SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Aniello Di Nardo.

 

Norme in materia di diritto d'asilo.
Nuovo testo C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480 Armaroli e C. 6018 Fontanini.


(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 giugno 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame assume particolare rilievo soprattutto in ordine alla necessità di contemperare nella disciplina legislativa sul diritto di asilo il disposto dell'articolo 10 della Costituzione con le Convenzioni internazionali stipulate in materia.


Dopo aver sottolineato la necessità di procedere rapidamente al seguito dell'esame, tenuto conto che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della Commissione dal mese di luglio 1999, ricorda altresì che la Commissione ha adottato nel giugno scorso, un testo base predisposto dal relatore. La Commissione si trova quindi nella condizione di poter procedere all'esame degli emendamenti ad esso riferiti (vedi allegato 1); tuttavia, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dall'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento, ritiene opportuno che il relatore riassuma i termini delle questioni più rilevanti emerse nel corso del dibattito.

Antonio SODA (DS-U), relatore, rileva che gli emendamenti presentati si muovono lungo tre linee di intervento. Sotto un primo profilo, sono individuabili emendamenti che affrontano il tema relativo alla necessità di predisporre un testo che risponda all'esigenza di attuare l'articolo 10 della Costituzione e, nello stesso tempo, le Convenzioni internazionali intervenute in materia. Tali emendamenti, in particolare, si riferiscono alla norma del provvedimento che riguarda l'individuazione del titolare del diritto di asilo.


Un secondo gruppo di emendamenti attiene invece al problema di una definizione più adeguata delle disposizioni in materia di protezione umanitaria.


Richiama infine gli emendamenti che affrontano la questione cruciale del rapporto tra la decisione di inammissibilità o di manifesta infondatezza adottata dal delegato della Commissione centrale in ordine alla domanda di riconoscimento d'asilo e la tutela giurisdizionale. Ricorda che il testo del Senato prevede che la tutela giurisdizionale sia demandata ai TAR, senza tuttavia attribuire efficacia sospensiva al ricorso. Al contrario, il testo base adottato dalla Commissione attribuisce la tutela alla giurisdizione ordinaria, prevedendo che il ricorso avverso il provvedimento negativo del delegato produca un'efficacia sospensiva.
Quanto al problema della titolarità del diritto d'asilo, il testo base tende a privilegiare la valutazione della situazione concreta in cui si trovi il richiedente, superando l'orientamento tendente a ricondurre automaticamente la titolarità alla provenienza dell'interessato da un paese nel quale non siano garantite adeguate condizioni di rispetto delle libertà fondamentali. In definitiva, il testo base riconduce la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto d'asilo alla verifica di un attuale e concreto pericolo per il richiedente. Del resto, siffatto orientamento è coerente con lo spirito della norma costituzionale e con le Convenzioni internazionali intervenute in materia: si tratta, in definitiva, di ricondurre la titolarità del diritto d'asilo non già ad un giudizio aprioristico strettamente legato alla valutazione delle condizioni riscontrabili nel paese di provenienza dell'interessato quanto, piuttosto, di accertare la sussistenza di condizioni di pericolo connesse all'ipotesi di restrizione della libertà individuale ed a rischi per la vita dell'interessato. Ritiene che su tale aspetto debba comunque essere condotta un'approfondita riflessione, anche valutando l'eventuale possibilità di riprendere in considerazione il testo del Senato. A tale riguardo esprime tuttavia la preoccupazione, alla luce della giurisprudenza affermatasi in materia in seguito al riconoscimento del diritto d'asilo come diritto soggettivo perfetto garantito dalla Costituzione, che si possa innescare una sorta di doppio binario che porti a considerare, da un lato, le esigenze connesse all'attuazione delle Convenzioni internazionali e, dall'altro, quelle relative all'attuazione dell'articolo 10 della Costituzione.


Quanto alla questione della protezione umanitaria, ritiene che, se davvero la volontà comune è di concludere l'iter del provvedimento prima della scadenza della legislatura, anche per completare il processo di riforma avviato con la legge sull'immigrazione e con l'adesione alla Convenzione sui rifugiati, il testo del Senato risulti sufficientemente adeguato. Preannunzia, pertanto, che inviterà al ritiro degli emendamenti riferiti a tale problema.


