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Atti preparatori comunitari

Piano analitico

Documento 500PC0578

Capitoli del repertorio in cui tale documento Ë reperibile:
[ 19.10.30.20- Misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati (che non beneficiano del diritto d'asilo) ]


500PC0578
Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Modifiche successive:


Testo:


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. NORME MINIME IN MATERIA DI PROCEDURE APPLICABILI NEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO: UN PRIMO PASSO VERSO LA COSTRUZIONE DI UN REGIME EUROPEO COMUNE IN MATERIA DI ASILO
Come indicato dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere nell'ottobre 1999, un regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe, a breve termine, permettere di determinare con chiarezza e praticitý lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo e di prevedere norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace, condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato. Il regime dovrebbe anche essere integrato da misure che prevedano forme complementari di protezione e offrano uno status adeguato alle persone che necessitano tale protezione. Il 24 maggio 2000 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, basata sulla solidarietý tra gli Stati membri ed intesa come strumento a sostegno di un regime comune europeo in materia di asilo.
La Commissione propone ora, nell'autunno 2000, un progetto di direttiva del Consiglio relativa alle norme minime in materia di procedure applicabili per la concessione e la revoca dello status di rifugiato, intesa come strumento per istituire una procedura d'asilo equa ed efficiente, come era stato annunciato nel Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia nell'Unione europea ("Quadro di controllo") approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000.
Nel marzo 1999, la Commissione ha dato inizio ai lavori in materia di procedure di asilo presentando il documento "Verso la definizione di norme comuni in materia di procedure di asilo", che Ë stato discusso in sede di Consiglio sia a livello ministeriale sia dagli esperti. Tredici Stati membri hanno successivamente trasmesso osservazioni scritte. Il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione A5-0123/2000 sul menzionato documento di lavoro nella sessione plenaria del 13-16 giugno 2000. Inoltre, la Commissione ha espressamente consultato le organizzazioni ACNUR, ECRE, Amnesty International e Save the Children in merito al documento di lavoro. Tutte e quattro le menzionate organizzazioni hanno presentato osservazioni scritte, cosÏ come altre tre ONG ("Refugee Legal Centre", "Medical Foundation for the Care of Victims of Torture" e "Immigration Law Practitioners' Association"). Dopo aver analizzato tali risposte, la Commissione ha redatto la sua proposta, tenendo conto, ove necessario, dell'esistente normativa non vincolante ("soft law"), in particolare la Risoluzione del Consiglio del 1995 sulle garanzie minime per le procedure di asilo, le Risoluzioni del Consiglio di Londra del 1992 sulle domande d'asilo manifestamente infondate, sui paesi terzi ospitanti e sui paesi esenti, in linea generale, da rischi gravi di persecuzione e la Risoluzione del Consiglio del 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi.

La proposta tiene conto dell'impostazione indicata nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere nell'ottobre 1999, secondo la quale un regime europeo comune in materia di asilo, pur includendo nel breve periodo le citate misure in materia di asilo conformi alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status di rifugiato e ad altri trattati, dovrebbe condurre, nel lungo periodo, ad una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per coloro ai quali Ë stato riconosciuto un diritto d'asilo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA
Intesa quale primo passo nel settore delle procedure di asilo al fine di pervenire ad una politica comune in materia di asilo sulla base del Titolo IV del trattato che istituisce la Comunitý europea, modificato dal trattato di Amsterdam, la proposta stabilisce le misure necessarie alla creazione di un sistema semplice e rapido per l'esame delle domande di asilo. Essa si basa su tutti gli strumenti e meccanismi legislativi di cui gli Stati membri possono avvalersi per realizzare un sistema di trattamento rapido e corretto dei casi di asilo. Sono previste norme comuni e scadenze temporali per il respingimento rapido delle domande non ammissibili e manifestamente infondate, di modo che ciascun regime nazionale possa funzionare correttamente nell'interesse dei rifugiati ai sensi della convenzione di Ginevra. Grazie al ravvicinamento dei sistemi nazionali sulla base di tali norme comuni, gli Stati membri potranno instaurare in futuro efficienti procedure di asilo nell'ambito di un regime europeo comune in materia di asilo.
La presente misura non obbliga gli Stati membri ad applicare procedure uniformi, nÈ ad adottare nozioni e pratiche comuni se non lo desiderano. Ad esempio, se uno Stato membro non desidera applicare il concetto di "paese terzo sicuro" al fine di respingere le domande di asilo, esso non Ë tenuto a farlo in forza della presente direttiva. Inoltre, le norme per l'attuazione di procedure eque ed efficienti non pregiudicano in nessun caso il potere discrezionale degli Stati membri di considerare con prioritý taluni casi in applicazione della loro politica nazionale.
La misura consente inoltre agli Stati membri di derogare a talune norme se lo desiderano, appunto perchÈ si tratta di una prima misura in materia di procedure di asilo. Ad esempio, si propone di conferire agli Stati membri la facoltý di derogare al principio secondo il quale il ricorso ha effetto sospensivo, tra l'altro, nei casi di domande manifestamente infondate. La questione dell'effetto sospensivo Ë complessa e gli Stati membri sembrano avere opinioni alquanto divergenti circa i vantaggi e gli svantaggi dello stesso. La Commissione auspicherebbe che gli Stati membri che decidano di avvalersi di questa, come di altre deroghe consentite a questo stadio, prevedessero salvaguardie supplementari, quali l'adozione per legge delle deroghe o garanzie procedurali supplementari nei singoli casi.
Inoltre, la proposta si limita a stabilire le norme minime necessarie per la concessione e la revoca dello status di rifugiato. Pertanto, essa non include alcuna norma minima per determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per beneficiare della protezione in forza di altri strumenti internazionali o sia altrimenti bisognoso di protezione. CiÚ nonostante, se gli Stati membri intendessero applicare le norme definite nella presente proposta alle decisioni sulle domande di protezione di natura diversa da quella prevista dalla convenzione di Ginevra, la Commissione se ne compiacerebbe. La proposta prevede quindi che gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della direttiva alle citate altre procedure.
La proposta non pregiudica altre misure relative ad una politica comune in materia di asilo previste dal Piano d'azione di Vienna e dal Quadro di controllo. A norma dell'articolo 63, paragrafo 1 e paragrafo 2, il Consiglio adotta misure in materia di asilo in relazione ai criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro Ë competente per l'esame della domanda di asilo, norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo, norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi e misure per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale. La Commissione presenterý proposte vertenti sui suddetti settori particolari in conformitý con il Quadro di controllo.
La presente proposta non pregiudica neppure qualsiasi eventuale altra misura non prevista dal Piano d'azione di Vienna e dal Quadro di controllo. Diverse altre misure relative alle procedure di accoglienza dei rifugiati negli Stati membri dell'Unione europea potrebbero essere prese in considerazione sulla base dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera d) del trattato CE. Infatti, la presente proposta si limita alle procedure di esame delle domande presentate spontaneamente alla frontiera o nel territorio degli Stati membri in Europa. Essa pertanto non preclude eventuali misure in materia di procedure di accoglienza negli Stati membri di cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, ma non hanno potuto raggiungere le frontiere esterne dell'Unione europea.
La comunicazione relativa alle procedure comuni in materia di asilo ed allo status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che sono stati riconosciuti rifugiati illustrerý le ulteriori misure che potrebbero essere adottate nel settore delle procedure di asilo, allo scopo di pervenire ad una comune politica in materia di asilo sulla base del Titolo IV del trattato che istituisce la Comunitý europea, modificato dal trattato di Amsterdam, ivi comprese le misure che possono essere adottate in forza dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera d).
3. OBIETTIVI della proposta
Con la presente proposta di direttiva, la Commissione persegue i seguenti obiettivi:
1. dare attuazione all'articolo 63, paragrafo 1, lettera d) del trattato, al paragrafo 36, lettera b), punto iii) del Piano d'azione di Vienna, alla conclusione n. 14 della presidenza del Consiglio europeo di Tampere ed alla prima parte del paragrafo relativo ad una procedura di asilo equa ed efficiente, di cui al Quadro di controllo presentato al Consiglio ed al Parlamento nel marzo 2000;
2. prevedere misure essenziali ai fini dell'efficienza delle procedure per la concessione e la revoca dello status di rifugiato negli Stati membri;
3. elaborare definizioni comuni e criteri comuni per le nozioni di domanda "inammissibile" e "manifestamente infondata", comprese quelle di "paese sicuro", affinchÈ gli Stati membri che le applicano pervengano ad un approccio comune;
4. fissare delle scadenze da rispettare per le decisioni di primo grado ed il ricorso contro le stesse, consentendo in tal modo agli Stati membri di trattare tali casi efficacemente e con la massima rapiditý;
5. accrescere cosÏ la capacitý degli Stati membri di esaminare le domande d'asilo di coloro che potrebbero essere rifugiati ai sensi della convenzione di Ginevra;
6. introdurre, nelle procedure negli Stati membri, un livello minimo di garanzie procedurali per i richiedenti asilo, al fine di assicurare un livello omogeneo di equitý procedurale nella Comunitý europea;
7. fissare specifiche garanzie di una procedura equa nel caso di persone con necessitý particolari;
8. definire criteri minimi per le decisioni e le autoritý investite di tale competenza al fine di ridurre le disparitý nelle procedure d'esame tra gli Stati membri ed assicurare un processo decisionale di buon livello in tutta la Comunitý europea.
4. RASSEGNA DELLE NORME definite NELLA PROPOSTA
Come sopra indicato, la proposta consta fondamentalmente di tre diverse serie di disposizioni.
La prima tratta le garanzie procedurali a favore dei richiedenti asilo. Tali disposizioni si riferiscono a situazioni riscontrabili in tutte le fasi della procedura d'asilo e sono intese a ravvicinare le nozioni di equitý procedurale applicate nei diversi Stati membri. Il richiedente asilo deve:
*avere il diritto di fare ricorso avverso una decisione di primo grado, indipendentemente dalla natura della decisione;
*essere informato nei momenti decisivi nel corso della procedura, in una lingua ad esso comprensibile, di tutte le possibili fasi successive. Ad esempio, quando gli viene comunicata la decisione di primo grado, il richiedente deve essere informato del suo contenuto e della possibilitý di presentare un ricorso contro tale decisione.
Inoltre, sono previste garanzie specifiche per le persone che necessitano di un trattamento particolare, quali i minori non accompagnati.
Una seconda serie di disposizioni concerne le condizioni minime applicabili al processo decisionale. BenchÈ gli Stati membri possano mantenere il proprio sistema nazionale, il processo decisionale deve rispondere a certi requisiti minimi se si vuole pervenire ad una comune e globale politica europea in materia di asilo. In linea generale Ë sufficiente che uno Stato membro disponga di un sistema a tre gradi di giurisdizione: un'autoritý competente per il riconoscimento dello status di rifugiato, un'autoritý che si pronuncia sui ricorsi (amministrativi o giudiziari) ed un organo giudiziario di impugnazione. Inoltre, le autoritý che deliberano devono aver accesso alle informazioni relative al paese di origine e poter avvalersi della consulenza di esperti quando sia necessario. Il personale di tali organi deve aver ricevuto una adeguata formazione di base, il processo decisionale deve seguire talune norme di istruzione; le decisioni devono essere prese su base individuale, in maniera obiettiva ed imparziale e le decisioni negative devono essere dettagliatamente motivate.
La serie finale di disposizioni riguarda le norme comuni per l'applicazione di taluni concetti e pratiche. Tali concetti o pratiche ("domande non ammissibili", "domande manifestamente infondate", "paese d'origine sicuro", "paese terzo sicuro") esistono giý in molti Stati membri, ma la loro applicazione e interpretazione possono variare in modo considerevole. Al fine di limitare i "movimenti secondari" dei richiedenti asilo da uno Stato membro all'altro, la Commissione propone che detti termini siano soggetti a norme comuni. Ogni Stato membro puÚ decidere in merito all'opportunitý di applicare un concetto o una pratica, ma se lo fa, la sua applicazione nazionale dovrebbe conformarsi al quadro di riferimento comune definito per tutti gli Stati membri. Di conseguenza, benchÈ non sussista alcun obbligo di seguire una procedura accelerata per respingere le domande manifestamente infondate, se decidono in tal senso, gli Stati membri dovranno attenersi alle definizioni comuni e ai limiti di tempo fissati. Analogamente, se gli Stati membri desiderano respingere una domanda perchÈ non ammissibile sulla base del concetto di "paese terzo sicuro", essi devono rispettare i principi comuni per la designazione di un paese come paese terzo sicuro, definiti nell'allegato I alla presente proposta, nonchÈ i criteri comuni di applicazione di tale nozione nei casi concreti.
Gli Stati membri possono respingere le domande di asilo in quanto inammissibili qualora:
*un altro Stato membro Ë competente per l'esame della domanda, in applicazione dei criteri e dei meccanismi per determinare quale Stato membro sia competente;
*un paese Ë considerato "paese di primo asilo" per il richiedente;
*un paese Ë considerato "paese terzo sicuro" per il richiedente.
Atteso che la procedura per determinare se un altro Stato membro Ë competente per l'esame della domanda di asilo puÚ essere espletata negli Stati membri parallelamente a o nel contesto di un esame pi˜ ampio della domanda d'asilo, le garanzie procedurali generali previste dalla proposta si applicheranno anche alla prima procedura. Tuttavia, l'unica garanzia prevista nella presente proposta che abbia uno specifico collegamento con la procedura per determinare se un altro Stato membro Ë competente ad esaminare una domanda di asilo Ë una garanzia basata su un principio di equitý procedurale alla quale Ë ispirata la presente proposta: il principio secondo il quale un richiedente deve essere informato della sua condizione giuridica in tutti i momenti decisivi nel corso della procedura. La Commissione presenterý all'inizio del 2001 una proposta legislativa che consenta la determinazione chiara e semplice dello Stato membro competente per l'esame delle richieste d'asilo.
Gli Stati membri possono respingere le domande in quanto manifestamente infondate qualora:
*il richiedente, senza valido motivo, ha presentato una domanda fraudolenta per quanto attiene alla sua identitý o nazionalitý;
*il richiedente non ha esibito alcun documento d'identitý o di viaggio e non ha fornito all'autoritý accertante informazioni sufficienti o sufficientemente convincenti che le permettano di accertare l'identitý o nazionalitý del richiedente, e vi sono ragioni serie per ritenere che il richiedente abbia, in mala fede, distrutto o comunque fatto scomparire un documento d'identitý o di viaggio che avrebbe consentito di conoscerne l'identitý o la nazionalitý;
*la domanda Ë presentata nell'ultima fase di una procedura di espulsione del richiedente, mentre avrebbe potuto essere presentata precedentemente;
*nel presentare e spiegare la sua domanda, il richiedente non adduce motivi che giustificano la protezione internazionale sulla base della convenzione di Ginevra o dell'articolo 3 della convenzione europea del 1950 per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertý fondamentali;
*il richiedente proviene da un paese di origine sicuro;
*il richiedente ha presentato una nuova domanda senza indicare alcun nuovo fatto rilevante in merito alle sue circostanze personali o alla situazione nel suo paese d'origine.
Infine, la proposta definisce un approccio comune per le nozioni di "paese terzo sicuro" e di "paese d'origine sicuro", basate su un'analisi delle posizioni degli Stati membri, della Risoluzione del Parlamento europeo e dei pareri espressi dall'ACNUR e da altre organizzazioni interessate. Questo approccio prevede:
*l'adozione di principi comuni per determinare il significato di tali nozioni;
*l'impiego, per gli Stati membri che lo desiderano, di elenchi nazionali di paesi sicuri, previa notificazione alla Commissione;
*criteri comuni per l'applicazione di tali nozioni nei casi concreti;
*periodici scambi di pareri fra Stati membri circa la designazione dei paesi sicuri, gli elenchi nazionali e l'applicazione dei concetti nei casi concreti nel quadro di una procedura comunitaria espletata in seno ad un c.d. "Comitato di contatto" (cfr. infra).
La Commissione intende istituire un Comitato di contatto. Tale Comitato faciliterý il recepimento e la successiva attuazione armonizzata della direttiva attraverso consultazioni periodiche che verteranno su tutti i problemi pratici che sorgono nel corso della sua applicazione. Esso contribuirý ad evitare la duplicazione dei lavori laddove siano stabilite norme comuni, in particolare per quanto riguarda la situazione nei paesi terzi sicuri e nei paesi d'origine sicuri. In secondo luogo, il Comitato faciliterý la consultazione tra gli Stati membri in merito a garanzie ed obblighi pi˜ rigorosi o supplementari che gli stessi potrebbero introdurre a livello nazionale. CiÚ contribuirebbe a preparare il terreno per una procedura comune d'asilo, come previsto dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere nell'ottobre 1999. Infine, il Comitato consiglierý la Commissione, se necessario, su eventuali integrazioni o modifiche da apportare alla presente direttiva o sugli adeguamenti che si rendano necessari.
