DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Prot.n.3435/50
Roma, 30 agosto 2000
Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica
LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per
la Provincia di
TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per
la Provincia di
BOLZANO
Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale
Della Valle d’Aosta
AOSTA
e,p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari
Sociali
ROMA
. Al Sig. Sottosegretario di
Stato
Sen. Brutti
S E D E
Al Sig. Sottosegretario di Stato
On. Di Nardo
S E D E
Al Sig. Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza
SEDE
OGGETTO: Direttiva generale in
materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza ai sensi
dell’articolo 22, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
PREMESSA
Con la presente direttiva, al fine
di assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento nei Centri
in oggetto alle finalità di necessaria assistenza ed al pieno rispetto
della dignità degli stranieri trattenuti (art. 14, secondo comma del
d.lgs. n.286/98), vengono fissati gli obiettivi da perseguire nella individuazione
delle strutture da adibire a Centri di permanenza temporanea e assistenza,
nonché i principi che ne devono regolare l'attività di gestione.
CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA
SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI SICUREZZA E AGLI ASPETTI STRUTTURALI
Nella ricerca delle aree e degli
immobili da destinare a centri di permanenza temporanea ed assistenza, è
necessario tener conto ed assicurare strutture in grado di contemperare
esigenze tra loro diverse, ma egualmente meritevoli di considerazione.
In particolare occorre una
pianificazione territoriale delle strutture che tenga conto della
localizzazione degli sbarchi, assicurare il rispetto dell'impatto ambientale
conseguente alla nuova destinazione degli immobili, ed uno standard di
efficienza delle strutture rispetto ai fini di che trattasi.
Con riguardo a tale ultimo profilo
la scelta dovrà ricadere su edifici in grado di assicurare una netta
separazione tra un settore concepito in modo tale da consentire tutti i
necessari controlli di sicurezza prima dell'immissione all'interno, e tutti gli
altri destinati specificamente: a) ad uffici di direzione del Centro ed
attività connesse, quali gli uffici di accettazione degli stranieri,
quelli destinati ai servizi infermieristici e sale colloquio; b) alloggi
destinati agli stranieri, con camere in grado di assicurare un comfort compatibile con la
dignità della persona e delle sue esigenze fondamentali; c) ambienti
destinati alla socializzazione e alla vita in comune.
Va inoltre assicurata e garantita la
sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze, sia prevenendo la
possibilità del loro verificarsi, sia assicurando l'immediato e pronto intervento degli addetti al
fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità dei singoli e la
riserva dei luoghi.
ASPETTI DI SICUREZZA CONNESSI AL
TRATTENIMENTO
Le strutture dovranno dotarsi di
strumenti di sicurezza che pur garantendo il non allontanamento degli
stranieri, non comportino alcun ulteriore affievolimento dei diritti della
persona trattenuta, fatte salve ovviamente le esigenze di ordine collettivo sia di
convivenza che di sicurezza.
La predisposizione di ulteriori
sezioni di contenimento all'interno del complesso dovrà pertanto essere
valutata ai soli fini della sicurezza degli ospiti e di quello degli operatori. La separazione dei reparti
uomini-donne dovrà essere garantita nelle ore notturne ma non durante il
giorno, fatte salve comprovate necessità al riguardo.
GESTIONE DEL CENTRO :
A) MODALITA' DI TRATTENIMENTO
Il trattenimento all'interno del
Centro deve essere conforme al rispetto della dignità della persona ed
improntato ad assoluta imparzialità ed assenza di discriminazioni di
ogni genere. Il compito di
garantire “…le misure occorrenti per la sicurezza e l’ordine
pubblico nel centro…” è di competenza del Questore, e del
personale delle forze dell’ordine che deve provvedere alla
vigilanza esterna della struttura e deve
intervenire all’interno in caso di necessità. Alle stesse
forze dell'ordine compete, inoltre, la gestione amministrativa della posizione
dello straniero nonché il loro accompagnamento presso gli uffici giudiziari e consolari.