Il vero nodo delle questioni sul tappeto è rappresentato dal fatto che il testo del Senato non prevede alcun effetto sospensivo legato alla presentazione del ricorso avverso il provvedimento di reiezione conseguente all'inammissibilità della domanda o alla declaratoria di manifesta infondatezza. Ritiene che tale orientamento non possa essere condiviso, dal momento che non conferisce al diritto a ricorrere la necessaria pienezza di esplicazione. Inoltre, va considerato che il disposto sancito in materia dal testo del Senato comporta una deroga al principio del doppio grado di giudizio, introdotto nel nostro ordinamento in funzione di garanzia in quanto rende di fatto di difficile applicazione, a causa dell'avvenuto respingimento del soggetto richiedente asilo, l'eventuale accoglimento del suo ricorso. Nel testo base adottato dalla Commissione il principio del doppio grado di giudizio è reso effettivo proprio dalla previsione dell'effetto sospensivo del ricorso. Al riguardo si potrebbe ipotizzare un meccanismo procedurale analogo a quello previsto per la convalida dei provvedimenti cautelari per i quali vi è sempre il controllo dell'autorità giurisdizionale.


Rileva, infine, che i gruppi di opposizione non hanno offerto alcun contributo alla predisposizione del testo, nonostante sia stata più volte sottolineata la necessità di colmare un vuoto legislativo, predisponendo un adeguato sistema di garanzie e mettendosi al passo con gli altri paesi civili. Ritiene che la disciplina legislativa del diritto di asilo sia riconducibile a quella tipologia di provvedimenti la cui approvazione non può essere riservata esclusivamente ad una parte della rappresentanza parlamentare ma deve invece investire tutti i gruppi, trattandosi di una precondizione per garantire la convivenza civile, al di là di posizioni strumentali.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, dichiara di condividere fino in fondo l'impostazione del relatore e ricorda quando, essendo titolare di una diversa carica istituzionale, ha dovuto constatare con amarezza l'incredulità dei rappresentanti di altri paesi nel prendere atto che l'Italia non avesse ancora provveduto ad adottare una disciplina legislativa in materia di diritto di asilo.

Lucio TESTA (D-U), nel ricordare di aver presentato emendamenti volti a modificare le disposizioni in materia di pre-esame della domanda e di ricorso alla Commissione centrale, dichiara che non avrebbe alcuna difficoltà a valutare l'ipotesi di ritirarli, purché il Governo assicuri la disponibilità a precisare con chiarezza la sua posizione in materia.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, fa presente al deputato Testa che, pur auspicando che i rapporti tra esecutivo e Parlamento siano sempre improntati alla massima armonia, deve essere comunque considerato che è il Parlamento ad essere titolare del potere legislativo.

Alberto LEMBO (AN), rilevato che la disciplina legislativa del diritto d'asilo potrebbe avere ripercussioni negative sulla gestione di un fenomeno così complesso e delicato quale quello dell'immigrazione, fa presente che i gruppi di opposizione non hanno presentato alcun emendamento. Riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame, anche nel merito delle puntuali considerazioni svolte dal relatore, chiede infine che siano riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, precisato che il suo invito a procedere celermente nell'iter del provvedimento non era in alcun modo legato all'intento di porre in essere "colpi di mano", assicura che, in considerazione del consistente lasso di tempo intercorso dalla precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, la presidenza disporrà sicuramente la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Marco BOATO (misto-verdi-U) condivide pienamente le considerazioni del relatore, anche con riferimento ai profili problematici prospettati nel suo intervento. In particolare ritiene che talune disposizioni del testo licenziato dal Senato siano inadeguate e che l'obiettivo prioritario sia legato all'esigenza di giungere all'approvazione di un testo che coniughi le esigenze legate all'attuazione dell'articolo 10 della Costituzione con quelle connesse alla necessità di garantire l'applicazione delle Convenzioni internazionali intervenute in materia.

Maretta SCOCA (UDEUR), riservandosi di intervenire sul complesso degli emendamenti, sottolinea la necessità di pervenire all'approvazione di una disciplina legislativa idonea a fornire adeguate garanzie per i soggetti titolari del diritto d'asilo, evitando nel contempo che possano essere perpetrati abusi.

Domenico MASELLI (DS-U), espresso apprezzamento per la serietà e la capacità del relatore, si riserva di intervenire in sede di discussione sul complesso degli emendamenti; concorda con la possibilità di riapertura del termine per la presentazione di emendamenti, ritenendo tuttavia opportuno che questi ultimi siano concentrati esclusivamente sugli articoli più problematici.

Rosanna MORONI (Comunista) condivisa l'esigenza di colmare una grave lacuna legislativa assicurando la necessaria tutela ad un diritto garantito dalla Costituzione, dichiara la propria indisponibilità a favorire la prosecuzione dell'iter qualora dalla predisposizione del testo dell'articolato dovesse emergere un sostanziale arretramento rispetto al principio sancito dalla Costituzione in materia di diritto d'asilo. Giudica infine inaccettabile che il ricorso non abbia effetti sospensivi e rileva che la previsione del doppio grado di giudizio attiene a problematica diversa da quest'ultima.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta