Mi rivolgo nuovamente a Lei in merito alla discussione parlamentare sul ddl asilo. Con grande soddisfazione, la nostra Delegazione ha notato l’approvazione di una versione modificata del testo da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera. A nostro avviso, anche grazie agli emendamenti apportati in sede di esame da parte della suddetta Commissione, il testo rappresenta un equilibrato contemperamento delle molteplici esigenze da considerare.

In vista dell’imminente discussione in aula, vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione qualche osservazione e suggerimento riguardo ad alcuni aspetti specifici che potrebbero meritare ulteriore attenzione. Queste osservazioni e i suggerimenti sono anche il frutto di consultazioni con alcune organizzazioni non-governative impegnate nel campo dell’asilo, quali Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Centro Astalli, Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), Consorzio Italiano per la Solidarietà (ICS), Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

Vorrei sottolineare ulteriormente come sia comunque interesse primario della nostra Delegazione e delle organizzazioni non-governative sopraindicate, che si vada ad una rapida approvazione del ddl da parte del Parlamento. In tal senso l’individuazione e l’eventuale presentazione di emendamenti al testo attuale dovrebbe essere attuata in modo ponderato, al fine di non creare troppi ostacoli ad una celere discussione del testo in sede parlamentare.

Innanzitutto, facendo riferimento alle tipologie di decisione del Delegato nella fase del pre-esame di cui ai commi 7 e 7 bis dell’art. 6 dell’attuale testo, si suggerisce di prendere in considerazione due proposte alternative di emendamento (cfr. allegato A e B) alla presente lettera. Le riformulazioni qui proposte non modificano l’impostazione secondo la quale l’eventuale esito negativo del pre-esame dovrebbe portare, se confermato dal giudice, all’immediato respingimento o espulsione. Esse vogliono soltanto introdurre elementi chiarificatori rispetto alla fattispecie in cui il delegato della Commissione consideri l’Italia non competente per l’esame della domanda. Inoltre la versione A specifica il modo in cui il richiedente può far valere i motivi per i quali non vuole prestare il suo consenso alle misure di respingimento o espulsione, mentre la versione B si discosta di più dall’attuale impianto, in quanto offre una definizione delle modalità di impugnazione di cui al comma 7 dell’art. 6.

In considerazione dei più recenti orientamenti nell’ambito dell’Unione Europea sulle garanzie minime per le procedure di asilo (cfr. Art. 28 della proposta per una Direttiva del Consiglio su standard minimi per le procedure di asilo, versione del 21.9.2000), che, nel definire i criteri per considerare una domanda di asilo manifestamente infondata, non contiene più il riferimento alla "mancanza di credibilità", si suggerisce di abolire la lettera c) del quinto comma dell’articolo 6.

Sperando di poter dare un contributo utile e propositivo alla discussione parlamentare, e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.