SENATO DELLA REPUBBLICA


XIII

4656—4673—4738


Attesto che il Senato della Repubblica,
l’11 ottobre 2000, ha approvato il seguente disegno di legge in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Maritati, Senese, Calvi, Fassone, Bonfietti e Guerzoni; Milio e Pettinato e di un disegno di legge d’iniziativa del Governo:

 

Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari

 

 

Capo I

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

 

 

Art. 1.

1. All’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "previste dallo stesso articolo" sono inserite le seguenti: "nonché al delitto di cui all’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

2. All’articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) quando la condanna riguarda uno straniero nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

 

Art. 2.

1. Nel comma 5 dell’articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, ovvero per uno dei delitti per i quali l’arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280".

 

 

 

 

 

 

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO
LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art. 3.

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla-osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate anche in relazione all’interesse della persona offesa; il questore, ottenuto il nulla-osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla-osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa del nulla-osta e non oltre cinque giorni dalla sua concessione, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell’articolo 14, dandone avviso all’autorità giudiziaria procedente. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’articolo 14-bis.";

b) al comma 8 le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";

  1. al comma 13 le parole: "con l’arresto da due mesi a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a un anno"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza";

d) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto perde efficacia con il decorso del periodo sopra indicato, ovvero, prima del decorso, a seguito di una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno".

 

Art. 4.

1. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis - (Espulsione in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere) — 1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a carico del quale è stato adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, ovvero nei confronti dello straniero che ne fa richiesta, il giudice sentito il pubblico ministero dispone che l’espulsione abbia esecuzione ovvero dispone l’espulsione immediata, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all’interesse della persona offesa. Con l’adozione del provvedimento di custodia cautelare il giudice ordina immediatamente i necessari accertamenti sull’identità e sulla nazionalità dello straniero.

2. L’espulsione non ha luogo nei casi in cui si procede per uno o più dei delitti previsti dall’articolo 407 , comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall’articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi in cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso.

3. L’espulsione è immediatamente comunicata al questore che, acquisiti i documenti per il viaggio, provvede all’esecuzione secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4. Qualora, alla scadenza dei termini di custodia cautelare, siano necessari accertamenti supplementari sulla identità o sulla nazionalità dello straniero, il questore dispone che sia trattenuto, ai sensi dell’articolo 14, presso il centro di permanenza termporanea e assistenza più vicino, dandone avviso all’autorità giudiziaria procedente.

4. Acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere. La custodia cautelare cessa con l’esecuzione dell’espulsione.

5. In caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine di sette anni dall’esecuzione dell’espulsione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 345 del codice di procedura penale, e la custodia cautelare è posta nuovamente in esecuzione. La prescrizione del reato è sospesa dal momento dell’adozione del provvedimento di espulsione al momento in cui l’autorità giudiziaria riceve notizia dell’avvenuto indebito rientro".

 

Art. 5.

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il limite di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di tre anni" e le parole: "può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sostituisce la medesima pena con la misura dell’espulsione per dieci anni";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 14-bis.

2-ter. Qualora sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, la pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso è eseguita la pena inflitta.

2-quater. Fermo quanto stabilito dal comma 2-ter, nell’ipotesi ivi prevista lo straniero rientrato illegittimamente in Italia è punito con la reclusione fino a tre anni. Nei suoi confronti è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza".

 

Art. 6.

1. Dopo l’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione) — 1. Nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l’espulsione immediata allorché si versi in uno dei seguenti casi:
a) se trattasi di straniero nei confronti del quale è stata disposta l’espulsione ai sensi dell’articolo 13;

b) se è stata applicata con la condanna la misura di sicurezza della espulsione, ovvero se la condanna riguarda un reato cui consegue automaticamente l’applicazione di detta misura di sicurezza;
c) se lo stesso straniero ne fa richiesta.

2. L’espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più dei delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall’articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi in cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso.

3. Competente a disporre l’espulsione è il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero su richiesta del detenuto.

4. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisiti le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero, nonché i necessari documenti per il viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.

5. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.

7. Fermo quanto stabilito dal comma 6 lo straniero rientrato illegittimamente in Italia è punito con la reclusione da uno a tre anni; nei suoi confronti è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza".

 

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 16-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-ter. - (Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione) — 1. Al fine di consentire l’applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche agli stranieri, il magistrato di sorveglianza può tener conto della disponibilità di enti e associazioni, anche stranieri, a fornire ospitalità e opportunità di occupazione agli interessati per il tempo necessario e a collaborare con i servizi sociali. A tal fine il Ministro della giustizia provvede ad inserire in un apposito elenco gli enti e le associazioni che dimostrino di avere i requisiti previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

Art. 8.

