da considerare l'esistenza di una frazione non utilizzata della quota di ingressi programmata per l'anno precedente.

 

1 ter. In fine al comma 5 dell'articolo 5 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo e' considerata sufficiente la dimostrazione di

a) disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all’importo dell’assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno."

Si consente il rinnovo del permesso di soggiorno per turismo anche nel caso siano state maturate condizioni diverse da quelle previste per l'ingresso, ma tali, comunque, da garantire un inserimento non marginale.

 

3. In fine al comma 9 dell'articolo 5 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientrino nell'ambito delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3 sono considerate condizioni sufficienti per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro, rispettivamente."

In analogia a quanto stabilito, per l'accesso al lavoro autonomo, dal comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione, si prevede la conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato o per inserimento nel mercato del lavoro, senza che sia necessario il preventivo rimpatrio dello straniero, laddove se ne presenti l'opportunita' e le quote programmate non risultino gia' esaurite.

 

Art. 3

3.0

Sopprimere l'art. 3.

3.1

Al comma 1 dell'articolo 3 sostituire le parole

"sono inseriti i seguenti"

con le seguenti:

"e' inserito il seguente",

e sopprimere le parole da

"Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato"

fino a

"3-ter"

incluse.

(facoltativo)

3.00

Dopo il comma 1 dell'art. 3 inserire i seguenti:

1 bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del Testo Unico, dopo le parole

"nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,"

inserire le seguenti:

"con precedenza rispetto ai nuovi ingressi,".

Si stabiisce che, nell'ambito delle quote definite dal decreto di programmazione, le conversioni di permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro abbiano precedenza rispetto ai nuovi ingressi.

 

1 ter. In fine al comma 1 dell'articolo 6 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Qualunque permesso di soggiorno puo' essere utilizzato per lo svolgimento di attivita' saltuarie di lavoro autonomo. Ai fini della conversione del permesso per inserimento nel mercato del lavoro in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo si prescinde dalla considerazione delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4."

Si stabilisce, coerentemente con il comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione, che lo svolgimento di attivita' saltuarie di lavoro autonomo e' sempre consentito allo straniero regolamente soggiornante. Si chiarisce poi che per la conversione del permesso per inserimento nel mercato del lavoro in permesso per lavoro autonomo (come pure per la conversione in permesso per lavoro subordinato) si prescinde dalla considerazione delle quote fissate con la programmazione. La disposizione e' rilevante in relazione alle attivita' di lavoro autonomo consistenti nella prestazione di piccoli servizi.

 

Art. 4

4.1

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 4

4.2

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 4

(facoltativo)

 

Art. 5

5.0

Sopprimere l'art. 5.

5.00

Dopo il comma 1 dell'art. 5 inserire il seguente:

1 bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del Testo Unico sostituire le parole

"titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi"

con le seguenti:

"titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi"

Si stabilisce quali siano gli specifici permessi di soggiorno il cui possesso abiliti alla richiesta, fermi restando gli altri requisiti, della carta di soggiorno.

 

Art. 6

6.00

Inserire, dopo l'art. 6, il seguente:

Art. 6 bis.

(Respingimento).

1. In fine al comma 3 dell'articolo 10 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."

Si limita l'imposizione di oneri ai vettori che portino stranieri da respingere o privi dei documenti per l'ingresso in modo tale da evitare il rischio di un "refoulement all'origine" di potenziali rifugiati o di persone bisognose di protezione internazionale. Oggi il vettore tende a lasciare a terra lo straniero privo di documenti, senza attenzione al fatto che potrebbe rientrare tra le categorie protette.

 

Art. 7

7.00

In fine all'art. 7 aggiungere i commi seguenti:

2. In fine al comma 5 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre consentito l'arresto in flagranza."

Si introduce una specifica aggravante per il reato di favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in relazione al caso di straniero destinato alla prostituzione o allo sfruttamento di essa. Si prevede, in particolare, l'arresto facoltativo in flagranza.

 

3. In fine al comma 6 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere il seguente priodo:

"Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."

