Sostituire il comma 7 bis dellart. 6 con il seguente comma:
La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per lesame della stessa, ai sensi dellart. 7, quando il Delegato abbia rilevato che lItalia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.
Nel caso in cui il Delegato della Commissione considera che ci siano elementi validi per ritenere che lItalia non sia lo Stato competente per lesame della domanda, la domanda viene trasmessa allUnità Dublino del Ministero dellInterno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione dei Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dellart. 4.
In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il Questore, ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o allesecuzione dellespulsione disposta dal Prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dellart. 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui comprensibile, o in mancanza in inglese o francese, o spagnolo o cinese o arabo delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso.
Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il Questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica. Il richiedente asilo deve avere la possibilità di presentare in tempo utile al giudice, anche in una lingua da lui conosciuta, una memoria nella quale può rappresentare i motivi del suo dissenso sia alla decisione del Delegato che alle misure di respingimento o espulsione. Il giudice, sentito linteressato, valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del Delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o allespulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dellinteressato, qualora ricorrano le condizioni previste dallart. 14 del D. Leg. vo 25 luglio 1998 n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende lesecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.
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