Sostituire i commi 7 e 7bis dellart. 6 con il seguente comma:
I provvedimenti che dichiarano linammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decida di attribuire allItalia la competenza per lesame della domanda o di chiedere laccettazione della competenza da parte di un altro Stato sono adottati dal Delegato con atto scritto e motivato e consegnato dal funzionario di frontiera o di Questura entro 24 ore al richiedente unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione.
La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per lesame della stessa, ai sensi dellart. 7, quando il Delegato abbia rilevato che lItalia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.
Nel caso che il Delegato della Commissione considera che ci siano elementi validi per ritenere che lItalia non sia lo Stato competente per lesame della domanda, la domanda viene trasmessa allUnità Dublino del Ministero dellInterno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione dei Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dellart. 4.
In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o di Questura (il Prefetto ?), ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvede al respingimento immediato o allespulsione, qualora il richiedente dia il suo consenso. Il provvedimento di respingimento o di espulsione è, per quanto possibile, notificato contestualmente alla notifica del rispettivo provvedimento del Delegato. Il consenso al respingimento o allespulsione deve essere dato per iscritto, contestualmente alla notifica del provvedimento in calce ad un atto nel quale, in lingua comprensibile al richiedente, si illustrano le conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso.
Nel caso che il richiedente non presti il suo consenso il funzionario di frontiera o di Questura dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica, secondo quanto previsto dallart. 14 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Il richiedente asilo deve avere la possibilità di presentare in tempo utile al giudice, anche in una lingua da lui conosciuta, una memoria nella quale può rappresentare i motivi del suo dissenso sia alla decisione del Delegato che alle misure di respingimento o espulsione. Il giudice nel provvedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del Delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o allespulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dellinteressato, qualora ricorrano le condizioni previste dallart. 14 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende lesecuzione del provvedimento.
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