Nell’esercizio di tali compiti le forze dell’ordine possono
richiedere la collaborazione dell’ente gestore del centro che è
tenuto a fornirla (art.21 comma 9 D.P.R.394/99)
B) CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO
DELLE RELATIVE ATTIVITA'
In conformità a quanto
previsto dall'art.22, comma 1, del D.P.R. n. 394/99 è consentita ed
auspicabile la gestione del centro tramite stipula di convenzioni con enti
locali o con soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, la scelta del
gestore avverrà a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
L'Ente gestore dovrà
assicurare l'organizzazione della struttura anche sotto l'aspetto della responsabilità generale
sull'andamento complessivo degli interventi attuati.
In un'ottica di trasparenza, di
maggiore specializzazione e di pluralità degli interventi, l'Ente
gestore può avvalersi dell'attività di associazioni di
volontariato, cooperative di solidarietà o altri Enti che possano
fornire i servizi aggiuntivi attraverso i quali si possa concretamente
realizzare una piena garanzia del rispetto della persona trattenuta.
C) REGOLAMENTO INTERNO
Per disciplinare l'attività
all'interno della struttura, sarà elaborato un regolamento interno che
dovrà indicare preliminarmente la attività connesse al
trattenimento,
all'assistenza sanitaria, ai servizi alla persona.
Tale regolamento, unitamente alla
"Carta dei diritti e dei doveri" per il trattenimento della persona
ospitata, dovranno essere consegnati nelle loro parti essenziali allo
straniero, al momento del suo ingresso nel Centro.
Allo scopo di assicurare la
libertà di corrispondenza, anche telefonica, questo Dicastero in
attuazione dell' art. 21, comma 3, del DP.R. n. 394/99, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica,
emanerà un decreto in cui verranno definite "le modalità per
l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali nonché i limiti
di contribuzione alle spese da parte del Centro".
L'indicazione che si fornisce fin
d'ora è che nelle aree
comuni e nei corridoi degli alloggi dovranno essere istallati un numero di
apparecchi telefonici ad uso pubblico adeguati al numero degli ospiti.
<<CARTA DEI DIRITTI E
DEI DOVERI>> PER IL TRATTENIMENTO DELLA PERSONA OSPITATA NEI CENTRI DI
PERMANENZA TEMPORANEA
1.Il Ministero dell'interno cura, in adempimento del Testo Unico
delle norme concernenti la disciplina dell’immigrazione e del relativo
Regolamento di attuazione, che durante il trattenimento dello straniero nel
centro siano tutelati i suoi diritti e nel contempo vengano fatti rispettare i suoi doveri, con
particolare riguardo a:
a) l'esigenza di essere informato, all'atto
del suo ingresso nel centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi alla
base del trattenimento e del successivo allontanamento dal territorio
nazionale;
b) l’applicazione
dell’art. 13 in materia di impugnazione dei provvedimenti assunti a suo
carico nonché di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un
difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in
mancanza, di un difensore di ufficio;
c) l’applicazione degli
articoli 18, 19, 30 e 31 del Testo Unico concernenti gli interventi di protezione sociale, i divieti di
espulsione, i permessi di soggiorno per motivi familiari e le norme in favore
di minori nonché la tutela del diritto di asilo;
d) le comunicazioni alla
autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e le
relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 4 del D.P.R. n. 394/1999, nonché la segnalazione del
trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto
e limitatamente a quelli da lui indicati;
e) la tutela della salute
psico-fisica;
f) la libertà di colloquio
all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno nonché
con gli organismi di cui al punto 3 e la libertà di corrispondenza anche
telefonica, come stabilito dalla presente Direttiva, nelle more
dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, comma 1,
del Regolamento n. 394/1999 nonché la garanzia di riservatezza nei
colloqui stessi;
g) l'esigenza di esprimersi nella
propria lingua o in altra a lui nota;
h) la tutela dell’unità
familiare e del minore, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2,
lettera f;
i) la libertà di culto,
l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso;
l) il rispetto delle
diversità di genere intese come quelle caratteristiche personali, di
razza o di abitudini di vita che possono determinare, se compresse, una lesione
alla sua identità;
m) la tutela dal rischio di
pregiudizio derivante dall'identità sessuale;
n) il recupero degli effetti e dei
risparmi personali;
2. Ai fini della piena
attuazione delle cennate indicazioni relative ai diritti da garantire:
a) lo straniero sarà informato della
possibilità di effettuare colloqui con gli organismi di cui al
successivo punto 3;
b) allo straniero sarà consegnata copia del regolamento
del centro (nelle parti di suo interesse) nonché l’allegata
comunicazione contenente i diritti e i doveri dello straniero trattenuto. I
predetti documenti dovranno essere tradotti in una lingua a lui comprensibile.