5. LA SCELTA DELLA BASE GIURIDICA
La scelta della base giuridica Ë coerente, viste le modifiche apportate al trattato che istituisce la Comunitý europea dal trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1ƒ maggio 1999. L'articolo 63, paragrafo 1, lettera d) del trattato CE dispone che il Consiglio adotta le misure in materia di asilo, a norma della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, tra l'altro nel settore delle norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato. L'articolo 63 rappresenta pertanto l'idonea base giuridica di una proposta volta a definire le norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione e la revoca dello status di rifugiato.
Il titolo IV del trattato CE non Ë applicabile nel Regno Unito ed in Irlanda, a meno che tali Stati membri non decidano altrimenti, in conformitý alla procedura stabilita nel Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati. Il titolo IV non Ë neppure applicabile in Danimarca, in virt˜ del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati.
6. Sussidiarietý e Proporzionalitý: giustificazione e valore aggiunto
Sussidiarietý
L'inserimento nel trattato che istituisce la Comunitý europea del nuovo Titolo IV (Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche relativi a libera circolazione di persone) dimostra la volontý delle Alte Parti Contraenti di conferire alla Comunitý europea la competenza in questi settori. Tuttavia la Comunitý europea non dispone di una competenza esclusiva in questo settore e conseguentemente, benchÈ esista la volontý politica di perseguire una politica comune in materia di asilo e immigrazione, essa deve agire conformemente all'articolo 5 del trattato CE, vale a dire che puÚ intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva risponde a questi criteri.
La creazione di uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia comporta l'approvazione di misure in materia di asilo. L'obiettivo specifico della presente iniziativa Ë di stabilire le norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione e la revoca dello status di rifugiato. Le norme stabilite nella presente proposta devono poter essere applicate grazie a misure minime in tutti gli Stati membri. La situazione relativa alle garanzie procedurali per i richiedenti asilo, ai criteri del processo decisionale e alle norme per l'applicazione di nozioni e pratiche quali le procedure accelerate varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro. La definizione di norme comunitarie minime deve avvenire attraverso un'azione come quella qui proposta. Tali norme contribuiranno a limitare i "movimenti secondari" dei richiedenti asilo dovuti alle disparitý tra le procedure applicate dagli Stati membri. Di conseguenza, i richiedenti asilo decideranno, in minor misura che in passato, su quale sarý il loro paese di destinazione per motivi attinenti alle norme e pratiche procedurali ivi applicate. Non prevedere norme sulle procedure per la concessione e la revoca dello status di rifugiato comprometterebbe l'efficacia di altri strumenti concernenti l'asilo. Invece, una volta che siano attuate le norme minime sulle procedure d'asilo, l'applicazione, tra l'altro, di un sistema efficace per determinare quale Stato membro sia competente per l'esame di una domanda d'asilo sarý pienamente giustificata.
Proporzionalitý
L'azione comunitaria deve assumere la forma pi˜ semplice possibile che le consenta di conseguire i suoi obiettivi ed essere attuata quanto pi˜ efficacemente possibile. In questa ottica, lo strumento giuridico prescelto Ë la direttiva, che permette di definire norme minime, lasciando alle autoritý nazionali la scelta della forma e dei modi pi˜ appropriati per attuarla nel loro sistema legislativo e nel contesto nazionale generale. La proposta verte su un insieme di norme minime strettamente necessarie ai fini della coerenza dell'azione prevista, senza disciplinare altri aspetti del diritto d'asilo.
COMMENTO DEGLI ARTICOLI
Capo I: Ambito d'applicazione e definizioni
Articolo 1
L'articolo definisce l'obiettivo della direttiva. Tutte le procedure di asilo applicabili negli Stati membri sono soggette alle norme minime stabilite nella direttiva ad eccezione delle procedure di cui all'articolo 3.
Articolo 2
L'articolo contiene la definizione dei diversi concetti e termini utilizzati nelle disposizioni della proposta.
(a) Ogniqualvolta, nella presente proposta e compresi gli allegati, sia menzionato il termine "Convenzione di Ginevra", esso si riferisce alla convenzione concernente lo status di rifugiato del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. Tutti gli Stati membri sono firmatari di entrambi, senza alcuna riserva temporale o geografica.
(b) La "domanda d'asilo" Ë definita con riferimento alla definizione di rifugiato nella convenzione di Ginevra. Qualsiasi domanda di protezione presentata da una persona alla frontiera o nel territorio degli Stati membri deve essere considerata una domanda ai sensi della convenzione di Ginevra, a meno che la persona esplicitamente non richieda un'altra forma di protezione per la quale lo Stato membro applica una procedura distinta.
(c) La situazione di un "richiedente asilo" Ë definita con riferimento al processo volto a decidere in via definitiva se sarý riconosciuto lo status di rifugiato.
(d) Una "autoritý competente per l'esame ed il riconoscimento dello status di rifugiato" (in appresso denominata "autoritý accertante") Ë ogni organo ufficiale che sia nel contempo responsabile dell'esame della ammissibilitý o del merito delle domande di asilo in primo grado e competente ad adottare decisioni di primo grado su tali domande. La definizione implica che una qualsiasi autoritý responsabile di una particolare misura d'esame in uno Stato membro non Ë necessariamente un'autoritý accertante. Gli ufficiali di polizia che interrogano per primi il richiedente circa i suoi documenti d'identitý e di viaggio e successivamente devono deferire il caso ad un'altra autoritý ai fini di una decisione, non sono considerati "autoritý accertante" ai sensi di questa definizione. Inoltre, la definizione non esclude che uno Stato membro possa istituire pi˜ di una autoritý accertante (ad esempio se le decisioni sulla ammissibilitý e sul merito sono adottate da organi di diversa natura), nÈ vieta agli Stati membri di prevedere che un'autoritý accertante sia pienamente indipendente dal potere esecutivo. Si sottolinea il fatto che le autoritý responsabili del controllo dell'ingresso nel territorio nazionale non possono essere considerate autoritý accertanti ai fini della presente direttiva.
(e) Un "organo di verifica" puÚ essere un'autoritý amministrativa di grado superiore, una commissione per i rifugiati, una commissione interministeriale o un organo giudiziario, purchÈ esso sia distinto ed indipendente dall'autoritý accertante. La definizione non esclude la possibilitý che uno Stato membro possa istituire pi˜ di un organo di verifica (ad esempio distinguendo sulla base della natura della procedura espletata per l'esame della domanda di asilo).
(f) Il "giudice d'impugnazione" Ë un organo giudiziario in uno Stato membro competente a giudicare sulle decisioni adottate da qualsiasi organo di verifica nazionale. La natura dell'impugnazione dipenderý dalla scelta operata dagli Stati membri per quanto riguarda l'organo di verifica. Se l'organo di verifica ha natura amministrativa, il giudice d'impugnazione sarý il primo organo giudiziario a deliberare sul caso e l'impugnazione puÚ quindi vertere su elementi tanto di fatto che di diritto. Se l'organo di verifica Ë un organo giudiziario, l'impugnazione puÚ essere limitata alle questioni di diritto. Discende da tale definizione che in uno Stato membro puÚ esserci soltanto un unico giudice d'impugnazione responsabile di assicurare l'uniformitý del diritto nel campo delle procedure d'asilo.
(g) Il termine "decisione" nelle disposizioni della presente direttiva Ë riferito a qualsiasi conclusione (ufficiale) relativa all'ammissibilitý o al merito di una domanda d'asilo raggiunta da un'autoritý accertante o da un organo di verifica di uno Stato membro. Pertanto, tutte le disposizioni che riguardano le decisioni si applicano alle decisioni adottate da entrambi i tipi d'autoritý. Tuttavia, ove necessario, il termine sarý specificamente riferito al tipo particolare di autoritý.
(h) Un "rifugiato" Ë una persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1A della convenzione di Ginevra.
(i) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera d) del trattato CE, con il termine "status di rifugiato" si intende lo status riconosciuto da uno Stato membro ad una persona che Ë un rifugiato ed Ë, in quanto tale, ammesso nel territorio di tale Stato membro.
(j) Il concetto di "minore non accompagnato" Ë tratto dalla definizione contenuta nella risoluzione del Consiglio del 26 luglio 1997 sui minori non accompagnati che sono cittadini di paesi terzi.
(k) Il "trattenimento" di un richiedente si riferisce al fatto che un richiedente asilo Ë confinato da uno Stato membro in un'area ristretta nella quale la sua libertý di movimento Ë sostanzialmente ridotta.
(l) La "revoca dello status di rifugiato" ai fini della presente direttiva Ë la decisione di un'autoritý accertante in uno Stato membro di revocare lo status di rifugiato ad una persona sulla base dell'articolo 1 (C) della convenzione di Ginevra o dell'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione di Ginevra.
(m) L' "annullamento dello status di rifugiato" avviene di solito qualora emergano circostanze che fanno ritenere che ad una persona non avrebbe mai dovuto essere riconosciuta la qualifica di rifugiato.
Articolo 3
1) Utilizzando il termine "persona" invece di "straniero", questo paragrafo evidenzia che le norme della direttiva si applicano ai cittadini di un paese terzo, agli apolidi e ai cittadini dell'UE. Riguardo a quest'ultima categoria, giova rammentare che esiste un Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunitý europea.
Ai sensi di questo paragrafo le disposizioni della direttiva si applicano anche quando le decisioni sulla ammissibilitý e/o sul merito di una domanda d'asilo sono adottate nell'ambito di una procedura volta a stabilire se il richiedente abbia diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. Le cosiddette procedure di frontiera rientrano pertanto a pieno titolo nella presente proposta.
2) La direttiva non si applica alle istanze di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri. Nel caso di domande presentate presso le rappresentanze negli Stati membri, non Ë necessario che la concessione dell'asilo diplomatico (che di solito avviene nel paese d'origine del richiedente asilo) o l'esame (preliminare) dell'asilo territoriale (che di solito avviene in un paese terzo) siano disciplinati dalle norme minime sulle procedure concernenti le domande d'asilo presentate alla frontiera o nel territorio degli Stati membri.
3) Ai sensi di questo paragrafo, gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva anche a procedure relative a domande di protezione diversa da quella volta alla concessione o alla revoca dello status di rifugiato. Attualmente diversi Stati membri applicano procedure distinte per altre forme di protezione. Il documento di lavoro ha concluso che sembrava ragionevole, in questa fase, limitare il campo d'applicazione della proposta di direttiva alle richieste di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra, poichÈ la definizione dei casi che possono godere della protezione sussidiaria richiede ancora una considerevole quantitý di lavoro, che sarý intrapreso nel prossimo futuro. Inoltre, la questione di un'unica procedura sarý trattata pi˜ dettagliatamente nella Comunicazione relativa ad una procedura d'asilo comune ed uno status uniforme valido in tutta l'Unione europea per coloro ai quali Ë riconosciuto il diritto d'asilo. Nell'attuale proposta non vi Ë alcuna norma minima al riguardo, ma gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della direttiva a qualsiasi altra procedura eventualmente esistente ai fini di stabilire se una persona abbia diritto alla protezione per altri motivi.

Capo II: Principi fondamentali e garanzie
Articolo 4
1) Questo paragrafo proibisce di subordinare la presentazione di una richiesta di protezione ad una scadenza allo scopo di negare l'accesso alla procedura d'asilo. CiÚ significa in primo luogo che i richiedenti asilo non devono essere obbligati a presentare la domanda al momento del loro arrivo o entro un determinato tempo dopo l'arrivo. In secondo luogo, il mancato rispetto di questa formalitý non deve comportare il rifiuto di esaminare la domanda d'asilo. La disposizione non esclude che gli Stati membri possano applicare l'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Inoltre, poichÈ si tratta soltanto di formalitý preliminari, la disposizione non impedisce agli Stati membri di trarre conclusioni, ai fini dell'esame della domanda d'asilo, dal rifiuto del richiedente di adempiere le formalitý nel corso della procedura.
2) I richiedenti asilo devono accedere alla procedura d'asilo non appena possibile. Le norme in materia di procedure d'asilo sono prive di ogni significato se le persone che desiderano ottenere protezione da uno Stato membro non riescono ad accedere effettivamente alla procedura d'asilo o sono trattenute nel territorio dello Stato membro per un lasso di tempo inutilmente lungo perchÈ le autoritý non riconoscono le loro richieste come domande d'asilo. Pertanto, qualsiasi dichiarazione della persona che esprima il desiderio di essere protetta da persecuzioni, ovvero qualsiasi manifestazione o espressione che indichi che a tale persona l'ipotesi di un rimpatrio suscita timori, deve essere considerata una domanda di asilo. BenchÈ gli Stati membri possano esigere che le persone che arrivano alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro e desiderano valersi della protezione di quello Stato membro presentino (vale a dire inoltrino ufficialmente) la loro domanda d'asilo presso uno specifico ufficio o una specifica autoritý, una volta che la persona abbia reso nota la sua richiesta, le autoritý alle quali questa Ë rivolta sono tenute a disporre affinchÈ tale persona possa raggiungere un luogo appropriato in un ragionevole lasso di tempo ("effettiva possibilitý di presentare il pi˜ rapidamente possibile una domanda di asilo"). Pertanto, qualsiasi autoritý alla quale tali persone potrebbero rivolgersi alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro deve aver ricevuto istruzioni tese ad assicurare il successivo effettivo assolvimento di tale obbligo. A tal fine, gli Stati membri devono impartire istruzioni chiare a dette autoritý, informandole su cosa possono o non possono fare nel caso di persone che desiderano chiedere protezione e, soprattutto, comunicando quali sono le autoritý competenti da contattare in tali casi.
3) Il presente paragrafo dispone l'obbligo, a carico degli Stati membri, di assicurare che le autoritý responsabili del controllo dell'ingresso nel territorio nazionale trasmettano con tempestivitý all'autoritý accertante le domande presentate alla frontiera. Si potrebbe pensare al caso di un ufficiale di polizia che interroga, come prima misura di esame, il richiedente in merito ai suoi documenti d'identitý e di viaggio e successivamente trasmette il fascicolo all'autoritý accertante; altrimenti si potrebbe trattare, fin da questo stadio, dell'autoritý accertante, presente giý alla frontiera o altrove nel paese.
4) In alcuni Stati membri le domande d'asilo possono essere inoltrate a nome delle persone a carico. Il presente paragrafo introduce una norma minima per quanto riguarda il loro trattamento. Alle persone a carico che ai fini della presentazione di una domanda di asilo sono considerate adulti dalla legislazione dello Stato membro, dovrebbe essere data la possibilitý di esprimersi individualmente sull'eventualitý di una domanda separata ed indipendente.
Articolo 5
Al fine di garantire effettivamente il principio di "non refoulement" (non respingimento), l'articolo sancisce il diritto di ciascun richiedente asilo di rimanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro fino a quando non sia adottata una decisione sulla sua domanda di asilo.
Articolo 6
L'articolo fissa i criteri minimi applicabili al processo decisionale. Le decisioni in merito alle domande d'asilo devono essere adottate su base individuale, in maniera obiettiva ed imparziale. In questo contesto, si intende per "su base individuale" una valutazione individuale di ogni singolo caso, precludendo quindi la possibilitý di istruzioni volte a respingere un caso a priori; "in maniera obiettiva" significa in base agli elementi del caso. Tale aspetto deve risultare evidente dalla motivazione della decisione. Infine, "in maniera imparziale" sta a significare senza discriminare tra casi simili per motivi, ad esempio, di carattere politico.
Articolo 7
L'articolo precisa le garanzie procedurali applicabili per tutti i richiedenti asilo. Non si opera alcuna distinzione in base alla natura della procedura (procedura di ammissibilitý, accelerata o ordinaria), alla fase della procedura (di primo o secondo grado, garanzie di cui alle lettere b) e c) per l'ultima istanza), o al tipo di trattamento della domanda (procedura anteriore o posteriore all'ingresso legale).
(a) Gli Stati membri devono informare il richiedente, prima dell'esame della sua domanda d'asilo, della procedura da seguire e dei suoi diritti e doveri nel corso della procedura, in una lingua ad esso comprensibile. A tale obbligo si puÚ ottemperare ad esempio consegnando al richiedente un documento-tipo illustrativo della procedura e redatto in una lingua che sa leggere e dandogli il tempo per leggerlo, o spiegandogli la procedura attraverso un filmato in una lingua che capisce. Tali informazioni possono anche essere comunicate verbalmente o per il tramite delle organizzazioni alle quali Ë affidato questo compito.
(b) A norma di questa lettera i richiedenti asilo devono essere assistiti, quando sia necessario, da un interprete nel presentare il loro caso alle autoritý competenti. Questi servizi devono essere retribuiti con fondi pubblici, se l'interprete Ë convocato dalle autoritý competenti.
(c) Questa lettera dispone che gli Stati membri devono permettere al richiedente di scrivere, telefonare, inviare un fax o un messaggio di posta elettronica ad un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ("ACNUR") o di altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR.
(d) Questa lettera stabilisce delle norme per le decisioni sulle domande di asilo. Ciascuna decisione deve essere comunicata al richiedente per iscritto; essa deve contenere almeno un breve riassunto dei fatti in questione, deve indicare la o le motivazioni giuridiche che hanno determinato il rigetto e spiegare perchÈ i fatti abbiano portato a tale conclusione. Inoltre, qualsiasi decisione negativa deve riportare informazioni relative alle possibilitý di ricorso. La frase "se previsto dalla legislazione nazionale" si riferisce alla possibilitý di un riesame d'ufficio (articolo 36).
