Impiegare immigrati clandestini non costituisce "favoreggiamento"

(La Cassazione annulla una sentenza di condanna)

Assumere immigrati senza permesso di soggiorno non configura di per sé il reato di favoreggiamento. Sulla base della normativa attualmente vigente, infatti, può essere punito per tale fattispecie colui il quale agevoli l’ingresso illegale nel nostro paese di cittadini stranieri e tragga un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità.

La Corte di Cassazione, sezione penale, ha scagionato definitivamente due imprenditori pugliesi per i quali la Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la sentenza di condanna a nove mesi di reclusione e ad otto milioni di ammenda, nonostante avessero violato la norma di cui al comma 10 dell’articolo 22, legge 286 secondo la quale colui che "occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni".

I due imputati si erano avvalsi, infatti, della collaborazione di extracomunitari illegalmente presenti sul territorio nazionale sfruttandone il lavoro, ma durante il processo non era stato esplicitamente contestato loro il reato di cui alla norma appena citata, bensì quello di favoreggiamento dell’ingresso e/o permanenza sul territorio italiano.

Ma, secondo le norme attualmente in vigore, impiegare stranieri senza permesso di soggiorno non "favorisce" automaticamente la permanenza o l’ingresso in Italia degli stessi e, di conseguenza, non ne comporta il reato.

Al fine di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini italiani e di quelli stranieri (allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti: art. 2 legge 286) che intendono soggiornare nel nostro paese per fini diversi, il diritto italiano ha predisposto una normazione dedicata alla tutela di contrapposte esigenze: da una parte, quelle di accoglienza ed assistenza e, dall’altra, quelle di tutela dell’ordine pubblico e sicurezza sociale e del rispetto dell’identità socio/culturale.

A questo scopo, per esempio, l’articolo 7 della legge 286 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) impone che: "chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta".

Inoltre, vari articoli della legge, tra cui il 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), il 23 (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro), il 24 (Lavoro stagionale), e il 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo), individuano una serie molto complessa di adempimenti finalizzati alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cittadini stranieri in Italia.

Articolo 22 legge n. 286/98 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. 3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate. 5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. 7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un <<Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari>>, da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. 8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. 9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni. 11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigilanza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. 12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Articolo 23 legge n. 286/98 (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta normativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. 2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia. 3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno. 4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Articolo 24 legge n. 286/98 (Lavoro stagionale)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornate in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. 5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.

Articolo 26 legge n. 286/98 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. 2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere. 3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornati nel territorio dello Stato. 4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. 6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. 7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

Silvia Bucciarelli