Servizio Rifugiati

 

Trieste, 4 ottobre 2000

 

Alla c.a. dei centri di accoglienza per profughi e rifugiati

Alla c.a delle organizzazioni e degli enti di tutela del diritto d’asilo

Alla c.a. di tutti gli interessati

URGENTE

Oggetto: problemi di applicazione delle disposizioni sui profughi del Kosovo in Italia

In riferimento ai problemi di applicazione del recente DPCM sui profughi del Kosovo invio la presente nota per contribuire (ove possibile) a chiarire alcuni problemi ancora aperti:

  1. Come già annunciato in precedenti messaggi, si è in attesa di una circolare del Ministero dell’Interno che chiarisca che i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari (rilasciati ai sensi del DLgs.286/98 art. 5 co. 6) il cui pds scadeva anch’esso in data 30.06.00 e che hanno presentato domanda di rinnovo di detto permesso, hanno diritto ad ottenere un nuovo permesso di soggiorno per motivi umanitari valido per un anno (indipendentemente dal possesso di un lavoro o di un’abitazione). Per tali situazioni, come è evidente, la data del 30.09 non ha rappresentato alcuna formale scadenza. Purtroppo il grande ritardo legato alla emanazione di detta circolare ha causato gravi problemi ed un generale stato di confusione, con conseguente differente atteggiamento da parte delle varie questure italiane.
  2. Per ciò che riguarda le domande di rilascio dei pds per motivi umanitari, ovvero per lavoro, da parte dei titolari delle misure di "protezione temporanea", da più parti si segnala che la ristrettezza del tempo intercorso tra la pubblicazione sulla G.U. del DPCM del 18.09 e il termine del 30.09.00 ha comportato che alcuni possibili beneficiari siano stati raggiunti dall’informazione con grave ritardo e che non abbiano pertanto presentato le relative istanze di rilascio dei pds in tempo utile. Poiché il Ministero dell’Interno aveva dato indicazioni alle Questure e Prefetture di dare la massima diffusione del DPCM, anche in considerazione dei tempi stretti, si chiede a chiunque sia in contatto con situazioni come quelle sopra indicate, di segnalarle subito in modo da capire l’entità del problema e verificare la possibilità di un qualche intervento.
  3. Molti hanno segnalato come ai familiari dei titolari dei pds per motivi di "protezione temporanea" che hanno chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in base al citato DPCM 18/09/00, vengono posti ostacoli per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (da rilasciarsi ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 286/98), in quanto viene richiesto agli interessati la presentazione di documenti di anagrafe e di stato civile, i quali non possono essere reperiti poiché l'attuale situazione in Kosovo non lo consente. Il problema sollevato è molto importante ed è già stato sottoposto all’attenzione del Ministero dell’Interno con richiesta di intervenire al fine di dare istruzioni agli organi periferici: Considerata l'eccezionalità della condizione di arrivo in Italia dei profughi dal Kosovo, a nostro avviso lo stato di famiglia degli interessati è da ritenersi già stato accertato al momento del rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea. La mancanza di documenti anagrafici o relativi allo stato di famiglia non dovrebbe pertanto inibire (stante la condizione di eccezionalità della presenza in Italia dei profughi del Kosovo) il rilascio attuale del pds per motivi famigliari, con obbligo da parte dell’interessato di esibire i documenti relativi non appena le condizioni lo permetteranno.

Chiunque sia in contatto con situazioni riconducibili ad una delle situazioni sopra indicate, o incontri altre difficoltà di applicazione delle disposizioni sui profughi del Kosovo è invitato a segnalarle il prima possibile al Servizio Rifugiati ICS, o ad altri enti e associazioni di tutela del diritto d’asilo.

per il Servizio Rifugiati ICS

Gianfranco Schiavone

 

ICS Servizio Rifugiati

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