(e) Le lettere (e) e (f) garantiscono che un richiedente asilo sia informato all'atto della comunicazione della decisione o immediatamente dopo, in una lingua ad esso comprensibile, del contenuto della decisione che lo riguarda, nonchÈ delle fasi che possono o devono seguire. Si tratta di una ulteriore salvaguardia a favore dei richiedenti asilo che, nella maggior parte dei casi, non comprendono la lingua nella quale la decisione Ë redatta, affinchÈ capiscano rapidamente gli elementi essenziali della decisione e siano in grado di considerare le eventuali fasi successive senza inutile ritardo. Per assolvere a tale obbligo, in molti casi gli Stati membri potrebbero, ad esempio, allegare un opuscolo informativo (standard) alla decisione nella lingua che il richiedente in questione comprende.
(f) Nel caso di decisione favorevole, il richiedente deve essere informato in una lingua ad esso comprensibile di qualsiasi eventuale azione che deve successivamente intraprendere. Una misura obbligatoria potrebbe consistere nell'obbligo di recarsi dalle autoritý e fornire informazioni o elementi materiali ai fini del rilascio di una carta d'identitý o del ritiro di tale carta.
Articolo 8
L'articolo 8 verte sulle garanzie procedurali relative al colloquio personale in prima istanza. Esso non si riferisce agli altri colloqui nel corso dell'esame, descritti nel commento all'articolo 2, lettera e) e all'articolo 4, paragrafo 4. A seconda della fase e della natura della procedura in prima istanza, l'articolo 8 si riferisce al colloquio personale relativo alla ammissibilitý e/o al contenuto sostanziale, o al colloquio personale sul merito della domanda.
1) Il paragrafo riguarda la garanzia procedurale secondo la quale ciascun richiedente ha diritto ad un colloquio personale con un funzionario qualificato ai sensi della legislazione nazionale, prima che sia adottata una decisione di primo grado, sempre che egli non declini tale possibilitý, ad esempio con una dichiarazione esplicita in tal senso ovvero con una sua azione (quando cioË si renda irreperibile). Non Ë necessario che detto funzionario dipenda dall'autoritý accertante, ma deve avere ricevuto una formazione specifica a tal fine, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettere (b) e (d) e, se necessario, (c).
2) Il paragrafo dispone che qualora al richiedente sia chiesto di approvare la trascrizione delle dichiarazioni rese durante il colloquio personale, gli si deve leggere un verbale del colloquio quale minima garanzia procedurale.
3) I paragrafi 3 e 4 riguardano la questione dei familiari e delle persone a carico. Le norme minime dovrebbero prevedere che ciascun familiare ha diritto di essere ascoltato separatamente, anche se Ë a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4. Possono essere previste deroghe nei casi previsti al paragrafo 5.
4) L'avverbio "di norma" sta ad indicare che il colloquio personale puÚ essere condotto in presenza dei familiari se il funzionario che conduce il colloquio ritiene che tale metodo sia efficace e tutti i familiari, interrogati separatamente, esprimono il loro consenso.
5) Il paragrafo 5 descrive due situazioni specifiche in presenza delle quali gli Stati membri possono rinunciare al colloquio personale. Il paragrafo fa riferimento alle persone e non ai richiedenti asilo, poichÈ si puÚ anche trattare delle persone a carico.
6) Il paragrafo 6 sancisce il diritto di un richiedente asilo, la cui domanda Ë sottoposta alla procedura ordinaria, di consultare il verbale del suo colloquio personale.
7) L'ultimo paragrafo prevede una norma minima relativa ad una condotta appropriata da tenere nelle situazioni in cui vi siano ragioni per ritenere che la persona interrogata abbia inibizioni ad esporre tutti i motivi alla base della domanda d'asilo. L'articolo si riferisce alle persone e non ai richiedenti asilo poichÈ si puÚ anche trattare delle persone a carico. » applicabile alla situazione di qualsiasi richiedente o persona, maschio o femmina, minore o adulto, che sia stato vittima di tortura o di abuso sessuale e trovi difficile esporre i motivi per la domanda a causa di tali esperienze, qualora la conduzione del colloquio personale non fosse affidata ad un funzionario e ad un interprete del sesso designato dalla persona ascoltata.
Articolo 9
L'articolo stabilisce le garanzie procedurali concernenti l'assistenza giuridica durante la procedura d'asilo. Per "assistenza giuridica" si deve intendere qualsiasi forma di assistenza fornita da qualsiasi persona in relazione all'esame della domanda di asilo. Tale assistenza puÚ essere fornita da un consulente giuridico, cioË da una persona scelta dal richiedente affinchÈ lo rappresenti a tal fine.
1) Il paragrafo enuncia la regola generale secondo la quale ogni richiedente deve avere la possibilitý di contattare le organizzazioni o le persone che forniscono assistenza giuridica in tutte le fasi della procedura.
2) Il paragrafo 2 riconosce l'interesse degli Stati membri a regolamentare l'accesso alle aree chiuse destinate all'esame delle domande di asilo. Tali aree potrebbero essere localitý situate all'interno del territorio nazionale o centri collegati alle zone di transito dell'aeroporto, ai valichi di ingresso ecc. L'esame che avviene in tali aree puÚ, ma non deve, avvenire nel contesto delle procedure di frontiera (articolo 3, paragrafo 2). La direttiva propone che gli Stati membri possano soltanto controllare l'accesso per due scopi specifici: la qualitý dell'assistenza giuridica ed un esame efficiente delle domande di asilo. Al fine di garantire la qualitý dell'assistenza giuridica in questi settori, gli Stati membri possono scegliere di limitare l'accesso a tali aree a (rappresentanti delle) organizzazioni che soddisfano i requisiti professionali necessari. Agli avvocati che hanno le competenze richieste non puÚ essere negato l'accesso in forza di questa disposizione. Onde garantire un esame efficiente delle istanze di asilo in queste aree, compreso il rispetto delle scadenze del processo decisionale fissate con legge o regolamenti nazionali, gli Stati membri possono stabilire delle regole per disciplinare i tempi e la durata dell'accesso ai clienti. Le misure adottate dagli Stati membri devono essere strettamente necessarie al conseguimento degli scopi descritti nel presente paragrafo e non devono in nessun caso avere come conseguenza l'annullamento di fatto del diritto di accesso all'assistenza giuridica.
3) Il paragrafo definisce la norma minima relativa alla presenza di un consulente giuridico ai colloqui personali. Almeno nella procedura ordinaria, nella quale gli aspetti da trattare sono generalmente pi˜ difficili, il consulente giuridico deve avere l'opportunitý di assistere al colloquio personale concernente il merito della domanda di asilo presentata dal suo cliente. Un'altra norma minima Ë l'esistenza di disposizioni nazionali che disciplinino la posizione giuridica dei consulenti legali durante i colloqui, nell'ambito di procedure diverse dalla procedura ordinaria.
4) L'ultimo paragrafo dell'articolo 9 impone agli Stati membri di garantire che il richiedente possa ricevere gratuitamente l'assistenza giuridica a seguito di una decisione negativa dell'autoritý accertante, qualora non disponga di risorse sufficienti per pagare tale servizio.
Articolo 10
L'articolo 10 introduce le garanzie procedurali supplementari necessarie per i minori non accompagnati conformemente al Piano di azione di Vienna del dicembre 1998 e al Quadro di controllo del marzo 2000.
1) Il primo paragrafo precisa le garanzie procedurali da fornire a tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla natura della procedura seguita per l'istruzione della loro domanda.
(a) La norma minima consiste nell'assistenza di un tutore o un consulente giuridico nel corso della procedura. Con il termine "consulente" si puÚ intendere anche un rappresentante di un'organizzazione responsabile per l'assistenza materiale e psicologica del minore o di qualsiasi altra organizzazione competente nei settori in questione.
(b) Il paragrafo spiega che designare un tutore o un consulente giuridico "il pi˜ rapidamente possibile" significa che tale persona deve poter aiutare il minore non accompagnato che rappresenta a prepararsi al colloquio personale sulla ammissibilitý e/o sul merito della domanda di asilo. Nel contesto di tale azione, il tutore o consulente puÚ, se del caso, discutere con il minore non accompagnato la necessitý di proseguire la procedura qualora siano ipotizzabili soluzioni alternative. Inoltre, il paragrafo stabilisce come norma minima che il tutore o il consulente giuridico ha la possibilitý di essere presente al colloquio personale del minore non accompagnato che rappresenta e (alla stregua dell'interrogante) porgli domande e formulare osservazioni (che devono essere registrate nel verbale del colloquio). Le disposizioni nazionali generali sulla presenza al colloquio personale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, sono disapplicate in forza del principio del "migliore interesse" del minore.
2) Il secondo paragrafo stabilisce la norma minima secondo la quale il colloquio personale sulla ammissibilitý e/o sul merito della domanda d'asilo di un minore non accompagnato deve essere condotto da un funzionario qualificato in relazione alle esigenze specifiche dei minori, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera (c).
3) L'ultimo paragrafo stabilisce due norme minime relative alle visite mediche effettuate per determinare l'etý dei minori non accompagnati: a) i metodi devono essere sicuri e rispettosi della dignitý umana e b) un minore non accompagnato che deve essere sottoposto a visita medica ne deve essere correttamente informato in una lingua ad esso comprensibile.
Articolo 11
1) Il primo paragrafo di questo articolo stabilisce un quadro di riferimento minimo per la valutazione della legittimitý dei casi di "trattenimento" del richiedente basati sull'esigenza di espletare un esame efficiente ed appropriato di una domanda di asilo. Da un lato, la norma di base prevede che un richiedente asilo non deve generalmente essere trattenuto per la sola ragione che si trova nella condizione di richiedente. D'altra parte, viene riconosciuta la necessitý che gli Stati membri possano trattenere un certo numero di richiedenti allo scopo di determinarne l'identitý e di acquisire elementi di fatto. La descrizione dei casi che rientrano in questa finalitý Ë tratta dalla conclusione EXCOM n. 44 (XXXVII). L'articolo non interferisce minimamente con le politiche nazionali in materia di detenzione degli stranieri per altri fini nÈ con il trattamento dei detenuti in generale.
2) Il secondo paragrafo dispone che gli Stati membri devono prevedere per legge la possibilitý di una revisione iniziale e di successive revisioni periodiche del provvedimento di trattenimento nei casi di cui al primo paragrafo.
Articolo 12
L'articolo impone agli Stati membri di adottare idonee misure al fine di garantire che tutte le autoritý competenti (autoritý accertante, organo di verifica e giudice d'impugnazione) dispongano delle adeguate risorse di personale e di attrezzature per assolvere ai loro compiti come stabilito nella presente direttiva.
Articolo 13
1) Il paragrafo 1 dispone che ciascuno Stato membro Ë tenuto a provvedere a che le sue autoritý accertanti dispongano di personale specializzato, abbiano accesso alle informazioni e siano autorizzate a chiedere il parere di esperti.
2) Il paragrafo 2 Ë inteso a garantire che l'organo di verifica riceva, nella misura del possibile, lo stesso trattamento accordato alle autoritý accertanti per quanto riguarda le informazioni relative alla situazione esistente nei paesi d'origine dei richiedenti asilo e nei paesi di transito.
Articolo 14
1) L'articolo enuncia i requisiti minimi relativi alla formazione del personale incaricato dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva. In linea di massima, ai fini della presente direttiva, un corso di formazione di base Ë considerato sufficiente. Gli Stati membri possono naturalmente prevedere una formazione complementare ad intervalli idonei. Per maggiore precisione, le categorie di personale sono elencate secondo la natura delle funzioni che assolvono.
(a) Questa lettera riguarda il personale responsabile delle funzioni di cui all'articolo 4;
(b) Questa lettera riguarda il personale responsabile della conduzione dei colloqui personali, menzionati tra l'altro all'articolo 8, e di altri colloqui rientranti nell'ambito della procedura d'esame di una domanda d'asilo come stabilito nella direttiva;
(c) Si tratta della forma specifica di formazione relativa al compito definito nell'articolo 10, paragrafo 2;
(d) Questo tipo di formazione deve essere ricevuto dal personale menzionato nella lettera (b) e dal personale dell'autoritý accertante che deve decidere sulla ammissibilitý e/o sul contenuto sostanziale delle domande di asilo. Entrambe le categorie di personale devono avere una buona conoscenza di tutte le questioni (giuridiche) che possono emergere nell'esaminare una domanda d'asilo affinchÈ possano assolvere correttamente alle loro mansioni;
(e) Questa lettera si riferisce al personale incaricato delle funzioni di cui all'articolo 11.
2) Questo paragrafo Ë inteso a garantire che il personale dell'organo di verifica riceva lo stesso trattamento delle autoritý accertanti per quanto attiene alla formazione necessaria per svolgere i suoi compiti. La formazione di cui alla lettera (c) puÚ dover essere estesa al personale dell'organo di verifica, qualora i minori non accompagnati possano essere ascoltati in fase di ricorso. La formazione di cui al la lettera (d) Ë considerata formazione di base ai fini dell'adozione delle decisioni e dovrebbe pertanto essere logicamente estesa al personale dell'organo di verifica incaricato di tali mansioni.
Articolo 15
Questo articolo dispone che gli Stati membri devono adottare le opportune misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni relative a ciascuna domanda di asilo. Tali misure dovrebbero tener conto delle specifiche norme enunciate ai paragrafi 2 e 3 in materia di scambio di informazioni con il paese d'origine e del ruolo dell'ACNUR, come sottolineato nel paragrafo 4.
1) Le opportune misure potrebbero comprendere qualsiasi norma necessaria ad assicurare la sicurezza degli scambi di informazioni tra i diversi settori della pubblica amministrazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo, norme sullo scambio di informazioni tra i suddetti servizi amministrativi e qualsiasi altro organismo, norme che consentono a talune istituzioni indipendenti (ad esempio un Mediatore) di esaminare lo scambio di informazioni fra tali settori amministrativi, o norme intese a permettere l'accesso a terzi ai fini di studio o ricerche.
2) Le informazioni relative ad una domanda di asilo non devono essere comunicate al paese d'origine del richiedente.
3) Gli Stati membri possono, tuttavia, avere bisogno di ottenere determinate informazioni nei paesi d'origine per poter prendere una decisione su una domanda. A norma del presente paragrafo, essi devono assicurare che i metodi impiegati a tal fine non consentano che le autoritý del paese di origine vengano a conoscenza della domanda presentata dal richiedente. Le autoritý accertanti possono, ad esempio, invitare la competente direzione del Ministero degli Affari Esteri a condurre o avviare indagini nel paese d'origine del richiedente compresa, se necessario, la consultazione di atti ufficiali di talune autoritý del paese d'origine. Tuttavia, si deve evitare con ogni mezzo che, a seguito di dette indagini, persone connesse in qualsiasi modo con le autoritý del paese d'origine vengano a conoscenza della domanda di asilo.
4) Qualsiasi norma su tali questioni deve tenere conto dello specifico mandato dell'ACNUR ai sensi della convenzione di Ginevra, come stabilito nell'articolo 17 della presente proposta.
Articolo 16
L'articolo riguarda la chiusura della pratica qualora il richiedente abbia volontariamente ritirato la domanda d'asilo o sia scomparso. Per definire a tale proposito un approccio comune in tutti gli Stati membri, senza obbligarli ad adottare una decisione ufficiale in tali casi, l'articolo propone che, almeno, sia inserita nel fascicolo dell'autoritý accertante un'annotazione indicante la sospensione dell'esame, in modo da chiudere la procedura dal punto di vista amministrativo e giuridico. Tale annotazione servirebbe da data di chiusura della procedura e permetterebbe agli Stati membri di recuperare le informazioni necessarie nel caso in cui il richiedente riappaia nel medesimo o in un altro Stato membro e si ponga la questione della competenza ad esaminare una nuova domanda di asilo. Il terzo paragrafo permette agli Stati membri di trattare siffatta domanda come una domanda che puÚ essere respinta perchÈ manifestamente infondata, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera (d), qualora non sia presentato alcun fatto pertinente relativo alle circostanze personali o alla situazione nel paese d'origine del richiedente.
Articolo 17
L'articolo 17 stabilisce tre diverse aree di competenza dell'ACNUR: accesso ai richiedenti asilo (paragrafo 1); accesso ad informazioni relative alle domande individuali di asilo (paragrafo 2) e la possibilitý di intervenire nelle procedure d'asilo (paragrafo 3), in considerazione del suo mandato ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra.
