Mi rivolgo nuovamente a Lei in merito alla discussione parlamentare sul ddl asilo. Con grande soddisfazione, la nostra Delegazione ha notato l’approvazione di una versione modificata del testo da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera. A nostro avviso, anche grazie agli emendamenti apportati in sede di esame da parte della suddetta Commissione, il testo rappresenta un equilibrato contemperamento delle molteplici esigenze da considerare.

In vista dell’imminente discussione in aula, vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione qualche osservazione e suggerimento riguardo ad alcuni aspetti specifici che potrebbero meritare ulteriore attenzione. Queste osservazioni e i suggerimenti sono anche il frutto di consultazioni con alcune organizzazioni non-governative impegnate nel campo dell’asilo, quali ………………. (* secondo le vostre adesioni).

Vorrei tuttavia sottolineare che l’interesse prevalente è comunque rivolto ad una rapida approvazione del ddl da parte del Parlamento. Ci rimettiamo pertanto alla Sua prudente valutazione circa l’opportunità o meno di riaprire il dibattito su singoli emendamenti in questo stadio.

Innanzitutto, facendo riferimento alle tipologie di decisione del Delegato nella fase del pre-esame di cui ai commi 7 e 7 bis dell’art. 6 dell’attuale testo, si suggerisce di prendere in considerazione una proposta di emendamento allegato alla presente lettera. La riformulazione qui proposta non modifica l’impostazione secondo la quale l’eventuale esito negativo del pre-esame dovrebbe portare, se confermato dal giudice, all’immediato respingimento o espulsione. Essa vuole soltanto introdurre elementi chiarificatori rispetto alla fattispecie in cui il Delegato considera l’Italia non competente per l’esame della domanda e rispetto alla possibilità per il richiedente di far valere i suoi motivi per i quali non vuole prestare il suo consenso alle misure di respingimento o espulsione.

In considerazione dei più recenti orientamenti nell’ambito dell’Unione Europea sulle garanzie minime per le procedure di asilo (cfr. Art. 28 della proposta per una Direttiva del Consiglio su standard minimi per le procedure di asilo, versione del 21.9.2000), che, nel definire i criteri per considerare una domanda di asilo manifestamente infondata, non contiene più il riferimento alla "mancanza di credibilità", si suggerisce di abolire la lettera c) del quinto comma dell’articolo 6.

Infine, date le prevedibili difficoltà di dare immediata applicazione al nuovo dispositivo legislativo, una volta entrato in vigore, si richiama l’attenzione sull’opportunità di rivedere quanto previsto fino adesso circa le norme transitorie.

Sperando di poter dare un contributo utile e propositivo alla discussione parlamentare, e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.