1. Dopo l’articolo 16-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-quater. - (Obblighi di informazione e accertamenti). — 1. All’atto dell’ingresso in istituto penitenziario di un cittadino straniero non appartenente a paesi dell’Unione europea, l’amministrazione penitenziaria comunica al prefetto del luogo di detenzione ogni informazione utile ai fini degli accertamenti sulla identità del detenuto e sulla sua posizione sul territorio dello Stato e della eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 13.

2. Il prefetto provvede immediatamente agli accertamenti di cui al comma 1 e adotta i provvedimenti conseguenti. Se provvede all’espulsione il relativo provvedimento è inserito nel fascicolo del detenuto e comunicato all’interessato. Da tale momento decorrono i termini di cui all’articolo 13, comma 8".

 

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE
26 LUGLIO 1975, N. 354

Art. 9.

1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990," sono inserite le seguenti: "nonché di detenuti o internati per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale e dall’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Art. 10.

1. Dopo l’articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 47-quinquies. - (Autorizzazione a recarsi all’estero) — 1. Chiunque, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale, abbia in precedenza intrapreso in un paese estero un’attività lavorativa, può essere autorizzato a recarsi per periodi limitati nel paese in cui tale attività ha sede, o comunque si svolge.

2. L’autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza quando sia dimostrato che l’attività lavorativa intrapresa all’estero, oltre ad essere stabile e proficua, rappresenta la principale fonte di reddito.

3. Il magistrato di sorveglianza emette l’autorizzazione sulla base di un programma e di un itinerario prefissati.

4. L’autorizzazione non può essere concessa, a meno che essa non sia resa possibile da convenzioni internazionali, quando l’attività lavorativa ha sede in paesi con i quali non siano stati instaurati rapporti diplomatici".

 

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis. - (Liberazione anticipata in casi particolari) — 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, a richiesta dell’interessato o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all’articolo 4-bis.

3. Per speciale partecipazione all’opera di rieducazione si intendono il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l’elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale.

4. La riduzione di pena di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 54.

5. Si applica il comma 4 dell’articolo 54.

Art. 54-ter. - (Domanda di liberazione anticipata) — 1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e 54-bis, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell’istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi circa la partecipazione all’opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare.

Art. 54-quater. - (Definizione di specifici programmi di esecuzione della pena, regimi detentivi e percorsi trattamentali). — 1. L’amministrazione penitenziaria definisce programmi personalizzati di esecuzione della pena, idonei regimi detentivi e specifici percorsi trattamentali, individuando anche gli istituti, o le parti di essi, ove tali regimi e percorsi si attuano. A tali programmi possono essere ammessi i condannati che, secondo precedente valutazione del magistrato di sorveglianza, hanno dato prova di particolare partecipazione all’opera di rieducazione, di cui all’articolo 54-bis".

 

Art. 12.

1. All’articolo 58-quater, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell’articolo 4-bis" sono soppresse.

 

Art. 13.

1. Il comma 8 dell’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54, 54-bis e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale".

2. Dopo l’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata) — 1. Sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l’ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l’interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. L’ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell’articolo 30-bis.

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall’articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza.

Art. 69-ter. - (Compiti della direzione dell’istituto in materia di liberazione anticipata). — 1. Nell’istruire ed inviare al magistrato di sorveglianza le richieste di liberazione anticipata, la direzione dell’istituto tiene conto degli effetti del loro eventuale accoglimento dando la priorità a quelle che, ove accolte, determinerebbero la scarcerazione del detenuto".

 

Art. 14.

1. Al comma 1 dell’articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse e dopo le parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefici" sono inserite le seguenti: "nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata".

 

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

1. La detrazione di pena prevista dall’articolo 54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’articolo 11 della presente legge, a domanda dell’interessato, si applica, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche in riferimento ai semestri di pena successivi al 1º gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, con riferimento ai semestri suddetti, risulti provata la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. La riduzione di pena è definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena nella misura di cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

 

Art. 16.

1. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

 

Art. 17.

1. Per far fronte ad eventuali imprescindibili esigenze degli uffici di sorveglianza, derivanti dall’applicazione della presente legge, i presidenti delle corti di appello, su richiesta dei presidenti dei tribunali di sorveglianza, provvedono ad applicare, in ciascun ufficio di sorveglianza del distretto, un congruo numero di magistrati giudicanti, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. L’applicazione è disposta entro cinque giorni dalla richiesta ed ha durata non superiore a sei mesi.
3. Nei confronti dei magistrati applicati ai sensi del comma 1 non opera la preclusione di cui al comma 4 dell’articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

Art. 18.

1. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli stranieri già presenti negli istituti penitenziari alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 16-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, sono trasmesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





IL PRESIDENTE