Capo III: La procedura d'esame della ammissibilitý
Articolo 18
L'articolo 18 elenca i casi nei quali gli Stati membri possono respingere una domanda d'asilo in quanto inammissibile. Nel documento di lavoro si Ë proposto di operare una distinzione chiara tra la decisione di non esaminare nel merito una domanda d'asilo, perchÈ il richiedente potrebbe essere rinviato in un paese terzo, e la decisione di respingere una domanda d'asilo per motivi di merito. Di conseguenza, il concetto di ammissibilitý nel documento di lavoro Ë stato limitato alla questione se lo Stato membro interessato debba considerare il merito della domanda, o se il richiedente debba essere rinviato in un paese terzo. Due nozioni di paese terzo sicuro sono definite rispettivamente nelle conclusioni EXCOM n. 15 (XXX) del 1979 e n. 58 (XL) del 1989. Di conseguenza, l'articolo 18 dispone che gli Stati membri possono dichiarare inammissibile una domanda d'asilo quando:
(a) spetta ad un altro Stato membro esaminare la domanda in applicazione dei criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro Ë competente per l'esame di una domanda d'asilo. Si tratta di applicare la convenzione di Dublino cosÏ come qualsiasi strumento giuridico comunitario basato sull'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE. Per le modalitý di applicazione si puÚ fare riferimento alla convenzione di Dublino o al presente strumento, una volta approvato;
(b) un altro paese Ë considerato "paese di primo asilo" per il richiedente. Tale paese non puÚ essere uno Stato membro, giacchÈ una tale disposizione soppianterebbe la convenzione di Dublino o lo strumento normativo che la sostituirý. Altre modalitý di applicazione si trovano all'articolo 20;
(c) un altro paese Ë considerato "paese terzo sicuro" per il richiedente. Anche in questo caso, detto paese non puÚ essere uno Stato membro, giacchÈ una tale disposizione soppianterebbe la convenzione di Dublino o lo strumento normativo che la sostituirý. Altre modalitý di applicazione si trovano agli articoli 21 e 22 e l'allegato menzionato nell'articolo 21, paragrafo 1.
Articolo 19
L'articolo 19 dispone una garanzia procedurale specifica per il caso in cui uno Stato membro consideri di applicare la convenzione di Dublino o, una volta adottato, lo strumento normativo che la sostituirý. Quando uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro di assumere la competenza per l'esame di una domanda d'asilo, lo Stato membro che effettua tale richiesta deve informare quanto prima il richiedente asilo interessato dell'avvenuta richiesta, del suo contenuto e dei termini applicabili in una lingua che questi comprende. Tale garanzia procedurale specifica Ë conforme all'impostazione generale della presente proposta che consiste nel fornire, ove necessario, le garanzie affinchÈ il richiedente possa seguire le fasi di espletamento della sua domanda: si vedano l'articolo 7, paragrafo 1), lettere (a), (e) e (f), che si applica anche alla decisione dell'organo di verifica, e l'articolo 24, paragrafo 4.
Articolo 20
Questo articolo definisce un paese come "paese di primo asilo" per un richiedente asilo se questi Ë stato ammesso nel territorio del menzionato paese in qualitý di rifugiato o per altri motivi che giustificano la concessione di protezione ed egli puÚ ancora avvalersi di tale protezione. Siffatta definizione Ë conforme al paragrafo (k) della conclusione EXCOM n. 15 (XXX) del 1979 che invita gli Stati a dare parere favorevole ad una domanda d'asilo nella quale il richiedente invochi ragioni impellenti per lasciare il suo paese di primo asilo per timore di essere perseguitato.
Articolo 21
A norma dell'articolo 21, paragrafo 1 gli Stati membri possono invocare il concetto di paese terzo sicuro per dichiarare inammissibile una domanda d'asilo, se la designazione di un paese come paese terzo sicuro Ë conforme ai principi stabiliti nell'allegato I. Tali principi consistono di due parti. La prima parte precisa i requisiti materiali ai fini di tale designazione. Un paese deve osservare talune norme prima che possa essere considerato un "paese terzo sicuro". La seconda parte precisa la procedura di designazione. In sintesi, qualsiasi designazione dovrebbe essere basata su informazioni pubbliche. I principi si applicano indipendentemente dall'esistenza di un elenco nazionale di paesi indicati come paesi terzi sicuri di per sÈ. Di conseguenza, se uno Stato membro desidera dichiarare inammissibile una specifica domanda di asilo perchÈ il richiedente Ë stato in un determinato paese terzo e finora non vi Ë stato alcun precedente che faccia ritenere tale paese non sicuro per un richiedente della sua nazionalitý, l'autoritý accertante di detto Stato membro dovrebbe in primo luogo verificare se i menzionati principi generali si applicano allo specifico paese terzo per le persone aventi la nazionalitý ed altre caratteristiche fondamentali del richiedente. Non Ë necessario svolgere questa parte dell'indagine individuale qualora detto Stato membro abbia giý accertato in occasione di un caso precedente che il paese terzo Ë un "paese terzo sicuro" conformemente ai principi nell'allegato I o abbia reso una dichiarazione politica a tal fine, ad esempio inserendo detto paese nella sua lista di "paesi terzi sicuri". Al fine di evitare una duplicazione delle indagini, si propone di fare ricorso al Comitato di contatto.
Articolo 22
L'articolo stabilisce i requisiti per dichiarare inammissibile una domanda sulla base del concetto di paese terzo sicuro. Il primo criterio Ë che il paese terzo sia effettivamente "un paese terzo sicuro", vale a dire un paese considerato come "paese terzo sicuro" conformemente ai principi dell'allegato I. Il secondo requisito Ë che detto paese terzo possa essere considerato sicuro per il richiedente in questione. CiÚ vale soltanto se, indipendentemente da qualsiasi elenco, nello specifico caso sono soddisfatte le tre condizioni precisate nelle lettere da (a) a (c).
(a) Il richiedente ha un qualche tipo di collegamento con il paese terzo. Il diritto d'asilo non dovrebbe essere rifiutato soltanto per il fatto che il richiedente potrebbe chiedere ad un altro Stato il riconoscimento del suo status di rifugiato. La conclusione EXCOM n. 15 (XXX) del 1979 fa riferimento ad un collegamento (ad esempio l'emissione di un visto, un soggiorno precedente) ed a legami stretti (ad esempio la presenza di familiari). Un collegamento potrebbe anche consistere in un soggiorno precedente che gli avrebbe permesso di avvalersi della protezione delle autoritý nazionali. Tale elemento deve essere valutato su base individuale da ogni Stato membro conformemente alla sua giurisprudenza nazionale, presumibilmente in considerazione, tra l'altro, della durata e della natura del soggiorno.
(b) » ragionevole ritenere che il richiedente sarý riammesso nel paese terzo. BenchÈ la presente proposta non imponga alcun obbligo di una esplicita garanzia di (ri)ammissione del singolo richiedente, qualsiasi esame dell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe tenere conto dell'eventuale reazione delle autoritý del paese terzo all'ingresso del richiedente. Anche questo aspetto deve essere valutato su base individuale da ogni Stato membro sulla scorta di tutti gli elementi di prova a sua conoscenza e riferiti, tra l'altro, alle esperienze precedenti, alle informazioni dell'ACNUR e di altri Stati membri ed all'esistenza di accordi di riammissione. Anche in questo caso, uno scambio di pareri e di esperienze in seno al Comitato di contatto contribuirebbe a tenere gli Stati membri al corrente degli ultimi sviluppi sotto questo aspetto e ad evitare una inutile duplicazione delle indagini.
(c) Infine, la decisione dovrebbe dimostrare che l'autoritý accertante ha preso in considerazione e valutato le informazioni che il richiedente possa aver fornito e che indicherebbero che il paese terzo sicuro non sarebbe un paese terzo sicuro nelle sue circostanze specifiche. » possibile che, sebbene i suoi connazionali siano generalmente trattati bene in quel paese, il richiedente potrebbe andare incontro ad un diverso destino a motivo delle sue circostanze particolari. Si tratta qui della presunzione relativa che sottende qualsiasi applicazione del concetto di "paese terzo sicuro".
Articolo 23
L'articolo 23 fissa i limiti di tempo massimi per l'esame dei casi di "paese di primo asilo" e di "paese terzo sicuro". Tali termini sono stati allineati alle scadenze previste per l'esame delle domande manifestamente infondate. Le ragioni per la durata di tali termini sono illustrate nel commento dell'articolo 29. I termini previsti per questo tipo di casi devono essere intesi innanzitutto come una garanzia procedurale per i richiedenti. Fissare un termine per lo svolgimento di una procedura di ammissibilitý significa garantire al richiedente che non dovrý aspettare troppo a lungo prima di sapere se le autoritý accertanti ammetteranno la sua domanda all'esame nel merito. In secondo luogo, la scadenza funge da requisito minimo per l'adozione della decisione. Atteso che, come Ë ovvio, l'esame della ammissibilitý precede qualsiasi altra forma d'esame, la decisione dovrebbe essere presa in tempi piuttosto rapidi.
Capo IV: La procedura di esame del merito
Sezione 1: La procedura ordinaria
Articolo 24
L'articolo 24 definisce norme minime riferite all'esame delle domande di asilo nella procedura ordinaria. L'articolo mira principalmente a introdurre meccanismi equi ed efficienti atti a superare le lacune o le rigiditý del sistema.
1) Il primo paragrafo sottolinea che gli Stati membri sono liberi di fissare le scadenze per questo tipo di casi, ma esige che esse siano "ragionevoli". Tali scadenze non devono superare ciÚ che costituisce una prassi normale per i casi difficili.
2) Il secondo paragrafo Ë inteso a consentire ad un richiedente asilo che non ottiene una decisione nei tempi previsti di rammentare alle autoritý competenti l'obbligo loro imposto dalla legislazione nazionale e di sollecitare una decisione tempestiva. Gli Stati membri devono determinare per legge se le decisioni dell'organo di verifica su questo tipo di domanda debbano essere prese nel merito - sostituendosi in tal modo alle autoritý accertanti nella decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato - o limitarsi a fissare una scadenza per la decisione che deve essere adottata dall'autoritý accertante. Una decisione nel merito contribuirebbe ad evitare ritardi procedurali, ma l'organo di verifica dovrebbe in tal caso essere investito della competenza a decidere sullo status di rifugiato.
3) » plausibile che l'autoritý accertante non abbia potuto prendere le decisioni entro i termini per motivi legittimi. Pertanto, il terzo paragrafo prevede una proroga massima di sei mesi della scadenza se l'autoritý accertante Ë in attesa di chiarimenti da parte dell'organo di verifica o del giudice d'impugnazione su una questione che potrebbe influire sulla natura della decisione da adottare sulla domanda.
AffinchÈ la proroga della scadenza nelle circostanze descritte al paragrafo 3 in un determinato caso sia valida, l'autoritý accertante deve informare correttamente il richiedente in questione della situazione.
Articolo 25
L'articolo stabilisce le norme per l'istruzione dei casi ai fini dell'esame con procedura ordinaria. Prevede che gli Stati membri debbano adottare misure idonee per garantire ai richiedenti la possibilitý di cooperare con le autoritý competenti a questo fine (paragrafo 1), precisa che cosa si intende per cooperazione sufficiente da parte di un richiedente (paragrafo 2) e stabilisce i successivi obblighi delle autoritý competenti ad esaminare gli elementi sostanziali del caso (paragrafo 3). L'ultimo paragrafo prescrive cosa avviene nel caso in cui dichiarazioni coerenti e plausibili non contraddicono fatti notori: al richiedente deve essere concesso il beneficio del dubbio.
Articolo 26
Questo articolo tratta la questione della revoca dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera d) del trattato CE e include anche l'annullamento dello status di rifugiato.
1) Un credibile sistema di esame delle domande di asilo deve anche essere in grado di rimediare ad errori precedenti. Il paragrafo dispone che l'autoritý accertante debba potere avviare un esame inteso a revocare o annullare lo status di rifugiato di una determinata persona non appena emergano informazioni che giustificano il riesame della validitý del suo status di rifugiato.
2) L'annullamento o la revoca dello status di rifugiato potrebbe avere conseguenze molto gravi per la persona interessata. Le decisioni devono essere accuratamente preparate e la persona in questione dovrebbe avere l'opportunitý di prendere conoscenza, nel corso di un colloquio personale, delle informazioni sopravvenute che giustificano il riesame della validitý del suo status di rifugiato. Inoltre, il richiedente dovrebbe avere l'opportunitý di riflettere sulle informazioni ricevute ed esprimere il suo parere dopo il colloquio personale, giacchÈ Ë possibile che le informazioni ed il parere dell'autoritý accertante non corrispondano pienamente alla reale situazione del richiedente. Siffatte garanzie procedurali suggeriscono l'applicazione di una procedura ordinaria, in considerazione della garanzia di cui all'articolo 8, paragrafo 6 della presente direttiva. BenchÈ la proposta disponga che ogni annullamento o revoca dello status di rifugiato deve essere esaminato con procedura ordinaria, essa non impedisce agli Stati membri di trattare tali casi con prioritý.
3) L'ultimo paragrafo di quest'articolo prevede che, in questi casi, gli Stati membri possano derogare dagli articoli 7 (garanzia del diritto del richiedente di essere informato e di ricevere la decisione in una lingua ad esso comprensibile) e 8 (diritto ad un colloquio personale) della presente direttiva, qualora sia impossibile rispettare tali disposizioni. CiÚ avviene quando la persona in questione si sia volontariamente ristabilita nel paese nel quale temeva di essere perseguitata. In tal caso, le garanzie appaiono inutili e sono in effetti impossibili da realizzare. Sezione 2: La procedura accelerata
Articolo 27
L'articolo 27 dispone che gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore una procedura accelerata per trattare i casi che sospettano essere manifestamente infondati, ai sensi delle definizioni fornite nella proposta.
Articolo 28
1) La formulazione dell'articolo 28, paragrafo 1), lettere (a) e (b) Ë basata sulla conclusione EXCOM n. 30 (XXXIV) del 1983, che definisce le domande manifestamente infondate come quelle che sono chiaramente fraudolente o non attinenti ai criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra. A questa sono aggiunte quattro altre definizioni in considerazione delle prassi adottate in alcuni Stati membri. L'elemento comune a tutte le definizioni Ë che esse indicano i motivi per non approfondire l'esame di una domanda perchÈ esistono fatti incontrovertibili ed evidenti che lo rendono inutile.
(a) La prima lettera riguarda le domande fraudolente sotto l'aspetto dell'identitý e della nazionalitý del richiedente. Non Ë necessario esaminare oltre una domanda qualora, senza valido motivo, il richiedente abbia fornito informazioni false in merito alla sua identitý o nazionalitý, elementi questi che compromettono in modo sostanziale la credibilitý di una domanda. CiÚ non si applica necessariamente alle dichiarazioni non veritiere o alle informazioni false circa le esperienze del richiedente nel suo paese d'origine o la situazione generale di tale paese. Tali incongruenze o contraddizioni dovrebbero essere esaminate alla luce di tutte le circostanze della fattispecie.
(b) Il paragrafo concerne la situazione di un richiedente che non Ë in possesso di documenti, che ha fornito all'autoritý accertante alcune informazioni circa la sua identitý o nazionalitý, ma tali informazioni non sono state sufficienti o sufficientemente convincenti per accertarne l'identitý o la nazionalitý. Questa ipotesi si applica quando la domanda non Ë plausibile e le informazioni fornite circa l'identitý e l'itinerario del viaggio sono contraddittorie. In questi casi la domanda puÚ essere dichiarata manifestamente infondata se, inoltre, vi sono seri motivi per ritenere che il richiedente, in cattiva fede, abbia distrutto o si sia liberato di un documento d'identitý o di viaggio che altrimenti sarebbe stato utile per accertarne l'identitý o la nazionalitý.
(c) Il terzo paragrafo Ë inteso ad evitare un uso illegittimo della procedura d'asilo da parte di una persona colpita da provvedimento di espulsione.
(d) La quarta lettera tratta i casi nei quali un richiedente ha avanzato motivazioni che non giustificano la protezione o, nell'illustrare il suo caso, ha descritto fatti che non giustificano la protezione. Detta definizione Ë riferibile a due situazioni: (1) i motivi della domanda esulano dall'ambito di applicazione della convenzione di Ginevra; il richiedente ha addotto motivazioni quali la ricerca di un lavoro o un miglioramento delle condizioni di vita; (2) la domanda Ë completamente priva di contenuto sostanziale in quanto il richiedente non ha fornito alcun elemento indicante che egli sarebbe esposto al rischio di persecuzione ovvero la sua storia non contiene alcuna informazione personale o circostanziata.
(e) Questa lettera dispone che una domanda puÚ essere dichiarata manifestamente infondata se il richiedente proviene da un paese d'origine considerato sicuro ai sensi degli articoli 30 e 31.
(f) Questa lettera dispone che una domanda puÚ essere dichiarata manifestamente infondata se il richiedente ha presentato una nuova domanda che non contiene alcun nuovo elemento rilevante concernente le sue condizioni specifiche o la situazione nel suo paese d'origine. Ai fini di questo paragrafo, per nuove domande si intendono le seconde istanze o le istanze multiple ("domande ripetute"), presentate prima o dopo l'adozione di una decisione definitiva in una procedura d'asilo, le domande presentate per avvenimenti verificatisi dopo che il richiedente ha lasciato il suo paese d'origine ("rifugiati sur place") o le domande di revisione di una decisione definitiva perchÈ sarebbero emersi successivamente nuovi fatti che la farebbero considerare sotto un'altra luce.