Si limita l'imposizione di sanzioni ai vettori che portino stranieri da respingere o privi dei documenti per l'ingresso in modo tale da evitare il rischio di un "refoulement all'origine" di potenziali rifugiati o di persone bisognose di protezione internazionale. Oggi il vettore tende a lasciare a terra lo straniero privo di documenti, senza attenzione al fatto che potrebbe rientrare tra le categorie protette.

 

Art. 8

8.0

Sopprimere l'art. 8.

8.1

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 8

8.2

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 8

8.3

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 8

8.4

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 8

8.5

Sopprimere il comma 5 dell'articolo 8

8.6

Sopprimere il comma 6 dell'articolo 8

8.00

Dopo il comma 1 dell'art. 8 inserire i seguenti:

Art. 8.

(Espulsione amministrativa).

1 bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"L’espulsione è disposta dal prefetto"

con le seguenti:

"Il prefetto puo' disporre l'espulsione".

Si attenua la disposizione secondo la quale "l'espulsione e' disposta dal prefetto quando...", introducendo una possibilita' di astensione: "il prefetto puo' disporre l'espulsione quando...". In tal modo si rende possibile (vedi emendamento seguente) l'applicazione del dettato dell'art. 5, co. 5, 6 e 9, ovvero la limitazione del procedimento di allontanamento ad un semplice "invito" a lasciare l'Italia entro un termine prefissato (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito).

 

1 ter. Al comma 5 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"Si procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero"

con le seguenti:

"Il questore adotta la misura di cui all’articolo 14, comma 1, a carico dello straniero".

Si stabilisce che, in luogo dell'accompagnamento alla frontiera del clandestino privo di documenti di identificazione, salvo che nei casi di recidiva, sia adottata, nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato, la misura di trattenimento nel CPT. In tal modo e' tutelato adeguatamente il diritto al ricorso effettivo.

 

1 quater.In fine al comma 6 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del Questore e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera."

Si stabilisce che, ove il prefetto non ritenga di dover adottare il provvedimento di espulsione, il questore rilasci un permesso per il quale siano verificate le condizioni ovvero ingiunga allo straniero di lasciare l'Italia entro quindici giorni (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito). In caso di "invito", ci si premunisce dal rischio di imboscamento dello straniero, rilevandone le impronte digitali, e sanzionando con l'espulsione immediata il recidivo.

 

1 quinquies.In fine al comma 9 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non puo' aver luogo prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non puo' aver luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura."

Si garantisce, in questo modo, che il ricorso avverso il provvedimento di espulsione abbia carattere di effettivita', e che la decisione non sia adottata ad allontanamento avvenuto.

 

Art. 9

9.0

Sopprimere l'art. 9.

9.1

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 9

9.2

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 9

9.3

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 9

 

Art. 10

10.0

Sopprimere l'art. 10.

10.00

Inserire, dopo l'articolo 10, il seguente:

Art. 10 bis.

(Soggiorno per motivi di protezione sociale).

1. In fine al comma 1 dell'articolo 18 del Testo Unico, aggiungere il seguente periodo:

"Qualora se ne presenti la necessita', il Questore rilascia immediatamente allo straniero, senza ulteriori formalita', il nulla-osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizioni di pericolo."

Si prevede una forma di protezione per i familiari in patria, facilitando, all'occorrenza, il ricongiungimento, anche in assenza di requisiti di reddito e alloggio, e con procedura accelerata.

 

2. Al comma 5 dell'articolo 18 del Testo Unico, sostituire le parole

"il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno"

con le seguenti:

"il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno"

Si chiarisce che il permesso e' "convertito" - e non "rinnovato" - per lavoro, in presenza di attivita' di lavoro subordinato.

 

3. In fine al comma 5 dell'articolo 18 del Testo Unico, inserire le seguenti parole:

", ovvero in permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando siano verificate le condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 26"

Si prevede la possibilita' che il permesso sia convertito in permesso per lavoro autonomo (al di fuori delle quote - al di la', cioe', della disposizione generale di cui all'art. 39, co. 7, del Regolamento).

 

Art. 11

11.1

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 11

 

Art. 12

12.1

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 12

(facoltativo)

12.2

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 12

12.3

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 12

(facoltativo)

12.00

Dopo il comma 1 dell'art. 12 inserire il seguente:

1 bis. Al comma 9 dell'articolo 22 del Testo Unico, sostituire le parole

"Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento"

con le seguenti:

"Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento, anche piu' volte,".

