SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI
Ufficio IV

Prot.  8230/22-SP                                                                                            Roma, lĎ 26/10/2000
 

 

e, p.c.  

 

Ai Rettori delle Universitý
LORO SEDE


Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
D.G.C.S. Uff. IX

Al Ministero dellíInterno
Servizio Stranieri

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie

Alla Conferenza Permanente dei
Rettori delle Universitý Italiane

Al Ministero della Sanitý
Dipartimento Professioni
sanitarie, Risorse umane e
tecnologiche in Sanitý

LORO SEDE

 

OGGETTO: Scuole di specializzazioni mediche a.a. 2000/2001.

            Alla luce delle recenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98 n. 286, dalla legge 14/01/99 n. 4, dal D.P.R. 31.8.99 n. 394 e dalla direttiva del Ministero Sanitý del 18.4.2000 n. 1259 si ritiene opportuno fornire indicazioni per líammissione degli studenti stranieri alle scuole di specializzazione mediche nellíanno accademico 2000/2001.

A - Cittadini comunitari

            I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione allíesercizio professionale,  ovvero decreto del Ministro della Sanitý di riconoscimento dellíabilitazione alla professione medica, ai sensi delle norme di recepimento della specifica direttiva comunitaria), ai sensi del D.Lgs. n. 368/99..

            La domanda Ë presentata direttamente alla Universitý prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

 B - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo italiano

I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come previsto dallíultimo comma dellíart. 35, del D.Lgs. n. 368/99, previa verifica delle capacitý ricettive delle strutture universitarie. 

            In base allíofferta di borse di studio, ai sensi della L. n. 49/87, finalizzata alla formazione di specialisti per i Paesi in via di sviluppo, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri ń Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo ń per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti allíestero o temporaneamente in Italia  dovranno presentare la domanda  alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese díorigine entro il 20 novembre 2000 che ne curerý la trasmissione alle Universitý interessate entro il 18 dicembre successivo, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. ń D.G.C. S.- Uff. IX.

La domanda Ë corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dellíinteressato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e abilitazione allíesercizio della professione secondo líordinamento  italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione allíesercizio della professione acquisiti nel Paese di origine  devono chiedere al Ministero della Sanitý, tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, il preventivo riconoscimento del proprio titolo in base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 12 aprile 2000.

C - Cittadini extracomunitari

            I cittadini extracomunitari  possono partecipare ai sensi dellíart. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione  per posti in soprannumero, previa verifica delle capacitý ricettive delle strutture universitarie.

            Ai fini della  determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Universitý italiane e Universitý dei Paesi interessati.

            Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Universitý la disponibilitý dei posti.

            La domanda Ë presentata entro il 20 novembre 2000 alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese díorigine o di ultima residenza che ne curerý la trasmissione alla Universitý interessata entro il 18 dicembre successivo,  avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dallíordinamento italiano (titolo accademico e abilitazione allíesercizio della professione secondo líordinamento  italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione allíesercizio della professione acquisiti nel Paese di origine  devono chiedere al Ministero della Sanitý,  tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, il preventivo riconoscimento del proprio titolo in base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 12 aprile 2000)   e di una borsa di studio per líintera durata del corso, preventivamente assicurata dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, rispettivamente dal Ministero dellíUniversitý e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare   italiana  allíestero,  competente  per  territorio,  che  allo  stato  attuale Ë  di  L. 22.467.500 annue.

Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste dallíordinamento delle singole scuole.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. A. MASIA)
F.to MASIA