2) Sulla base dei suggerimenti avanzati nel documento di lavoro, l'articolo 28, paragrafo 2 esclude esplicitamente la possibilitý che sia considerata manifestamente infondata qualsiasi domanda che puÚ essere respinta in forza dell'articolo 1F della convenzione di Ginevra o quando esiste la possibilitý di una fuga all'interno del paese per il richiedente.
Articolo 29
L'articolo 29 fissa i termini di scadenza, che formano parte integrante del quadro di riferimento comune definito per la procedura accelerata. Sono previste due scadenze: la prima dispone che il colloquio personale sia condotto entro 40 giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda (paragrafo 1). La seconda impone di prendere una decisione a seguito del colloquio personale entro 25 giorni lavorativi (paragrafo 2). In generale, la scadenza per le procedure accelerate Ë giustificata dal fatto che l'esame di una domanda manifestamente infondata non dovrebbe richiedere molto tempo. La Risoluzione del 1992 sulle domande manifestamente infondate dispone che le decisioni iniziali devono essere adottate il pi˜ rapidamente possibile e non oltre un mese. Questo termine Ë stato considerato troppo ambizioso e pertanto ne Ë stato fissato uno meno rigoroso. Le due scadenze sono previste per ragioni di equitý e di efficienza. In primo luogo, non Ë logico che un richiedente asilo sia sottoposto al colloquio dopo una considerevole attesa, benchÈ la decisione sia adottata nell'ambito di una cosiddetta "procedura accelerata". Per tale motivo si propone di prevedere una scadenza per il colloquio personale. In secondo luogo, non Ë logico che un'autoritý accertante decida di dichiarare una domanda manifestamente infondata dopo che l'esame del contenuto di un colloquio personale ha richiesto molto tempo. Le autoritý accertanti devono avere iniziato l'istruzione del caso prima che abbia luogo il colloquio personale che, dal punto di vista del richiedente, alimenta la sua aspettativa che il caso sia in fase di esame e che verrý presto presa una decisione al riguardo. Qualora il colloquio personale non abbia avuto luogo, la somma delle menzionate scadenze, cioË 65 giorni lavorativi, diviene la scadenza entro la quale deve essere adottata una decisione ai fini del presente articolo.
Articolo 30
Gli articoli 30, 31 e 41 stabiliscono, in combinato disposto, il metodo comune che si propone di adottare per quanto riguarda i paesi d'origine sicuri. Il metodo Ë identico a quello applicato ai paesi terzi sicuri, descritto precedentemente nel commento dell'articolo 21.
Articolo 31
Questo articolo stabilisce i criteri per respingere una domanda in quanto manifestamente infondata sulla base del fatto che il paese d'origine Ë sicuro. Il primo criterio Ë che il paese dal quale proviene il richiedente sia effettivamente un "paese d'origine sicuro" conformemente ai principi del relativo allegato. Il secondo criterio Ë che il paese possa essere considerato un paese d'origine sicuro per il singolo richiedente. Tale caso si configura soltanto quando (a) il richiedente ha la nazionalitý di questo paese o, se Ë apolide, Ë il paese nel quale aveva la precedente residenza abituale e (b) non vi sono motivi per considerare che il paese non sia un paese d'origine sicuro nelle specifiche circostanze del richiedente. Quest'ultimo elemento costituisce infatti la presunzione relativa che sottende qualsiasi applicazione del concetto di paese d'origine sicuro.
Capo V: La procedura di ricorso
Articolo 32
Il primo paragrafo dell'articolo sancisce il diritto di presentare ricorso; il secondo contiene una disposizione che stabilisce l'estensione di tale diritto. L'articolo si applica alle decisioni aventi per oggetto domande inammissibili e manifestamente infondate ed alle decisioni adottate con procedura ordinaria.
Il primo paragrafo afferma che i richiedenti asilo godono del diritto di presentare ricorso avverso qualsiasi decisione adottata sulla ammissibilitý o sul merito della loro domanda.
Il secondo paragrafo afferma che il ricorso puÚ essere presentato (senza che ciÚ sia un obbligo) sia in relazione alle questioni di diritto che di fatto. L'organo di verifica non puÚ limitarsi alle questioni di diritto, a meno che non sussista alcuna controversia tra le parti in merito ai fatti.
Il riferimento ai casi inammissibili, nel presente articolo o in altri articoli del presente capo, include i casi respinti come inammissibili sulla base della convenzione di Dublino o dello strumento normativo che la sostituirý. Lo strumento normativo che sostituirý la convenzione di Dublino potrý prevedere disposizioni sulla procedura di verifica ed impugnazione in sostituzione del presente articolo per quei casi specifici.
Articolo 33
Questo articolo dispone l'effetto sospensivo per tutti i casi di ricorso. La Commissione propone che il ricorso abbia effetto sospensivo, ad eccezione di un numero limitato di casi. L'articolo si applica sia alle decisioni sulle domande inammissibili e manifestamente infondate sia alle decisioni adottate con procedura ordinaria.
1) Il primo paragrafo afferma che il ricorso ha effetto sospensivo e che, come conseguenza, il richiedente puÚ rimanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato in attesa della decisione dell'organo di verifica.
2) Il secondo paragrafo consente agli Stati membri di derogare alla norma generale, secondo la quale il ricorso ha effetto sospensivo, nei casi basati sulla nozione di "paese terzo sicuro", in caso di domande manifestamente infondate e quando siano in gioco questioni attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale. Per quanto riguarda quest'ultimo caso, la disposizione ricalca la convenzione di Ginevra, il cui articolo 32 sancisce che le Parti contraenti non devono espellere un rifugiato che si trova regolarmente nel loro territorio, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, in esecuzione di un provvedimento adottato a seguito di apposita procedura prevista dalla legge.
3) Il terzo paragrafo dispone la norma minima secondo la quale ogniqualvolta viene negato l'effetto sospensivo, il richiedente ha diritto di rivolgersi all'autoritý competente chiedendo di poter rimanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro nel corso della procedura di revisione o di ricorso della domanda. FinchÈ l'autoritý competente non abbia adottato una decisione in merito a tale istanza non puÚ essere eseguita alcuna espulsione.
4) L'ultimo paragrafo impone all'autoritý competente di istruire l'istanza con la massima rapiditý.
Articolo 34
L'articolo 34 concerne il quadro di riferimento generale per l'adozione delle decisioni di ricorso. I primi quattro paragrafi si applicano sia alle decisioni relative alle domande inammissibili e manifestamente infondate che alle decisioni prese con procedura ordinaria.
1) A norma di questo paragrafo, gli Stati membri prevedono, tramite disposizioni legislative o regolamentari, scadenze ragionevoli per la presentazione del ricorso e per l'esposizione dei motivi del ricorso. BenchÈ le scadenze possano variare considerevolmente, sembra ragionevole ritenere che, in linea generale, i tempi per interporre ricorso nei casi inammissibili o manifestamente infondati siano pi˜ brevi di quelli ammessi per i casi normali. Si propone soltanto che il termine per l'esposizione dei motivi del ricorso nei casi ordinari non sia inferiore ai 20 giorni lavorativi. La Commissione propone che sia discusso in seno al Comitato di contatto che cosa si debba intendere per "termini ragionevoli".
2) In base a questo paragrafo gli Stati membri definiscono ogni altra norma necessaria per la presentazione del ricorso, comprese le norme sulla proroga del termine per l'esposizione dei motivi del ricorso per un valido motivo.
3) In questo paragrafo la proposta introduce due possibilitý relative alla decisione sul ricorso. Gli Stati membri possono decidere che l'organo di verifica ha facoltý di confermare o annullare la decisione dell'autoritý accertante oppure che deve adottare una decisione nel merito del caso.
4) Se gli Stati membri hanno deciso che l'organo di verifica puÚ confermare o annullare la decisione dell'autoritý accertante, l'organo di verifica deve pertanto, se annulla una decisione dell'autoritý accertante, deferire nuovamente il caso a quest'ultima autoritý.
5) L'ultimo paragrafo permette agli Stati membri che attuano le procedure di frontiera, come descritto nell'articolo 3, paragrafo 2, di prevedere in questi casi una decisione molto rapida sul ricorso.
Articolo 35
Una procedura accelerata non sarebbe realmente tale se la decisione dell'organo di verifica in una procedura accelerata impiegasse (quasi) lo stesso tempo di una procedura ordinaria. L'articolo fissa pertanto una scadenza per le decisioni dell'organo di verifica nei casi inammissibili e manifestamente infondati. Il primo paragrafo stabilisce che una decisione dell'organo di verifica in un caso inammissibile o manifestamente infondato sia presa entro 65 giorni lavorativi a decorrere dall'inoltro del ricorso. Dalla formulazione del secondo paragrafo si evince che gli Stati membri possono fissare delle scadenze anche in altri casi. CiÚ servirebbe ad aumentare la certezza giuridica dei richiedenti circa la durata della procedura. Come indicato all'articolo 38, paragrafo 3, ciÚ consentirebbe ai richiedenti di sollecitare l'organo di verifica in caso di inosservanza dei termini, con una procedura simile a quella prevista dall'articolo 24, paragrafo 2. Il terzo e quarto paragrafo contengono norme minime analoghe a quelle stabilite nell'articolo 24, paragrafi 3 e 4.
Articolo 36
L'articolo permette agli Stati membri di introdurre una procedura per il riesame d'ufficio delle decisioni delle autoritý accertanti nei casi inammissibili e manifestamente infondati, invece della procedura di ricorso. Il riesame d'ufficio Ë previsto in alcuni Stati membri. Il sistema Ë descritto nella Risoluzione del Consiglio del 1995 sulle garanzie minime come un'alternativa al ricorso. Il riesame d'ufficio evita di dover aspettare che il richiedente presenti il ricorso. L'organo di verifica competente Ë immediatamente invitato a confermare o annullare la decisione presa dall'autoritý accertante e ciÚ consente allo Stato membro di dare rapidamente esecuzione ad una decisione negativa che non sia annullata.
1) Il paragrafo offre agli Stati membri l'opzione di istituire il riesame automatico nei casi inammissibili e manifestamente infondati.
2) Il secondo paragrafo impone agli Stati membri che istituiscono tale procedura di stabilire termini ragionevoli per la presentazione delle osservazioni scritte da parte del richiedente. Pertanto, tali procedure prevedono che i richiedenti asilo possano esprimere le loro obiezioni contro una decisione negativa, come avviene per la procedura di ricorso ordinaria. Data la sua natura di tutela supplementare nel processo decisionale delle autoritý stesse, il termine per il riesame d'ufficio puÚ essere breve.
3) Il terzo paragrafo Ë inteso ad assicurare che il riesame d'ufficio sia disciplinato dalle stesse norme minime applicabili alla decisione di ricorso, salvo per quanto attiene alle scadenze.
Articolo 37
Questa disposizione prevede che si possa istituire una procedura accelerata di ricorso (articolo 35) ovvero una procedura di riesame d'ufficio (articolo 36) applicabile ad alcuni casi ordinari. La procedura accelerata di ricorso assicurerebbe che gli organi di verifica decidano con prioritý su tali casi. In alternativa, gli Stati membri potrebbero ritenere che taluni casi ordinari presentino carattere di delicatezza e, indipendentemente dalla volontý del richiedente, richiedano un ulteriore esame. Possono essere in causa taluni principi del diritto. L'autoritý amministrativa potrebbe voler contare sull'avallo dell'organo di verifica, quando debba dare esecuzione alla decisione negativa. Come avviene nei casi inammissibili e manifestamente infondati, la domanda di riesame d'ufficio potrebbe essere quindi intesa come un'ulteriore salvaguardia nel processo decisionale per le autoritý. Il ricorso all'articolo 37 Ë giustificato nei seguenti casi:
(a) Il richiedente, senza valido motivo e in cattiva fede, ha omesso informazioni in una fase iniziale della procedura che avrebbero determinato il rigetto della domanda come inammissibile o manifestamente infondata. L'autoritý accertante puÚ voler dare prioritý a questi casi e chiedere all'organo di verifica di adottare una condotta analoga.
(b) Il richiedente ha commesso un grave reato nel territorio dello Stato membro o di un altro Stato membro. Il riesame d'ufficio in questi casi e nei casi descritti alle lettere (c), (d) e (e) sottolinea la volontý delle autoritý accertanti di conseguire una decisione rapida.
(c) Esistono motivi palesemente seri per ritenere che i motivi dell'articolo 1 (F) della convenzione di Ginevra si applichino nel caso del richiedente. Non tutti i casi di cui all'articolo 1 (F) meritano siffatto trattamento, data la complessitý della questione dell'esclusione.
(d) Esistono manifestamente validi motivi per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova. Tale motivazione Ë basato sull'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione di Ginevra.
(e) Il richiedente, che Ë stato condannato con sentenza definitiva per aver commesso un reato particolarmente grave, rappresenta un pericolo per la comunitý dello Stato membro in cui si trova. Anche questa motivazione Ë basata sull'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione di Ginevra.
(f) Infine, il richiedente Ë in stato di detenzione. A questa situazione potrebbe esser data prioritý in ogni circostanza.
Articolo 38
Questo articolo sancisce il diritto ad un ulteriore grado di ricorso su questioni di diritto e definisce il quadro di riferimento generale per la pronuncia delle sentenze di impugnazione.
1) Il paragrafo stabilisce che, in tutti i casi, i richiedenti asilo hanno diritto d'impugnazione avverso le decisioni dell'organo di verifica.
2) Il paragrafo dispone che il giudice d'impugnazione Ë competente ad esaminare le decisioni sia nei punti di diritto che di fatto, sempre che non sia stata giý pronunciata una sentenza giudiziaria sui punti sia di diritto che di fatto. Quindi, se l'organo di verifica ha natura di organo giudiziario, gli Stati membri possono limitare l'esame da parte del giudice d'impugnazione alle sole questioni di diritto.
3) Il paragrafo stabilisce che, nei casi inammissibili e manifestamente infondati, gli Stati membri possano dare facoltý al giudice d'impugnazione di rifiutare l'autorizzazione ad interporre impugnazione e, nei casi in cui tale autorizzazione Ë concessa, di esaminare le relative questioni di diritto con procedura abbreviata o accelerata. Una procedura abbreviata potrebbe consistere in una procedura senza udienza. Un motivo per negare l'autorizzazione ad interporre impugnazione potrebbe consistere nel fatto che viene sollevata una questione di diritto che, stando alla giurisprudenza esistente, non invaliderebbe la decisione.
4) Questo paragrafo consente agli Stati membri che lo desiderano di introdurre il diritto dei richiedenti e delle autoritý accertanti di richiedere una decisione del giudice d'impugnazione nei casi in cui l'organo di verifica non abbia rispettato le scadenze per l'adozione della decisione. Il giudice d'impugnazione emette allora una sentenza che fissa il termine entro il quale l'organo di verifica deve adottare la decisione.
5) Il paragrafo fissa norme minime per l'impugnazione analoghe a quelle stabilite per il ricorso nell'articolo 35, paragrafo 1.
6) Nel paragrafo finale, sono stabilite norme minime per l'impugnazione analoghe a quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 39
Questo articolo stabilisce norme minime in relazione all'effetto sospensivo dell'impugnazione.
1) In base al primo paragrafo gli Stati membri devono introdurre disposizioni di legge relative all'effetto sospensivo della sentenza del giudice d'impugnazione. Gli Stati membri possono scegliere di non prevedere alcun effetto sospensivo come regola generale.
2) Il secondo paragrafo stabilisce la norma minima secondo la quale, nei casi in cui sia negato l'effetto sospensivo dell'impugnazione, il richiedente ha diritto di rivolgersi al giudice d'impugnazione chiedendo di poter rimanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro durante la procedura d'impugnazione. Nessuna espulsione puÚ essere eseguita fino a che il giudice d'impugnazione non si sia pronunciato su tale richiesta.
3) Il terzo paragrafo dispone che gli Stati membri possono stabilire che il giudice d'impugnazione sia tenuto ad adottare una decisione in tempi rapidi.
4) L'ultimo paragrafo permette agli Stati membri che attuano procedure di frontiera, come descritto nell'articolo 3, paragrafo 2, di prevedere una decisione sull'impugnazione molto rapida in questi casi.
Articolo 40
A norma di questo articolo, gli Stati membri possono decidere che il diritto di impugnazione nei casi ordinari ed il diritto di presentare impugnazione nei casi inammissibili e manifestamente infondati possono anche essere estesi alle autoritý accertanti. Gli Stati membri possono voler attuare questa opzione se hanno deciso, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3 o dell'articolo 36, paragrafo 3, che gli organi di verifica devono adottare una decisione nel merito del caso.
Capo V: Disposizioni generali e finali
Articolo 41
L'articolo introduce una disposizione generale di non discriminazione. La formulazione Ë basata sull'articolo 3 della convenzione di Ginevra e sull'articolo 13 del trattato CE.
Articolo 42
L'articolo Ë una disposizione generale di diritto comunitario, che prevede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Esso lascia agli Stati membri il potere discrezionale di stabilire le sanzioni contro le infrazioni alle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
Articolo 43
La Commissione Ë incaricata di elaborare una relazione sull'applicazione della direttiva negli Stati membri, conformemente al suo ruolo di garante dell'applicazione delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza del trattato. La Commissione ha altresÏ facoltý di proporre eventuali modifiche. Una prima relazione deve essere presentata entro due anni dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva negli Stati membri. Successivamente a questa prima relazione, la Commissione deve elaborare una relazione sull'applicazione della direttiva almeno ogni cinque anni.