Si chiarisce che il meccanismo di iscrizione per un periodo non inferiore a un anno nelle liste di collocamento scatta anche in caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso contrario c'e' il rischio che la perdita del lavoro si traduca nella fine della regolarita' del soggiorno; il lavoratore non avrebbe allora alcuna possibilita' di cercare legalmente altra occupazione. Si chiarisce inoltre che a questo dispositivo si ricorre tutte le volte che si conclude il rapporto di lavoro, e non solo la prima volta che questo accade.

 

Art. 13

13.0

Sopprimere l'art. 13.

13.00

Dopo il comma 1 dell'art. 13 inserire i seguenti:

1 bis. Al comma 4 dell'articolo 23 del Testo Unico sostituire le parole da

"iscritti in apposite liste"

fino alla fine del periodo con le seguenti:

"iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero dell'interno, con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonche' per la conferma annuale dell'iscrizione."

Si stabilisce che la lista di prenotazione per l'ingresso per inseimento nel mercato del lavoro "senza sponsor" sia tenuta presso il Ministero dell'interno anziche' presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Si chiarisce come l'anzianita' di iscrizione non debba essere azzerata di anno in anno, a condizione di conferma annuale dell'iscrizione. Si stabilisce infine che l'iscrizione puo' essere effettuata per posta ordinaria o per via informatica.

 

Art. 14

14.0

Sopprimere l'art. 14.

14.00

Dopo il comma 1 dell'art. 14 inserire i seguenti:

Art. 14.

(Ingresso e soggiorno per lavoro

autonomo).

1 bis. Al comma 3 dell'articolo 26 del Testo Unico, dopo le parole

"deve comunque dimostrare"

inserire le seguenti:

", ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,".

Si stabilisce, in analogia con quanto fatto con circolare in relazione all'ultimaa regolarizzazione, che il requisito di reddito per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo deve intendersi associato alla procedura di rinnovo del permesso, non a quella di rilascio o di conversione, stante la difficolta', per lo straniero provenienti da Paesi in via di sviluppo, di dimostrare, prima dell'ingresso, la prescritta disponibilita' di reddito.

 

Art. 15

15.1

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 15

15.2

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 15

15.00

Dopo il comma 1 dell'art. 15 inserire i seguenti:

1 bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 del Testo Unico sopprimere il periodo

"La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare."

Si sopprime un'espressione ambigua che rischia di privare di significato l'intera disposizione. L'ambiguita' risiede nella locuzione "entro un anno dalla scadenza". Se significa "prima che sia trascorso un anno dalla scadenza", la lettera b) e' sostanzialmente priva di rilevanza (risuterebbe quasi del tutto inclusa nella previsione della lettera c). Se significa "prima che manchi un anno dalla scadenza", e' la lettera c) a perdere rilevanza: non vi sarebbe motivo di convertire un permesso "solido" (di durata superiore a un anno) in uno per motivi familiari.

 

1 ter. Al comma 5 dell'articolo 30 del Testo Unico, sostituire le parole

"può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro."

con le seguenti:

"può essere convertito, entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione."

Si chiarisce che la conversione di cui al comma 5 puo' essere effettuata anche alla scadenza del permesso ed e' consentita anche in assenza degli usuali requisiti.

15.01

Dopo l'art. 15 inserire il seguentie

Art. 15 bis.

(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età).

 

1. Al comma 1 dell'articolo 32 del Testo Unico, dopo le parole

"può essere rilasciato"

inserire le seguenti:

", anche alla scadenza del permesso di soggiorno,".

Si chiarisce che la conversione puo' aver luogo anche alla scadenza naturale del permesso di soggiorno.

 

2. Al comma 1 dell'articolo 32 del Testo Unico, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"Per il rilascio di detto permesso si prescinde dalle condizioni e dai requisiti previsti dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione."

Si chiarisce che, come nel caso del figlio minore, la conversione del permesso al compimento della maggiore eta' (o, comunque, alla scadenza del permesso per affidamento) e' consentita anche in assenza degli usuali requisiti.

 

Art. 16

16.0

Sopprimere l'art. 16.

16.1

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 16

16.2

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 16