Allegato B

Sostituire il comma 7-bis dell’art. 6 con il seguente:

7-bis. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l’esame della stessa, ai sensi dell’art. 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente.

Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione di Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell’art. 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, e qualora il richiedente non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, il funzionario di frontiera o il Prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o l’espulsione. Il funzionario di frontiera o il Questore danno esecuzione ai provvedimenti indicati, qualora il richiedente non abbia entro le ventiquattro ore dalla notifica proposto impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la decisione del delegato della Commissione o il provvedimento di respingimento o espulsione. In tal caso il Questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile nei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica.

Il giudice, nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed il merito della decisione del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell’art. 14 del D. leg.vo. 25 luglio 1998 n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 14 del D. leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.