Articolo 44
Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2002. Il termine Ë identico a quello previsto per la direttiva sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. Gli Stati membri devono informare la Commissione degli emendamenti che apportano alle leggi, regolamenti o alle norme amministrative nazionali ed includono un riferimento alla direttiva quando adottano tali misure.
Articolo 45
L'articolo fissa la data di entrata in vigore della direttiva.
Articolo 46
Destinatari della direttiva sono esclusivamente gli Stati membri.
Allegato I
L'Allegato I riporta i principi applicabili ai fini della designazione dei "paesi terzi sicuri".
Allegato II
Allegato II riporta i principi applicabili ai fini della designazione dei "paesi di origine sicuri".

2000/0238 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunitý europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d),
vista la proposta della Commissione [1],
[1] GU C ...
visto il parere del Parlamento europeo [2],
[2] GU C ...
visto il parere del Comitato economico e sociale [3],
[3] GU C ...
considerando quanto segue:
(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un comune regime europeo in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunitý.
(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione in ottemperanza al principio di non-refoulement.
(3) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba, a breve termine, stabilire norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunitý europea.
(4) Le norme minime comuni per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di asilo, ferma restando l'adozione di ulteriori disposizioni volte a dare attuazione all'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato e a conseguire l'obiettivo di una procedura comune in materia di asilo, indicato nelle conclusioni di Tampere.
(5) Le procedure di asilo non devono trascinarsi tanto a lungo da far sÏ che quanti necessitano di protezione debbano affrontare lunghi periodi d'incertezza prima che la loro situazione sia definita e che, invece, quanti non hanno bisogno di protezione, ma desiderano restare nel territorio degli Stati membri, possano considerare la domanda di asilo come un mezzo per prolungare per anni la loro permanenza. Al tempo stesso, Ë indispensabile che in tali procedure siano incluse le necessarie salvaguardie affinchÈ vengano individuati correttamente tutti coloro che hanno effettivamente bisogno di protezione.
(6) Le norme minime stabilite dalla presente direttiva devono pertanto consentire agli Stati membri di applicare un sistema semplice e rapido che permetta loro di esaminare in maniera tempestiva e corretta le domande di asilo in conformitý agli obblighi internazionali ed alle disposizioni costituzionali degli Stati membri.
(7) Un sistema procedurale semplice e rapido potrebbe consistere, ferme restando le garanzie necessarie, in una prima verifica della decisione emessa sulla domanda e nella possibilitý di una successiva impugnazione.
(8) Le garanzie necessarie devono anche prevedere che, nell'interesse di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione, in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunitý di cooperare con le autoritý competenti al fine di presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e sufficienti garanzie procedurali per poter far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.
(9) D'altro canto, nell'interesse di un sistema di rapida individuazione dei richiedenti che hanno bisogno di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, Ë opportuno stabilire che gli Stati membri possono istituire procedure specifiche per l'esame delle domande che non richiedono un approfondimento nel merito o per le domande che appaiono manifestamente infondate.
(10) Gli Stati membri possono decidere se istituire o meno siffatte procedure per le domande inammissibili o manifestamente infondate; tuttavia, qualora le istituiscano, essi devono conformarsi alle norme minime stabilite dalla presente direttiva in relazione alla definizione di tali casi e alle altre condizioni procedurali, ivi compresi i termini per l'adozione delle decisioni.
(11) » indispensabile che tali procedure contengano le necessarie garanzie per assicurare che i dubbi nutriti in una fase precedente possano essere eliminati, di modo che le persone bisognose di protezione possano comunque essere correttamente individuate. Dette procedure specifiche devono pertanto, in linea di principio, presentare per quanto possibile le stesse garanzie minime procedurali e gli stessi criteri minimi delle procedure ordinarie. Tuttavia, data la natura dei casi in questione, il processo decisionale puÚ e deve avere carattere prioritario in entrambe le fasi procedurali e la possibilitý di un ulteriore ricorso puÚ essere adeguatamente limitata.
(12) Le garanzie procedurali minime che devono sussistere per tutti i richiedenti in tutte le procedure devono comprendere in particolare il diritto ad un colloquio personale da svolgersi prima che sia presa qualsiasi decisione, la possibilitý di comunicare con l'ACNUR, la possibilitý di contattare organizzazioni o persone che forniscano assistenza giuridica, il diritto di ottenere una decisione scritta nei termini prestabiliti ed il diritto del richiedente di essere informato della sua posizione giuridica nei momenti decisivi della procedura, affinchÈ possa considerare gli eventuali passi da compiere nel futuro.
(13) Si devono inoltre prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone aventi esigenze particolari, quali i minori non accompagnati.
(14) Tra le condizioni minime relative al procedimento decisionale, riguardanti tutte le procedure, si deve prevedere che le decisioni siano adottate da autoritý qualificate nel settore del diritto di asilo e dei rifugiati, che il personale addetto all'esame della domanda d'asilo riceva un'adeguata formazione, che le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale, e che le decisioni negative siano corredate di motivazioni in fatto e in diritto.
(15) Onde permettere a ciascun richiedente di far valere i propri diritti presso tutte le competenti autoritý degli Stati membri, il diritto di ricorso deve prevedere, per tutti i richiedenti e in tutte le procedure, la possibilitý di una verifica sia in fatto che in diritto ed il suo esercizio deve di norma sospendere l'esecuzione delle decisioni negative.
(16) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri hanno facoltý di stabilire o mantenere in vigore disposizioni pi˜ favorevoli per le persone che chiedono protezione, quando ritengano che tale richiesta sia presentata da una persona avente la qualitý di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra.
(17) In tale ottica, gli Stati membri sono invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle procedure di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella derivante dalla convenzione di Ginevra, presentate da persone cui sia stata negata la qualitý di rifugiato.
(18) Gli Stati membri devono prevedere un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
(19) L'attuazione della presente direttiva deve formare oggetto di periodiche valutazioni.
(20) In base ai principi di sussidiarietý e proporzionalitý enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'intervento prospettato, ossia l'elaborazione di norme minime comuni per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non possono essere realizzati dagli Stati membri e, per le dimensioni e gli effetti dell'intervento di cui trattasi, possono essere realizzati soltanto a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tali scopi e non va oltre quanto Ë necessario a questo fine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Ambito d'applicazione e definizioni
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
(a) "Convenzione di Ginevra": la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
(b) "domanda di asilo": la domanda con cui una persona chiede protezione ad uno Stato membro e che puÚ considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato Ë un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione sono considerate domande di asilo, tranne quando la persona interessata solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che possa essere richiesto con domanda separata;
(c) "richiedente" o "richiedente asilo": qualsiasi persona che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. Una decisione definitiva Ë una decisione avverso la quale siano stati esperiti tutti i mezzi di ricorso ammessi in forza della presente direttiva;
(d) "autoritý accertante": qualsiasi organo giudiziario, paragiudiziario o amministrativo di uno Stato membro che sia competente per l'esame della ammissibilitý o del merito delle domande di asilo e per l'adozione della decisione di prima istanza in tali casi. Le autoritý competenti per controllare l'ingresso nel territorio nazionale non possono essere considerate autoritý accertanti;
(e) "organo di verifica": qualsiasi organo giudiziario o amministrativo di uno Stato membro, indipendente e diverso dalle autoritý accertanti, che sia competente per la verifica, in fatto e in diritto, delle decisioni adottate da tali autoritý;
(f) "giudice d'impugnazione": qualsiasi organo giudiziario di uno Stato membro, indipendente dal potere esecutivo, che sia competente per l'esame dell'impugnazione promossa contro la decisione dell'organo di verifica;
(g) "decisione": qualsiasi decisione adottata dall'autoritý accertante o dall'organo di verifica di uno Stato membro sulla ammissibilitý o sul merito della domande di asilo;
(h) "rifugiato": qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
(i) "status di rifugiato": lo status riconosciuto da uno Stato membro ad una persona che sia un rifugiato e che, in quanto tale, sia ammessa nel territorio dello Stato medesimo;
(j) "minore non accompagnato": una persona d'etý inferiore ai diciotto anni che entri nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnata da un adulto per essa responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata ad un tale adulto;
(k) "trattenimento": il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in aree ad accesso limitato e segnatamente in carceri, centri di permanenza temporanea o aree di transito degli aeroporti, in cui la sua libertý di movimento sia significativamente limitata;
(l) "revoca dello status di rifugiato": la decisione dell'autoritý accertante di revocare lo status di rifugiato ad una determinata persona sulla base dell'articolo 1C o dell'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione di Ginevra;
(m) "annullamento dello status di rifugiato": la decisione, adottata dall'autoritý accertante, di annullare lo status di rifugiato ad una determinata persona, a seguito dell'accertamento di circostanze indicanti che la persona stessa non avrebbe mai dovuto ottenere la qualifica di rifugiato.
Articolo 3
1) La presente direttiva si applica a tutte le persone che presentano una domanda di asilo alla frontiera o nel territorio degli Stati membri, fatto salvo il Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.
Le disposizioni della presente direttiva si applicano altresÏ quando l'esame della domanda d'asilo avviene nell'ambito di una procedura volta a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro.
2) La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3) Gli Stati membri hanno la facoltý di applicare le disposizioni della presente direttiva alle procedure relative alle domande volte ad ottenere forme di protezione di natura diversa da quella prevista dalla convenzione di Ginevra, presentate da persone cui sia stata negata la qualitý di rifugiato.
CAPO II
Principi fondamentali e garanzie
Articolo 4
1) La presentazione della domanda di asilo non Ë subordinata a formalitý preliminari.
2) Gli Stati membri provvedono affinchÈ il richiedente asilo abbia l'effettiva possibilitý di presentare quanto prima possibile la domanda di asilo.
3) Gli Stati membri provvedono affinchÈ tutte le autoritý che possano ricevere la domanda di un richiedente asilo alla frontiera o nel territorio dello Stato membro ricevano opportune istruzioni in merito al trattamento delle domande di asilo, in particolare l'istruzione di comunicare tempestivamente le domande alle autoritý competenti per l'esame, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti.
4) Qualora il richiedente presenti la domanda di asilo anche per conto di altre persone a suo carico, ogni adulto tra tali persone deve essere informato individualmente sul diritto di presentare una domanda di asilo separata.
Articolo 5
I richiedenti asilo sono autorizzati a permanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di asilo Ë stata presentata, oppure Ë oggetto d'esame, fino all'adozione della decisione sulla domanda stessa.
Articolo 6
Gli Stati membri provvedono affinchÈ le decisioni sulle domande di asilo siano adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale.
Articolo 7
Gli Stati membri provvedono affinchÈ tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie in tutte le procedure previste dalla presente direttiva:
(a) Essi devono venir informati, anteriormente all'esame della loro domanda di asilo ed in una lingua ad essi comprensibile, sulla procedura da seguire e sui diritti e doveri loro spettanti durante la procedura.
(b) Essi devono potersi avvalere, se necessario, dei servizi di un interprete nell'esporre la loro situazione alle autoritý competenti. I servizi d'interpretazione devono essere retribuiti con fondi pubblici se l'interprete Ë stato convocato dall'autoritý competente.
(c) Essi devono avere la possibilitý, in ogni fase della procedura, di prendere contatto con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) o con altre organizzazioni di assistenza ai rifugiati che agiscano per conto dell'ACNUR.
(d) Le decisioni sulla domanda di asilo devono essere loro comunicate per iscritto. Se la domanda Ë respinta, i motivi della decisione in fatto e in diritto devono essere resi noti ed il richiedente deve essere informato, in una lingua ad esso comprensibile, sui mezzi per promuovere il procedimento di verifica della decisione stessa nonchÈ, se del caso, sulle modalitý dell'impugnazione e sui relativi termini.
(e) Se la decisione Ë negativa, il richiedente deve essere informato, in una lingua ad esso comprensibile, sul contenuto essenziale della decisione e sulle sui mezzi esperibili per promuovere la verifica della decisione stessa nonchÈ, se del caso, sulle modalitý dell'impugnazione e sui relativi termini.
(f) Se la decisione Ë favorevole, il richiedente deve essere informato, in una lingua ad esso comprensibile, sulla decisione e su qualsiasi atto obbligatorio che egli debba compiere in conseguenza della stessa.
Articolo 8
1) Prima che l'autoritý accertante adotti la decisione, il richiedente asilo deve avere la possibilitý di svolgere un colloquio personale, sull'ammissibilitý e sul merito della sua domanda di asilo, con un funzionario competente ai sensi della legislazione nazionale.
2) Al termine del colloquio personale di cui al paragrafo 1, il funzionario deve quanto meno leggere il verbale del colloquio al richiedente affinchÈ questi possa approvarne il contenuto.
3) Quando il richiedente ha presentato la domanda di asilo anche per conto di altre persone a suo carico, ciascun adulto tra tali persone deve avere la possibilitý di esprimere individualmente il proprio parere e di ottenere un colloquio sull'ammissibilitý e/o sul merito della domanda di asilo.
4) Il colloquio personale sul merito della domanda di asilo deve svolgersi, di norma, senza la presenza dei membri della famiglia.
5) Gli Stati membri possono consentire alle autoritý competenti di rinunciare ad effettuare il colloquio personale sul merito della domanda di asilo quando le persone interessate non possano partecipare a tale colloquio per motivi psicologici o medici, oppure quando si tratti di minori d'etý ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, purchÈ ciÚ non influisca negativamente sulla decisione delle autoritý accertanti. In tali casi, ciascuna persona deve avere la possibilitý di essere rappresentata, a seconda dei casi, da un tutore, avvocato o consulente.
6) Nella procedura ordinaria di cui agli articoli 24, 25, e 26, a ciascun richiedente asilo deve essere offerta, entro un congruo termine, la possibilitý di consultare il verbale del colloquio personale sul merito della domanda di asilo e di presentare osservazioni al riguardo.
7) Gli Stati membri provvedono affinchÈ un funzionario ed un interprete, di sesso designato dalla persona ascoltata, partecipino al colloquio personale sul merito della domanda di asilo, quando vi sia motivo di ritenere che, a causa delle esperienze vissute o dell'origine culturale, la persona interessata avrebbe altrimenti difficoltý ad esporre in modo completo i motivi su cui si fonda la sua domanda di asilo.
Articolo 9
1) Gli Stati membri provvedono affinchÈ tutti i richiedenti asilo abbiano la possibilitý, in ogni fase della procedura, di prendere effettivamente contatto con le organizzazioni o le persone che forniscono assistenza giuridica ai rifugiati.
2) Gli Stati membri hanno facoltý di regolamentare l'accesso delle organizzazioni che forniscono assistenza giuridica alle aree chiuse destinate all'esame delle domande di asilo, purchÈ la regolamentazione sia destinata a garantire la qualitý dell'assistenza giuridica o sia obiettivamente necessaria per permettere un esame efficiente in base alle norme nazionali disciplinanti tali procedure e non renda impossibile l'accesso medesimo.
3) Nella procedura ordinaria il consulente giuridico o l'avvocato del richiedente devono avere la possibilitý di partecipare al colloquio personale sul merito della domanda di asilo. Gli Stati membri adottano norme che prevedano la presenza di un consulente giuridico o di un avvocato a tutti i colloqui previsti nella procedura di asilo, ferme restando le disposizioni del presente paragrafo, dell'articolo 8, paragrafo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
4) Gli Stati membri provvedono affinchÈ tutti i richiedenti asilo abbiano il diritto di essere assistiti da un consulente giuridico o da un avvocato a seguito dell'adozione di una decisione negativa da parte dell'autoritý accertante. In questa fase della procedura l'assistenza giuridica deve essere gratuita se il richiedente non dispone di risorse sufficienti per retribuirla.
Articolo 10
1) Per tutte le procedure previste dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinchÈ i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie:
a) un tutore o consulente giuridico deve essere nominato quanto prima possibile allo scopo di assisterli e rappresentarli in relazione all'esame della domanda di asilo;
b) il tutore o consulente giuridico nominato deve avere la possibilitý di assistere il minore nella preparazione del colloquio personale sull'ammissibilitý e/o sul merito della domanda di asilo. Gli Stati membri autorizzano il tutore o consulente giuridico del minore non accompagnato ad assistere al colloquio personale e a porre domande e presentare osservazioni.
2) Gli Stati membri provvedono affinchÈ il colloquio personale del minore non accompagnato, vertente sulla ammissibilitý e/o sul merito della domanda di asilo, sia effettuato da un funzionario qualificato in riferimento alle specifiche esigenze dei minori non accompagnati.
3) Gli Stati membri provvedono a che:
a) gli organi competenti che effettuano la visita medica del minore non accompagnato per accertarne l'etý utilizzino metodi innocui e rispettosi della dignitý umana;
b) il minore non accompagnato sia informato, in una lingua ad esso comprensibile ed anteriormente all'esame della domanda di asilo, della possibilitý che sia effettuata una visita medica per l'accertamento dell'etý. Tali informazioni includono chiarimenti sui metodi della visita sulle eventuali conseguenze della medesima sulla domanda di asilo e sulle conseguenze derivanti dal rifiuto del minore non accompagnato di sottoporsi ad essa.
