A.C.5381

Sostituire il comma 6 dell’articolo 8

con il seguente:

        6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana, o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: l’eliminazione del richiamo "di cui all’articolo 4, comma 2" si rende necessario in quanto esso fa riferimento ad organizzazioni non governative, escludendo quindi, dai programmi di rimpatrio l’OIM (organizzazione intergovernativa), che più volte ha collaborato con il Ministero dell’interno per i programmi di rimpatrio