c) gli organismi di cui al
successivo punto 3 dovranno avere la possibilità di effettuare colloqui
con lo straniero, preferibilmente prima o comunque nelle more che venga
trasmessa al giudice la richiesta di convalida del provvedimento di
trattenimento. Resta fermo, che il colloquio è su base volontaria e non
potrà essere effettuato senza l’assenso dello straniero. Gli
elementi informativi, l’indicazione di circostanze rilevanti o di particolari
esigenze personali o familiari emerse durante il colloquio nonché ogni
elemento che possa risultare ostativo alla presenza dello straniero nel centro
– ivi compresi quelli che riguardano il diritto di richiedere asilo o
l’applicazione dei cennati articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del Testo Unico -
possono essere sottoposti, da parte degli organismi di cui sopra,
all’attenzione della competente Questura per ogni ulteriore utile
valutazione. Detti elementi potranno essere altresì comunicati al
difensore di fiducia o a quello d’ufficio dello straniero per gli
ulteriori seguiti e per ogni utile uso a tutela dello straniero stesso. La
collaborazione fra i cennati
organismi e gli organi di polizia e nonché il sostegno
all’azione difensiva potrà ovviamente estrinsecarsi anche dopo la
convalida del provvedimento al fine di limitare, il più possibile, il
tempo di permanenza dello straniero nel centro e di monitorare costantemente
ogni nuovo elemento che possa risultare ostativo, a qualsiasi titolo, del
trattenimento medesimo;
d) fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 4, comma 4, del Regolamento n. 394/1999 in materia di
limiti alla comunicazione all’autorità consolare competente, la
stessa sarà effettuata, di norma, successivamente alla convalida del
provvedimento di trattenimento;
e) le donne, di cui si dispone il
trattenimento, dovranno potersi avvalere dell’assistenza di personale del
proprio sesso. Nell’organizzazione delle misure di sorveglianza il
Ministero dell’Interno provvederà, in via generale e ove
possibile, alla stessa attraverso l’ausilio di personale femminile;
f) la permanenza di un minore nel
centro è consentita solo a tutela dell'unita' familiare e comunque su
esplicita richiesta di uno dei genitori. Può essere altresì
consentita su decisione del competente Tribunale per i minorenni. In questi
casi al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue
specifiche esigenze. Nelle altre situazioni, il minore deve essere affidato ad
una struttura protetta, sempre su indicazione del Tribunale dei Minorenni;
g) al nucleo familiare, nei
confronti del quale sia stata adottata la misura di trattenimento, deve essere
garantita la permanenza all’interno di un medesimo centro e dovrà
poter godere di spazi propri soprattutto con riferimento
all’alloggiamento. Ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi
brevi, si provvederà al trasferimento del nucleo in altro centro nel
quale possa verificarsi tale condizione;
h) la direzione del centro, su
richiesta dell’interessato, garantirà direttamente, o mediante gli
organismi di cui al punto 3, la comunicazione del trattenimento dello straniero
a familiari o conoscenti;
i) l’amministrazione
provvederà a che i servizi forniti dal gestore del centro rispettino,
compatibilmente con le esigenze della vita collettiva, le abitudini ed i
precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare riferimento alle
modalità delle funzioni religiose, all’erogazione e alla tipologia
dei pasti, nonché agli altri aspetti relativi al culto;
l) fermo restando quanto disposto
dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento di attuazione n. 394/1999 in
materia di accesso di estranei nei centri di trattenimento e nel rispetto dei
principi generali garantiti al comma 1 del medesimo articolo, è
consentito - su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione
della S.V. - l'accesso al centro a cittadini italiani nonché a stranieri
regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri ospitati. A
tal fine sono individuati nella struttura appositi spazi per il colloquio e
vengono determinati, nel regolamento interno, gli orari di visita di durata non
inferiore a due ore al giorno. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata la
S.V. provvederà a darne comunicazione scritta entro 48 ore dalla
ricezione dell’istanza, ai fini di un eventuale impugnazione;
m) il delegato in Italia
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi
rappresentanti autorizzati e muniti di appositi permessi rilasciati dal Ministero
dell’interno hanno diritto di accedere al centro in qualsiasi momento,
fatte salve le esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della
struttura e di intrattenersi a colloquio riservato con lo straniero trattenuto
che desideri avvalersi di questa possibilità.