Articolo 11
1) Gli Stati membri non possono trattenere un richiedente asilo per il mero fatto di dover esaminare la domanda di asilo. Essi possono tuttavia trattenere il richiedente asilo nell'ambito di un procedimento decisionale basato sulla normativa nazionale e comunque solo per il tempo strettamente necessario nei seguenti casi:
a) per determinare o verificare la sua identitý o nazionalitý;
b) per determinare la sua identitý o nazionalitý, qualora egli abbia distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di viaggio e/o d'identitý, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro, presentato documenti falsi per fuorviare le autoritý;
c) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi andrebbero altrimenti perduti;
d) nell'ambito di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato.
2) Gli Stati membri prevedono per legge che il provvedimento relativo al trattenimento del richiedente asilo di cui al paragrafo 1 sia soggetto ad un controllo iniziale, seguito da controlli periodici.
Articolo 12
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchÈ tutte le autoritý competenti dispongano di personale e di mezzi sufficienti per adempiere ai loro compiti a norma della presente direttiva.
Articolo 13
1) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchÈ le autoritý accertanti siano pienamente qualificate nel settore del diritto di asilo e dei rifugiati. A tal fine, ogni Stato membro provvede a che le sue autoritý competenti:
(a) dispongano di personale specializzato che sia in possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie in materia di asilo e di rifugiati;
(b) abbiano accesso ad informazioni precise ed aggiornate provenienti da diverse fonti, ed in particolare alle informazioni dell'ACNUR, circa la situazione esistente nel paese di origine e nei paesi di transito del richiedente asilo;
(c) possano richiedere, se necessario, il parere di esperti in merito a questioni specifiche, segnatamente in ordine a problemi di natura medica o culturale.
2) Gli Stati membri riconoscono agli organi di verifica, su richiesta di quest'ultimi, lo stesso trattamento previsto per le autoritý accertanti per quanto riguarda l'accesso alle informazioni non riservate di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri possono concedere agli organi di verifica l'accesso alle informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera b), purchÈ questi applichino le stesse regole seguite dalle autoritý accertanti in materia di riservatezza.
Articolo 14
1) Gli Stati membri provvedono a che:
(a) il personale destinato ad entrare in contatto con gli interessati nella fase in cui questi presentano domanda d'asilo ed in particolare i funzionari ai posti di frontiera e del Servizio immigrazione abbiano ricevuto un'adeguata formazione di base in modo che possano riconoscere le domande di asilo e compiere gli ulteriori atti procedimentali conformemente alle istruzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
(b) il personale incaricato del colloquio personale con i richiedenti asilo abbia ricevuto una formazione di base adeguata a tal fine;
(c) il personale che effettua il colloquio con persone che si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile e con i minori di etý abbia ricevuto una formazione di base adeguata in riferimento alle specifiche esigenze di tali soggetti;
(d) il personale che esamina le domande di asilo abbia ricevuto un'adeguata formazione di base relativamente al diritto internazionale dei rifugiati, alla legislazione nazionale sull'asilo, alla legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo, alla presente direttiva ed alla valutazione delle domande di asilo presentate da persone con esigenze specifiche, ed in particolare dai minori non accompagnati;
(e) il personale competente per l'adozione dei provvedimenti di trattenimento abbia ricevuto un'adeguata formazione di base relativamente alla legislazione nazionale in materia di asilo, alla legislazione internazionale sui diritti dell'uomo, alla presente direttiva ed alle disposizioni nazionali vigenti in materia di trattenimento.
2) Gli Stati membri riconoscono al personale degli organi di verifica, su richiesta di questi ultimi, il medesimo trattamento previsto per il personale delle autoritý accertanti riguardo alla formazione di cui al paragrafo 1, lettera c) (se Ë necessaria), nonchÈ riguardo alla formazione di cui paragrafo 1, lettera d).
Articolo 15
1) Gli Stati membri prendono le misure necessarie per salvaguardare la riservatezza delle informazioni relative alle singole domande di asilo.
2) Gli Stati membri non rendono pubbliche nÈ comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autoritý del paese d'origine del richiedente asilo.
3) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchÈ le informazioni necessarie all'esame della domanda del singolo richiedente non siano in nessun caso ottenute dalle autoritý del paese d'origine in maniera tale da portare a conoscenza delle medesime il fatto che il richiedente ha presentato una domanda di asilo.
4) Tale disposizione non pregiudica il diritto dell'ACNUR di accedere alle informazioni, a norma dell'articolo 17, nell'esercizio del mandato conferitole ai sensi della convenzione di Ginevra.
Articolo 16
1) Qualora il richiedente ritiri volontariamente la domanda di asilo, l'autoritý accertante inserisce nel fascicolo una nota recante sospensione dell'esame della domanda.
2) In caso di scomparsa del richiedente asilo, l'autoritý accertante ha facoltý di sospendere l'esame della domanda qualora il richiedente stesso abbia contravvenuto, senza validi motivi, all'obbligo di presentarsi o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale durante un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
3) Se il richiedente si mette a disposizione dell'autoritý competente per consentire l'esame della sua domanda successivamente alla sospensione dell'esame disposta ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la domanda puÚ essere considerata una nuova domanda di asilo.
Articolo 17
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchÈ l'ACNUR o le organizzazioni operanti per conto dell'ACNUR:
(a) abbiano accesso ai richiedenti asilo, in particolare a quelli trattenuti in aree ad accesso limitato o in aree di transito degli aeroporti;
(b) abbiano accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni relative alle domande individuali di asilo, allo svolgimento della procedura ed alla decisione adottata;
(c) abbiano la possibilitý, nell'esercizio della funzione di controllo conferita loro ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, di presentare a tutte le autoritý competenti e in qualsiasi fase della procedura osservazioni riguardanti le singole domande di asilo.
CAPO III
Procedure di esame dell'ammissibilitý
Articolo 18
Gli Stati membri possono dichiarare inammissibile la domanda di asilo nei seguenti casi:
(a) quando un altro Stato membro Ë competente per l'esame della domanda, in applicazione dei criteri e dei meccanismi stabiliti per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da cittadini di paesi terzi o da apolidi in uno degli Stati membri;
(b) quando, a norma dell'articolo 20, un paese terzo Ë considerato come paese di primo asilo per il richiedente;
(c) quando, a norma degli articoli 21 e 22, un paese terzo Ë considerato come paese terzo sicuro per il richiedente.
Articolo 19
Quando uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro di farsi carico dell'esame di una determinata domanda di asilo, lo Stato membro richiedente informa quanto prima possibile il richiedente asilo, in una lingua a questi comprensibile, su tale richiesta, sul suo contenuto nonchÈ sui relativi termini procedurali.
Articolo 20
Un determinato paese puÚ essere considerato come paese di primo asilo qualora abbia autorizzato il richiedente ad entrare nel suo territorio in quanto rifugiato, o per altri motivi che ne giustificano la tutela, ed il richiedente possa ancora avvalersi della protezione ivi concessa.
Articolo 21
1) Gli Stati membri non possono considerare un determinato paese terzo come paese terzo sicuro ai fini dell'esame delle domande di asilo se non in base ai principi stabiliti nell'allegato I alla presente direttiva.
2) Gli Stati membri possono mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di definire tramite disposizioni legislative o regolamentari il concetto di paese terzo sicuro, fermo restando l'articolo 22.
3) Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore disposizioni legislative o regolamentari intese a definire il concetto di paese terzo sicuro, vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e provvedono a comunicare le eventuali modifiche successive.
Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali disposizioni legislative o regolamentari adottate posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva per definire il concetto di paese terzo sicuro, nonchÈ qualsiasi eventuale successiva modifica.
Articolo 22
Un paese terzo considerato sicuro in base ai principi indicati nell'allegato I puÚ essere considerato sicuro in riferimento al singolo richiedente asilo soltanto se, a prescindere da qualsiasi elenco:
(a) il richiedente abbia contatti o legami stretti con il paese oppure abbia avuto la possibilitý, in un precedente soggiorno in tale paese, di ottenere la protezione delle relative autoritý;
(b) vi sono motivi per ritenere che il richiedente sarý riammesso nel territorio di tale paese; e
(c) non vi sono motivi per ritenere che il paese non sia un paese terzo sicuro nelle circostanze specifiche in cui versa il richiedente.
Articolo 23
1) Gli Stati membri provvedono affinchÈ, nei casi in cui debba svolgersi un colloquio personale sull'ammissibilitý della domanda ai sensi dell'articolo 18, lettere b) e c), le autoritý competenti effettuino tale colloquio entro quaranta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
2) Gli Stati membri provvedono affinchÈ la decisione che dichiari inammissibile la domanda di asilo ai sensi degli articoli 20 o 22 sia adottata dall'autoritý accertante entro i 25 giorni lavorativi successivi al colloquio personale.
3) Qualora non venga effettuato alcun colloquio personale con il richiedente, il termine per l'adozione della decisione Ë pari a sessantacinque giorni lavorativi.
4) Decorsi inutilmente i termini fissati nel presente articolo, la domanda di asilo deve essere esaminata con procedura ordinaria.
5) Nel dare esecuzione alla decisione adottata in base all'articolo 22, gli Stati membri possono fornire al richiedente un documento redatto nella lingua del paese terzo, che informi le autoritý di questo paese sul fatto che la domanda di asilo non Ë stata esaminata nel merito.
CAPO IV
Procedure di esame del merito
Sezione1 - Procedura ordinaria
Articolo 24
1) Gli Stati membri stabiliscono tramite disposizioni legislative o regolamentari un congruo termine per l'esame delle domande di asilo da parte delle autoritý accertanti.
2) Qualora l'autoritý accertante non abbia deciso entro il termine di cui al paragrafo 1, i richiedenti asilo hanno diritto di rivolgersi all'organo di verifica affinchÈ questo adotti una decisione sulla domanda. Gli Stati membri stabiliscono per legge se la decisione dell'organo di verifica debba vertere sul merito della domanda o debba semplicemente impartire alle autoritý accertanti un termine per decidere. Gli Stati membri provvedono affinchÈ in tali casi l'organo di verifica decida quanto prima possibile.
3) Il termine di cui al paragrafo 1 puÚ essere prorogato di sei mesi per giusta causa. S'intende per giusta causa, in particolare, il fatto che l'autoritý accertante sia in attesa di chiarimenti da parte dell'organo di verifica o del giudice d'impugnazione su una questione che potrebbe influire sulla decisione da adottare sulla domanda.
L'autoritý accertante comunica per iscritto al richiedente l'eventuale proroga dei termini. La proroga non Ë efficace se non Ë comunicata per iscritto.
Articolo 25
1) Gli Stati membri provvedono affinchÈ il richiedente asilo abbia la possibilitý di cooperare con le autoritý competenti al fine di presentare gli elementi rilevanti della sua situazione nel modo pi˜ esauriente possibile, unitamente a tutte le prove disponibili.
2) Si considera che un richiedente asilo abbia presentato in maniera sufficiente gli elementi rilevanti della sua situazione quando egli abbia comunicato i dati concernenti l'etý, l'origine, l'identitý, la nazionalitý, gli itinerari di viaggio, i documenti d'identitý e di viaggio, nonchÈ i motivi che determinano la necessitý di protezione al fine di agevolare l'accertamento, da parte delle autoritý competenti, degli elementi su cui si basa la domanda di asilo.
3) Una volta che il richiedente si sia adoperato per corroborare con tutte le prove disponibili le dichiarazioni relative agli elementi rilevanti della sua situazione ed abbia fornito valide giustificazioni per l'eventuale mancanza di talune prove, le autoritý accertanti devono determinare l'attendibilitý del richiedente e valutare le prove addotte.
4) Gli Stati membri provvedono affinchÈ nei casi in cui il il richiedente si sia genuinamente adoperato per dimostrare la fondatezza della sua domanda e il funzionario incaricato dell'esame ritiene che le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non contraddicano fatti notori, le autoritý accertanti concedano il beneficio del dubbio anche qualora manchino prove in merito a talune dichiarazioni.
Articolo 26
1) Gli Stati membri provvedono affinchÈ l'autoritý accertante possa avviare una procedura di revoca o annullamento dello status di rifugiato non appena emergano informazioni indicanti che Ë necessario rivedere lo status di rifugiato di una determinata persona.
2) L'annullamento o la revoca dello status di rifugiato sono decisi con procedura ordinaria a norma della presente direttiva.
3) Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli articoli 7 e 8 nei casi in cui l'autoritý accertante si trovi nell'impossibilitý di osservare tali disposizioni per motivi specificamente connessi alle cause dell'annullamento o della revoca.
Sezione 2 - La procedura accelerata
Articolo 27
Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore una procedura accelerata allo scopo di esaminare le domande che essi presumono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 28.Articolo 28
1) Gli Stati membri possono respingere le domande di asilo come manifestamente infondate qualora:
(a) il richiedente abbia presentato, senza validi motivi, una domanda contenente false indicazioni in merito alla sua identitý o nazionalitý;
(b) il richiedente non abbia presentato alcun documento d'identitý o di viaggio, nÈ fornito informazioni sufficienti o sufficientemente convincenti per l'accertamento della sua identitý o nazionalitý e vi siano seri motivi per ritenere che il richiedente abbia, in mala fede, distrutto o comunque fatto scomparire un documento d'identitý o di viaggio che sarebbe stato utile per l'accertamento dell'identitý o nazionalitý;
(c) la persona di cui trattasi abbia presentato una domanda di asilo nell'ultima fase della procedura di espulsione, mentre poteva presentarla anteriormente;
(d) nel presentare e fornire chiarimenti in merito alla sua domanda, il richiedente non adduca argomenti che giustificano la concessione della protezione in base alla convenzione di Ginevra o in base all'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertý fondamentali;
(e) il richiedente provenga da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30 e 31;
(f) il richiedente abbia presentato una nuova domanda che non contenga nuovi elementi rilevanti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione vigente nel suo paese di origine.
2) Gli Stati membri non considerano le seguenti circostanze come motivi rilevanti per dichiarare manifestamente infondata la domanda:
a) il fatto che il richiedente non abbia cercato rifugio in una parte del suo paese d'origine - ovvero, se Ë apolide, in una parte del paese in cui aveva anteriormente la sua residenza - nella quale egli possa ragionevolmente considerarsi al riparo da persecuzioni ai sensi della convenzione di Ginevra;
b) il fatto che vi siano seri motivi per ritenere che le disposizioni dell'articolo 1F della convenzione di Ginevra si applicano nei confronti del richiedente.
Articolo 29
1) Gli Stati membri provvedono affinchÈ, nei casi in cui debba svolgersi un colloquio personale con il richiedente sul merito della domanda di asilo, le autoritý competenti effettuino tale colloquio entro 40 giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda stessa.
2) Gli Stati membri provvedono affinchÈ la decisione che respinge una domanda di asilo come manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 28 sia adottata dall'autoritý accertante entro 25 giorni lavorativi a decorrere dalla data del colloquio personale con il richiedente.
3) Qualora non venga effettuato alcun colloquio personale con il richiedente, il termine per l'adozione della decisione Ë pari a sessantacinque giorni lavorativi.
4) Decorsi inutilmente i termini fissati nel presente articolo, la domanda di asilo deve essere esaminata con procedura ordinaria.
Articolo 30
1) Gli Stati membri non possono considerare un determinato paese come paese di origine sicuro ai fini dell'esame di una domanda di asilo se non in base ai principi definiti nell'allegato II alla presente direttiva.
2) Fatto salvo l'articolo 31, gli Stati membri hanno facoltý di mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di definire, tramite disposizione legislativa o regolamentare, il concetto di paese di origine sicuro.
3) Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore disposizioni legislative o regolamentari intese a definire il concetto di paese di origine sicuro, vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e provvedono a comunicare tempestivamente le eventuali successive modifiche.

Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali disposizioni legislative o regolamentari adottate posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva per definire il concetto di paese di origine sicuro, nonchÈ qualsiasi eventuale successiva modifica.
Articolo 31
Un paese d'origine considerato sicuro in base ai principi stabiliti nell'allegato II puÚ essere considerato sicuro per il singolo richiedente asilo soltanto quando questi abbia la nazionalitý di tale paese, oppure, se trattasi di un apolide, quando aveva anteriormente ivi la sua residenza e sempre che non sussistano motivi per ritenere che il paese non sia sicuro nelle specifiche circostanze in cui versa il richiedente.
CAPO V
Procedure di ricorso
Articolo 32
I richiedenti asilo hanno il diritto di presentare ricorso contro qualsiasi decisione adottata sulla ammissibilitý o sul merito della loro domanda di asilo.
Il ricorso Ë ammesso sia in diritto che in fatto.
Articolo 33
1) Il ricorso ha effetto sospensivo. Il richiedente puÚ rimanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato in attesa della decisione dell'organo di verifica.
