Sostituire i commi 7 e 7bis dell’art. 6 con il seguente comma:

I provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decida di attribuire all’Italia la competenza per l’esame della domanda o di chiedere l’accettazione della competenza da parte di un altro Stato sono adottati dal Delegato con atto scritto e motivato e consegnato dal funzionario di frontiera o di Questura entro 24 ore al richiedente unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione.

La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l’esame della stessa, ai sensi dell’art. 7, quando il Delegato abbia rilevato che l’Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.

Nel caso che il Delegato della Commissione considera che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione dei Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell’art. 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o di Questura (il Prefetto ?), ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvede al respingimento immediato o all’espulsione, qualora il richiedente dia il suo consenso. Il provvedimento di respingimento o di espulsione è, per quanto possibile, notificato contestualmente alla notifica del rispettivo provvedimento del Delegato. Il consenso al respingimento o all’espulsione deve essere dato per iscritto, contestualmente alla notifica del provvedimento in calce ad un atto nel quale, in lingua comprensibile al richiedente, si illustrano le conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso.

Nel caso che il richiedente non presti il suo consenso il funzionario di frontiera o di Questura dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Il richiedente asilo deve avere la possibilità di presentare in tempo utile al giudice, anche in una lingua da lui conosciuta, una memoria nella quale può rappresentare i motivi del suo dissenso sia alla decisione del Delegato che alle misure di respingimento o espulsione. Il giudice nel provvedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del Delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 14 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

 

.