Ill.mo On. Piero Fassino

Ministro della Giustizia

Ministero di Giustizia

Via Arenula, 70

00186 ROMA

 

 

OGGETTO: Accesso dei richiedenti lo status di rifugiato al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

 

 

Ill.mo Ministro Fassino,

 

Con la presente desideriamo sottoporre alla Sua attenzione la delicata questione dell'accesso al gratuito patrocinio dei richiedenti lo status di rifugiato in sede di inoltro del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione di cui all'art. 1 della legge n. 39/90 e al D.P.R. n. 136/90.

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione - sez. Unite Civili- dd. 08.10.1999, detti ricorsi non ricadono più sotto la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì di quello ordinario.

Abbiamo accolto con favore il pronunciamento della Corte di Cassazione, ritenendo che la giurisdizione del giudice ordinario può consentire una maggiore celerità del giudizio e la possibilità di un esame nel merito del provvedimento della Commissione, che invece era precluso al giudice amministrativo, vincolato ad un giudizio di mera legittimità.

L'effettività del diritto di difesa dei richiedenti asilo che si vedono negato in prima istanza lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 rischia tuttavia di essere vanificato dagli oneri finanziari necessari per la presentazione del ricorso (spese giudiziarie e onorari del legale), che nella quasi totalità di casi non sono sopportabili dal richiedente asilo, il quale ricordiamo non è titolare del diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa durante la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e gode di un sussidio economico minimale per i soli primi 45 giorni di durata della procedura, che in realtà finisce per protrarsi per più di un anno.

Assume fondamentale importanza, dunque, la possibilità per i richiedenti asilo di accedere all'istituto del gratuito patrocinio, regolato nel nostro ordinamento da due distinte disposizioni: il R.D. 3282/1923, relativamente ai procedimenti dinanzi alle autorità civili e amministrative e la legge n. 217/90 per quanto concerne il processo penale.

La prima disposizione, oltre ad essere penalizzante per gli avvocati, in quanto prevede il gratuito patrocinio come una difesa non retribuita che costituisce titolo onorifico e obbligatorio, fissa la residenza anagrafica quale condizione per l'accesso del richiedente all'istituto. Tale condizione è impossibile da soddisfare per il richiedente asilo, in quanto titolare di un permesso di soggiorno solo provvisorio, della durata di tre mesi, che non fa maturare il requisito della dimora abituale, e che per di più viene ritirato dalle questure contestualmente alla notifica del provvedimento di diniego della commissione centrale. La legge n. 217/90 vincola la concessione del gratuito patrocinio alla presentazione, tra l'altro, di un'autocertificazione dei redditi e dei beni immobili posseduti nel paese di origine resa dinanzi alle autorità consolari del paese di appartenenza dello straniero, atto al quale i richiedenti asilo non possono ragionevolmente ricorrere, essendo di norma fuggiti dai luoghi di origine proprio in ragione di un timore persecutorio cagionato dalle autorità del proprio paese.

E' del tutto evidente, dunque, che la situazione attuale non consente ai richiedenti asilo di avere accesso all'istituto del gratuito patrocinio.

Con ciò rileviamo una evidente violazione dell'art. 24 della Carta Costituzionale che assicura l'accesso alla giustizia ed il diritto alla difesa quale diritto umano fondamentale e dunque spettante a tutti, senza distinzione di cittadinanza, e senza rilievo alla condizione di eventuale irregolarità dello straniero, e da garantirsi secondo un criterio di effettività (da ultimo Corte Costituzionale Sentenza n. 198 dd. 08-16.06.2000). Appaiono ugualmente violate, a nostro avviso, le norme contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951 ed in particolare l'art. 16 che garantisce ad ogni rifugiato il libero e facile accesso ai tribunali degli Stati contraenti e - qualora si ritenga applicabile la legge n. 217/90 - l'art. 25 in materia di diritto all'assistenza amministrativa ("Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniere, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio risiede faranno in modo che questo concorso gli sia fornito dalle loro stesse autorità o da autorità internazionale"). Sebbene tali norme si riferiscano ai rifugiati, la loro applicazione dovrebbe estendersi anche ai richiedenti lo status di rifugiato nel corso della procedura di riconoscimento (ivi compresa la fase di appello), in virtù del principio generale per cui il riconoscimento dello status di rifugiato non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo ("Il rifugiato non diviene tale in virtù del riconoscimento, ma egli è riconosciuto proprio perché è un rifugiato" in UNHCR, Manuale sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato, paragrafo 28).

Vorremmo inoltre sottolineare - sotto un mero profilo di opportunità - l'esigenza di parificazione di tutela tra gli stranieri clandestini e i richiedenti asilo (per i primi il gratuito patrocinio a spese dello Stato è stato garantito dalla legge n. 40/1998). I richiedenti asilo infatti meriterebbero ancor di più il patrocinio a spese dello Stato, sia per le ragioni sopra esposte e sia perché la specialità della materia giustifica ulteriormente la necessità di una scelta fiduciaria del difensore, la qual cosa è garantita dal patrocinio gratuito a spese dello Stato, ma non dall'istituto previsto dal Regio Decreto n. 3282/1923.

Alla luce delle argomentazioni sopra avanzate e della particolare condizione di vulnerabilità dei richiedenti asilo, confidiamo, Ill.mo Ministro, in una Sua iniziativa, affinché vengano impartite agli Uffici giudiziari le opportune direttive ed istruzioni volte a garantire ai richiedenti lo status di rifugiato l'automatico accesso all'istituto del gratuito patrocinio in sede di presentazione dei ricorsi avverso le decisioni negative assunte in prima istanza dalla Commissione centrale, rendendo così le norme legislative nazionali compatibili con i principi contenuti nelle fonti costituzionali e di diritto internazionale.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrà riservare alla presente, Le porgiamo i nostri migliori saluti.

 

 

 

I firmatari:

 

 

p. l'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Il Presidente

Avv. Lorenzo Trucco

 

 

p. il CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati)

Il Direttore

Dott. Christopher Hein

 

 

p. l'ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà)

Il Responsabile dell'Ufficio Rifugiati

Sig. Gianfranco Schiavone

 

 

p. Magistratura Democratica

Il Presidente

Dott. Livio Pepino

 

 

 

Trieste, Torino, Roma, 15 ottobre, 2000