2) Gli Stati membri hanno facoltý di derogare a tale disposizione nei seguenti casi:
(a) quando, a norma degli articoli 21 e 22, un paese terzo Ë considerato come paese terzo sicuro per il richiedente;
(b) quando la domanda viene respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 28;
(c) quando sussistono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
3) Ove non venga riconosciuto effetto sospensivo al ricorso, il richiedente ha diritto di chiedere all'autoritý competente d'essere autorizzato a permanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro durante la procedura di verifica. Il richiedente non puÚ essere espulso fino a quando l'autoritý competente non abbia adottato una decisione in merito a tale richiesta, salvo che un paese terzo sia considerato come paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi degli articoli 21 e 22.
4) Gli Stati membri provvedono affinchÈ l'autoritý competente esamini tale richiesta quanto prima possibile.
Articolo 34
1) Gli Stati membri fissano con disposizioni legislative o regolamentari congrui termini per la presentazione del ricorso e dei relativi motivi. Nei casi ordinari il termine per la presentazione dei motivi del ricorso non deve comunque essere inferiore a 20 giorni lavorativi.
2) Gli Stati membri adottano ogni ulteriore disposizione necessaria per la presentazione dei ricorsi, in particolare norme riguardanti la proroga, per giusta causa, del termine stabilito per la presentazione dei motivi di ricorso.
3) Gli Stati membri stabiliscono che l'organo di verifica possa confermare o annullare la decisione adottata dall'autoritý accertante, oppure che esso debba adottare una decisione sul merito.
4) Gli Stati membri provvedono a che l'organo di verifica, qualora annulli la decisione, rinvii gli atti all'autoritý accertante affinchÈ quest'ultima adotti una nuova decisione.
5) Per accelerare il procedimento attinente all'ingresso legale nel loro territorio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire che l'organo di verifica adotti una decisione sul ricorso entro il termine di sette giorni lavorativi.
Articolo 35
1) Gli Stati membri provvedono affinchÈ l'organo di verifica adotti una decisione riguardo alle dichiarazioni d'inammissibilitý o manifesta infondatezza entro 65 giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1.
2) Gli Stati membri possono fissare, tramite disposizioni legislative o regolamentari, i termini entro cui l'organo di verifica deve decidere negli altri casi.
3) I termini di cui ai paragrafi 1 o 2 possono essere prorogati per giusta causa. S'intende per giusta causa, in particolare, il fatto che l'organo di verifica sia in attesa di chiarimenti da parte del giudice dell'impugnazione su una questione di diritto che potrebbe influire sulla sua decisione.
L'organo di verifica comunica per iscritto al richiedente l'eventuale proroga dei termini. La proroga non Ë efficace se non Ë comunicata per iscritto al richiedente.
Articolo 36
1) Gli Stati membri hanno facoltý di istituire una procedura di verifica automatica, da parte dell'organo di verifica, delle decisioni adottate dalle autoritý accertanti che abbiano respinto le domande come inammissibili o manifestamente infondate.
2) Qualora decida di istituire tale procedura, lo Stato membro fissa congrui termini per la presentazione di osservazioni scritte da parte del richiedente.
3) Alla procedura di verifica automatica si applicano le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 33 e dell'articolo 34, paragrafi da 3 a 5.
Articolo 37
Gli Stati membri possono stabilire che l'organo di verifica decida secondo la procedura di cui all'articolo 35 o all'articolo 36 qualora:
(a) il richiedente non abbia comunicato in una fase iniziale della procedura, senza validi motivi e in mala fede, informazioni che avrebbero determinato l'applicazione dell'articolo 18 o dell'articolo 28;
(b) il richiedente abbia commesso un reato grave nel territorio degli Stati membri;
(c) sussistano manifestamente seri motivi per ritenere che le ragioni di cui all'articolo 1F della convenzione di Ginevra debbano essere applicate nei confronti del richiedente;
(d) sussistano validi motivi per ritenere che il richiedente rappresenti una minaccia per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
(e) il richiedente, condannato con sentenza definitiva per un reato particolarmente grave, rappresenti un pericolo per la societý dello Stato membro in cui si trova;
(f) il richiedente si trovi in stato di trattenimento.
Articolo 38
1) Gli Stati membri provvedono affinchÈ i richiedenti asilo abbiano in ogni caso il diritto di impugnare le decisioni dinanzi al giudice d'impugnazione.
2) Se l'organo di verifica Ë un organo amministrativo o paragiudiziario, gli Stati membri provvedono affinchÈ il giudice d'impugnazione abbia competenza ad esaminare le decisioni sia in fatto che in diritto.Qualora l'organo di verifica sia un organo giudiziario, gli Stati membri possono decidere che il giudice d'impugnazione si limiti, nell'esame delle decisioni, alle sole questioni di diritto.
3) Gli Stati membri possono disporre che riguardo alle dichiarazioni di inammissibilitý o manifesta infondatezza della domanda, il giudice d'impugnazione possa decidere se ammettere o meno l'impugnazione e possa, ove ammetta l'impugnazione, pronunciarsi sulle decisioni con procedura abbreviata o accelerata.
4) Gli Stati membri possono disporre che nell'ipotesi in cui l'organo di verifica non abbia adottato alcuna decisione entro i termini di cui all'articolo 35, paragrafi 1 o 2, i richiedenti asilo e/o le autoritý accertanti abbiano diritto di rivolgersi al giudice d'impugnazione affinchÈ questi stabilisca il termine entro i quali l'organo di verifica debba adottare la sua decisione. Gli Stati membri possono disporre che in tali casi il giudice d'impugnazione sia tenuto a decidere quanto prima possibile.
5) Gli Stati membri fissano con disposizioni legislative o regolamentari congrui termini per impugnare le decisioni davanti al giudice d'impugnazione e per la presentazione dei relativi motivi. Il termine relativo alla presentazione dei motivi non deve comunque essere inferiore a 30 giorni lavorativi.
6) Gli Stati membri adottano ogni ulteriore disposizione necessaria per l'impugnazione, in particolare norme relative alla proroga, per giusta causa, del termine stabilito per la presentazione dei relativi motivi.
Articolo 39
1) Gli Stati membri adottano disposizioni legislative concernenti l'effetto sospensivo del procedimento di impugnazione.
2) In tutti i casi in cui all'impugnazione Ë negato un effetto sospensivo, il richiedente asilo ha il diritto di presentare istanza al giudice d'impugnazione al fine d'essere autorizzato a permanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro durante il procedimento d'impugnazione. Il richiedente non puÚ essere espulso fino a quando il giudice d'impugnazione non si sia pronunciato in merito a tale richiesta.
3) Gli Stati membri possono disporre che il giudice d'impugnazione sia tenuto a decidere quanto prima possibile sulla richiesta di cui al paragrafo 2.
4) Per accelerare il procedimento attinente all'ingresso legale nel loro territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono prescrivere al giudice d'impugnazione di pronunciarsi in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 entro il termine di sette giorni lavorativi.
Articolo 40
Gli Stati membri possono stabilire che anche le autoritý accertanti abbiano il diritto di proporre l'impugnazione.
CAPO VI
Disposizioni generali e finali
Articolo 41
Gli Stati membri applicano ai richiedenti asilo le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione,le convinzioni personali, la disabilitý, l'etý, l'orientamento sessuale o il paese di origine.
Articolo 42
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 44 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.
Articolo 43
1) Entro due anni dalla data di cui all'articolo 45, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione entro diciotto mesi dalla data indicata nell'articolo 44.
2) Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.
Articolo 44
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitý del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 45
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitý europee.
Articolo 46
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I
Principi applicabili ai fini della designazione di paese terzo sicuro
I. Criteri di designazione
Un paese Ë considerato un "paese terzo sicuro" se soddisfa, nei confronti dei cittadini stranieri o degli apolidi ai quali tale nozione potrebbe essere applicata, i seguenti due criteri:
A. il paese rispetta generalmente le norme di diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati;
B. il paese rispetta generalmente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo alle quali non puÚ essere derogato in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione.
A. Le norme di diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati
1) Un paese terzo sicuro Ë qualsiasi paese che ha ratificato la convenzione di Ginevra, ne rispetta le disposizioni relative ai diritti delle persone che sono riconosciute ed ammesse come rifugiati ed applica, nei confronti delle persone che desiderano essere riconosciute ed ammesse come rifugiati, una procedura di asilo che si conforma ai seguenti principi:
*La procedura di asilo Ë stabilita per legge.
*Le decisioni sulle domande di asilo sono prese in maniera obiettiva ed imparziale.
*I richiedenti asilo possono rimanere alla frontiera o nel territorio del paese fino a quando non sia adottata una decisione sulla loro domanda di asilo.
*I richiedenti asilo hanno il diritto ad un colloquio personale, se necessario con l'assistenza di un interprete.
*I richiedenti asilo hanno la possibilitý di comunicare con l'ACNUR o altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR.
*» previsto il ricorso presso un'autoritý amministrativa superiore o un organismo giurisdizionale avverso la decisione presa su qualsiasi domanda d'asilo o esiste l'effettiva possibilitý di ottenere una revisione della decisione.
*L'ACNUR o le altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR hanno, in generale, accesso ai richiedenti asilo ed alle autoritý per chiedere informazioni concernenti le singole domande, il corso della procedura e le decisioni adottate e, nell'esercizio delle loro competenze di sorveglianza a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, possono intervenire presso le menzionate autoritý in relazione alle singole domande di asilo.
2) Indipendentemente da quanto sopra esposto, anche un paese che non ha ratificato la convenzione di Ginevra puÚ essere considerato un paese terzo sicuro se:
*osserva generalmente il principio di non-refoulement (non respingimento), come indicato nella convenzione dell'OUA del 10 settembre 1969 che disciplina specifici aspetti dei problemi dei rifugiati in Africa ed applica, nei confronti delle persone che chiedono asilo a questo fine, una procedura che Ë conforme ai principi suddetti; o
*si Ë conformato alle conclusioni della Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 19-22 novembre 1984 nel provvedere a che le leggi ed i regolamenti nazionali riflettano i principi ed i criteri della convenzione di Ginevra e che sia stabilita una norma minima relativa al trattamento dei rifugiati; o
*osserva generalmente nella pratica le norme stabilite nella convenzione di Ginevra riguardo ai diritti delle persone bisognose di protezione internazionale ai sensi di detta convenzione ed applica, nei confronti delle persone che desiderano essere protette in tal modo, una procedura che Ë conforme ai principi suddetti; o
*si conforma in qualsiasi altro modo al criterio della protezione internazionale di queste persone, attraverso la cooperazione con l'Ufficio dell'ACNUR o di altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR o tramite altri strumenti considerati in generale idonei a tal fine, come indicato dall'Ufficio dell'ACNUR.
B. Le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo
1) Qualsiasi paese che ha ratificato o la convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertý fondamentali (in appresso "Convenzione europea"), oppure il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici (in appresso "Patto internazionale") e la convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in appresso "Convenzione contro la tortura"), e generalmente osserva le norme stabilitevi riguardo al diritto alla vita, la libertý dalla tortura e dai trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la libertý dalla schiavit˜ e servit˜, il divieto di retroattivitý del diritto penale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge, la libertý dall'incarcerazione a motivo della mera inadempienza di un'obbligazione contrattuale ed il diritto alla libertý di pensiero, coscienza e religione.
2) Il rispetto delle norme ai fini della determinazione di un paese come paese terzo sicuro implica anche che in detto paese siano previsti mezzi di ricorso efficaci che garantiscano che detti stranieri o apolidi non siano allontanati in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea o dell'articolo 7 del Patto internazionale e dell'articolo 3 della convenzione contro la tortura.
II. Procedura di designazione
Qualsiasi valutazione generale del rispetto di tali norme affinchÈ un paese possa essere considerato "paese terzo sicuro", in generale o nei confronti di determinati stranieri o apolidi in particolare, deve essere basata su una serie di fonti di informazioni, tra le quali possono rientrare i rapporti delle missioni diplomatiche, di organizzazioni internazionali e non governative e le notizie di stampa. Gli Stati membri possono segnatamente tenere conto delle informazioni dell'ACNUR.
La relazione sulla valutazione generale Ë di dominio pubblico.
ALLEGATO II
Principi applicabili ai fini della designazione di paese d'origine sicuro
I. Criteri di designazione
Un paese Ë considerato un "paese d'origine sicuro" se rispetta generalmente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, alle quali non puÚ essere derogato in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione, e:
A. ha istituzioni democratiche ed i seguenti diritti sono generalmente osservati: il diritto alla libertý di pensiero, coscienza e religione, il diritto alla libertý d'espressione, il diritto alla libertý di assemblea pacifica, il diritto alla libertý di associazione con altri, compresi il diritto di formare e fare parte di sindacati ed il diritto di partecipare al governo direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti;
B. consente alle ONG di controllare che esso rispetta i diritti dell'uomo;
C. Ë retto dalla "norma di legge" ed i seguenti diritti vi sono generalmente osservati: il diritto alla libertý ed alla sicurezza personale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge ed uguaglianza davanti alla legge;
D. prevede mezzi di ricorso generalmente efficaci contro le violazioni di tali diritti civili e politici e, se necessario, ricorsi straordinari;
E. Ë un paese stabile.
II. Procedura di designazione
Qualsiasi valutazione generale del rispetto di tali norme affinchÈ un paese possa essere considerato "paese d'origine sicuro", in generale o nei confronti di determinati stranieri o apolidi in particolare, deve essere basata su una serie di fonti di informazioni, tra le quali possono rientrare i rapporti delle missioni diplomatiche, di organizzazioni internazionali e non governative e le notizie di stampa. Gli Stati membri possono segnatamente tenere conto delle informazioni dell'ACNUR.
La relazione sulla valutazione generale Ë di dominio pubblico.
Scheda finanziaria
1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE
Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2. LINEA DI BILANCIO (INTERESSATA)
A-7030.
3. BASE GIURIDICA
Articolo 63, paragrafo 1), lettera d) del trattato CE.
4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE:
4.1 Obiettivo generale
La direttiva mira a stabilire norme minime a livello comunitario applicabili alle procedure di asilo negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato.
La proposta Ë la prima iniziativa comunitaria nel settore delle procedure d'asilo verso l'instaurazione di un regime europeo comune in materia di asilo. Atteso che la conclusione n. 15 della presidenza del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 suggerisce che, nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione europea, le norme minime per le procedure negli Stati membri sono soltanto una prima fase verso un'ulteriore armonizzazione delle norme procedurali. Una Comunicazione su questo particolare argomento sarý presentata in novembre.
Ai fini della presente direttiva, la Commissione intende istituire un Comitato di contatto presieduto dalla Commissione per le ragioni descritte di seguito. In primo luogo, il Comitato deve aiutare gli Stati membri a dare attuazione alle norme minime stabilite dalla presente direttiva in uno spirito lungimirante e di coordinamento. In secondo luogo, esso deve divenire il luogo di incontro degli Stati membri che desiderano, insieme, andare oltre le norme minime nella fase attuale del processo d'armonizzazione, in particolare con riguardo al coordinamento della definizione dei paesi terzi sicuri e dei paesi d'origine sicuri. In terzo luogo, deve superare gli ostacoli che si frappongono ad una procedura comune d'asilo e creare le condizioni necessarie per raggiungere l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Tampere. Il Comitato pertanto potrebbe promuovere l'ulteriore ravvicinamento delle politiche d'asilo nel futuro e potrebbe favorire il passaggio dalle norme procedurali minime verso una procedura comune. PoichÈ la Comunitý non ha alcuna competenza esclusiva sulla materia e la Commissione non ha alcun diritto di iniziativa esclusiva nell'ambito dell'attuale Titolo IV del trattato CE, il sostegno esplicito degli Stati membri ne rafforzerebbe la sostenibilitý.

Nel periodo precedente al 31 dicembre 2002 il Comitato di contatto dovrebbe riunirsi tre volte l'anno per preparare il recepimento della direttiva e, successivamente, due o tre volte l'anno per agevolare la consultazione tra gli Stati membri sulle ulteriori misure, ecc.
4.2 Periodo interessato e condizioni per il rinnovo
Indeterminato
5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE
5.1 SNO - Spese non obbligatorie.
5.2 SND - Stanziamenti non dissociati.
5.3 Natura delle entrate interessate.
Senza oggetto.
6. NATURA DELLE SPESE O DELLE ENTRATE
Senza oggetto.
7. INCIDENZA FINANZIARIA
Misure amministrative a seguito dell'introduzione del Comitato del Contatto.
8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE
Senza oggetto.
9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO/EFFICACIA
9.1. Obiettivi specifici e quantificati; beneficiari dell'azione
Senza oggetto.
9.2. Giustificazione dell'azione
Senza oggetto.
9.3 Controllo e valutazione dell'azione
Senza oggetto.
10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO)
La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie discenderý dalla decisione annuale adottata dalla Commissione sull'assegnazione delle risorse, tenuto conto, in particolare, del personale e degli importi supplementari attribuiti dall'autoritý di bilancio.
10.1 Incidenza sull'organico
Senza oggetto.
10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari
Senza oggetto.
10.3 Aumento delle spesa di funzionamento derivante dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Le spese attinenti al titolo A7, riportate nel punto 10.3, saranno coperte con stanziamenti della dotazione finanziaria complessiva della DG GAI.


Fine del documento


Piano analitico Documento fornito in: 03/11/2000


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