3. Ai fini
dell'applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, la S.V.
stipulerà, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti,
associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà, con le modalità
di cui ai successivi punti 5, 6, 7 e 8. In particolare, le collaborazioni da
attivare saranno relative ai servizi di:
a) interpretariato;
b) informazione legale;
c) mediazione culturale;
d) supporto psicologico;
e) assistenza sociale.
4. Quando la
collaborazione con gli organismi di cui al punto 3 non risulti sufficiente per
un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, le prestazioni
necessarie a detta attuazione dovranno comunque essere garantite dalle SS.VV.
tramite accordi con l’Ente gestore, che potrà avvalersi anche
della collaborazione di operatori professionali qualificati.
5. Il complesso dei
servizi sono programmati, nel limite del possibile, in modo da garantire, nel
centro, una presenza quotidiana di operatori esterni. In particolare, ai fini
della tutela del diritto a ricevere informazione legale, deve essere reso
possibile l’accesso dello straniero trattenuto al servizio di
interpretariato e di informazione giuridica prima o comunque nelle more di
definizione della procedura di convalida del trattenimento.
6. Possono stipulare
accordi convenzionali di collaborazione con le SS.VV. gli organismi che siano
stati costituiti almeno due anni prima della data di stipula dell'accordo
stesso e che presentino un progetto dettagliato per la realizzazione di uno o
più servizi in applicazione, anche parziale, delle finalità di
cui ai punti precedenti, o di altre forme di assistenza dei cittadini stranieri
trattenuti nel centro, ovvero un progetto per la formazione degli operatori
addetti al suo funzionamento.
7. L'accordo di
collaborazione dovrà prevedere modalità di ingresso e di
prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del
centro, nonché con l'espletamento degli altri servizi e con l'attuazione
del principio stabilito nel precedente punto 5.
8. L'accordo di collaborazione
potrà prevedere, altresì, modalità semplificate per
l'autorizzazione di visite allo straniero trattenuto, sulla base di richieste
avanzate alle SS.VV. tramite l'organismo con cui e' stata stipulata
l’intesa.
CONCLUSIONI
Gli
obiettivi fissati nella presente direttiva dovranno rappresentare, per le SS.VV., il quadro generale di
riferimento per l'attività gestionale di propria competenza, ferma
restando la possibilità di enucleare, a livello locale e con riferimento
alla specificità del territorio di competenza, o ad eventuali
particolarità della struttura, ulteriori proposte operative che andranno
comunque preventivamente sottoposte all’attenzione del Dipartimento di
Pubblica Sicurezza e della Direzione Generale dei Servizi Civili in relazione
agli ambiti di rispettiva competenza.
Al fine di rendere il più
completa possibile, agli stranieri trattenuti, l’informazione su tutti
gli aspetti connessi ai motivi del trattenimento nonché sui loro diritti
e doveri durante la permanenza nel centro, è stato predisposto
l’allegato documento che sintetizza, come già delineato nella
parte relativa alla “Gestione del centro”,
tutte le informazioni che dovranno essere portate a conoscenza dello straniero
medesimo.
Le indicazioni contenute riguardano
sia gli aspetti di carattere regolamentare che quelli relativi alla
“Carta dei Diritti e dei Doveri” e dovranno essere tradotte in
inglese, francese, spagnolo e arabo e nelle lingue relative a
nazionalità o etnie maggiormente presenti nel centro.
In caso di difficoltà nelle
traduzioni, le SS.VV. potranno fare riferimento, ove possibile, alle
rappresentanze consolari o interessare direttamente la Direzione Generale dei
Servizi Civili per ogni possibile collaborazione.
Il documento allegato potrà,
ovviamente, essere integrato, in sede locale, con ogni ulteriore informazione,
indicazione o notizia relativa alla quotidiana gestione del centro o alle
attività espletate in favore dagli stranieri trattenuti.
IL MINISTRO
Centri e tabelle centri
Dirett.versione Rughetti